Sentenza 18 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/10/2025, n. 7660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7660 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07660/2025REG.PROV.COLL.
N. 01957/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2024, proposto da:
Rete Rinnovabile s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Giuseppe Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Belsiana, n. 71;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Raffaele Fragale e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il loro studio in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, non costituito in giudizio;
NA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Cinzia Guglielmello, Mario Percuoco, Antonio Iacono e Daniela Carria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio legale IA & NI in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter , n. 19150/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di NA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Fabio Giuseppe Angelini, Giulio Napolitano e Antonio Lirosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società Rete Rinnovabile s.r.l., con comunicazione del 28 giugno 2011 (prot. GSE/FTVA20111100219), presentava al GSE istanza al fine di ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007, per la tipologia di “ impianto installato a terra ” denominato “impianto fotovoltaico di Favara ”, n. 231943, di potenza pari a 219,9 kW, sito in Contrada San Benedetto, s.n.c., nel Comune di Favara (AG).
Il GSE con il provvedimento prot. FTV_424377 in data 8 marzo 2012 riconosceva la tariffa incentivante richiesta da Rete Rinnovabile s.r.l. in misura pari a 0,346 E/kWh.
In data 22 marzo 2012 veniva quindi stipulata tra le parti la convenzione n. G04F38518607.
Successivamente con comunicazione prot. P20170002315 in data 16 gennaio 2017 il GSE comunicava alla società l’avvio del procedimento di verifica documentale, in ragione di alcune segnalazioni “ in merito a irregolarità relative, in particolare, alla carenza dei titoli autorizzativi riguardanti le opere di connessione ”, contestualmente precisando che il procedimento si sarebbe concluso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
In data 23 gennaio 2017 la società Rete Rinnovabile presentava le proprie osservazioni.
In data 5 aprile 2017 il GSE adottava il censurato provvedimento dichiarativo della decadenza del diritto alle tariffe incentivanti.
2. - Avverso il menzionato provvedimento del 5 aprile 2017, la comunicazione di avvio del procedimento prot. P20170002315 del 16 gennaio 2017, le note del 12 gennaio 2017 e del 2 marzo 2017 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia e, ove occorra, il D.M. 31 gennaio 2014 (in particolare l’art. 11 e l’allegato 1, lett. j, nei limiti di cui agli articolati motivi) la ricorrente Rete Rinnovabile s.r.l. proponeva ricorso introduttivo dinanzi al T.a.r. Lazio, articolando le seguenti doglianze:
« 1. Violazione dell’art. 2 l. 241/1990. - Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione dell’art. 10 d.m. 31 gennaio 2014. - Eccesso di potere per contrasto con l’auto-limite posto nell’atto prot. n. P20170002315.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 l. 241/1990, nonché dei principi di partecipazione procedimentale e buon andamento. - Violazione dell’art. 8, comma 4, d.m. 31 gennaio 2014. - Violazione dell’art. 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
3. Violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014. - Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché per difetto di istruttoria. - Illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.m. 31 gennaio 2014. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per omessa motivazione. - Illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità.
5. Violazione art. 97 Cost. - Violazione del principio di proporzionalità, graduazione ed adeguamento alla violazione della sanzione - Ingiustizia manifesta - Difetto di motivazione e di istruttoria - Illogicità e travisamento. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 per violazione dell’art. 76 Cost., dell’art. 25 Cost., dell’art. 3 Cost. e dell’art. 117 Cost.
6. Violazione, sotto plurimi aspetti, del principio del legittimo affidamento. - Violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990. - Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti amministrativi.».
La società chiedeva, inoltre, l’accertamento del proprio diritto a percepire la tariffa incentivante sull’intera produzione e per l’intero periodo di diritto e la condanna del GSE a corrispondere la tariffa incentivante, nonché a restituire gli incentivi la cui erogazione era stata cautelativamente sospesa, giusta la comunicazione di avvio del procedimento.
3. - L’adito T.a.r. con la sentenza segnata in epigrafe respingeva il ricorso ritenendo infondate le censure sollevate.
4. - Con rituale atto di appello la ditta Rete Rinnovabile s.r.l. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
«I. Error in procedendo e in iudicando: erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 283/2003, dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e della lettera j) del D.M. 31 gennaio 2014 nella parte in cui ha affermato che la DIA non include le opere di connessione e ritenuto non applicabili il dm 10 settembre 2010 e il PEARS della Regione Sicilia. Difetto e/o omessa motivazione in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011. Violazione e falsa applicazione di legge, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà.
II. Error in iudicando: erroneità e infondatezza della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso: violazione dell’art. 2 l. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 10 D.M. 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per contrasto con l’auto-limite posto nell’atto prot. n. p20170002315.
III. Error in iudicando: erroneità e infondatezza della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 l. 241/1990, nonché dei principi di partecipazione procedimentale e buon andamento. Violazione dell’art. 8, comma 4, D.M. 31 gennaio 2014. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
IV. Error in iudicando: erroneità e infondatezza della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo di ricorso: violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché per difetto di istruttoria. Illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità.
V. Error in iudicando: erroneità e infondatezza della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato il quarto motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 D.M. 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per omessa motivazione. Illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità.
VI. Error in procedendo e in iudicando: erroneità e infondatezza della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato il quinto motivo di ricorso: violazione art. 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità, graduazione e adeguamento alla violazione della sanzione. Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione e istruttoria. Illogicità e travisamento. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 per violazione dell’art. 76 Cost., dell’art. 25 Cost., dell’art. 3 Cost. e dell’art. 117 Cost. Violazione dei principi di proporzionalità e giusto procedimento.
VII. Error in procedendo e in iudicando: erroneità e infondatezza della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato il sesto motivo di ricorso: violazione, sotto plurimi aspetti, del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti amministrativi .».
