Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
Parere interlocutorio 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6103 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06103/2025REG.PROV.COLL.
N. 00887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2025, proposto da
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’avvocata Giorgia Ricci, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Tristano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Flaminia, n. 3577 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I- Ter , 15 gennaio 2025, n. 689, resa tra le parti, non notificata e concernente l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I- Ter , 3 maggio 2022, n. 5449;
Visto il ricorso in per l’ottemperanza e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 112, comma 2 e 114 comma c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con appello notificato il 2 febbraio 2025 e depositato il 3 febbraio successivo, il Ministero dell’interno ha chiesto la riforma della sentenza 15 gennaio 2025, n. 689, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I- Ter , ha così disposto:
“ a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno il quale provvederà all’esecuzione del giudicato secondo le modalità indicate in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avvocato Eugenio Tristano, difensore di parte ricorrente. ”
2. L’Amministrazione appellante lamenta che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che con la sentenza 3 maggio 2022, n. 5449 il medesimo Tar avesse liquidato in favore dell’appellata le spese di lite, atteso che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale territoriale con la decisione appellata, la liquidazione era stata in quella sede disposta in favore della parte vittoriosa e non direttamente dell’avvocata Giorgia Ricci.
3. Costituitasi in giudizio con atto depositato il 14 febbraio 2025, resiste al gravame l’appellata con memoria del 30 maggio 2025 e all’udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è fondato.
5. Rileva al riguardo il Collegio che con la sentenza n. 5449/2022 il Tar Lazio-Roma, Sezione I- Ter ha così stabilito:
“ definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento in favore del ricorrente di spese ed onorari nella misura di euro 1500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. ”
6. Non risulta, pertanto, che il titolo esecutivo notificato all’Amministrazione e messo in esecuzione dall’avvocata Giorgia Ricci le attribuisse la legittimazione ad agire direttamente nei confronti del Ministero dell’Interno, poiché le spese di lite sono state liquidate in favore della parte vittoriosa del giudizio conclusosi con la sentenza n. 5449/2022 e non nei confronti del suo difensore.
7. Né, da un concorrente angolo prospettico, l’appellata può radicare la propria legittimazione facendo leva sulla cessione del credito in suo favore da parte del signor El AF NI: il relativo atto del 3 gennaio 2023 prodotto in giudizio dall’avvocata Giorgia Ricci non ha data certa e non può avere efficacia rispetto all’Amministrazione debitrice ai sensi dell’articolo 1262 c.c., a mente del quale “ la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata ”.
8. L’appello merita accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire il ricorso per ottemperanza di primo grado.
9. La particolarità della vicenda contenziosa e gli interessi coinvolti consentono di disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO