Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16119 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
Avv. nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via M. Stabile, C.F._1
n. 200 presso lo studio dell'Avv. F.P. GALLO e rappresentato e difeso perso- nalmente ex art. 86 cod. proc. civ.;
– parte attrice –
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, elettiva- Controparte_1 mente domiciliato in Palermo, via via Villareale n. 6, presso l'Avvocatura Di- strettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– parte convenuta –
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/11/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Avv. ha conve- Parte_1 nuto in giudizio il , in persona del Ministro pro tem- Controparte_1 pore esponendo che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 19 del 9/10 marzo 2006, aveva dichiarato il fallimento della società e, con Parte_2 provvedimento dell'11/04/2007, il Giudice Delegato ai Fallimenti aveva au- torizzato il Curatore a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti
1
All'esito del processo de quo, incardinato con il n. 2115/2007 di R.G., il
Tribunale Civile di Trapani, con sentenza n. 349 del 24.06-12.07 2010/22-
23.03.2011, aveva condannato l'Amministratore al pagamento, in favore del- la Curatela, della somma di € 346.949,08 oltre agli interessi legali dalla data del fallimento sino al soddisfo ed alla rifusione delle spese processuali de- terminate in complessivi € 5.380,00, di cui € 850,00 per esborsi, oltre spese di C.T.U., rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La procedura concorsuale si era poi avviata a conclusione, il rendiconto del Curatore era stato approvato in data 23/05/2018, il progetto finale di ri- parto era stato dichiarato esecutivo e, infine, in data 04/02/2019, era stato emesso il provvedimento di chiusura.
L'attore ha dedotto di non avere ottenuto la liquidazione del compenso per l'attività processuale svolta a causa della carenza di massa attiva fallimenta- re, riuscendo, esclusivamente, a conseguire il rimborso delle anticipazioni sostenute.
Secondo la ricostruzione offerta dall'Avv. , alla luce della ordinanza n. Pt_1
368/1994 della Corte Costituzionale nonché del D.P.R. n. 115 del
30/05/2002, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, pur nell' oggettiva diversità del ruolo del difen- sore della Curatela rispetto a quello del Curatore, la natura onerosa dell'incarico non poteva non comportare l'attribuzione dell'onere del paga- mento in capo all' Erario dello Stato quale spesa del fallimento al pari del compenso del Curatore.
In particolare, l'art. 147 doveva essere inteso alla luce della interpretazio- ne data dalla Corte Costituzionale (2006/174, in tema di fallimento privo di fondi), nel senso che i compensi del difensore del fallimento dovevano anch'essi come quelli del Curatore, posti a carico dell'Erario dello Stato (Cas-
2 sazione, 2008/10099).
Parte attrice, inoltre, ha citato giurisprudenza di merito a sostegno dell'assunto secondo il quale, quanto alla posizione del titolare del credito, la questione del compenso del curatore del fallimento revocato non si porrebbe in termini dissimili da quella del difensore del fallimento, essendo entrambi professionisti o soggetti che avevano svolto un'attività professionale, sia pure nell'interesse di una collettività indifferenziata di soggetti (massa dei credito- ri), ed il cui incarico non avrebbe potuto essere inteso a titolo gratuito (Tri- bunale di Milano, l'ordinanza del 13/02/2018).
Inoltre, così come dal carattere volontario e non obbligatorio del ruolo del
Curatore la Corte costituzionale (2006/174) aveva ricavato il diritto al com- penso anche in mancanza di attivo fallimentare, altrettanto doveva dirsi per il difensore della Curatela, il quale non aveva assunto tale incarico coattiva- mente e non poteva non essere remunerato per le prestazioni svolte.
Diversamente, si sarebbe verificata un'ingiustificata disparità di tratta- mento tra la posizione del Curatore e quella del difensore che avesse prestato la propria attività a favore di un fallimento revocato senza responsabilità di alcuna parte privata, a fronte del generalizzato principio per il quale il com- penso del Curatore è pagato dall' Erario dello Stato.
Ancora, l'Avv. ha osservato che, diversamente opinando, il difensore Pt_1 non avrebbe avuto alcun soggetto cui rivolgersi per il proprio compenso: non al Curatore, decaduto dalle sue funzioni e che aveva incaricato il difensore solo quale Curatore e non in proprio, non al soggetto dichiarato fallito torna- to in bonis, che con il difensore non aveva alcun rapporto, non al creditore istante che, in assenza di responsabilità aggravata, non assumeva responsa- bilità alcuna delle spese del fallimento, compreso il compenso del difensore.