5. - Resisteva al gravame il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., chiedendone il rigetto.
Si costituiva NA s.p.a. per chiedere l’accoglimento dell’appello.
6. - All’udienza pubblica del 16 settembre 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato.
7.1. - Con il primo motivo di appello la ditta ricorrente contesta la sentenza di primo grado sotto due distinti profili: (i) da un lato, sostenendo che sarebbe stato erroneamente ritenuto dal T.a.r. che la DIA non fosse stata un titolo idoneo a realizzare “ tanto l’impianto quanto le opere di connessione alla rete ” (cfr. pag. 9 dell’atto di appello); (ii) dall’altro lato, in quanto non sarebbe stata vagliata dal Giudice di primo grado la censura secondo cui l’unica violazione rilevante ai sensi dell’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 avrebbe potuto essere - secondo la ricostruzione di Rete Rinnovabile - quella relativa all’“ insussistenza dei requisiti dell’impianto e non anche delle “afferenti” opere di connessione ” (cfr. pag. 11 dell’atto di appello).
Ritiene questo Collegio che entrambe le doglianze siano prive di fondamento.
Al riguardo deve essere precisato che ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, la disciplina della DIA - in deroga all’autorizzazione unica - nel quadro normativo vigente ratione temporis , era applicabile agli impianti solari fotovoltaici solo se di potenza inferiore alla soglia di 20 kW (in base alla Tabella A allegata al suddetto decreto legislativo nella versione vigente al momento della presentazione della DIA), fattispecie in cui non ricade l’impianto per cui è causa che è di potenza pari a circa 220 kW.
Di seguito si riporta il testo dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003 (da ultimo modificato dall’art. 2, comma 158, lett. f) e g), legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008):
« All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività. ».
Se è pur vero che ai sensi del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS), approvato con delibera della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009 (cfr. in particolare art. 19), richiamato dalla ditta istante, gli interventi relativi a impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 Mw, siti in area industriale, erano assentibili tramite provvedimento abilitativo comunale, tale previsione regionale non è comunque in grado di far ritenere parimenti assentite con DIA anche le linee di collegamento elettriche, la cui realizzazione ed esercizio richiedevano invece la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 108 del regio decreto n. 1775/1933.
Ciò, peraltro, risulta indirettamente confermato anche dalla circolare prot. n. 37564 del 23 ottobre 2014 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia che, con riferimento alla procedura abilitativa semplificata (PAS) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW - che ha sostituito per quanto di interesse la DIA -, affermava che l’applicazione della procedura semplificata di competenza comunale “ non prescinde dalle norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), pertanto gli eventuali titoli abilitativi rilasciati a seguito di P.A.S. devono specificatamente contenere gli estremi del parere reso dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, servizio, previa istruttoria redatta, ai sensi del suddetto T.U., dall’Ufficio del Genio civile competente per territorio ” (cfr. www.gse.it/normativa_site/GSE%20Documenti%20normativa/SICILIA_Circ_Assessorato_E nergia__23_10_2014.pdf, pag. 3).
Sotto distinto punto di vista nessun rilievo può essere attribuito al D.M. 10 settembre 2010, in considerazione del fatto che nella fattispecie in esame la DIA risale al 24 agosto 2009, data in cui il suddetto decreto non era in vigore.
Quanto, inoltre, all’affermazione secondo cui “ non trattandosi … di nuovi elettrodotti bensì, … di una mera linea elettrica interrata ” non sarebbe stato necessario ottenere l’autorizzazione di cui agli artt. 108 e ss. del regio decreto n. 1775/1933 (cfr. pag. 9 del ricorso in appello), è sufficiente rilevare quanto segue.
È stata EN ON s.p.a. a evidenziare nel preventivo di connessione, con riferimento agli aspetti autorizzativi delle opere di connessione (costituite da un cavidotto interrato di alcune decine di metri e ulteriori opere), che “… il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio avviene con provvedimento a seguito dell’ottenimento dei pareri/nullaosta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti, come da indicazioni contenute del R.D. n. 1775/1933 … ”.
La necessità di preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 108 del regio decreto n. 1775/1933, peraltro, è stata implicitamente confermata dalla stessa Regione Sicilia che, tramite l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota del 1° marzo 2017, e in riscontro alla richiesta di chiarimenti del GSE circa “ le autorizzazioni delle opere di connessione ex art. 108 e segg. T.U. 1775/1933 ”, ha affermato che “ non risulta emesso alcun provvedimento afferente i su menzionati impianti fotovoltaici ”.
Sicché, in linea con il consolidato principio per cui non spetta al GSE il potere di sindacare gli atti degli enti locali, a fronte di una dichiarazione della Regione che ha evidenziato la mancanza delle prescritte autorizzazioni e di quanto indicato da EN ON s.p.a. nella soluzione tecnica riportata nel preventivo di connessione, il GSE si è, quindi, limitato a verificare la ricorrenza o meno di tutti i prescritti requisiti legali, disponendo conseguentemente la decadenza dagli incentivi una volta riscontratane la mancanza.
In merito a tale punto, pertanto, il motivo di appello va disatteso e la sentenza di primo grado confermata.
Ed infatti alla luce della puntuale ricostruzione normativa operata dal T.ar. - in riscontro a censure avanzate nel giudizio di primo grado da parte di NA (che, di fatto, hanno ampliato il thema decidendum ) e non quindi ad un motivo sollevato nel ricorso introduttivo da Rete Rinnovabile - appare condivisibile la conclusione secondo cui “ nel contesto normativo allora rilevante ” non era possibile “ ritenere parimenti assentite tramite DIA anche le linee di collegamento elettriche, la cui realizzazione ed esercizio richiedevano la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 108 e ss. del R.D. n. 1775/1933 ” (cfr. punti da 6.3 a 6.9 della sentenza appellata).
Quanto al secondo profilo, con il quale la società appellante lamenta che non sarebbe stata vagliata dal T.a.r. la censura secondo cui l’unica violazione rilevante ai sensi dell’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 avrebbe potuto essere quella relativa all’“ insussistenza dei requisiti dell’impianto e non anche delle “afferenti” opere di connessione ” (cfr. pag. 11 dell’atto di appello), si rimarca quanto segue.
È di tutta evidenza che tali opere di connessione devono necessariamente considerarsi incluse nell’ambito delle verifiche effettuate dal GSE, facendo parte le stesse delle infrastrutture necessarie per collegare l’impianto fotovoltaico alla rete elettrica e per consentire lo scambio di energia.
Ne consegue che la carenza di un idoneo titolo autorizzativo relativo alla costruzione e all’esercizio delle medesime opere di connessione deve necessariamente considerarsi idoneo ad integrare una violazione rilevante ai sensi dell’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014.
D’altronde tale elemento - diversamente da quanto sostiene la società appellante - è stato espressamente vagliato dal Giudice di primo grado nella parte della sentenza in cui ha statuito che “ dovendo queste considerarsi opere afferenti l’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, questo doveva considerarsi carente, in base alle risultanze dell’istruttoria, di un titolo autorizzativo ” (cfr. punto 9.8 della sentenza appellata).
Non è meritevole di positivo apprezzamento l’argomento della società Rete Rinnovabile, reiterato in più passaggi dell’appello (cfr. pagg. 6 e 16), secondo cui il T.a.r. laddove afferma “… le opere di connessione sono “afferenti l’impianto” …” confermerebbe che le stesse rappresentano un “… elemento diverso e separato dallo stesso …”.
Fermo restando che il verbo “ afferire ” implica che un elemento appartiene, concerne e/o fa parte di qualcosa - dunque ha un significato difforme rispetto a quello che tenta di attribuirgli l’appellante -, va osservato che il T.a.r., in modo corretto, non ha affermato che le opere di connessione sono afferenti all’impianto tout court , bensì, con maggiore precisione terminologia, all’“ impianto di produzione ” (cfr. par. 9.8 della sentenza appellata).
Ebbene, ai sensi del Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - “TICA”) approvato da ARERA con delibera del 23 luglio 2008, n. ARG/elt 99/08, vengono in rilievo le seguenti definizioni:
(i) “ impianto di produzione ” che “ è l’insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari, delle apparecchiature e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica ”;
(ii) “ impianto per la connessione ” che “ è l’insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione ”;
(iii) “ impianto di rete per la connessione ” che “ è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi ”;
(iv) “ impianto di utenza per la connessione ” che “ è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente ” (cfr. art. 1 recante “ Definizioni ”, lett. n), o), p) e q), del TICA - https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/099-08argall.pdf).
Definizioni speculari sono contenute nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - in attuazione del quale è stato introdotto il secondo Conto Energia di cui al D.M. 19 febbraio 2007 - laddove è indicato che:
(i) l’“ impianto di utenza per la connessione ” è la “ porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione ” e
(ii) l’“ impianto di rete per la connessione ” è la “ porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all’obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ” (cfr. art. 2 “definizioni”, lett. m) e n)).
Diversamente, la “ violazione rilevante ” di cui all’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, che ha condotto all’adozione del contestato provvedimento di decadenza, è la seguente “ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ” (lett. j).
Essendo la violazione riferita all’“ impianto ”, unitariamente inteso e senza precisazioni, del tutto irragionevole (dal punto di vista giuridico e, ancor prima, da quello logico) si palesa l’operazione ermeneutica tentata dalla ricorrente Rete Rinnovabile s.r.l. di limitare il potere di verifica del GSE al solo “ impianto di produzione ” senza considerare l’“ impianto per la connessione ”, l’“ impianto di rete per la connessione ” e l’“ impianto di utenza per la connessione ”, che, secondo le disciplina di settore (TICA e decreto legislativo n. 387/2003), costituiscono “ porzioni ” dell’impianto unitariamente inteso.
Ciò specie considerando che gli obiettivi fissati dalla normativa incentivante (cfr. art. 3 del decreto legislativo n. 387/2003) possono essere garantiti unicamente nel caso in cui l’impianto - da considerarsi come un unicum - sia connesso alla rete nel rispetto della normativa vigente ( i.e. , per quanto di interesse, sia regolarmente autorizzato in tutte le sue “ porzioni ”).
7.1.1. - Inoltre il T.a.r. ha condivisibilmente evidenziato sul tema del rapporto tra normativa nazionale e disciplina regionale siciliana che:
«… 6.4. La Regione Sicilia ha approvato un Piano Energetico Ambientale regionale richiamato dalla parte ricorrente (Delibera di Giunta n. 1 del 2009), per gli interventi relativi a impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1Mw, siti in area industriale, disponendo che gli stessi erano assentibili tramite provvedimento abilitativo comunale.
6.5. Nel caso di specie la DIA per la realizzazione dell’impianto, a cura di NA (doc. 1 di NA) risale al 26 agosto 2009 e fa testuale riferimento agli articoli 12, co. 5, del d.lgs. 387/2003 e 19 della D.G. reg. 1/2009 (PEARS). L’impianto è, inoltre, di potenza pari a 219,9 kW.
6.6. La disciplina dell’autorizzazione delle opere di connessione all’impianto fotovoltaico per cui è causa va quindi ricostruita tenendo conto della data del titolo e della successione delle norme del tempo.
6.6.1. Risalendo la DIA di NA al 26 agosto 2009, a quella data non era, comunque, in vigore il successivo decreto MISE 10 settembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.218 del 19 settembre 2010, invocato da NA.
6.7. Deve quindi farsi riferimento all’art. 12 del d.lgs. 387/2003, che distingue chiaramente il regime dell’autorizzazione unica, espressamente comprensivo anche delle opere di connessione, da quello della DIA, che in base all’art. 12 cit., anche nel raffronto con il diverso regime dell’autorizzazione unica, non fa di per sé testuale menzione delle opere di connessione, che in assenza di diversa e innovativa disposizione rientrano nell’ambito degli articoli 108 e seguenti del r.d. 1755/1933, tutt’ora vigenti.
6.7.1. L’art. 12 cit. depone quindi nel senso che il Legislatore, nell’ambito della disciplina della semplificazione dei titoli per la produzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha inteso disciplinare in modo espresso il regime delle opere di connessione, non essendo applicabile ratione temporis il successivo decreto MISE 10 settembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.218 del 19 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, che ha previsto successivamente al paragrafo 11.3 che “Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonché le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica”.
6.8. Sotto altro aspetto, il PEARS della Regione Sicilia, richiamato nella fattispecie, prevede l’unicità della DIA quale titolo autorizzatorio dell’impianto di potenza fino a 1 megawatt ma, trattandosi di delibera giuntale, la relativa previsione deve essere coordinata con l’art. 12 del d.lgs. 387/2003, nel rispetto del principio di competenza.
A questo riguardo la Corte costituzionale con sentenza 119/2010, nell’annullare l’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) ha chiarito che “Riguardo alle ipotesi di applicabilità della procedura semplificata di DIA in alternativa all’autorizzazione unica, è riconoscibile l’esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», per via della chiamata in sussidiarietà dello Stato, per esigenze di uniformità, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383 del 2005); ciò anche riguardo alla valutazione dell’entità delle trasformazioni che l’installazione dell’impianto determina, ai fini dell’eventuale adozione di procedure semplificate (in tal senso le sentenze n. 336 del 2005, in materia di comunicazioni elettroniche, e n. 62 del 2008 in materia di smaltimento rifiuti).
La norma regionale è allora illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente”.
6.9. In base a quanto appena detto, deriva che nell’antinomia fra una fonte primaria nazionale e una secondaria regionale, con specifico riferimento alle opere di connessione in questione, occorre dare rilievo prevalente alla previsione nazionale, dovendosi confermare, con riguardo al PEARS in rilievo, che tale previsione regionale, affermante la possibilità di autorizzare un impianto fino a 1 Mw tramite DIA, non è comunque in grado, nel contesto normativo allora rilevante, di far ritenere parimenti assentite con DIA anche le linee di collegamento elettriche, la cui realizzazione ed esercizio richiedevano la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 108 e ss. del RD n. 1775/1933 (in questo senso, cfr. TAR Lazio, III-ter, 4937 del 21 marzo 2023) . …».
7.1.2. - Sul punto va rimarcata la differente formulazione dell’art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003 rispetto all’art. 12, comma 5, dello stesso decreto legislativo.
I commi 1 e 3 si riferiscono alla autorizzazione unica per “ La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi …”, esplicitando quindi il principio di onnicomprensività dell’autorizzazione unica che si estende anche alle “ opere connesse ”. In tal caso l’autorizzazione unica andrebbe a coprire anche l’autorizzazione per le opere di connessione di cui all’art. 108 del regio decreto n. 1775/1933, che conseguentemente non sarebbe necessaria.
Ancor più chiaro sul punto è la regola sancita dall’art. 1 octies del decreto-legge n. 105/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 129/2010 secondo cui “ Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. ”.
Differente è la formulazione del comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003 che fa riferimento al regime della DIA per l’“ installazione degli impianti di fonte rinnovabile ” la cui “ capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto ” e quindi nel caso di specie, trattandosi di impianto fotovoltaico, la soglia ratione temporis operante era di 20 kW. Nel caso della DIA, pertanto, non estendendosi il relativo regime espressamente (almeno stando alla formulazione del comma 5) alle “ opere connesse ”, non può operare ratione temporis in relazione alla fattispecie per cui è causa (in cui la DIA risale al 24 agosto 2009) il principio di onnicomprensività del titolo abilitativo invocato dalla società appellante.
È evidente che l’impianto fotovoltaico oggetto del presente contenzioso avente una potenza di circa 200 kW, sarebbe dovuto essere soggetto - alla stregua della normativa nazionale ( i.e. art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003 e tabella A dello stesso decreto) - ad autorizzazione unica (ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 12).
Come correttamente evidenziato dal T.ar. nella sentenza appellata, la Corte costituzionale con sentenza del 26 marzo 2010 n. 119 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale pugliese n. 31/2008 che sanciva soglie maggiori con modalità evidentemente differenti rispetto a quanto individuato dall’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003 ( rectius decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni).
Ora è pur vero che per risolvere la situazione venutasi a creare dopo la menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 119/2010 il legislatore ha adottato una sanatoria (invocata dalla difesa di NA s.p.a.) prevista dall’art. 1 quater del decreto-legge n. 105 dell’8 luglio 2010 (convertito in legge n. 129 del 13 agosto 2010) secondo cui “ Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ”.
Tuttavia, come condivisibilmente sottolineato dal Giudice di primo grado, indipendentemente dalla applicabilità del richiamato art. 1 quater del decreto-legge n. 105/2010 alla fattispecie in esame, una previsione regionale quale l’art. 19 della Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1/2009 (di dubbia compatibilità - per quanto evidenziato in precedenza - con la disposizione statale di cui all’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003) che ammette la DIA per impianti (come quello oggetto del presente giudizio) fino ad 1 Mw e quindi ben oltre la soglia di cui al menzionato art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003 e alla tabella A allegata, non può certamente legittimare l’esenzione dalla autorizzazione ex art. 108 del regio decreto n. 1775/1993 per le opere di connessione.
E ciò a maggior ragione se si considera che la stessa DIA presentata in data 26 agosto 2009 richiama espressamente l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, disposizione che laddove fosse stata applicabile alla fattispecie in esame certamente non avrebbe consentito - per quanto evidenziato in precedenza alla luce del tenore letterale dell’art. 12 citato - ratione temporis l’operatività del principio di onnicomprensività del titolo abilitativo ( rectius DIA), diversamente dalla ipotesi di autorizzazione unica di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003 e 1 octies del decreto-legge n. 105/2010.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal T.a.r nella sentenza appellata al punto 6.6.1, alla data del 26 agosto 2009 di presentazione della DIA del 24 agosto 2009 il D.M. MISE 10 settembre 2010 (il cui art. 11.3 prevede: “ Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonché le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d’assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica gestore rete/preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente ”), invocato da NA, non era ancora entrato in vigore.
Ne consegue, in definitiva, che la sentenza merita di essere confermata anche con riferimento a tale profilo.
7.2. - Con il secondo motivo di appello (cfr. pagg. 13-14) la società censura la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il primo motivo formulato in primo grado e sostanzialmente riproposto con il ricorso in appello.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto la doglianza avanzata avverso il provvedimento di decadenza con la quale società Rete Rinnovabile lamentava che il GSE non avrebbe rispettato il termine di conclusione del procedimento, posto che lo stesso “… è stato concluso solo il 6 aprile 2017, anziché il 16 febbraio 2017 …” (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
A fronte delle censure di parte appellante, è necessario in primis ribadire che per giurisprudenza amministrativa consolidata “… il superamento dei termini ordinatori di conclusione di un procedimento consente l’esperimento dei rimedi previsti dall’ordinamento avverso l’inerzia dell’Amministrazione ma non riverbera alcun effetto viziante sul provvedimento …” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1257).
È acquisito, infatti, che la mancata conclusione del procedimento nel termine stabilito dalla legge ovvero fissato dall’Amministrazione non determina in alcun modo l’illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di termine ordinatorio finalizzato unicamente a far sì che l’Amministrazione concluda il procedimento entro termini predefiniti, e con un provvedimento espresso, pena l’attivazione degli strumenti di tutela previsti contro il silenzio della P.A., ovvero la possibilità di agire per il risarcimento dei danni (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 24 dicembre 2019, n. 2254: “… la norma non qualifica tale termine come “perentorio”, sicché vale la regola generale, secondo la quale, in assenza di un’espressa declaratoria, il termine è da considerarsi meramente ordinatorio e il suo decorso non consuma il potere attribuito dal legislatore alla P.A. …”).
In tal senso anche questa Sezione del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537) ha, infatti, statuito che:
«… un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce (quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza, nella specie - per l’appunto - non contemplati, come del resto l’anzidetto art. 5 del d.P.R. 12 aprile 1996, recante la disciplina applicabile al caso di specie, non contempla la formazione del silenzio-assenso, nel mentre il richiamo all’art. 10 dello stesso decreto da parte dell’appellante non rileva ai fini della presente causa, trattandosi di disciplina non applicata al caso di specie).
Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718, con riguardo anche a Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014, n. 10) .
In dipendenza di ciò, quindi, anche per la presente fattispecie trova applicazione il principio per cui il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato in via ordinatoria per il suo esercizio, solo restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2018, n. 4657), nella specie comunque non configurabili. …».
I principi sopra richiamati trovano piena applicazione nel caso di specie.
Come ribadito da T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III Stralcio, 1° settembre 2023, n. 13548 (con argomentazioni condivise da questo Collegio e che richiamano il precedente di cui a Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537), infatti, “… Il termine per la conclusione del procedimento di verifica ex art. 42 del D. Lgs. 28/2011 deve … considerarsi ordinatorio, in quanto la perentorietà di un termine procedimentale, incidendo direttamente sulle situazioni degli interessati, può risultare soltanto da un’esplicita previsione legislativa, che espressamente correli al superamento di un dato termine un effetto decadenziale. …”.
Si aggiunga, inoltre, che nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato dall’appellante, non vi è stato alcun ritardo significativo, né tanto meno imputabile al GSE.
Come si è detto, e ciò risulta dalla documentazione in atti, il Gestore: (i) ben prima dell’avvio del procedimento, ha chiesto alla Regione Siciliana specifiche e puntuali informazioni in merito al rilascio dei titoli autorizzativi concernenti l’impianto in questione (cfr. nota del 9 dicembre 2016); (ii) ha poi prontamente sollecitato il relativo riscontro, invitando la Regione a “ comunicare, con cortese urgenza, l’esito degli accertamenti e delle attività in corso ” (v. nota del 10 febbraio 2017); (iii) a seguito della risposta trasmessa dalla Regione (cfr. nota del 1° marzo 2017), il GSE ha concluso il procedimento, adottando (in data 5 aprile 2017) il censurato provvedimento di decadenza.
Quanto, infine, alla tesi su cui insiste la ditta ricorrente secondo cui il potere decadenziale esercitato dal GSE avrebbe natura sanzionatoria, da cui Rete Rinnovabile fa discendere la “ fondamentale importanza ” dell’osservanza del termine procedimentale, è sufficiente rilevare che tale natura è stata esclusa da un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18).
In perfetta aderenza con quanto in precedenza evidenziato nella impugnata sentenza si legge che “… il decorso del termine di conclusione del procedimento non ha natura viziante e il termine non può ritenersi perentorio: a fronte del ritardo, ove non diversamente previsto, il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato in via ordinatoria per il suo esercizio …”.
La sentenza merita, pertanto, di essere confermata.
7.3. - Con il terzo motivo di appello (cfr. pagg. 14-15) la ditta istante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il T.a.r. rigetta il secondo motivo di ricorso proposto nel giudizio di primo grado che viene riproposto con il ricorso in appello.
La ditta appellante, in sostanza, lamenta che il GSE, e di conseguenza il T.a.r., non avrebbe tenuto in considerazione le deduzioni formulate dalla stessa società nel corso dell’iter amministrativo.
A tal riguardo, occorre ribadire che l’impianto motivazionale del gravato provvedimento di decadenza è esente dagli asseriti vizi lamentati dall’appellante, e ciò in ragione della legittimità, sul piano sostanziale, della determinazione assunta dal GSE.
Invero, come risulta dalla lettura del provvedimento di decadenza, il GSE ha preso in esame e ha valutato attentamente le controdeduzioni presentate dalla società nel corso del procedimento, ma le ha ritenute inidonee a superare i rilievi formulati con l’atto di avvio del procedimento (come detto, la società Rete Rinnovabile non aveva mai contestato la carenza dei titoli autorizzativi delle opere di connessione).
Coerentemente, nel provvedimento di decadenza, si evidenzia che “… con la nota del 25 gennaio 2017 (GSE/A20170014721), la Società non ha fornito elementi sufficienti per le nuove e diverse valutazioni in ordine alla carenza dei requisiti previsti dal Decreto ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante, già rappresentate dal GSE nel provvedimento del 16 gennaio 2017 (prot. GSE/P20170002329). Il titolo autorizzativo presentato dalla Società nell’ambito della richiesta di riconoscimento degli incentivi, come peraltro confermato dall’Assessorato con nota del 2 marzo 2017 (prot. GSE/A20170050277), risulta infatti carente “dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto” e pertanto non costituisce titolo autorizzativo di per sé idoneo alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto in oggetto …”.
Tale motivazione, d’altronde, va letta congiuntamente ai rilievi formulati nella comunicazione di avvio del procedimento del 16 gennaio 2017 (al cui contenuto espressamente rimanda il provvedimento di decadenza), ove era stata rappresentata la necessità, in coerenza con quanto riportato nel preventivo di connessione elaborato da EN ON s.p.a., che “… il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio avviene con provvedimento a seguito dell’ottenimento dei pareri/nulla osta favorevoli di tutti gli enti P.A. competenti, come da indicazioni contenute nel RD n. 1775/33 …”.
Detti provvedimenti, come accertato dalla Regione, nel caso di specie non erano stati rilasciati.
È, pertanto, correttamente ricostruita la ragione giustificativa della decisione e, ancor prima, è stato rispettato lo scambio dialettico-procedimentale espressione dei principi che la società sostiene essere stati violati.
Va, altresì, rilevato che secondo costante giurisprudenza l’Amministrazione procedente non può ritenersi tenuta a svolgere un’analitica confutazione delle deduzioni del privato introdotte ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2023, n. 1963).
Quanto sin qui esposto fornisce prova dell’infondatezza del terzo motivo di ricorso in appello (e del secondo motivo di primo grado).
Sul punto del tutto correttamente il T.a.r. nella sentenza appellata rileva:
«… 8.1. Il GSE ha acquisito osservazioni della ricorrente, dopo l’avvio del procedimento e contestualmente all’interlocuzione con l’Assessorato regionale all’Energia: la circostanza che il secondo contributo partecipativo sia stato considerato nel senso che “la Società non ha fornito elementi sufficienti per nuove e diverse valutazioni in ordine alla carenza dei requisiti” dà atto dell’avvenuta valutazione, non sussistendo, a fronte del contraddittorio per come in concreto svolto, un obbligo di analitica e ripetuta confutazione di ogni singolo apporto procedimentale, considerato che le tesi contrapposte erano già sufficientemente spiegate e acquisite al procedimento, in vista della decisione conclusiva (in senso conforme, cfr. Cons. Stato, IV, 3924 del 21 maggio 2021; Cons. Stato, IV, 19 del 9 gennaio 2017; TAR Lazio, III-ter, 1236 del 29 gennaio 2021).
8.2. L’avvenuta valutazione è pienamente comprensibile dalla susseguente considerazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui “il titolo autorizzativo presentato dalla Società nell’ambito della richiesta di riconoscimento degli incentivi, come peraltro confermato dall’Assessorato con nota del 2 marzo 2017…risulta infatti carente “dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto””. …».
La sentenza impugnata, pertanto, merita di essere confermata anche nella parte in cui rigetta il secondo motivo di ricorso.
7.4. - Con il quarto motivo di appello (cfr. pagg. 15-17) la società Rete Rinnovabile censura la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha dichiarato infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale sosteneva che l’impianto fosse stato regolarmente autorizzato con DIA e che il GSE avrebbe potuto esclusivamente verificare la sussistenza della TM ( i.e. soluzione tecnica minima di dettaglio) e l’effettiva connessione alla rete, con conseguente violazione dell’Allegato 1, lett. j), del D.M. 31 gennaio 2014.
Al fine di dimostrare l’infondatezza dell’assunto della ditta ricorrente si richiama quanto condivisibilmente affermato dal T.a.r. Lazio all’esito di un giudizio speculare a quello di interesse relativo ad un altro impianto della stessa Rete Rinnovabili sito nella Regione Sicilia, per il quale, peraltro, la società - a differenza che nel caso di specie - si era anche premurata di ottenere in sede di sanatoria un titolo idoneo alla realizzazione del cavidotto e delle opere di connessione, nonché alla successiva messa in esercizio dell’impianto.
In tale caso, appunto, il T.a.r. Lazio aveva avuto modo di precisare che “… Se è pur vero che ai sensi del Piano Energetico Ambientale regionale richiamato dalla parte (Delibera di Giunta n. 1 del 2009), gli interventi relativi a impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1Mw, siti in area industriale, erano assentibili tramite provvedimento abilitativo comunale (…) tale previsione regionale non è comunque in grado di far ritenere parimenti assentite con DIA anche le linee di collegamento elettriche, la cui realizzazione ed esercizio, come indicato nel preventivo di connessione ENEL e rilevato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, richiedevano invece la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 108 del RD n. 1775/1933 . …” (cfr. T.a.r. Lazio, Sez. III Ter , 21 marzo 2023, n. 4937).
Come rilevato in precedenza, nel caso oggetto del presente giudizio:
(i) da un lato, nell’ambito della soluzione tecnica riportata nel preventivo di connessione, EN ON precisava che “ il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio avviene con provvedimento a seguito dell’ottenimento dei pareri/nulla osta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti, come da indicazioni contenute nel RD n. 1775/33 ” e, peraltro - a dimostrazione del fatto che alla luce del quadro normativo applicabile le opere di connessione erano da considerarsi incluse espressamente nel solo procedimento unico di autorizzazione, ma non nella DIA - si evidenziava quanto segue: “ inoltre che nel caso in cui l’impianto di produzione ricada nell’ambito di operatività dell’art. 12 del D. lgs. n. 387/03, il procedimento unico di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio disciplinato dai commi 3 e 4 del suddetto articolo riguarda anche l’impianto di rete per la connessione ” (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado, pagg. 9-10, par. “ Iter autorizzativo ” del Preventivo di connessione di EN ON s.p.a.);
(ii) dall’altro lato la Regione Siciliana - sul punto interrogata dal Gestore - aveva comunicato al GSE con nota dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 1° marzo 2017 l’esito degli accertamenti richiesti in relazione all’impianto, evidenziando che “ non risulta emesso alcun provvedimento autorizzatorio ” da parte del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti “ a suo tempo competente in materia di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle reti elettriche ”.
A fronte di ciò, il Gestore non poteva fare altro che rilevare la carenza dei necessari requisiti di legge e disporre conseguentemente la decadenza dal beneficio incentivante.
Tenuto conto che l’idoneità e l’efficacia dei titoli autorizzativi per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e la loro titolarità in capo al soggetto responsabile costituiscono requisito indispensabile per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi, è evidente che l’accertata carenza dei suddetti titoli autorizzativi, quale nella specie acclarata dalla Regione (i) configura una chiara ipotesi di “ violazione rilevante ” di cui alla lett. j) dell’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014 e (ii) giustifica, rendendola doverosa, la decadenza dell’impianto dall’incentivo.
Non può, inoltre, trovare accoglimento il profilo di doglianza sostenuto dalla società istante secondo cui la riscontrata assenza di titolo autorizzativo per le opere di connessione non avrebbe potuto “ assumere alcuna rilevanza, dal momento che l’Impianto, a cui sono riconosciuti gli incentivi, è pacificamente autorizzato con DIA ”.
Invero, è di tutta evidenza che tali opere devono necessariamente considerarsi incluse nell’ambito delle verifiche effettuate dal GSE, costituendo le stesse le infrastrutture necessarie per collegare l’impianto fotovoltaico alla rete elettrica e per consentire lo scambio di energia.
Sicché la carenza di un idoneo titolo autorizzativo relativo alla costruzione e all’esercizio delle stesse deve necessariamente considerarsi idoneo ad integrare una violazione rilevante ai sensi dell’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014 (sul punto si ribadisce che, alla luce della disciplina di settore ed in ragione degli obiettivi della normativa incentivante, l’impianto deve essere considerato come un unicum ).
Da ciò discende l’infondatezza del terzo motivo del ricorso introduttivo, e conseguenzialmente del quarto motivo di appello, e la speculare legittimità del provvedimento di decadenza e, in generale, dei provvedimenti impugnati.
7.5. - Con il quinto motivo di appello (cfr. pagg. 17-18) la società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha respinto il quarto motivo formulato in primo grado.
Secondo l’appellante, il T.a.r., al pari del GSE, avrebbe erroneamente rigettato la censura avanzata avverso l’impugnato provvedimento di decadenza con la quale Rete Rinnovabile lamentava che il GSE non avrebbe compiuto una approfondita indagine istruttoria al fine di accertare e rilevare se la contestata carenza di autorizzazione delle opere di connessione fosse rilevante ai fini dell’erogazione del contributo. Secondo la parte appellante, infatti, dalla riscontrata carenza autorizzativa non sarebbe dovuta discendere la decadenza dell’incentivo.
La doglianza va disattesa.
Invero, il provvedimento di decadenza adottato dal GSE è una conseguenza necessaria a fronte di quanto emerso nell’ambito del procedimento di verifica.
Ed infatti l’art. 11 del D.M. 31 gennaio 2014 al comma 1 statuisce che “ Il GSE dispone (…) la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto ”.
Sicché, avendo appunto riscontrato una violazione rilevante ai sensi del citato Allegato 1, non residuava al GSE alcun margine di discrezionalità in ordine alla misura da applicare, trattandosi di attività vincolata. Pertanto, una volta accertato il ricorrere dei presupposti, il recupero delle risorse pubbliche indebitamente erogate è doveroso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 18/2020).
Quanto statuito dal T.a.r. nella sentenza appellata è perfettamente aderente ai principi sopra riportati e, pertanto, la decisione di primo grado merita di essere confermata anche nella parte in cui rigetta il quarto motivo del ricorso introduttivo.
7.6. - Con il sesto motivo di appello (cfr. pagg. 18-20) la società Rete Rinnovabile censura la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il quinto motivo formulato in primo grado.
Invero, con il quinto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, presupponendo che il potere decadenziale esercitato dal GSE abbia natura sanzionatoria (quando invece tale natura è stata esclusa da consolidato orientamento giurisprudenziale tra cui Cons. Stato, Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18), la ricorrente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011 per violazione degli artt. 76, 25 e 117, comma 1, della Costituzione con riguardo anche al principio di proporzionalità di derivazione euro-unitaria.
Diversamente, con il sesto motivo di appello, la ditta istante non ripropone la questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione, sottoponendo piuttosto a questo Collegio una richiesta, proposta in primo grado soltanto in una memoria non notificata, di annullare gli atti nella parte in cui prevedono la decadenza dalla tariffa incentivante, anziché la graduazione della stessa ai sensi della nuova formulazione dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011.
Fermo restando l’inammissibilità della domanda per non essere stata ritualmente proposta in primo grado, va rilevato che la previsione richiamata dalla ditta ricorrente secondo cui “… il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione ” è stata inserita dall’art. 1, comma 960, della legge n. 205/2017 e poi ulteriormente modificata dall’art. 3- bis , comma 1, lett. a), del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128.
In merito all’applicabilità di tale previsione deve essere richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “… La disposizione prevede, in luogo della decadenza, una decurtazione dell’incentivo in misura compresa tra il 20 e l’80 per cento (poi modificato in misura ricompresa fra il 10 e il 50 dall’art. 3-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, dalla l.2 novembre 2019, n. 128) in ragione dell’entità della violazione. Secondo parte appellante la modifica sarebbe applicabile alla fattispecie per cui è causa, in quanto si riferisce agli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi. 16.2 La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che la novella non ha portata interpretativa, ma innovativa e dunque non può che applicarsi alle violazioni accertate dopo il 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge finanziaria che l’ha introdotta (Con. Stato sez IV, 14/05/2020 n. 2396; 2 ottobre 2019 n. 6583; 24 ottobre 2018 n. 6060; sez VI 03/01/2022 n. 9) . …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 aprile 2022, n. 2501).
Sicché, in linea con la richiamata giurisprudenza, deve essere respinta anche la richiesta della società ricorrente finalizzata ad ottenere una non meglio precisata “ decurtazione ” dell’incentivo, in senso distinto rispetto alla decadenza del regime incentivante e, di conseguenza, confermata la statuizione del Giudice di primo grado che, sul punto, ha correttamente richiamato un precedente del Consiglio di Stato.
Rileva il T.a.r. nella sentenza appellata:
«… Lo ius superveniens a cui fa riferimento parte ricorrente non può costituire legittimo presupposto per la loro proposizione e di conseguenza per la riforma della sentenza impugnata, poiché, in forza del principio tempus regit actum, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere accertata unicamente con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Non è quindi possibile valutare disposizioni normative inapplicabili alla fattispecie in esame, siccome aventi palese carattere innovativo, e non interpretativo, della normativa previgente (cfr., fra le tante, Cons. Stato, II, 11159 del 21 dicembre 2022). …».
La sentenza merita, pertanto, di essere confermata anche sotto tale profilo.
7.7. - Con il settimo motivo di appello (cfr. pagg. 20-22) la ditta interessata censura la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il sesto motivo formulato in primo grado, con cui si deduceva la violazione del principio del legittimo affidamento e dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990.
Il motivo va respinto.
Invero, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, i provvedimenti di decadenza adottati dal GSE non sono riconducibili al paradigma dell’autotutela, in quanto gli stessi sono espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa e ad esito vincolato (cfr. in tal senso, tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640; Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594).
In giurisprudenza è stato altresì chiarito che “… la decadenza non si connota affatto di alcuna natura sanzionatoria, differenziandosi dalla sanzione sia sul piano dell’elemento soggettivo, non richiedendo né dolo né colpa, sia sul piano dell’effetto ablatorio, che è limitato e coincide al massimo con l’utilità già concessa mediante il provvedimento ampliativo ” (cfr. ex multis T.a.r. Lazio, Sez. III Ter , 27 marzo 2023, n. 5254 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 18/2020).
Nello stesso senso è stato, inoltre, specificato che “… La richiesta di restituzione dei benefici già erogati non è espressione di una distinta e automa volontà provvedimentale rispetto a quella oggetto dei provvedimenti di decadenza dai benefici concessi, bensì rappresenta un atto esecutivo, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo assunta dalle somme erogate per effetto della determinazione di decadenza (Cons. Stato, Sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 6241) …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640).
Pertanto, conformemente agli arresti giurisprudenziali appena citati (e come correttamente rilevato dal T.a.r. nella sentenza appellata), deve essere ritenuto che, nella fattispecie in esame, l’impugnato provvedimento non ha natura di atto di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, essendo un provvedimento di decadenza dai benefici già accordati che trova fondamento nella disposizione speciale di cui all’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 (nonché, per lo specifico settore di riferimento, nel D.M. 19 febbraio 2007 e nel D.M. 31 gennaio 2014), con conseguente non applicabilità di alcuno dei requisiti fissati dal menzionato art. 21- nonies .
Sotto profilo speculare, va anche considerato che, trattandosi di un potere di decadenza previsto per il caso di mancata osservanza delle condizioni legittimanti l’erogazione degli incentivi, come visto privo di spazi di discrezionalità (avendo piuttosto natura doverosa e vincolata) e la cui sussistenza è giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione, lo stesso può essere esercitato per tutta la durata del rapporto stesso.
Ciò posto, a fronte dell’esercizio di tale potere non è configurabile alcuna posizione di legittimo affidamento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 maggio 2023 n. 4365; Cons. Stato, Sez. II, 4 aprile 2022 n. 2488; Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 9).
Di conseguenza, la sentenza appellata merita di essere confermata anche sotto tale profilo.
8. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
9. - In considerazione della peculiarità e novità del presente contenzioso sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO