Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 6976 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017
Promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sica Parte_1
attore contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elvira Covelli e Patrizia CP_1
Esposito
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maiorino CP_2
convenuti
Avente ad
OGGETTO: Responsabilita' extracontrattuale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e al fine di sentirli condannare al risarcimento di danni CP_1 CP_2
per aver reso in sede di sommarie informazioni dichiarazioni false, calunniose e gravemente pregiudizievoli per la sfera patrimoniale e non patrimoniale dell'attore.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
All'esito del giudizio non sono infatti emersi i presupposti per poter affermare la responsabilità extracontrattuale a carico dei convenuti.
Le dichiarazioni rese da e in sede di sommarie CP_1 CP_2
informazioni non rientrano nella categoria dei fatti illeciti ed in particolare degli illeciti penali in quanto non integrano l'elemento oggettivo né della fattispecie calunniosa né della fattispecie diffamatoria.
Ed invero i convenuti non hanno attribuito all'attore alcun fatto specifico delittuoso e/o diffamante e si sono espressi in modo generico ed evanescente.
e hanno fatto genericamente riferimento al gruppo CP_1 CP_2
GA (a cui sarebbe appartenuto senza mai qualificarlo come un Parte_1
sodalizio criminale.
Peraltro il termine gruppo, in assenza di un nominativo dalla valenza univoca, può avere ad oggetto anche realtà imprenditoriali (si leggano sul punto le dichiarazioni rese da in data 16/07/2011). CP_2
A tal riguardo i convenuti, nell'ambito delle affermazioni di cui si duole parte attorea, si sono soffermati a trattare anche vicende attinenti il centro commerciale diretto da
(fra cui la vicenda privata della mancata raccolta di immondizia). Parte_1
Né le successive dichiarazioni rese dai convenuti nel procedimento penale a carico dell'attore configurano astrattamente l'elemento soggettivo del reato di calunnia in quanto non denotano consapevolezza dell'innocenza o della colpevolezza di
[...]
Pt_1
La condotta posta in essere dai convenuti, non calunniosa nè diffamante, non presenta nemmeno il necessario nesso di causalità con l'evento dannoso di cui l'attore chiede il risarcimento.
Le dichiarazioni de quibus, anche alla luce della loro genericità, non potevano contribuire ad ascrivere all'attore gravi indizi di colpevolezza e non erano certamente idonee, direttamente o indirettamente, a determinare eventi pregiudizievoli per il patrimonio del quali le dimissioni dall'incarico di direttore del centro Pt_1
commerciale Pegaso di Pagani e la sospensione dell'attività di dottore commercialista per un determinato periodo (circostanze peraltro solo allegate così come la documentazione medica volta a suffragare danni non patrimoniali appare esigua).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_2
del giudizio, che liquida in euro 3809,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del giudizio, che liquida in euro 1453,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 28/01/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo