Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 592 /2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Avv. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti dall'Avv. Gennaro Arcucci Parte_2
del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Stefano Sciannameo sito in
Terni (TR), via G. Garibaldi n. 89
APPELLANTE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Alessandrini e Luca Controparte_1 CodiceFiscale_1
Alessandrini dello Studio Alessandrini – Avvocati Associati elettivamente domiciliata presso lo Studio
Alessandrini - Avvocati Associati in Roma alla via Pasquale Stanislao Mancini n. 2
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza n. 149/2021 del 09/02/2021 Tribunale di Terni sulle pagina 1 di 21
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva la deducendo di inesperta nella compravendita Controparte_1 Parte_1
di strumenti finanziari, titolare di patrimonio derivante dalle sole entrate dell'attività di insegnante e senza propensione al rischio;
che, nonostante ciò, la Cassa Popolare di Orvieto di cui era cliente le consigliava di disinvestire i titoli di natura conservativa detenuti per destinare il ricavato (la quasi totalità dei propri risparmi) all'acquisto delle azioni della Banca Popolare di Bari, sua capogruppo, rassicurandola che si trattava di titoli a basso rischio, facilmente liquidabili e con buone prospettive di guadagno;
le informazioni ricevute dall'intermediario si erano rilevate del tutto infondate perché le richieste di liquidazione dei titoli non avevano esito e il titolo perdeva gran parte del suo valore, passando da 9,50 a 7,50 euro per azione e quindi a 2,38 euro.
Ritenendo inadempiuti gli obblighi informativi dal lato sia attivo che passivo, la strumentale predisposizione e attribuzione di profilo di rischio non rispondente alla reale situazione, la violazione degli obblighi di verifica di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti rispetto al profilo del cliente Con l'eccessiva concentrazione del rischio in azioni e titoli , la violazione della normativa a tutela dell'investitore in caso di conflitto di interessi, l'inadempimento in sede di esecuzione di ordine di vendita dei titoli, chiedeva accertarsi le violazioni extracontrattuali, contrattuali e normative nell'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare, anche con riferimento agli obblighi ex D. Lgs
58/98 e della Delibera Consob n. 11522/98 e Comunicazione n. 9019104 e la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento o, in subordine, la nullità o annullabilità dei contratti stipulati e dei conferimenti ed atti ad essi collegati e la condanna di - a titolo di Parte_1
responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale – al pagamento dell'importo di €
126.734,40 - differenza tra la somma investita e rimborsi post vendita e cedole – oltre al rimborso delle spese e dei costi addebitati e al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale connesso al mancato guadagnato e al lucro cessante.
si costituiva ed eccepiva la prescrizione quinquennale per le Parte_1
eventuali somme dovute fino all'ottobre 2014, affermava di aver correttamente adempiuto agli specifici obblighi informativi, contestava la domanda di invalidità del contratto, in quanto l'oggetto della controversia afferiva a violazione di obblighi informativi;
in subordine, nel caso di riconoscimento di responsabilità, chiedeva diminuirsi l'ammontare del danno risarcibile per concorso di colpa pagina 2 di 21 dell'investitrice e per compensatio lucri cum damno, considerati i dividendi percepiti per una somma di
€ 7.884,42.
Con la sentenza impugnata n. 149/2021 del 09/02/2021 il Tribunale di Terni rigettata Co l'eccezione di prescrizione quinquennale e, ritenuto che non avesse assolto gli obblighi informativi ex art. 21 TUF sulle caratteristiche dell'investimento, ritenuta non rispettata la normativa sul conflitto di interessi ex art. 27 co. 3 Reg. intermediari 1998, ritenuta violata la normativa sulla “adeguatezza” dei titoli azionari sia rispetto alla propensione al rischio del cliente, sia rispetto all'eccessiva concentrazione di rischio, sia rispetto alla illiquidità del titolo, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto quadro n. 509867 stipulato tra le parti in data 22.11.2010 condannando la Banca a corrispondere a titolo di risarcimento del danno contrattuale la somma di € 124.888,90 (oltre a rivalutazione dal
17.09.2017 e interessi legali dal giorno di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo) con obbligo a carico della sig.ra della restituzione dei titoli azionari oggetto d'acquisto, con condanna CP_1
della Banca a rifondere le spese processuali.
Con atto di citazione del 06/08/2021 la ha proposto Parte_1
appello sulla base di cinque motivi.
L' si è costituita eccependo l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello, nel merito ne CP_1
ha chiesto il rigetto con vittoria della spese da distrarsi a favore dei Difensori.
Con il primo motivo la censura il rigetto dell'eccezione di Parte_1
prescrizione evidenziando che l' ha fatto valere in giudizio presunte violazioni di obblighi CP_1
riguardanti condotte e asserite omissioni informative antecedenti alla stipulazione del contratto quadro e/o comunque anteriori e/o coeve al compimento delle operazioni di investimento, pertanto ha azionato una responsabilità di tipo pre-contrattuale che secondo costante giurisprudenza ha natura aquiliana, con prescrizione dell'azione in cinque anni e dies a quo da individuarsi nella data di stipula del contratto quadro o, al più tardi, nella data del perfezionamento degli investimenti;
ne consegue che tutte le domande risarcitorie formulate dalla in relazione agli acquisti effettuati sino all'ottobre CP_1
2014 risultano prescritte, in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto solamente in data 1° ottobre 2019.
Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza deve essere modificata.
Il Giudice di prime cure ha citato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei pagina 3 di 21 servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro" (cfr. (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007 ; Sez.
3 - Ordinanza n. 15099 del 31/05/2021); ha poi ritenuto che la violazione degli obblighi informativi della Banca riguardasse la fase iniziale funzionale alla stipula del contratto quadro, tuttavia qualificando la responsabilità come "da contatto qualificato" tra le parti, assimilabile anche se non coincidente con quella di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione del dovere di buona fede, di protezione e di informazione con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..
Ritiene la Corte che nel caso di specie si configura sicuramente una violazione degli obblighi informativi con riferimento alle singole operazioni di intermediazione finanziaria, così integrandosi una responsabilità contrattuale della Banca e la conseguente prescrizione dell'azione risolutoria e risarcitoria nell'ordinario termine decennale, il cui dies a quo inizia a decorrere, quanto al diritto alla risoluzione negoziale dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione e, Con quindi, dal giorno di sottoscrizione dei singoli ordini di acquisto delle azioni non preceduti dalla necessaria informazione, quanto al risarcimento del danno dal momento in cui si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 32226 del 12/12/2024).
Con il secondo motivo la Banca censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che la Banca non avesse correttamente adempiuto agli obblighi informativi perché si sarebbe limitata ad allegare documentazione bancaria contenente condizioni generali di contratto, moduli di adesione precompilati e prestampati in cui le condizioni del servizio di intermediazione erano apposte con una crocetta;
tali moduli ad avviso del Giudice non avrebbero messo nella dovuta evidenza informazioni rilevanti come la sussistenza di un conflitto d'interessi e le prove testimoniali richieste dalla banca al riguardo, secondo il primo Giudice, sarebbero state irrilevanti.
pagina 4 di 21 Con il motivo di impugnazione la evidenzia, invece, di avere correttamente Parte_1
adempiuto ai propri obblighi informativi, di avere fornito ampie e corrette informazioni sui rischi generali sottesi all'investimento, come risulta dai contratti quadro e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'appellata, nonché una puntuale informativa circa le caratteristiche e i rischi specifici Con connessi all'investimento in azioni , come risulta dalle schede di adesione, dai prospettivi informativi nonché dalla scheda prodotto consegnata all'investitrice in occasione dell'operazione di aumento di capitale sociale del 20121; che tramite la sottoscrizione di tali documenti, l'investitrice ha confermato di essere pienamente a conoscenza della natura e del contenuto degli strumenti finanziari in questione, considerato peraltro che la cliente era un'investitrice accorta e dal profilo di rischio tutt'altro che conservativo;
contesta la decisione del Giudice di non ammettere la prova testimoniale, finalizzata anche a fornire ulteriori prove relativamente all'informativa resa alla cliente, ed evidenzia come fosse corretta la qualificazione del rischio dei titoli come “basso” sino al 30 giugno 2012; afferma il corretto adempimento degli obblighi informativi di cui alla comunicazione Consob del 2 marzo 2009 n. 9019104, (ancorché ritenuta inapplicabile al caso di specie in quanto riferita precipuamente a strumenti finanziari diversi da quelli per cui è causa e cioè ad “obbligazioni bancarie strutturate, i derivati OTC e le polizze vita”, mentre non v'è alcun riferimento ai titoli azionari); in ogni Con caso evidenzia che le azioni non erano illiquide al momento degli acquisti, ma solo sottoposte a rischio di liquidità (rappresentato ex ante all'investitrice), che la Comunicazione Consob non ha alcun valore vincolante per gli operatori economici, collocandosi al di fuori del sistema delle fonti normative tipizzate e rientrando tra gli atti di “soft law”, emessi dall'Autorità Indipendente al solo fine di indirizzare agli intermediari chiarimenti interpretativi/applicativi, che la predetta Comunicazione, avendo valenza di mera raccomandazione, non è soggetta al principio iura novit curia, pertanto se non risulta prodotta dalla parte che la invoca, la stessa non può essere vagliata dal Giudice. Con il terzo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza di primo grado in punto di asserita inadeguatezza degli investimenti per cui è causa rispetto al profilo di rischio della CP_1
Con evidenziando che presso risulta una pregressa operatività in strumenti finanziari anche ad alto rischio, a dimostrazione di una precisa strategia della sig.ra volta ad investire e diversificare il CP_1
proprio portafoglio di investimenti, come risulta dall'estratto del dossier titoli al 31.12.2010; contesta il riferimento di detti investimenti al padre della in quanto gli estratti conto dossier titoli erano CP_4
indirizzati esclusivamente alla stessa e il dossier titoli di riferimento (n. 00462/0000020020294) era riferibile alla sola appellata;
il profilo finanziario della sig.ra risultante dai questionari redatti CP_1
Con risultava quindi coerente con l'acquisto di azioni . Evidenzia, inoltre, l'appellante che dal contratto quadro del 2011 è stato assegnato, alla sig.ra un profilo di rischio “alto”; attribuzione poi CP_1
confermata dal questionario di profilatura compilato nel 2014 mentre, all'epoca dei singoli investimenti Con le azioni erano caratterizzate da un livello di rischiosità “medio”.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente.
Risulta evidenziato in atti e ricostruito dettagliatamente dal CTU che l' ha intrattenuto CP_1
plurimi rapporti sia con la Banca Popolare di Bari che con la . Buona parte Parte_1
della documentazione prodotta in atti è relativa a rapporti estranei alle operazioni per cui è causa;
infatti, le operazioni di investimento contestate alla sono state condotte Parte_1
esclusivamente sui depositi titoli n. 509867 e n. 2002029442 e regolate sul conto corrente n. 1101025.
a) Con riferimento a detti depositi in atti si rinviene contratto quadro del 02/05/2003 comprendente sia il contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, sia il contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari. Nelle premesse di detto contratto, l'investitore ha dichiarato di aver ricevuto preventivamente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, e di non aver ritenuto di fornire le informazioni su esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio. È stato altresì acceso il deposito di custodia e amministrazione n. 509867 con regolamento delle operazioni di investimento sul conto n. 1025/00 intrattenuto presso la filiale di Terni della stessa Banca.
pagina 6 di 21 b) Invece, il modulo contrattuale della Parte_1
di del 12/07/2011 composto da n. 47 pagine che include sia il contratto di deposito
[...] Pt_1
titoli a custodia e amministrazione n. 20020294, sia il contratto per i servizi di negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e servizio di consulenza, e nel quale viene attribuito un profilo di rischio “alto” a seguito del rilievo tramite il questionario di profilatura delle informazioni sull' esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, situazione finanziaria e obiettivi di investimento, non risulta sottoscritto dalla né si ha evidenza CP_1
del predetto questionario da cui risulterebbe un profilo di rischio alto.
c) Se anche si facesse riferimento al questionario di profilatura del 30/07/2010 riferito al deposito n. 185/60000239/8 aperto presso la
Banca Popolare di Bari, dalle informazioni nello stesso riportate non si evince assolutamente un profilo di rischio alto, considerato che emerge:
un obiettivo di investimento teso alla protezione nel tempo del capitale investito e a ricevere flussi di cassa periodici, anche contenuti, costanti e prevedibili:
la disponibilità ad accettare una perdita massima pari solo ad una piccola parte del capitale investito;
una fonte di reddito da lavoro o pensione;
un reddito annuo fino ad € 50.000 ed un patrimonio complessivo tra € 200.000 ed € 500.000;
impegni (debiti residui) a medio lungo termine inferiori a € 50.000;
l'esperienza di investimenti in titoli di stato, obbligazioni e fondi obbligazionari;
l'esecuzione di operazioni negli ultimi 12 mesi per un importo medio fino ad € 5.000;
l'esecuzione di meno di una operazione a trimestre dunque un profilo prudenziale, medio-basso.
d) In data 30/04/2014 l' compila un CP_1
nuovo questionario di profilatura da cui si ricava che ha: pagina 7 di 21 un obiettivo di investimento teso alla crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte;
la disponibilità ad accettare una perdita massima pari ad una parte media del capitale investito;
una fonte di reddito da lavoro o pensione;
un reddito annuo fino ad € 50.000 ed un patrimonio complessivo tra € 200.000 ed € 500.000; impegni (debiti residui) a medio lungo termine inferiori ad € 50.000; esperienza di investimenti in azioni e fondi azionari;
effettuato operazioni negli ultimi 12 mesi per un importo medio compreso tra € 10.000 ed €
50.000; eseguito meno di una operazione a trimestre. In base alle informazioni acquisite,
l'intermediario ha assegnato un profilo di rischio medio.
e) Infine, il successivo 05/11/2014 viene redatto un nuovo questionario che evidenzia un incremento del profilo di rischio, atteso che in questo caso la Sig. dichiara: Parte_3
un obiettivo di investimento teso alla crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore;
la volontà di operare in strumenti finanziari di breve e medio termine;
la disponibilità ad accettare una perdita massima pari anche ad una parte consistente del capitale investito;
una fonte di reddito da lavoro e da immobili;
un reddito annuo fino ad € 50.000 ed un patrimonio oltre € 500.000; impegni (debiti residui) a medio lungo termine inferiori ad € 50.000; di avere condotto studi o avere interessi o svolte oppure ha svolto una professione che hanno consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario;
esperienza di investimenti in azioni e fondi azionari;
effettuato operazioni negli ultimi 12 mesi per un importo medio oltre € 100.000; eseguito oltre 10 operazione a trimestre.
In base alle informazioni acquisite, l'intermediario ha assegnato un profilo di rischio alto, definito come il profilo che “esprime in genere una tolleranza al rischio elevata nel medio periodo, corrispondente ad un obiettivo di crescita intensa del capitale. Un investitore contraddistinto dal pagina 8 di 21 profilo di rischio “Medio-Alto” è teoricamente in grado di conoscere le caratteristiche degli strumenti finanziari, anche complessi (...).”.
Tanto premesso, il CTU ha escluso la rilevanza dei docc. n. 33, 44, n. 55, n. 66, n. 6 bis7, n. 88, n.
109, n. 2010, n. 2111 ed evidenziato che le operazioni contestate sono:
1) la domanda di ammissione a socio della
Banca Popolare di Bari sottoscritta in data 22/11/2010 tramite la Parte_1
riportante l'impegno di versare l'ammontare corrispondente a n.
2.800 azioni, pari a complessivi €
26.320,00. Con la sottoscrizione di detta domanda, l'investitore ha preso atto che “la Banca ha un conflitto di interesse nell'operazione in esame in quanto è allo stesso tempo emittente e intermediario della azioni ed AUTORIZZA espressamente l'operazione.”. L'addebito delle somme avviene sul conto n.
1101025 intestato alla le azioni vengono immesse sul deposito titoli a custodia e CP_1
amministrazione n. 509867. Dalla nota informativa n. 1000075 del 03/01/2011 si evince che l'operazione è stata eseguita fuori mercato il 30/12/2010 (con valuta 07/01/2011) in regime di consulenza.
2) la scheda di adesione all' “offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato “Banca Popolare di Bari 7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso in azioni” sottoscritto in data 04/01/2013 con la quale l' ha esercitato il diritto di: • CP_1
Controparte_ 3 Questionario di profilatura di rischio della Sig.ra del 30/07/2010 redatto su modulo recante il logo della Banca Popolare Parte_ di Bari;
la Sig.ra è identificata dal medesimo NDG 501003468 riportato sul contratto di deposito n. 185/60000239/8 (cfr. infra nota 5) stipulato lo stesso giorno, si condivide l'opinione del CTU che ritiene ragionevole che detto questionario sia da ricondurre all'attività di investimento del deposito n. 185/60000239/8. 4Contratto per il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari e contratto per il servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini e collocamento di strumenti finanziari del 23/09/2008 stipulato dalla Parte_ Sig.ra con la Banca Popolare di Bari, filiale di Terni Petroni, avente ad oggetto l'attività di investimento curata sul dossier titoli n. 12/185/60000239 e regolata sul conto corrente n. 185/10001625/1 5 Norme contrattuali che regolano servizi e attività di investimento e servizi accessori della Banca Popolare di Bari del 09/01/2008. 6 Contratto per il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari e contratto per il servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e servizio di consulenza in materia di investimenti del 30/07/2010, stipulato dalla Sig.ra con la Banca Popolare di Bari, filiale di Terni Petroni, avente ad oggetto Parte_3 l'attività di investimento curata sul dossier titoli n. 185/60000239/8 e regolata sul conto corrente n. 185/10001625/1. 7 Norme contrattuali che regolano servizi e attività di investimento e servizi accessori della Banca Popolare di Bari del 14/04/2010 . 8 Questionario di profilatura di rischio dei Sig.ri e del 28/10/2009 redatto su modulo recante il logo della Banca CP_1 Persona_1 Popolare di Bari. 9 Domanda di ammissione a socio della Banca Popolare di Bari del 22/11/2010 avente ad oggetto la sottoscrizione di n.
1.400 azioni da immettere sul deposito n. 518662 per complessivi € 13.160,00, con l'autorizzazione all'addebito nel conto n. 01102163, operazione non contestata. 10 Estratti semestrali del deposito titoli n. 518662 dall'01/10/2010 alla data di estinzione dell'01/09/2011: l'operatività condotta su detto deposito titoli non risulta oggetto di contestazione. 11 Estratti del conto corrente n. 1102163-3 dall'01/01/2009 al 31/03/2012; a decorrere dall'08/07/2011 il rapporto prosegue con il n. 1102163-5 (all. 21): le operazioni contestate non risultano regolate su detti conti correnti.
pagina 9 di 21 opzione integrale finalizzato all'acquisto di un numero di azioni (456) ed obbligazioni (456) corrispondente al numero di diritti di opzioni spettanti (2.856), per un importo di € 7.934,40; • prelazione per la sottoscrizione degli eventuali titoli inoptati, prenotando n.
8.620 azioni e n.
8.620 obbligazioni per un controvalore di € 149.988,00, ovvero anche nella misura inferiore risultante dall'effettiva assegnazione in caso di riparto. L'addebito all'importo complessivo di € 157.922,40 veniva effettuato sul conto n. 1101025. Nella scheda il cliente dichiarava: i) di essere a conoscenza della pubblicazione del Prospetto informativo approvato dalla Consob e che lo stesso, unitamente al
Regolamento del Prestito, sono disponibili gratuitamente presso la sede e le filiali dell'emittente, nonché sul sito della Banca Popolare di Bari;
ii) di aver esaminato, in particolare, i rischi tipici relativi all'Emittente e al settore nel quale questi operava nonché relativi all'investimento nelle azioni e obbligazioni convertibili, riportati nella Avvertenza e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;
iii) di essere a conoscenza che la Banca Popolare di Bari aveva un interesse in conflitto essendo contemporaneamente emittente ed intermediario, per la gestione del quale ha posto in essere le misure elencate nel documento Sintesi della Politica dei conflitti di interesse disponibile sul sito internet della banca;
iv) di essere stato informato che l'operazione è stata trattata nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, nonché degli esiti della valutazione di adeguatezza effettuata sulla base della policy di adeguatezza consegnata e presente sul sito internet della banca. È presente in atti la scheda prodotto nella quale sono indicati: • l'indicatore sintetico di rischio (ISR): medio;
• l'orizzonte temporale medio- lungo;
• l'assenza di quotazione in un mercato regolamentato con la Banca che agisce in veste di mediatore degli ordini di acquisto/vendita delle proprie azioni.
Tenuto conto dell'assegnazione gratuita di n. 201 azioni intervenuta in data 18/04/2013 – e della precedente di n. 56 azioni intervenuta il 03/05/2012 – al 30/06/2013 sul deposito titoli n. 20020294 erano presenti n. 10.2833 azioni quotate a € 9,53 per un controvalore di € 97.996,99, nonché
67.924,40 obbligazioni quotate a 99,69 per un controvalore di € 67.713,83 In data 03/09/2014 la Banca comunicava il riscatto anticipato del suddetto prestito obbligazionario mediante la conversione in azioni dello stesso;
di conseguenza, le obbligazioni detenute dalla Sig.ra sono state convertite Parte_3
in n.
7.948 azioni per un controvalore di € 67.919,27
3) la scheda di adesione all' “offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni subordinate del prestito denominato “Banca Popolare di Bari 6,50% 2014-2021 subordinato Tier II”” sottoscritta in data pagina 10 di 21 10/12/2014 [quindi, subito dopo aver modificato il profilo di rischio mediante la profilatura di cui sub e) supra] del con la quale l ha: • esercitato il diritto di opzione integrale finalizzato all'acquisto di un CP_1
numero di azioni (5.103) corrispondente al numero di diritti di opzioni spettanti (5.103), per un importo di € 45.671,85; • esercitato il diritto di prelazione per la sottoscrizione degli eventuali titoli inoptati, prenotando n. 917 azioni per un controvalore di € 8.207,15 • sottoscritto n.
6.020 obbligazioni subordinate per un controvalore di € 36.120,00.
L'importo complessivo di € 89.999,00 veniva addebitato sul conto n. 1101025. Nella nota informativa n. 4852 dell'11/12/2014 relativa alla sottoscrizione di n. 917 azioni al prezzo unitario di € 8,95 per un controvalore di € 8.207,15 è specificato che l'operazione è stata eseguita in regime di consulenza e in ricorrenza di conflitto di interesse.
Nella suddetta scheda, tra le altre cose, la cliente ha dichiarato: i) di essere a conoscenza della pubblicazione del Prospetto informativo approvato dalla Consob e che lo stesso, unitamente al Regolamento del Prestito, sono disponibili gratuitamente presso la sede e le filiali dell'emittente, nonché sul sito della Banca Popolare di Bari;
ii) di aver esaminato, in particolare, i fattori di rischio relativi all'emittente, al settore in cui esso opera nonché relativi all'investimento in azioni e obbligazioni, riportati nella Avvertenza e nella Sezione Prima,
Capitolo 4 del Prospetto Fattori di Rischio, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento; iii) di aver ricevuto, preso visione in ogni sua parte, letto e compreso le
Schede Prodotto, in tempo utile prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari;
iv) di essere a conoscenza che, ove il collocatore sia la Banca Popolare di Bari, quest'ultima ha un interesse in conflitto essendo contemporaneamente emittente ed intermediario, per la gestione del quale ha posto in essere le misure elencate nel documento Sintesi della Politica dei conflitti di interesse disponibile sul sito internet della banca;
v) l'ordine si riferisce ad una operazione nella quale la di ha un interesse in conflitto stante Parte_1 Pt_1
l'appartenenza al medesimo gruppo dell'emittente e per la gestione di detto conflitto la banca ha posto in essere le misure previste nel documento Politica di gestione del conflitto di interesse disponibile sul sito internet della banca;
vi) di essere stato informato che l'operazione
è stata trattata nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, nonché degli esiti della valutazione di adeguatezza, effettuata sulla base della policy di adeguatezza consegnata e presente sul sito internet della banca.
pagina 11 di 21 In base ai documenti sopra indicati il CTU evidenzia che sul deposito titoli n. 20020294, al
31/12/2014 erano custoditi strumenti finanziari della Banca Popolare di Bari per un controvalore complessivo di € 263.740,43, di cui:
• n. 18.231 azioni al prezzo unitario di € 9,53 per un controvalore di € 173.741,43;
• n.
6.020 azioni di nuova emissione al prezzo unitario di € 8,95 per un controvalore di €
53.879,00;
• 36.120 obbligazioni quotati alla pari per un controvalore di € 36.120,00.
In data 02/07/2015 l' ha impartito l'ordine di vendere n.
9.000 azioni al prezzo di € 9,53; CP_1
detto ordine è stato confermato il successivo 04/05/2016 al minor prezzo di € 7,50 ed eseguito il
31/10/2016 per un controvalore netto di € 67.162,50. A seguito dell'avvio, in data 30/06/2017, delle negoziazioni delle azioni sul mercato Hi-MTF Sim S.p.A., in data 27/06/2017 la Sig.ra ha Parte_3
conferito due ordini vendita di n.
9.231 e n.
6.020 azioni della Banca Popolare di Bari al prezzo di €
7,50, in precedenza già impartiti, rispettivamente il 27/01/2016 e 20/06/2016, al sistema di negoziazione interno della Banca ma tali ordini non risulta che siano stati eseguiti. Con Quindi, l'investimento complessivo dell'Arcari in azioni e titoli ammonta ad € 242.051,40.
Il CTU evidenzia che dalla vendita di n.
9.000 azioni realizzata il 31/10/2016 con un introito di €
67.162,50 l'investimento netto si riduce ad € 174.888,90, importo maggiore rispetto al danno quantificato da parte appellata di € 124.888,9012, presumibilmente perché questa ha detratto l'ulteriore importo di “€ 50.000,00 in data 29/12/2014 a titolo di rimborso titoli scaduti”, che dalla documentazione in atti non risulta13.
Ciò posto, occorre valutare l'esatto adempimento degli obblighi informativi attivi e passivi in capo alla Banca, nonché la valutazione di adeguatezza dell'investimento e l'adempimento degli obblighi relativi alle operazioni in conflitto di interessi.
L'art. 21 T.U.F. prescrive agli intermediari l'obbligo di “acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. Il contenuto dell' obbligo è previsto nei regolamenti attuativi della Consob. Alla data di stipula del contratto quadro del 02/05/2003 afferente al deposito titoli n. 509867 era vigente il Regolamento Consob n. 11522/98 che all'art. 28 prevedeva l'obbligo degli intermediari, prima della prestazione dei servizi di investimento, di:
a) chiedere all'investitore le informazioni sulla propria esperienza in materia di investimenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio. L'eventuale rifiuto dell'investitore a fornire dette informazioni doveva risultare dal contratto o da apposita dichiarazione dello stesso investitore (obblighi di informazione passiva)
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti sugli strumenti finanziari (obblighi di informazione attiva).
La raccolta delle informazioni dagli investitori era propedeutica alla successiva valutazione di adeguatezza prevista dall'art. 29, secondo cui gli intermediari dovevano astenersi dall'esecuzione di operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo previa comunicazione delle ragioni di inadeguatezza all'investitore ed acquisizione del consenso dello stesso investitore ad eseguire comunque l'operazione.
Inoltre l'art. 27 prescriveva il divieto agli intermediari di eseguire le operazioni in cui avevano un conflitto di interessi, salvo preventiva comunicazione all'investitore della natura ed estensione dell'interesse nell'operazione ed acquisizione del consenso dello stesso investitore ad eseguire comunque l'operazione.
Alla data di esecuzione delle singole operazioni di investimento era invece in vigore il
Regolamento Consob n. 16190/2007 – introdotto a seguito dell'entrata in vigore della Mifid - che prevedeva che tutte le informazioni veicolate dagli intermediari ai clienti o potenziali clienti dovevano essere corrette, chiare e non fuorvianti;
gli intermediari avevano l'obbligo di fornire, in una forma comprensibile, informazioni appropriate a rendere comprensibile la natura del servizio di investimento e dello specifico strumento finanziario e dei rischi ad esso connessi (art. 27) e, in modo sufficientemente dettagliato a consentire decisioni di investimento informate, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, comprendente le caratteristiche dello specifico strumento interessato ed i relativi rischi (obblighi informazione attiva) (art. 31) oltre all'obbligo di comunicare ai clienti la loro classificazione come cliente al dettaglio, professionale o controparte qualificata e, nella prestazione dei servizi di consulenza o di gestione di portafoglio l'obbligo di raccogliere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di pagina 13 di 21 investimento (obblighi di informazione passiva, art. 39), informazioni propedeutiche a valutare se lo specifico prodotto proposto sia adeguato al profilo di rischio del cliente preventivamente rilevato con apposito questionario con obbligo, in caso negativo, astenersi dall'eseguire l'operazione (art. 40).
Ebbene, dalla documentazione in atti non risulta che, con riferimento al deposito n. 509867, sia stato stipulato un nuovo contratto quadro per adeguare il rapporto alle disposizioni della Mifid entrata in vigore l'01/11/2007, né che sia stato comunicato all'investitore la classificazione (retail, professionale o controparte qualificata) anche se dagli estratti titoli si evince che la Banca aveva attribuito alla la classificazione di cliente retail. CP_1
Come già detto, poi, in atti è stato prodotto un successivo contratto quadro del deposito n.
20020294 del 12/07/2011 ma il contratto non risulta sottoscritto dalla Sig.ra né si rinviene il Parte_3
questionario da cui risulterebbe un profilo di rischio alto14.
Quanto agli obblighi di informazione passiva, al momento della stipula del primo contratto quadro del 02/05/2003 l'investitore ha manifestato il rifiuto a fornire le informazioni su esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio, avvalendosi della facoltà in tal senso prevista dall'art. 28 del Regolamento
Consob n. 11522/98 all'epoca vigente;
pertanto, non è possibile conoscere il suo profilo di rischio al momento della stipula del primo contratto quadro prodotto in atti. Tuttavia è principio consolidato quello secondo cui l'intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, poiché in tal caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5250 del 16/03/2016).
In data 30/04/2014, poi, è stato sottoscritto dalla Sig.ra il questionario di profilatura Parte_3
sopra descritto, a seguito del quale l'intermediario ha assegnato all'investitore un profilo di rischio medio, e pochi mesi dopo (subito prima dell'operazione enumerata supra sub 4) è stato redatto un nuovo questionario di profilatura che ha determinato l'attribuzione di un profilo di rischio medio-alto: i 14 Nelle premesse del contratto per i servizi di negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e servizio di consulenza si precisa che, tramite il questionario di profilatura, sono state rilevate le informazioni su: esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e profilo di rischio che risulta essere alto. pagina 14 di 21 due questionari di aprile e novembre 2014 riportano modifiche sensibili, quali la fonte di reddito
(estesa agli immobili), il patrimonio (esteso ad oltre € 500.000), l'importo medio delle operazioni degli ultimi 12 mesi (esteso ad oltre € 100.000) ed il numero delle operazioni a trimestre (esteso ad oltre
10).
Sostiene l'appellante che effettivamente l' avesse un profilo di rischio alto, avendo CP_1
investito già in passato somme in titoli a rischio medio alto e che erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe riferito l'operatività sul deposito titoli intestato alla al padre in CP_1 Persona_1
quanto le comunicazioni periodiche avvenivano tutte nei confronti della sola appellata e i dossier risultavano a Lei intestati.
In realtà dalla stessa documentazione prodotta dalla Banca risulta appuntato a mano, a tergo della stampa della Composizione Portafoglio del Dossier 0451 000510020 intestato ad Persona_1
, ed intitolato “Al 6 maggio 2010”, che vi erano:
[...]
- Dossier intestati a Persona_1
- Dossier intestato a (509867) CP_1
- Dossier intestato a con delega ”, sul quale risultava il maggior CP_1 Persona_1
controvalore per oltre 560.000 €, peraltro di gran lunga superiore ai redditi dichiarati e presumibili della (insegnante di scuole medie). Il tutto, per un totale complessivo di 783.960 €, anche CP_1
questo importo di gran lunga superiore alle dichiarate disponibilità dell'Arcari.
Appare quindi ragionevole affermare che la composizione del Dossier intestato alla CP_1
derivasse dalle attività delegate paterne, e non certo dall'esperienza in materia di investimenti e dalla propensione a rischio della stessa. CP_1
Peraltro, la prima profilatura di rischio della Sig.ra riferita al deposito titoli (n. 509867 Parte_3
e n. 20020294) oggetto di causa è del 201415. Quindi, con riferimento alle contestate operazioni del
2010 e 2013, in assenza delle informazioni necessarie per la profilatura di rischio dell'investitore
(obiettivi di investimento, situazione finanziaria, ecc.) a causa del rifiuto dell'investitore di fornirle al momento della stipula del contratto quadro del 02/05/2003 e dell'assenza, fino al 2014, di successivi questionari di profilatura riferiti all'attività di investimento posta in essere sui depositi oggetto di causa,
l'intermediario avrebbe dovuto astenersi dal prestare il servizio di consulenza non essendo possibile pagina 15 di 21 espletare la valutazione di adeguatezza: come evidenziato dal CTU, tutte le operazioni di sottoscrizione di azioni della Banca Popolare di Bari sono state eseguite nell'ambito del servizio di consulenza, come si evince sia dalle note informative, sia dalle schede di adesione alle operazioni di aumento di capitale, quindi era necessaria la preventiva valutazione di adeguatezza prescritta dall'art. 39, comma 6, del Regolamento Consob n. 16190/2007.
Anche volendo fare riferimento al questionario di profilatura del 30/07/2010 che però risulta riferito al deposito n. 185/60000239/8 aperto presso la Banca Popolare di Bari, dalle informazioni nello stesso contenute, come si è già rilevato, non si ritiene possibile trarre un profilo di rischio alto, in quanto le informazioni in esso riportate delineano un profilo prudente, come attestato in particolare dagli obiettivi di investimento orientati alla protezione nel tempo del capitale investito ed alla ricezione di flussi di cassa periodici, anche contenuti, costanti e prevedibili con la disponibilità ad accettare una perdita massima pari solo ad una piccola parte del capitale investito, profilo non in linea con la rischiosità di strumenti finanziari quali quelli della Banca Popolare di Bari. Con Insiste l'appellante nel sostenere che l'investimento effettuato in azioni della risultava comunque adeguato al profilo di rischio. A parte l'assenza di profilatura sino a tutto il 2014 e la contraddittorietà non giustificabile dei vari profili nel tempo raccolti, la Corte non ritiene di condividere tale impostazione.
L' svolgeva il lavoro di insegnante,, con reddito annuo dichiarato fino a 50.000 ed una CP_1
consistenza complessiva del patrimonio compresa tra €.200.000,00 e 500.000: aveva dunque un patrimonio medio ed un reddito da lavoro non sostanzioso e, soprattutto, investiva sporadicamente cifre assai contenute, mentre dalla profilatura era chiaro, per un operatore professionale, comprendere che i dati riferiti per la loro incoerenza non potevano far propendere per una valutazione del profilo di rischio medio/alta, al di là dell'apparente informativa resa dal cliente. In particolare, oltre alla mancanza/incoerenza della profilatura, CR non risulta aver effettuato alcun tipo di riscontro delle riposte fornite dall' sulla base delle informazioni comunque in proprio possesso, come ad CP_1
esempio le disponibilità e gli impegni già in essere presso la stessa Banca, avendo anzi la stessa artatamente valutato un profilo relativo a Dossier titoli sui quali operava su delega il padre della CP_1
In ogni caso la sezione "Esperienze e Conoscenze" del questionario i quesiti si presentavano eccessivamente generici oltre ad aggregare prodotti eterogenei, con conseguente riduzione dell'idoneità di ciascuna risposta a individuare le effettive caratteristiche del cliente: ad esempio, contraddittoria è l'affermazione di conoscere i warrant, covered warrant e polizze index linked rispetto pagina 16 di 21 alla successiva affermazione di non conoscere i derivati;
l'attività lavorativa svolta non era presumibilmente idonea a consentire di acquisire conoscenza in materia finanziaria, quanto ai pregressi investimenti il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che il conto era cointestato con il padre e che l'operatività sul dossier titoli avveniva mediante delega -come pure risulta pacificamente dall'estratto conto degli investimenti – sicché può presumersi che competenze e conoscenze più specifiche fossero da attribuire al padre.
Infine, il mutamento del quadro della profilatura reiterata a distanza di poco tempo dalla prima lascia quanto meno perplessi sulla comprensione della notizia riferita, in ogni caso de nota la scarsa affidabilità delle informazioni rese che avrebbero dovuto indurre la banca a ricercare maggior chiarezza.
Dunque, la profilatura appare inizialmente mancante, poi scorrettamente svolta (se non artatamente costruita).
Con riferimento alle informazioni offerte preventivamente alle disposizioni delle singole operazioni di investimento, è stato rilevato che per l'operazione del 22/11/2010, dalla documentazione in atti non risultano informazioni specifiche sulle caratteristiche e sulla rischiosità delle azioni della
Banca Popolare di Bari oggetto di investimento. Nel caso di specie, al livello di rischio intrinseco alle categorie delle azioni, si aggiunge il rischio di liquidità proprio dei titoli della Banca Popolare di Bari.
La liquidità del titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro liquido ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle difficoltà di smobilizzo, visto che la loro vendita è possibile solamente a seguito del riacquisto da parte della società Con o, al limite, di altri soci. Le azioni della erano infatti titoli non quotati nei mercati regolamentati, quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto (in relazione al loro valore) ed è del tutto consequenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni - difficoltà in genere- al loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, ciò che si era puntualmente verificato.
In base alle definizioni contenute nella comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla CONSOB il 2.3.2009, devono considerarsi titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili anche per intrinseche condizioni di diritto o di fatto mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento” o ancora quelli che “determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo pagina 17 di 21 smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative”. Tale definizione si Con attaglia alle azioni per cui è causa, trattandosi di titoli che non erano quotati su mercati di scambio caratterizzati da sufficienti livelli di liquidità e trasparenza. La CR eccepisce l'inapplicabilità della
Comunicazione Consob prot. n. 9019104 del 2 marzo 2009, appigliandosi alla circostanza che i prodotti espressamente menzionati dalla Consob come solitamente illiquidi erano le obbligazioni di propria emissione delle banche, i contratti derivati OTC e le polizze vita a contenuto finanziario. Non è tuttavia da escludersi l'applicazione della comunicazione anche a strumenti finanziari diversi, tanto che gli obblighi in materia di distribuzione di prodotti illiquidi sono stati invocati nei casi di sottoscrizione di azioni proprie (non ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o altre trading venues) di banche popolari da parte della clientela retail; la Comunicazione citata si riferisce, in generale al dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, e la stessa viene richiamata nei prospetti “POLICY DI VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA Con NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI “CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI” della .
Si osserva, peraltro, che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come avviene invece per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati, dove la quotazione è l'effetto del meccanismo c.d. del “bid/ask spread”, cioè della differenza tra il prezzo al quale un acquirente è disposto a comprare un asset (bid) e il prezzo al quale un venditore è disposto a venderlo (ask). Dunque allorché l' avesse deciso di disinvestire avrebbe dovuto necessariamente CP_1
passare attraverso una procedura incerta e poco trasparente. Con Riassumendo, le azioni emesse dalla , come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi per il fatto di non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità, che poteva essere legato a situazioni contingenti e transitorie.
Tale situazione rendeva in ogni caso l'investimento in questione non adeguato rispetto al profilo di rischio reale dell' né il giudizio di adeguatezza espresso dall'operatore finanziario, CP_1
essendo viziato a monte da un'erronea individuazione del livello di conoscenza, propensione al rischio e obiettivo di investimento dell' poteva ritenersi validamente formulato. CP_1
A seguito dell'operazione del 04/01/2013, poi, il portafoglio della Sig.ra risultava Parte_3
investito per il 33,01% in titoli della Banca Popolare di Bari. La concentrazione del portafoglio in titoli pagina 18 di 21 della Banca Popolare di Bari, rimasta sostanzialmente invariata fino al 30/06/2014 (35,24%), a seguito dell'operazione di investimento del dicembre 2014 aumentava nuovamente: al 31/12/2014 il controvalore del portafoglio era composto per ben il 64,73% da titoli della Banca Popolare di Bari e le operazioni di investimento in titoli della Banca Popolare di Bari determinavano la concentrazione del rischio di portafoglio su un unico emittente: ciò determina in ogni caso la violazione dell'art. 40 del
Regolamento Consob n. 16190/2007 che precisa che “Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.”
In merito alla segnalazione del conflitto di interessi, per tutte le operazioni di sottoscrizione di azioni/obbligazioni risulta comunicato il conflitto di interessi della Banca Popolare di Bari, ma solo per quella del 10/12/2014 risulta comunicato anche il conflitto di interessi della Parte_1
derivante dalla sua appartenenza al medesimo gruppo dell'emittente.
[...]
Sicché, acclarato il grave inadempimento contrattuale della banca sotto il profilo dell'omesso o scorretto adempimento degli obblighi di informazione attiva e passiva nonché sotto il profilo della omessa segnalazione del conflitto di interessi per le due operazioni iniziali, le singole operazioni di investimento finanziario debbono essere risolte.
Le domande riproposte in appello debbono ritenersi assorbite, in quanto concernenti l'infondatezza delle domande di nullità e annullabilità e la insussistenza della violazione della cronologia degli ordini di vendita, irrilevanti rispetto alla pronuncia di risoluzione.
Quanto al risarcimento del danno, con il quarto motivo di appello la Banca lamenta l'omessa dimostrazione del nesso causale tra l'omessa informativa e il danno lamentato.
Risulta in atti che l' investiva in BTP e comunque non era a conoscenza di strumenti CP_1
finanziari complessi. E' indubbio che, se correttamente informata, la stessa non avrebbe acceduto ad un tipo di finanziamento da qualificarsi quanto meno a rischio medio -alto, per oltre la metà del suo patrimonio, avendo una propensione al rischio bassa.
In ogni caso, come evidenziato dal Giudice di prime cure, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica pagina 19 di 21 propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 16126 del 28/07/2020). Rispetto a tali principi i motivi di appello non introducono argomenti di valida contestazione.
Con il quinto motivo in punto di quantificazione del danno la contesta la Parte_1
decisione di ritenere non provato l'accredito di cedole e dividendi, e chiede in subordine che dal risarcimento danno riconosciuto venga sottratto l'importo di Euro 2.283,18 a titolo di dividendi e di
Euro 5.601,24 a titolo di cedole (per un totale di Euro 7.884,42), provato in atti mediante la produzione degli estratti conto. Denuncia, inoltre, la erroneità della sentenza che non ha ritenuto di dover escludere o, in subordine, ridurre significativamente il risarcimento in ragione del concorso colposo della nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c CP_1
Il CTU ha verificato che la documentazione contabile prodotta in atti non consente di accertare i dividendi e cedole incassati con riferimento ai titoli oggetto di contestazione. Parte appellante ha quantificato in € 2.283,18 i dividendi ed in € 5.601,24 le cedole richiamando il doc. 21 del fascicolo di primo grado, ma esso include gli estratti del conto n. 1102163 dall'01/01/2009 al
31/03/2012 mentre gli strumenti finanziari oggetto di contestazione sono stati regolati sul differente conto n. 1101025 per il quale, nel doc. 21, si rinvengono solo gli estratti dall'01/07/2018 al 30/09/2019 in cui non risulta accreditato alcun dividendo/cedola; ulteriori estratti parziali si riscontrano nel doc. 8 allegato all'atto di citazione di 1° grado (31/03/2011 e 31/03/2013), ma anche in essi non risulta accreditato alcun dividendo/cedola afferente ai titoli oggetto di contestazione. Pertanto, l'appello sul punto non può essere accolto.
Quanto al concorso di colpa, verificata la violazione, da parte del promotore finanziario, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico, la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore può configurarsi solo qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente ed alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione pagina 20 di 21 nel compimento dell'attività di investimento (Cass. Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2018, n. 4727;
Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016). L'appellante non contesta efficacemente l'argomento speso dal Giudice di prime cure, secondo cui il principio di autoresponsabilità, visto il particolare rapporto di affidamento che il contratto di intermediazione mobiliare ingenera nei confronti dell'investitore, non può essere fatto valere nel caso di specie, salvo gravissime negligenze, che nel caso di specie però non sono state né allegate né tantomeno provate.
Le doglianze riproposte in appello di corretta trattazione degli ordini di vendita e infondatezza delle domande di nullità e annullamento restano assorbite dal rigetto dei motivi di appello: la prima essendo irrilevante ai fini del risarcimento del danno che deve corrispondere al valore dell'investimento, la seconda essendo superata dal rigetto dell'appello sulla intervenuta risoluzione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a cari o della parte appellante e liquidate con separato decreto.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta l'appello condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
-spese di CTU a carico dell'appellante, liquidate come da separato decreto
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 23/04/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, l'appellante richiama:
-il Documento Sui Rischi Generali Degli Investimenti In Strumenti Finanziari (doc. 5, accluso al contratto quadro di intermediazione prodotto sub doc. 4);
- il Documento Sui Rischi Generali Degli Investimenti In Strumenti Finanziari (doc.
6- bis accluso al contratto quadro di intermediazione prodotto sub doc. 6); Co
-la Domanda Di Ammissione A Socio di (doc. 10 e 11);
- la Scheda Di Adesione all'operazione di aumento di capitale sociale 2012 ( doc. 12);
-il Prospetto Informativo 2012 (doc. 13) richiamato nella relativa scheda di adesione (doc. 12); Co
- la Scheda Prodotto relativa ai titoli azionari e obbligazionari oggetto di offerta (doc. 14);
- la Scheda Di Adesione all'operazione di aumento di capitale sociale 2014 doc. 16);
- il Prospetto Informativo 2014 (doc. 17) richiamato nella relativa scheda di adesione (doc. 16). pagina 5 di 21 2 Il CTU presume che l'attività di investimento del deposito n. 509867 sia stata trasferita sul deposito n. 20020294 a seguito del trasferimento dei rapporti dalla filiale di Terni via Turati 24 alla Filiale di Terni via Borgo Rivo, atteso che le azioni della Banca Popolare di Bari in essere sul deposito n. 509867 (n. 2.800) al 30/06/2011 (unico estratto titoli disponibile) si rinvengono sul deposito n. 20020294 all'01/01/2012. 12 La sentenza di primo grado ha accolto la domanda e ha condannato la C.R. di al risarcimento della somma di € 124.888,90 oltre Pt_1 interessi legali e rivalutazione. 13 Il CTU ipotizza che la parte appellata abbia confuso le obbligazioni della C.R. di 28/12/2014 4% rimborsate il 29/12/2014 per € Pt_1 50.000,00 – come si evince dall'estratto del conto n. 1101025 – con le obbligazioni della Banca Popolare di Bari oggetto di contestazione. pagina 12 di 21 15 In effetti in atti vi è solo un modulo del 22/11/2010 attinente alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza, scarsamente leggibile, dove non si ha evidenza dei report della consulenza, né dell'esito della valutazione di adeguatezza (cfr. all. 5 atto di citazione) non essendo presente in atti il relativo report non è possibile accertare le eventuali informazioni rese disponibili all'investitore al momento della prestazione del servizio di consulenza.