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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5927/2024, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'AVV. MOSCA NAPOLITANO GABRIELLA
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CIPOLLETTI CP_1 P.IVA_1
RI e dell'AVV. VESCIO DI MARTIRANO VALENTINO
resistente
OGGETTO: retribuzione RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli la onde CP_1
accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la complessiva somma di €
57.381,23 a titolo di differenze retributive per l'espletamento di attività aggiuntiva, di straordinario per mera prosecuzione e STAC presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Subiaco.
A sostegno della propria pretesa, ha affermato di aver svolto attività lavorativa non retribuita da parte dell'amministrazione resistente secondo gli allegati prospetti di calcolo e, nello specifico:
- nel periodo di tempo aprile 2019 – dicembre 2023 attività aggiuntiva per un totale di 2.502,48 ore. Di queste, n. 1.791,68 ore erano state correttamente retribuite, n. 408 ore erano state retribuite con il minor corrispettivo lordo pari ad € 40,00 per ciascuna ora, a fronte di un corrispettivo di € 60,00 lordi ad ora previsto dall'art. dall'art. 24, comma 6, di cui al CCNL di categoria e n. 266,49 ore (di cui n. 209 da retribuire ad € 60,00 ciascuna, e n. 57,49 ore ad € 100,00 ciascuna, in quanto successive all'aumento disposto con effetto dal 1.05.2023), non erano mai state pagate. Pertanto, in virtù delle differenze tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato dall a titolo di prestazioni CP_1
aggiuntive, il Dr risultava creditore nei confronti della predetta Parte_1
della somma complessiva di € 27.499,60 (di cui € Controparte_2
8.160,00 per attività aggiuntiva pagata ad un importo orario inferiore al dovuto ed € 19.339,60 per attività aggiuntiva mai pagata);
- nel periodo di tempo aprile 2019 – dicembre 2023, il Dr aveva Parte_1
espletato attività straordinaria (intesa come prestazione resa oltre l'orario normale di lavoro ed al di fuori della cd. attività aggiuntiva) per un totale di 947 ore non retribuite secondo la misura del corrispettivo per l'attività straordinaria diurna pari ad € 27,65 lordi ad ora e per cui aveva maturato un credito per complessivi € 26.184,55;
- da aprile 2019 al dicembre 2023 - per un totale di 57 mesi – il Dr Parte_1
aveva svolto attività di lavoro straordinario identificata dalla dicitura “STAC” ovvero lo spazio temporale durante il quale il ricorrente, nel periodo di pausa di cui avrebbe dovuto godere per il pranzo, ha invece necessariamente dovuto continuare a prestare l'attività lavorativa al fine di non lasciare scoperto il presidio di pronto soccorso per un numero di ore pari a 133,71 e mai retribuite, per cui aveva maturato un credito ulteriore pari a complessivi € 3.697,08, corrispondenti ad € 27,65 (paga oraria) x133,71 ore.
L si è costituita in giudizio sostenendo di aver correttamente retribuito CP_1
dette ore in quanto l'attività aggiuntiva del Dr. , poichè espletata durante Parte_1
le ore notturne, andrebbe forfettariamente retribuita con una tariffa di € 480,00 per ogni turno di guardia ed a prescindere dal numero di ore effettivamente espletate ai sensi dell'art. 115 CCNL del Comparto Sanità triennio 2016 -2018; ha eccepito inoltre che tale attività, così come lo straordinario, sarebbe stata svolta in assenza di preventiva autorizzazione;
in merito ai 30 minuti denominati dal sistema “STAC”, ha affermato che sarebbero già stati remunerati tramite buoni pasto;
infine, ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti.
La causa, istruita documentalmente, viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale giacchè le pretese del Dr. risalgono ad aprile 2019 ed è presente in atti Parte_1
una diffida di febbraio 2024.
Contr Nel merito, è opportuno sottolineare come nel caso in esame la resistente non ha contestato che il lavoratore abbia svolto prestazioni in regime di attività aggiuntiva per il numero di ore ed il periodo indicato in ricorso né abbia disconosciuto la documentazione da questi allegata, limitandosi ad eccepire il difetto di autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive e sostenendo che le ore prestate in regime di attività aggiuntive si riferirebbero a servizi di guardia notturna remunerati forfettariamente con l'importo di euro 480,00 lordi. Al contrario, il lavoratore ha offerto solidi elementi di prova (vedasi in particolare le buste paga e le timbrature) da cui può ritenersi dimostrato che egli abbia prestato, nel periodo in considerazione, attività aggiuntive nel numero di ore indicato.
Precisato ciò, va chiarito che secondo il CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, art. 24, comma 6: “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l o CP_2
Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende La Pt_2
misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati”. Mentre la disciplina di cui all'art. 115 dell'invocato Contr CCNL, contrariamente a quanto sostenuto dall' resistente, si riferisce esclusivamente all'attività libero professionale intramurale ed a determinate ipotesi di attività aggiuntiva che sono ben distinte da quelle di cui all'art. 24, comma 6: “
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle o ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di CP_2 Pt_2
attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia”. Il comma 2 bis del medesimo articolo regola una particolare tipologia di attività aggiuntiva, ossia i servizi di guardia notturna, precisando, al riguardo, che “Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 24 comma 6 (Orario di lavoro dei dirigenti) -rientrino servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata.
E 'inoltre necessario che: a) sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'Azienda o Ente per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
b) siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita l'utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
c) sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda o Ente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna
è fissata in € 480,00 lordi”
Ne discende, da un lato, l'inapplicabilità dell'art. 115, co. 2 del CCNL al caso di specie e, dall'altro, che con l'art. 24, comma 6, le parti sociali hanno stabilito una tariffa ad hoc per l'attività aggiuntiva pari € 60,00 l'ora (aumentata ad € 100,00 in occasione del rinnovo contrattuale).
Nemmeno le ulteriori censure sollevate dalla sono meritevoli di CP_1
accoglimento.
In ordine all'assenza di un atto autorizzativo allo svolgimento di attività aggiuntiva, si evidenzia come tali prestazioni siano da anni svolte dal Dr senza alcuna Parte_1
contestazione, mentre non è controverso né il loro effettivo espletamento, né il pagamento del relativo corrispettivo, seppure in misura inferiore rispetto a quella dovuta. In proposito, si ritiene di dover aderire all'orientamento di recente tracciato dalla Suprema Corte (Cass. 28.06.2024, n. 17912), secondo cui il consenso datoriale non deve essere necessariamente espresso ma può anche desumersi implicitamente dal non rifiuto di ricevere la prestazione: “in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. "aggiuntive" - ai sensi dell'art. 1 del d.l.
n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità - è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti cc. dd. soggettivi e della determinazione tariffaria;
tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108
c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, il quale determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass. n. 18063/2023; analogamente, sempre sul servizio di dialisi estiva della , v. Cass. nn. 17641/2023 e 11946/2024). Nel dare Controparte_3
continuità a tali principi si ribadisce quindi che per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo”.
Gli stessi principi sono applicabili all'attività di mera prosecuzione e di STAC;
trattandosi di periodi in cui il medico svolgeva concretamente ed effettivamente la propria attività lavorativa, gli stessi devono essere retribuiti secondo gli allegati prospetti di calcolo.
In merito al godimento dei buoni pasto in luogo della retribuzione è poi appena il caso di sottolineare che in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (così, Cass. n. 5547/2021; v. altresì Cass. n. 15629/2021).
Per quanto riguarda, infine, le ulteriori doglianze secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare che l'attività aggiuntiva sia stata resa in assenza di debito orario e nell'impossibilità di usufruire di altri strumenti contrattuali, ci si riporta a un precedente di questo stesso Tribunale (RG. 4513/2023, Dott. Di Pietro) su un caso analogo a quello che ci occupa: “…deve evidenziarsi che tali condizioni sono previste dal comma 2 bis del cit. art. 115, il quale non è applicabile alla fattispecie in esame per le ragioni appena illustrate. Ad ogni modo trattasi di rilievi eccessivamente generici, poiché, a fronte dell'indicazione del ricorrente delle ore di attività aggiuntiva riportate nei cartellini di servizio e della esposizione circa la loro inesatta remunerazione in busta paga, sarebbe stato onere dell'Amministrazione dedurre circostanze ostative al riconoscimento del compenso contrattualmente stabilito per le prestazioni aggiuntive. A ciò si aggiunga che è obbligo del datore di lavoro organizzare la prestazione lavorativa del proprio dipendente e di programmare i turni nel rispetto delle previsioni normative in materia, per cui l'ipotetico omesso utilizzo di altri strumenti contrattuali (quali il lavoro straordinario) non può certo addebitarsi al dipendente”.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto del Dr. al pagamento da Parte_1
parte della delle seguenti somme: € 27.499,60 a titolo di “attività CP_1
aggiuntiva; € 26.184,55 a titolo di “mera prosecuzione”; € 3.697,08 per la c.d. “STAC”, per un importo complessivo di € 57.381,23.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Accerta il diritto del Sig. ad ottenere le differenze retributive Parte_1
di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli, a titolo di attività aggiuntiva, di mera prosecuzione e “STAC” e/o, comunque, per le ore espletate oltre il normale orario di lavoro, la complessiva somma di € 57.381,23 oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
- Condanna l resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
5.360,00 per compensi di avvocato oltre rimborso c.u., spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Tivoli, il 15/10/2025
Il giudice
ER IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5927/2024, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'AVV. MOSCA NAPOLITANO GABRIELLA
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CIPOLLETTI CP_1 P.IVA_1
RI e dell'AVV. VESCIO DI MARTIRANO VALENTINO
resistente
OGGETTO: retribuzione RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli la onde CP_1
accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la complessiva somma di €
57.381,23 a titolo di differenze retributive per l'espletamento di attività aggiuntiva, di straordinario per mera prosecuzione e STAC presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Subiaco.
A sostegno della propria pretesa, ha affermato di aver svolto attività lavorativa non retribuita da parte dell'amministrazione resistente secondo gli allegati prospetti di calcolo e, nello specifico:
- nel periodo di tempo aprile 2019 – dicembre 2023 attività aggiuntiva per un totale di 2.502,48 ore. Di queste, n. 1.791,68 ore erano state correttamente retribuite, n. 408 ore erano state retribuite con il minor corrispettivo lordo pari ad € 40,00 per ciascuna ora, a fronte di un corrispettivo di € 60,00 lordi ad ora previsto dall'art. dall'art. 24, comma 6, di cui al CCNL di categoria e n. 266,49 ore (di cui n. 209 da retribuire ad € 60,00 ciascuna, e n. 57,49 ore ad € 100,00 ciascuna, in quanto successive all'aumento disposto con effetto dal 1.05.2023), non erano mai state pagate. Pertanto, in virtù delle differenze tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato dall a titolo di prestazioni CP_1
aggiuntive, il Dr risultava creditore nei confronti della predetta Parte_1
della somma complessiva di € 27.499,60 (di cui € Controparte_2
8.160,00 per attività aggiuntiva pagata ad un importo orario inferiore al dovuto ed € 19.339,60 per attività aggiuntiva mai pagata);
- nel periodo di tempo aprile 2019 – dicembre 2023, il Dr aveva Parte_1
espletato attività straordinaria (intesa come prestazione resa oltre l'orario normale di lavoro ed al di fuori della cd. attività aggiuntiva) per un totale di 947 ore non retribuite secondo la misura del corrispettivo per l'attività straordinaria diurna pari ad € 27,65 lordi ad ora e per cui aveva maturato un credito per complessivi € 26.184,55;
- da aprile 2019 al dicembre 2023 - per un totale di 57 mesi – il Dr Parte_1
aveva svolto attività di lavoro straordinario identificata dalla dicitura “STAC” ovvero lo spazio temporale durante il quale il ricorrente, nel periodo di pausa di cui avrebbe dovuto godere per il pranzo, ha invece necessariamente dovuto continuare a prestare l'attività lavorativa al fine di non lasciare scoperto il presidio di pronto soccorso per un numero di ore pari a 133,71 e mai retribuite, per cui aveva maturato un credito ulteriore pari a complessivi € 3.697,08, corrispondenti ad € 27,65 (paga oraria) x133,71 ore.
L si è costituita in giudizio sostenendo di aver correttamente retribuito CP_1
dette ore in quanto l'attività aggiuntiva del Dr. , poichè espletata durante Parte_1
le ore notturne, andrebbe forfettariamente retribuita con una tariffa di € 480,00 per ogni turno di guardia ed a prescindere dal numero di ore effettivamente espletate ai sensi dell'art. 115 CCNL del Comparto Sanità triennio 2016 -2018; ha eccepito inoltre che tale attività, così come lo straordinario, sarebbe stata svolta in assenza di preventiva autorizzazione;
in merito ai 30 minuti denominati dal sistema “STAC”, ha affermato che sarebbero già stati remunerati tramite buoni pasto;
infine, ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti.
La causa, istruita documentalmente, viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale giacchè le pretese del Dr. risalgono ad aprile 2019 ed è presente in atti Parte_1
una diffida di febbraio 2024.
Contr Nel merito, è opportuno sottolineare come nel caso in esame la resistente non ha contestato che il lavoratore abbia svolto prestazioni in regime di attività aggiuntiva per il numero di ore ed il periodo indicato in ricorso né abbia disconosciuto la documentazione da questi allegata, limitandosi ad eccepire il difetto di autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive e sostenendo che le ore prestate in regime di attività aggiuntive si riferirebbero a servizi di guardia notturna remunerati forfettariamente con l'importo di euro 480,00 lordi. Al contrario, il lavoratore ha offerto solidi elementi di prova (vedasi in particolare le buste paga e le timbrature) da cui può ritenersi dimostrato che egli abbia prestato, nel periodo in considerazione, attività aggiuntive nel numero di ore indicato.
Precisato ciò, va chiarito che secondo il CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, art. 24, comma 6: “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l o CP_2
Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende La Pt_2
misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati”. Mentre la disciplina di cui all'art. 115 dell'invocato Contr CCNL, contrariamente a quanto sostenuto dall' resistente, si riferisce esclusivamente all'attività libero professionale intramurale ed a determinate ipotesi di attività aggiuntiva che sono ben distinte da quelle di cui all'art. 24, comma 6: “
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle o ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di CP_2 Pt_2
attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia”. Il comma 2 bis del medesimo articolo regola una particolare tipologia di attività aggiuntiva, ossia i servizi di guardia notturna, precisando, al riguardo, che “Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 24 comma 6 (Orario di lavoro dei dirigenti) -rientrino servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata.
E 'inoltre necessario che: a) sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'Azienda o Ente per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
b) siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita l'utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
c) sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda o Ente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna
è fissata in € 480,00 lordi”
Ne discende, da un lato, l'inapplicabilità dell'art. 115, co. 2 del CCNL al caso di specie e, dall'altro, che con l'art. 24, comma 6, le parti sociali hanno stabilito una tariffa ad hoc per l'attività aggiuntiva pari € 60,00 l'ora (aumentata ad € 100,00 in occasione del rinnovo contrattuale).
Nemmeno le ulteriori censure sollevate dalla sono meritevoli di CP_1
accoglimento.
In ordine all'assenza di un atto autorizzativo allo svolgimento di attività aggiuntiva, si evidenzia come tali prestazioni siano da anni svolte dal Dr senza alcuna Parte_1
contestazione, mentre non è controverso né il loro effettivo espletamento, né il pagamento del relativo corrispettivo, seppure in misura inferiore rispetto a quella dovuta. In proposito, si ritiene di dover aderire all'orientamento di recente tracciato dalla Suprema Corte (Cass. 28.06.2024, n. 17912), secondo cui il consenso datoriale non deve essere necessariamente espresso ma può anche desumersi implicitamente dal non rifiuto di ricevere la prestazione: “in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. "aggiuntive" - ai sensi dell'art. 1 del d.l.
n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità - è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti cc. dd. soggettivi e della determinazione tariffaria;
tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108
c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, il quale determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass. n. 18063/2023; analogamente, sempre sul servizio di dialisi estiva della , v. Cass. nn. 17641/2023 e 11946/2024). Nel dare Controparte_3
continuità a tali principi si ribadisce quindi che per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo”.
Gli stessi principi sono applicabili all'attività di mera prosecuzione e di STAC;
trattandosi di periodi in cui il medico svolgeva concretamente ed effettivamente la propria attività lavorativa, gli stessi devono essere retribuiti secondo gli allegati prospetti di calcolo.
In merito al godimento dei buoni pasto in luogo della retribuzione è poi appena il caso di sottolineare che in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (così, Cass. n. 5547/2021; v. altresì Cass. n. 15629/2021).
Per quanto riguarda, infine, le ulteriori doglianze secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare che l'attività aggiuntiva sia stata resa in assenza di debito orario e nell'impossibilità di usufruire di altri strumenti contrattuali, ci si riporta a un precedente di questo stesso Tribunale (RG. 4513/2023, Dott. Di Pietro) su un caso analogo a quello che ci occupa: “…deve evidenziarsi che tali condizioni sono previste dal comma 2 bis del cit. art. 115, il quale non è applicabile alla fattispecie in esame per le ragioni appena illustrate. Ad ogni modo trattasi di rilievi eccessivamente generici, poiché, a fronte dell'indicazione del ricorrente delle ore di attività aggiuntiva riportate nei cartellini di servizio e della esposizione circa la loro inesatta remunerazione in busta paga, sarebbe stato onere dell'Amministrazione dedurre circostanze ostative al riconoscimento del compenso contrattualmente stabilito per le prestazioni aggiuntive. A ciò si aggiunga che è obbligo del datore di lavoro organizzare la prestazione lavorativa del proprio dipendente e di programmare i turni nel rispetto delle previsioni normative in materia, per cui l'ipotetico omesso utilizzo di altri strumenti contrattuali (quali il lavoro straordinario) non può certo addebitarsi al dipendente”.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto del Dr. al pagamento da Parte_1
parte della delle seguenti somme: € 27.499,60 a titolo di “attività CP_1
aggiuntiva; € 26.184,55 a titolo di “mera prosecuzione”; € 3.697,08 per la c.d. “STAC”, per un importo complessivo di € 57.381,23.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Accerta il diritto del Sig. ad ottenere le differenze retributive Parte_1
di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli, a titolo di attività aggiuntiva, di mera prosecuzione e “STAC” e/o, comunque, per le ore espletate oltre il normale orario di lavoro, la complessiva somma di € 57.381,23 oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
- Condanna l resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
5.360,00 per compensi di avvocato oltre rimborso c.u., spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Tivoli, il 15/10/2025
Il giudice
ER IS