A parere dell'attore, l'analogia esistente sotto il profilo della natura dell'attività prestata nell'interesse della massa dei creditori, tra la posizione del difensore e quella del Curatore, doveva quindi indurre a ritenere che, a fronte del consolidato orientamento che poneva il compenso del Curatore a
3 carico dell'Erario, anche il compenso del difensore dovesse essere pagato dall'Erario, onde evitare un'ingiustificata disparità di trattamento in contra- sto con l' art. 3, 1°, della Costituzione.
Tanto premesso, l'attore ha concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e dichiarare l' Erario dello Stato e per esso il Ministero (Cassazio- Controparte_1 ne S.U. ), in persona del Ministro pro-tempore, quale soggetto P.IVA_1 chiamato a rispondere del credito per compensi professionali dell' odierna par- te attrice, procuratore/difensore della Curatela del fallimento nel Parte_2 processo incardinato avanti al Tribunale di Trapani con il n. 2115/2007 di
R.G. ritenere ed individuare, pertanto, nell' Erario dello Stato e per esso nel
, in persona del Ministro pro-tempore, il soggetto tenu- Controparte_1 to al pagamento delle spese legali disposte a vantaggio della Curatela falli- mentare nel giudizio de quo e, nella specie, quanto liquidato dal Tribunale di
Trapani nella sentenza n. 349 del 24.06-12.07.2010 / 22-23.03.2011, oggi da riconoscersi in favore dell' odierno attore, difensore dell' . Controparte_2
Con il vantaggio delle spese di lite e salvo ogni altro diritto».
Si è costituito in giudizio il ed ha evidenziato Controparte_1
l'infondatezza della pretesa attorea in quanto fondata su una erronea rico- struzione fattuale e giuridica della vicenda anche alla luce della relazione del
10/02/2022 del Giudice Delegato nonché dei documenti allegati ed ha con- cluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare l'infondatezza della pretesa azio- nata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto. Vinti competenze ed onorari di causa (oltre ed a parte le spese prenotate a debito a campione civile)».
All'udienza di prima comparizione del 28/03/2022 il giudice ha invitato l'Avv. ad esperire il procedimento di negoziazione obbligatoria, Parte_1 assegnandogli a tal fine il termine di giorni 15 per la comunicazione dell'invito alla controparte.
Sodisfatta la condizione di procedibilità, con provvedimento del
27/06/2022, il G.I. ha invitato le parti a dedurre in ordine alla legittimazione
4 passiva del convenuto in ordine al pagamento del compenso ri- CP_1 chiesto dal legale a carico dell'Erario, atteso che nella specie, non viene in ri- lievo una procedura fallimentare medio tempore revocata, bensì un fallimen- to che si è chiuso ai sensi dell'art. 118 n. 3 l. fall. ed ha assegnato alle parti termine per depositare memorie contenenti deduzioni sulla questione indica- ta.
Quindi, all'udienza del 05/11/2024 svolta in modalità c.d. cartolare la causa è stata posta in decisione.
Orbene, tanto premesso osserva il Tribunale che emerge dagli atti e non è contestato che Avv. abbia svolto attività professionale Parte_1 nell'interesse della Curatela in qualità di difensore della stessa nel giudizio promosso nei confronti di , già liquidatore della società fallita CP_3 ed avente ad oggetto un'azione di responsabilità, poi definito con sentenza n.
349 del 24.06-12.07 2010/22-23.03.2011 (R.G. 2115/2007 Tribunale di
Trapani) che ha condannato la convenuta al pagamento, in favore della
[...]
, della somma di € 346.949,08 oltre agli interessi legali dalla data del Pt_3 fallimento sino al soddisfo ed alla rifusione delle spese processuali determi- nate in complessivi € 5.380,00, di cui € 850,00 per esborsi, oltre spese di
C.T.U., rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Emerge, altresì, dalla relazione del Giudice Delegato del 10/02/22 nonché dai documenti ivi allegati, che non fu attestato che il fallimento non dispo- nesse di fondi sufficienti a far fronte alle spese del giudizio, presupposto per poter richiedere al giudice la liquidazione dei compensi a carico dell'Erario,
«poiché il patrimonio della faceva ipotizzare la possibilità di recupero CP_3 del credito».
