Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8615 del 2025, proposto da
NI RI IL, rappresentato e difeso dall’avvocato Flavio Guidi, elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore, in Roma, alla Via Cola di Rienzo, n. 212, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza della Corte d’Appello di Roma, I Sez. civ., n. 4526 depositata il 24 luglio 2015 e passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. OB LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di essere stato iscritto alla scuola di specializzazione in nefrologia (della durata di 4 anni) dal 1983 e a quella di urologia (della durata di 5 anni) dal 1987.
Durante tali periodi non ha percepito alcuna remunerazione, nonostante le direttive comunitarie nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri l’obbligo di corrispondere ai frequentanti le scuole di specializzazione un’adeguata retribuzione.
Con sentenza n. 4526/2015, la Corte d’Appello di Roma riconosceva la fondatezza della domanda di risarcimento del danno da tardivo o omesso recepimento nel diritto interno delle citate direttive avanzata, tra gli altri, dal ricorrente; e condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare in favore del medesimo la somma di € 26.855,76 quanto agli anni di specializzazione in nefrologia e la somma di € 33.569,70 quanto agli anni di specializzazione in urologia.
Su tali somme dovevano inoltre corrispondersi gli interessi legali maturati dalla domanda (18 gennaio 2008).
Nel sottolineare come tale sentenza sia passata in giudicato, quanto alla posizione del ricorrente stesso, in esito all’ordinanza della Corte di Cassazione, III Sez. civ., n. 10655 pubblicata in data 23 aprile 2025, viene evidenziato che, con ordinanza del 17 febbraio 2020, il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale Ordinario di Roma nell’ambito del proc. R.G.E. n. 15595/2017 disponeva l’assegnazione in pagamento in favore del ricorrente delle suddette somme.
Con il presente mezzo di tutela, l’interessato chiede dichiararsi l’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di dare esecuzione, nei limiti d’interesse del ricorrente, alla sentenza n. 4526/2015 della Corte d’appello di Roma, I Sez. civ.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, intimata, si è costituita in giudizio il 19 novembre 2025.
Con ordinanza 30 ottobre 2025, n. 18942, è stata autorizzata la richiesta notificazione del gravame per pubblici proclami.
Ciò posto, rileva il Collegio che, con atto depositato in giudizio il 9 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della presente controversia.
Nel prendere atto di quanto sopra, con riveniente declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, rileva conclusivamente il Collegio la sussistenza di giusti motivi per compensare far le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente, Estensore
Filippo RI Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB LI |
IL SEGRETARIO