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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 7845/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), ed Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) entrambi assistiti e difesi Parte_2 C.F._2
dall'Avv. BARBATO PASQUALE e dall'Avv. LAURA DE PACE attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROSSI CP_1 P.IVA_1
MARCO convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_2
in opposizione al DI n. 1710/2020 del 27/7/2020 RG n. CP_1
3941/2020 con cui il Tribunale ha ingiunto agli attori in solido di pagare in
CP_ favore di la somma di € 12.239,63 (limitatamente al minor importo di € 11.149,46 a , oltre a interessi e spese a causa Parte_4 dell'inadempimento da parte dei debitori del prestito personale n. 052837307 concesso da Agos Ducato Spa sottoscritto da entrambi gli opponenti e della linea di credito ad uso rotativo revolving richiesta esclusivamente dal sig.
[...]
crediti di Agos Ducato Spa poi ceduti ad . Parte_1 CP_1
Gli attori hanno eccepito la improcedibilità per decadenza dell'azione nei confronti del fideiussore ex art. 1957 cc , la carenza di legittimazione della opposta per mancanza di prova della cessione del credito, ancora la nullità del contratto di finanziamento e della garanzia prestata , la nullità del DI opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi e delle penali , la nullità del contratto relativo alla cd. carta revolving per mancanza di forma scritta ed accettazione della proposta. Segue contestazione di anatocismo ed eccessività dei tassi.
Le parti attrici chiedevano dunque la pronuncia del GI in ordine all'accertamento negativo del debito nei confronti della Controparte_1
Si costituiva in giudizio l'opposta che evidenziava di avere provveduto all'acquisto del credito per cui è giudizio di avere di tanto notiziato gli interessati producendo in atti contratto di cessione, notifiche degli avvisi, estratti conto.
, ha chiesto dunque il rigetto dell'azione intrapresa dalle parti CP_1
attrici.
In data 30.03.2021 il GI rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Verificata la costituzione regolare delle parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione su indicazione del GI , il cui verbale del
06.05.2021 è stato acquisito agli atti del giudizio, venivano su richiesta delle parti concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc .
pag. 2/6 Con ordinanza del 05.07.2023 il GI lette le istanze istruttorie articolate dalle parti, ritenuto di non dovere accogliere la richiesta CTU, considerata la causa matura per la decisione rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva poi assegnata allo scrivente GOP ed assegnata in decisione in data 02.12.2024 con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate nei termini di legge dalle parti le comparse conclusionali la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Le parti attrici hanno agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del loro debito nei confronti della società convenuta.
In particolare hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
non essendovi alcun contratto di finanziamento con quest'ultima e non CP_1
avendo parte opposta fornito prova della cessione del credito.
È risultata provata e documentata in atti la sottoscrizione dei documenti contrattuali degli opponenti con AG TO così come risulta documentato l'invio e la ricezione agli opponenti di una missiva di con cui CP_1
questa comunicava la cessione dei crediti da parte della AG TO.
pag. 3/6 Parte opposta al fine di provare la avvenuta cessione di crediti da AG
TO in suo favore ha depositato in allegato al fascicolo monitorio due documenti datati 18.03.2019 e 19.06.2019.
Non risulta allegato altro documento comprovante la cessione del credito per cui
è giudizio né alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Esaminando dunque gli atti cui attribuisce valenza di contratto di CP_1
cessione si rileva però che gli stessi risultano avere forma e sostanza proposta di contratto di cessione cui segue accettazione di AG TO.
Entrambi i documenti però riportano svariati omissis che non consentono al
GI di valutare se in concreto lo specifico credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato o meno ceduto e dunque sia ricompreso negli atti in parola.
Quanto alla proposta di cessione e relativa accettazione del 18.03.2019 ed ancor più in quella del 19.06,2019 tra le caratteristiche dei crediti ceduti vi sono infatti numerosi omissis tra cui a mò di esempio quello sulla data di sussistenza dei criteri (punto 7.1), sulla data di messa in mora (punto 7.1.2) sul saldo in linea capitale del credito (punto 7.1.9)
Se dunque è adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale con
AG TO altrettanto non può dirsi per la cessione del credito per cui è causa.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari” e che “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.” (cfr. Cass. 19.02.2019, n. 4713; Cass.
29.09.2020, n. 20495, Cass. 17.03.2006, n. 5997). In caso di contestazione del pag. 4/6 credito, spetta, come già anticipato, sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compresi nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
Nella fattispecie, l'onere non risulta adempiuto dalla opposta la quale non ha prodotto alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da cui risulti la cessione in blocco ed ha invece, come sopra indicato, prodotto due proposte di cessione e relative accettazioni omissate in modo da non consentire al
GI un controllo sulla riconducibilità a detti atti di cessione del credito per cui è giudizio.
Il rilievo in questione per il suo carattere assorbente determina l'accoglimento dell'azione e rende superflua la disamina degli ulteriori profili oggetto di controversia tra le parti.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 nella cui vigenza si è conclusa l'attività difensiva delle parti. Nel calcolo delle spese, la fase istruttoria è riconosciuta nella percentuale del 50% dei valori atteso che a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. non sono state svolte prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott. Marco de
Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
7845/2020 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra e – attori - e Parte_1 Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.- convenuta- ogni contraria CP_1
istanza disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1710/2020 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile in persona del G.U. Dott. Ernesto Anastasio, in data 20.07.2020.
pag. 5/6 Condanna l'opposta in persona del legale rappresentante p.t al CP_1
pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_4
delle spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese vive ed € 2.126,00 per compenso professionale oltre il 15% di rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19.03.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 7845/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), ed Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) entrambi assistiti e difesi Parte_2 C.F._2
dall'Avv. BARBATO PASQUALE e dall'Avv. LAURA DE PACE attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROSSI CP_1 P.IVA_1
MARCO convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_2
in opposizione al DI n. 1710/2020 del 27/7/2020 RG n. CP_1
3941/2020 con cui il Tribunale ha ingiunto agli attori in solido di pagare in
CP_ favore di la somma di € 12.239,63 (limitatamente al minor importo di € 11.149,46 a , oltre a interessi e spese a causa Parte_4 dell'inadempimento da parte dei debitori del prestito personale n. 052837307 concesso da Agos Ducato Spa sottoscritto da entrambi gli opponenti e della linea di credito ad uso rotativo revolving richiesta esclusivamente dal sig.
[...]
crediti di Agos Ducato Spa poi ceduti ad . Parte_1 CP_1
Gli attori hanno eccepito la improcedibilità per decadenza dell'azione nei confronti del fideiussore ex art. 1957 cc , la carenza di legittimazione della opposta per mancanza di prova della cessione del credito, ancora la nullità del contratto di finanziamento e della garanzia prestata , la nullità del DI opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi e delle penali , la nullità del contratto relativo alla cd. carta revolving per mancanza di forma scritta ed accettazione della proposta. Segue contestazione di anatocismo ed eccessività dei tassi.
Le parti attrici chiedevano dunque la pronuncia del GI in ordine all'accertamento negativo del debito nei confronti della Controparte_1
Si costituiva in giudizio l'opposta che evidenziava di avere provveduto all'acquisto del credito per cui è giudizio di avere di tanto notiziato gli interessati producendo in atti contratto di cessione, notifiche degli avvisi, estratti conto.
, ha chiesto dunque il rigetto dell'azione intrapresa dalle parti CP_1
attrici.
In data 30.03.2021 il GI rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Verificata la costituzione regolare delle parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione su indicazione del GI , il cui verbale del
06.05.2021 è stato acquisito agli atti del giudizio, venivano su richiesta delle parti concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc .
pag. 2/6 Con ordinanza del 05.07.2023 il GI lette le istanze istruttorie articolate dalle parti, ritenuto di non dovere accogliere la richiesta CTU, considerata la causa matura per la decisione rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva poi assegnata allo scrivente GOP ed assegnata in decisione in data 02.12.2024 con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate nei termini di legge dalle parti le comparse conclusionali la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Le parti attrici hanno agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del loro debito nei confronti della società convenuta.
In particolare hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
non essendovi alcun contratto di finanziamento con quest'ultima e non CP_1
avendo parte opposta fornito prova della cessione del credito.
È risultata provata e documentata in atti la sottoscrizione dei documenti contrattuali degli opponenti con AG TO così come risulta documentato l'invio e la ricezione agli opponenti di una missiva di con cui CP_1
questa comunicava la cessione dei crediti da parte della AG TO.
pag. 3/6 Parte opposta al fine di provare la avvenuta cessione di crediti da AG
TO in suo favore ha depositato in allegato al fascicolo monitorio due documenti datati 18.03.2019 e 19.06.2019.
Non risulta allegato altro documento comprovante la cessione del credito per cui
è giudizio né alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Esaminando dunque gli atti cui attribuisce valenza di contratto di CP_1
cessione si rileva però che gli stessi risultano avere forma e sostanza proposta di contratto di cessione cui segue accettazione di AG TO.
Entrambi i documenti però riportano svariati omissis che non consentono al
GI di valutare se in concreto lo specifico credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato o meno ceduto e dunque sia ricompreso negli atti in parola.
Quanto alla proposta di cessione e relativa accettazione del 18.03.2019 ed ancor più in quella del 19.06,2019 tra le caratteristiche dei crediti ceduti vi sono infatti numerosi omissis tra cui a mò di esempio quello sulla data di sussistenza dei criteri (punto 7.1), sulla data di messa in mora (punto 7.1.2) sul saldo in linea capitale del credito (punto 7.1.9)
Se dunque è adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale con
AG TO altrettanto non può dirsi per la cessione del credito per cui è causa.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari” e che “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.” (cfr. Cass. 19.02.2019, n. 4713; Cass.
29.09.2020, n. 20495, Cass. 17.03.2006, n. 5997). In caso di contestazione del pag. 4/6 credito, spetta, come già anticipato, sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compresi nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
Nella fattispecie, l'onere non risulta adempiuto dalla opposta la quale non ha prodotto alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da cui risulti la cessione in blocco ed ha invece, come sopra indicato, prodotto due proposte di cessione e relative accettazioni omissate in modo da non consentire al
GI un controllo sulla riconducibilità a detti atti di cessione del credito per cui è giudizio.
Il rilievo in questione per il suo carattere assorbente determina l'accoglimento dell'azione e rende superflua la disamina degli ulteriori profili oggetto di controversia tra le parti.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 nella cui vigenza si è conclusa l'attività difensiva delle parti. Nel calcolo delle spese, la fase istruttoria è riconosciuta nella percentuale del 50% dei valori atteso che a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. non sono state svolte prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott. Marco de
Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
7845/2020 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra e – attori - e Parte_1 Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.- convenuta- ogni contraria CP_1
istanza disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1710/2020 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile in persona del G.U. Dott. Ernesto Anastasio, in data 20.07.2020.
pag. 5/6 Condanna l'opposta in persona del legale rappresentante p.t al CP_1
pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_4
delle spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese vive ed € 2.126,00 per compenso professionale oltre il 15% di rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19.03.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 6/6