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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1118 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...] – C.F.: Parte_1 elettivamente domiciliato a AR (CT) in Via Principe C.F._1
Umberto n. 6 presso lo studio legale dell'Avv. Luca Strazzulla
( ) che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
P.I. ), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Pieri del Foro di Roma
( ), elettivamente domiciliato presso il medesimo in Email_2
Roma, Via Tibullo n. 11, giusta mandato in atti;
- OPPOSTA –
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.12.2023, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatogli in data 22/11/2023, a mezzo del quale era stato a costui intimato, dall'Istituto odierno opposto, il pagamento della somma di €. 22.730,05, in forza del Decreto Ingiuntivo n.
12193/2023 emesso dal Tribunale di Roma, in data 17/07/2023.
In particolare, l'opponente ha contestato l'esecutività del predetto decreto ingiuntivo e ha pertanto chiesto dichiararsi che l'opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Con comparsa del 5.2.2024, si è costituita in giudizio l' , contestando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, e chiedendo dunque dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità e, in subordine l'infondatezza della domanda formulata dall'opponente, con condanna di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione formulata ex art. 615 c.p.c., la causa, istruita tramite la sola produzione documentale, è stata rinviata all'udienza che precede per la decisione ex art. 189 c.p.c., in occasione della quale, il procuratore dell'opponente, munito di procura speciale, ha dichiarato l'intenzione del proprio assistito di rinunciare al giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, giova osservare, in punto di diritto, che la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore, va tenuta distinta dalla l'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., da dichiararsi con ordinanza.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., n. 2268 del 1999;
Tribunale Velletri, n.754 del 2019) la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. n. 33761 del 2019, n. 23749 del 2011); e determina dunque la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 19845 del 2019).
Inoltre, poiché ha l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. n. 18255 del 2004).
Si applica infatti la previsione dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass. n. 5250 del 2018).
Consegue che nella specie – ove il procuratore dell'opponente, munito di procura speciale ad hoc, ha dichiarato di rinunciare al giudizio di opposizione – dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della rinuncia all'azione da parte dell'attore, che va dunque condannato a rifondere le spese processuali in favore di parte opposta, non essendo intervenuto nessun accordo sul punto tra le parti.
Non si ritengono sussistenti, in ragione della pronuncia di cessazione della materia del contendere, i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Le spese vengono liquidate – come in dispositivo – ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/22, secondo i parametri minimi, avendo riguardo al valore della controversia, alla non peculiare difficoltà delle questioni trattate e alla attività processuale concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Caltagirone, 6.6.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore