Versione
31 luglio 2007
31 luglio 2007
Art. 7. (Delega al Governo per l'adozione
di norme di coordinamento in materia
di ordinamento giudiziario) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non piu' vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e' espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
di norme di coordinamento in materia
di ordinamento giudiziario) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non piu' vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e' espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Napoli, decreto 22/04/2025Provvedimento: 1 La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Dott. ON MU Presidente Estensore Dott. Angelo Del Franco Consigliere Dott.ssa Erminia Catapano Consigliere ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A Nel procedimento contrassegnato con il n. 1684/2025 R.G., avente ad oggetto “Elezione del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli - Reclamo ex art. 6 D.lgs 28 febbraio 2008, n. 35”, ad istanza [...] Controparte_1 , nata a [...] il [...], ed ivi resistente alla Via Santella, I Traversa n.12, c.f. CodiceFiscale_1 , con indirizzo PEC: Email_1 RICORRENTE **************** La Corte, Rilevato che la …Leggi di più...