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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 42 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chieti, Parte_1 C.F._1
Via Arniense n. 162, presso lo studio dell'Avv. Luciano Carinci, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE E
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: per parte attrice: 1) in accoglimento della domanda accertare e dichiarare che il signor , con la sua denuncia/querela del 13.11.2019 CP_1 contro il e con le successive dichiarazioni rese nel verbale di s.i.t. Parte_1 del 21.10.19, rivelatesi poi infondate, ha causato e comunque ha contribuito all'adozione da parte del Tribunale per i Minorenni di Ancona, nel proc. 1216/2019 VG, dapprima del decreto cron. 4192 del 20.12.19 di sospensione della responsabilità genitoriale del nei confronti dei due figli Parte_1
e e poi del decreto del 18.5.23, notificato ad agosto Persona_1 Persona_2
2023, di decadenza della responsabilità genitoriale dello stesso e Pt_1 conseguentemente dichiarare il sig. per la sua condotta, tenuto al CP_1 risarcimento di tutti i danni biologici, morali, psichici ed esistenziali subiti dall'attore per la perdita del diritto di poter tenere con sé e vedere i propri due figli e quantificabili prudenzialmente in euro 50.000,00 o nella maggior o Per_1 Per_2 minor somma, che il Giudice vorrà liquidare secondo giustizia ed in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; 2) condannare il convenuto medesimo al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, compresa quelle per la fase della negoziazione assistita. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. chiedendo il risarcimento del danno subito a causa CP_1 delle dichiarazioni rese a Sit il 21.10.2019 e della denuncia/querela del 13.11.2019. Ha esposto di aver contratto matrimonio con la sig.ra il 17.11.2018 CP_2
e di aver avuto con lei due figli, nato il [...] e Persona_1 Per_2 nato il [...].
[...]
Si duole che, a seguito di una segnalazione della moglie, corroborata da una denuncia/querela sporta il 13.11.19 ai Carabinieri di Monteprandone dal signor
- per una presunta minaccia di morte brandendo un coltello da CP_1 cucina nei suoi confronti, asseritmanete avvenuta la mattina del giorno 12.11.2019 presso il palazzo in Monteprandone (AP), Contrada Isola Sud, dove all'epoca abitavano entrambi, sia il che il con la moglie ed i CP_1 Pt_1 CP_2 figli - si sarebbero avviati due procedimenti giudiziari, innanzi al Tribunale penale ed a quello dei minorenni. Nel primo procedimento il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 22.11.19, applicava contro l'attore la misura dell'allontanamento dall'abitazione familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati normalmente dalla
CP_2
Con provvedimento del 20 dicembre 2019, il Tribunale per i Minorenni di Ancona disponeva la sospensione dell'attore dalla responsabilità genitoriale, con allontanamento dall'abitazione familiare e divieto di incontrare/contattare i figli se non con modalità protette definite dal Servizio affidatario. A seguito di istruttoria, sempre partita dalla denuncia del sig. e da altre CP_1 denunce infondate della sig.ra il Tribunale per i Minorenni di Ancona, CP_2 con decreto del 18.5.23, notificato nell'agosto 2023, disponeva la revoca della potestà genitoriale del sig. . Pt_1
A fronte della falsità delle accuse mosse dal sig. nella denuncia del CP_1
13.11.2019, come dimostrata dalla rimessione della stessa in data 1.09.2021 avanti ai Carabinieri di Monteprandone, dove egli ritratta ed ammette che, in effetti, quanto brandito dal sig. non era un coltello ma un oggetto di Pt_1 gomma e dalla sentenza del Tribunale di Ascoli del 12.3.24 n. 211, nel processo 2717-2019 RGNR e 1092-21 R.G. Dib. di assoluzione perché il fatto non sussiste, ha chiesto il risarcimento del danno patito. Il sig. , pur regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
Ciò detto, si osserva quanto segue. Risulta per tabulas (doc. 1) che il sig. , in data 13.11.2019, riferiva ai CP_1
Carabinieri che il 12.11.2019, mentre era fuori casa, veniva informato dalla sig.ra
, proprietaria dell'immobile, che l'attore la stava minacciando Parte_2 verbalmente e con un coltello. Giunto sul posto, notava il sig. proseguire nelle minacce, anche nei suoi Pt_1 confronti, brandendo un coltello da cucina di grosse dimensioni. La falsità di tali dichiarazioni, con riferimento alla circostanza che il sig. Pt_1 brandiva un coltello, emerge, in primis, dalla rimessione della querela del 1.9.2021, ove il sig. affermava di non aver visto coltelli bensì altro oggetto, CP_1 presumibilmente di gomma, con la punta quadrata. Anche dalla sentenza di assoluzione del Tribunale di Ascoli del 12.3.24 n. 211, nel processo 2717-2019 RGNR e 1092-21 R.G. Dib. si evince che il sig. non CP_1 era sicuro che l'attore brandisse un coltello, quanto piuttosto un tubo, un pezzo di plastica, un coltello finto, non lo so. Ancora, sempre dalla rimessione della querela, emerge un comportamento gravemente reticente del sig. , il quale affermava io e mia moglie ci siamo CP_1 prodigati per la ma adesso abbiamo avuto modo di capire che la CP_2 CP_2
una gra olatrice, falsa e bugiarda .. io in effetti non ho av
[...] ma di vedere di persona aggressioni da parte del anzi la allora Pt_1 CP_2 come ora grida sempre come un'ossessa, anche ai figli” a più avanti a pagina 3-4: “.. la ha sempre detto deve distruggere il marito e che,
CP_2 se non ottiene dal Giudice un mantenimento più sostanzioso farà di tutto per non fa rivedere i figli al padre .. ci sarebbe da dire tanto sulla ha una cattiveria
CP_2 ed una aggressività fuori dalla norma, dice che ammazzerà il marito con le proprie mani che gli darà fuoco con la benzina”.” .. in ordine ai ricoveri presso il P.S. della posso precisare che la medesima quando litigava con il marito veniva giù
CP_2 da noi ma noi non abbiamo mai visto lesioni sul corpo della .. la
CP_2 CP_2 diceva che sapeva come sbarazzarsi del marito e che già dal 2015 gli aveva fatto un brutto tiro .. disse che era esperta sapeva come fare sarebbe andata al Pronto Soccorso ed avrebbe simulato aggressioni mai avvenute e così ha fatto in ben due occasioni..”.. i bambini mi risultano assegnati ai Servizi Sociali del Comune di Monteprandone, non credo ricevano beneficio dai comportamenti della madre, tanto che sento il dovere di informare i Servizi Sociali del Comune di Monteprandone. Cosa che farò con separata segnalazione evidenziando le violenze verbali subite dai minori, la aggressività della madre e la sua immoralità ..” “.. i bambini chiedono spesso del papà quando sono nel cortile dell'abitazione, lei la li zittisce e CP_2 dice loro “vostro padre è un porco non pensate a lui .. fai finta che tuo padre è morto”;
Appurata, pertanto, la falsità di quanto dichiarato dal convenuto con la denuncia del 13.11.2019, dove, invece, questi afferma che l'attore brandiva un grosso coltello da cucina, occorre verificare l'esistenza del nesso causale con i provvedimenti adottati nei confronti del sig. . Pt_1
Deve rilevarsi che non risulta prodotta l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ascoli Piceno del 22.11.19 di applicazione della misura dell'allontanamento dall'abitazione familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati normalmente dalla sig.ra CP_2
Deve, altresì, rilevarsi, che il provvedimento del 20 dicembre 2019 del Tribunale per i Minorenni di Ancona, che disponeva la sospensione dell'attore dalla responsabilità genitoriale, non fa riferimento al coltello ma solo alle minacce subite dal sig. . CP_1
Analoghe considerazioni possono farsi per il provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 18 maggio 2023, di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Quindi, in conclusione, la rilevanza delle affermazioni false è da ricondursi sicuramente al procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Ascoli del 12.3.24 n. 211 e, al massimo, al provvedimento di sospensione dell'attore dalla responsabilità genitoriale del 20 dicembre 2019, del Tribunale per i Minorenni di Ancona, in quanto antecedente alla rimessione della querela che si basa su circostanze che ben sarebbe stato possibile rivalutare alla luce di quanto affermato nella rimessione della querela. Invece, alcuna rilevanza può evincersi rispetto al provvedimento del 18 maggio 2023, di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in quanto successivo di due anni alla rimessione della querela (alla quale era presente anche l'attore) e, pertanto, o valutata e ritenuta ininfluente o non prodotta per causa imputabile allo stesso attore. Quindi, il danno subito dall'attore, consistente sicuramente nell'essere stato sottoposto ingiustamente ad un procedimento penale e, probabilmente, nell'essersi visto sospendere la responsabilità genitoriale, può liquidarsi, equamente, in € 20.000,00 somma già rivalutata alla data della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Condanna (C.F.: al pagamento, CP_1 C.F._2 in favore di (C.F.: ) della Parte_1 C.F._1 somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) Condanna (C.F.: alla rifusione CP_1 C.F._2 delle spese di lite in favore dello Stato che si liquidano in € 559,99 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Chieti, 23.10.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco
Via Arniense n. 162, presso lo studio dell'Avv. Luciano Carinci, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE E
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: per parte attrice: 1) in accoglimento della domanda accertare e dichiarare che il signor , con la sua denuncia/querela del 13.11.2019 CP_1 contro il e con le successive dichiarazioni rese nel verbale di s.i.t. Parte_1 del 21.10.19, rivelatesi poi infondate, ha causato e comunque ha contribuito all'adozione da parte del Tribunale per i Minorenni di Ancona, nel proc. 1216/2019 VG, dapprima del decreto cron. 4192 del 20.12.19 di sospensione della responsabilità genitoriale del nei confronti dei due figli Parte_1
e e poi del decreto del 18.5.23, notificato ad agosto Persona_1 Persona_2
2023, di decadenza della responsabilità genitoriale dello stesso e Pt_1 conseguentemente dichiarare il sig. per la sua condotta, tenuto al CP_1 risarcimento di tutti i danni biologici, morali, psichici ed esistenziali subiti dall'attore per la perdita del diritto di poter tenere con sé e vedere i propri due figli e quantificabili prudenzialmente in euro 50.000,00 o nella maggior o Per_1 Per_2 minor somma, che il Giudice vorrà liquidare secondo giustizia ed in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; 2) condannare il convenuto medesimo al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, compresa quelle per la fase della negoziazione assistita. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. chiedendo il risarcimento del danno subito a causa CP_1 delle dichiarazioni rese a Sit il 21.10.2019 e della denuncia/querela del 13.11.2019. Ha esposto di aver contratto matrimonio con la sig.ra il 17.11.2018 CP_2
e di aver avuto con lei due figli, nato il [...] e Persona_1 Per_2 nato il [...].
[...]
Si duole che, a seguito di una segnalazione della moglie, corroborata da una denuncia/querela sporta il 13.11.19 ai Carabinieri di Monteprandone dal signor
- per una presunta minaccia di morte brandendo un coltello da CP_1 cucina nei suoi confronti, asseritmanete avvenuta la mattina del giorno 12.11.2019 presso il palazzo in Monteprandone (AP), Contrada Isola Sud, dove all'epoca abitavano entrambi, sia il che il con la moglie ed i CP_1 Pt_1 CP_2 figli - si sarebbero avviati due procedimenti giudiziari, innanzi al Tribunale penale ed a quello dei minorenni. Nel primo procedimento il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 22.11.19, applicava contro l'attore la misura dell'allontanamento dall'abitazione familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati normalmente dalla
CP_2
Con provvedimento del 20 dicembre 2019, il Tribunale per i Minorenni di Ancona disponeva la sospensione dell'attore dalla responsabilità genitoriale, con allontanamento dall'abitazione familiare e divieto di incontrare/contattare i figli se non con modalità protette definite dal Servizio affidatario. A seguito di istruttoria, sempre partita dalla denuncia del sig. e da altre CP_1 denunce infondate della sig.ra il Tribunale per i Minorenni di Ancona, CP_2 con decreto del 18.5.23, notificato nell'agosto 2023, disponeva la revoca della potestà genitoriale del sig. . Pt_1
A fronte della falsità delle accuse mosse dal sig. nella denuncia del CP_1
13.11.2019, come dimostrata dalla rimessione della stessa in data 1.09.2021 avanti ai Carabinieri di Monteprandone, dove egli ritratta ed ammette che, in effetti, quanto brandito dal sig. non era un coltello ma un oggetto di Pt_1 gomma e dalla sentenza del Tribunale di Ascoli del 12.3.24 n. 211, nel processo 2717-2019 RGNR e 1092-21 R.G. Dib. di assoluzione perché il fatto non sussiste, ha chiesto il risarcimento del danno patito. Il sig. , pur regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
Ciò detto, si osserva quanto segue. Risulta per tabulas (doc. 1) che il sig. , in data 13.11.2019, riferiva ai CP_1
Carabinieri che il 12.11.2019, mentre era fuori casa, veniva informato dalla sig.ra
, proprietaria dell'immobile, che l'attore la stava minacciando Parte_2 verbalmente e con un coltello. Giunto sul posto, notava il sig. proseguire nelle minacce, anche nei suoi Pt_1 confronti, brandendo un coltello da cucina di grosse dimensioni. La falsità di tali dichiarazioni, con riferimento alla circostanza che il sig. Pt_1 brandiva un coltello, emerge, in primis, dalla rimessione della querela del 1.9.2021, ove il sig. affermava di non aver visto coltelli bensì altro oggetto, CP_1 presumibilmente di gomma, con la punta quadrata. Anche dalla sentenza di assoluzione del Tribunale di Ascoli del 12.3.24 n. 211, nel processo 2717-2019 RGNR e 1092-21 R.G. Dib. si evince che il sig. non CP_1 era sicuro che l'attore brandisse un coltello, quanto piuttosto un tubo, un pezzo di plastica, un coltello finto, non lo so. Ancora, sempre dalla rimessione della querela, emerge un comportamento gravemente reticente del sig. , il quale affermava io e mia moglie ci siamo CP_1 prodigati per la ma adesso abbiamo avuto modo di capire che la CP_2 CP_2
una gra olatrice, falsa e bugiarda .. io in effetti non ho av
[...] ma di vedere di persona aggressioni da parte del anzi la allora Pt_1 CP_2 come ora grida sempre come un'ossessa, anche ai figli” a più avanti a pagina 3-4: “.. la ha sempre detto deve distruggere il marito e che,
CP_2 se non ottiene dal Giudice un mantenimento più sostanzioso farà di tutto per non fa rivedere i figli al padre .. ci sarebbe da dire tanto sulla ha una cattiveria
CP_2 ed una aggressività fuori dalla norma, dice che ammazzerà il marito con le proprie mani che gli darà fuoco con la benzina”.” .. in ordine ai ricoveri presso il P.S. della posso precisare che la medesima quando litigava con il marito veniva giù
CP_2 da noi ma noi non abbiamo mai visto lesioni sul corpo della .. la
CP_2 CP_2 diceva che sapeva come sbarazzarsi del marito e che già dal 2015 gli aveva fatto un brutto tiro .. disse che era esperta sapeva come fare sarebbe andata al Pronto Soccorso ed avrebbe simulato aggressioni mai avvenute e così ha fatto in ben due occasioni..”.. i bambini mi risultano assegnati ai Servizi Sociali del Comune di Monteprandone, non credo ricevano beneficio dai comportamenti della madre, tanto che sento il dovere di informare i Servizi Sociali del Comune di Monteprandone. Cosa che farò con separata segnalazione evidenziando le violenze verbali subite dai minori, la aggressività della madre e la sua immoralità ..” “.. i bambini chiedono spesso del papà quando sono nel cortile dell'abitazione, lei la li zittisce e CP_2 dice loro “vostro padre è un porco non pensate a lui .. fai finta che tuo padre è morto”;
Appurata, pertanto, la falsità di quanto dichiarato dal convenuto con la denuncia del 13.11.2019, dove, invece, questi afferma che l'attore brandiva un grosso coltello da cucina, occorre verificare l'esistenza del nesso causale con i provvedimenti adottati nei confronti del sig. . Pt_1
Deve rilevarsi che non risulta prodotta l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ascoli Piceno del 22.11.19 di applicazione della misura dell'allontanamento dall'abitazione familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati normalmente dalla sig.ra CP_2
Deve, altresì, rilevarsi, che il provvedimento del 20 dicembre 2019 del Tribunale per i Minorenni di Ancona, che disponeva la sospensione dell'attore dalla responsabilità genitoriale, non fa riferimento al coltello ma solo alle minacce subite dal sig. . CP_1
Analoghe considerazioni possono farsi per il provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 18 maggio 2023, di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Quindi, in conclusione, la rilevanza delle affermazioni false è da ricondursi sicuramente al procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Ascoli del 12.3.24 n. 211 e, al massimo, al provvedimento di sospensione dell'attore dalla responsabilità genitoriale del 20 dicembre 2019, del Tribunale per i Minorenni di Ancona, in quanto antecedente alla rimessione della querela che si basa su circostanze che ben sarebbe stato possibile rivalutare alla luce di quanto affermato nella rimessione della querela. Invece, alcuna rilevanza può evincersi rispetto al provvedimento del 18 maggio 2023, di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in quanto successivo di due anni alla rimessione della querela (alla quale era presente anche l'attore) e, pertanto, o valutata e ritenuta ininfluente o non prodotta per causa imputabile allo stesso attore. Quindi, il danno subito dall'attore, consistente sicuramente nell'essere stato sottoposto ingiustamente ad un procedimento penale e, probabilmente, nell'essersi visto sospendere la responsabilità genitoriale, può liquidarsi, equamente, in € 20.000,00 somma già rivalutata alla data della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Condanna (C.F.: al pagamento, CP_1 C.F._2 in favore di (C.F.: ) della Parte_1 C.F._1 somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) Condanna (C.F.: alla rifusione CP_1 C.F._2 delle spese di lite in favore dello Stato che si liquidano in € 559,99 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Chieti, 23.10.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco