Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8519/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di v.g. di I Grado iscritta al n. r. g. 8519/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
San Miniato (PI), Via Castellonchio, 55
e
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Empoli (FI). Via Piovola n.45/A,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Mazzeo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Galleria Nazionale n.12.
Avente ad oggetto: modifica delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 20/05/2025)
Posta in decisione alle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 15/05/2025, con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di: ”1. confermare l'affidamento dei figli e in via Per_1 Per_2
superesclusiva alla madre, espressamente prevedendo che l'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 3
sempre in via autonoma ed esclusiva la sig.ra intratterrà i rapporti con la PA per ogni questione concernente i figli, ivi Pt_2
compreso il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, che il sig. autorizza espressamente a Pt_1
richiedere unilateralmente, senza la necessità di richiedergli il consenso o ricorrere dinanzi al Giudice
Tutelare: confermare la attuale sospensione della frequentazione padre-figli in ragione del mancato superamento da parte del sig. del percorso di disintossicazione almeno semestrale di cui al punto Pt_1
5 del ricorso congiunto di regolamentazione delle modalità di affido della prole minorenne (all. 4) e stabilire che la proficua ripresa dei rapporti padre-figli di cui al punto 4) e 5 sub a, b, e ¢ del ricorso all.4 sia subordinata alla certificazione dell'avvenuto percorso di disintossicazione da sostanze alcoliche e cannabinoidi che dovrà avere una durata continuativa, dunque senza interruzioni, di almeno sei mesi: porre a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento dei due Parte_1
figli bonificando alla sig.ra sul suo conto corrente ([...]) la Pt_2
somma mensile di euro 600 rivalutabile Istat (300 euro per ciascuno) comprensivi delle spese sportive e scolastiche attualmente sostenute nell'interesse dei due figli minori, con decorrenza dall'1 aprile
2025. 11 sig. conferma il proprio consenso a che il suo datore di lavoro. attualmente Parte_1
con sede a Fucecchio (FI), via Pistoiese n.33. provveda al pagamento dell'assegno Controparte_1
di mantenimento di cui sopra direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra (Iban Pt_2
1T29A0503437831000000000429) ex art. 473-bis.37 c.p.c. con decorrenza dall'1.04.2025. L'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra già assegnataria in via Pt_2 esclusiva della prole:
4. porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle future spese straordinarie per i figli nella misura del 50% cadauno, con la precisazione che nel contributo di euro
600 mensili è ricompresa anche la quota parte del sig. per le spese straordinarie di natura Pt_1
scolastica, ludica e sanitaria di importo complessivo non superiore a euro 150 per ciascun figlio, mentre le spese di importo superiore saranno concordate di volta in volta secondo i criteri stabiliti dalle linee guida del CNF da intendersi qui integralmente richiamate;
5. porre a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di rimborsare alla sig.ra la somma di euro 1000 dalla stessa corrisposta a titolo di Pt_2
garante per un finanziamento contratto dal medesimo, a mezzo di rate mensili di euro 88.00 cadauna con decorrenza dal 1.04.2025 e scadenza al 1.02.2027. 6. confermare. per il resto, le condizioni già concordate recepite dalla sentenza sopra citata.
7. Spese legali compensate”.
pagina 2 di 3 Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni concordate recepite dal
Tribunale di Firenze con sentenza emessa in data 11/10/2023, inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli e entrambi nati a Firenze il 13/03/2017, dalla Persona_3 CP_2
relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti, ad oggi cessata.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritano accoglimento in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse dei figli minori Per_2
e Per_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto dell'accordo di cui al ricorso depositato in data 15/05/2025, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice est.
dott.ssa Monica Tarchi
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