Infine, emerge documentalmente che, con provvedimento del G.D. del 14-
15 dicembre 2007, sono state rimborsate Avv. le sole spese anticipate Pt_1 per il giudizio R.G. n. 2115/2007, pari ad € 800,00 e che, in forza della sen- tenza conclusiva, la Curatela è poi intervenuta, sempre con il ministero Parte_ dell'Avv. , nella procedura esecutiva n. 216/2007 R.G.E. a carico di Pt_1
5 ed ha ottenuto l'assegnazione della somma di € 24.185,19. Parte_5
In sede esecutiva, infine, il G.E. ha liquidato in favore del ricorrente la somma di € 6.758,63, oltre I.V.A. e C.P.A. che è stata poi liquidata dal G.D. con provvedimento del 6/07/2013 e pagata dal curatore, previa emissione del relativo mandato di pagamento, esclusivamente per l'attività prestata nel giudizio esecutivo R.G.E. 216/2007.
Null'altro ha ottenuto il ricorrente.
Orbene, quanto alle allegazioni del ricorrente, innanzitutto appare inconfe- rente il richiamo a quella giurisprudenza di merito che ha affrontato il tema relativo alle modalità con il quale il difensore può chiedere la liquidazione del proprio compenso ed all'individuazione del soggetto legittimato passivo al pagamento delle competenze di un legale nominato dal curatore nell'ambito di una procedura fallimentare per l'ipotesi di sua revoca e la cui dichiarazio- ne non sia stata conseguenza di un comportamento negligente del debitore o del creditore istante.
Ed invero, come già osservato dal G.I. in seno al provvedimento del
27/06/2022, nella specie, non viene in rilievo una procedura fallimentare medio tempore revocata, bensì un fallimento che si è chiuso ai sensi dell'art. 118 n. 3 l.f.
Ed invero, in tutti i casi in cui la procedura fallimentare sia priva dei fondi che possono consentire di sostenere le spese necessarie per il compimento dei propri atti trovano applicazione gli artt. 144 e 146 del D.p.r. n.
115/2002.
La prima di tali disposizioni riguarda le spese di lite, e cioè le spese per i procedimenti (ad es. di cognizione, cautelari, speciali, esecutivi) che la cura- tela intende instaurare.
La seconda concerne, invece, spese di diversa natura, elencate nel mede- simo articolo, strettamente funzionali alla liquidazione.
Pertanto, inconferente è il richiamo fatto dal ricorrente all'art. 146 del Te- sto Unico Spese di Giustizia che, con riferimento alle procedure fallimentari
6 prive di attivo, prevede che siano anticipate dall'Erario le “spese ed onorari ad ausiliari del magistrato”, tra le quali, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 174/2006 - che ha dichiarato incostituzionale tale disposi- zione normativa nella parte in cui non prevede che siano anticipate dall'Erario le spese e gli onorari del curatore - è ricompreso anche il compre- so di quest'ultimo.
Nella specie trova, invece, applicazione l'art. 144 (Processo in cui è parte un fallimento) secondo cui, allorchè con decreto del giudice delegato venga attestato che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
L'attestazione ex art. 144 è indispensabile e non conosce equipollenti, af- finché si producano gli effetti dell'ammissione del fallimento al gratuito pa- trocinio e, pertanto, in assenza di tale attestazione, il difensore non può chiedere che il compenso sia posto a carico dell'Erario.
Ed invero, in assenza dell'attestazione ex art. 144, il pagamento del legale della procedura resta disciplinato dall'art. 111 l.fall. e sarà, pertanto, possi- bile solo se ed in quanto la procedura abbia realizzato fondi sufficienti per farvi fronte.
La domanda formulata dal ricorrente, in conclusione, non può trovare ac- coglimento.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte ricorrente.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda relativamente a tutte le fasi, ma con applicazione del coefficiente riduttivo del 30% in considerazione della natura documentale della controversia e della speditezza delle questioni trattate.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore con il ricorso Controparte_1 condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore Parte_1 del , in persona del Ministro pro tempore liquidate, Controparte_1 in assenza di nota spese, in complessivi 3.553,90, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. ove previste e nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 21/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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