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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/11/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3258 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3258/2024 r.g., promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, casalinga, elettivamente domiciliata in Fondi
(LT), Via San Bartolomeo, 43, presso lo studio dell'Avvocato Maria Letizia Bortone,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (c.f. , cittadino italiano, Controparte_1 C.F._2 residente in [...], a Castelldefels, Pasatge Dr. Fleming 1, 4
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta all'udienza di discussione con rimessione della causa al Collegio tenuta il giorno 28.10.2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.07.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata rilevava di aver contratto matrimonio concordatario in Fondi (LT) il 14/08/1993, in regime di comunione dei beni, con trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fondi al n.51 Controparte_1
– PII S.A. dell'Anno 1993; he dalla loro unione erano nati tre figli: , il 16.09.1994 in Fondi;
Per_1
il 03/04/98c in Fondi, e l'08/12/2004 in Fondi. Per_2 Per_3
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) Pronunciare la separazione personale di essi coniugi con addebito a carico di per la violazione Controparte_1 dei doveri coniugali di cui agli artt. 143 e segg. c.c.; 2) Assegnare la casa coniugale sita in Fondi,
Via della Bonifica 160, con il mobilio ed i beni tutti che l'arredano, alla sig.ra Parte_1 che vi convive con la figlia non economicamente indipendente;
3) Stabilire che Per_3 CP_1 versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a un assegno mensile di
[...] Parte_1 complessivi €.1.500,00=per il mantenimento della moglie e della figlia (e precisamente euro Per_3
1000,00 in favore della moglie ed €.500,00 in favore della figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia Per_3 come previste e regolate dal protocollo del Tribunale di Latina. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Il resistente, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza 1335/25 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e rimessa la causa in istruttoria per proseguo giudizio.
Con comparsa del 30.09.2025 si costituiva il resistente, così concludendo: “In via preliminare revocare la dichiarazione di contumacia del Sig. , oggi costituitosi, avvenuta con Controparte_1 provvedimento dell'11.02.2025; - Nel merito accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito al marito nonché la domanda di mantenimento e di contributo formulate della ricorrente, pronunciato invece l'addebito della separazione alla moglie per tutti i fatti esposti in narrativa, sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, - venga posto a carico del resistente un assegno di contributo di mantenimento mensile in favore della figlia non superiore a € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie “necessarie”. Con Per_3 vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”.
All'udienza del 02.10.2025, le parti comparivano personalmente e il giudice relatore dinanzi al quale veniva celebrata l'udienza invitava le stesse a rinvenire un'ipotesi conciliativa.
I sig. e quindi, giungevano alla composizione della Controparte_1 Parte_1 pendenza, sottoscrivendo accordo di separazione consensuale. Va, quindi, emessa pronunzia definitiva di regolamentazione delle condizioni di separazione personale dei coniugi come da accordo del 16.10.2025.
Le spese vanno compensate in ragione dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia di parte resistente,
- dispone che la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
30/04/72 (C.F: ) e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Controparte_1
sia regolata dagli accordi di separazione sottoscritti dalle parti in data C.F._2
16.10.2025 e allegati alle note congiunte depositate dalle parti in data 22.10.2025,
- compensa le spese.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3258/2024 r.g., promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, casalinga, elettivamente domiciliata in Fondi
(LT), Via San Bartolomeo, 43, presso lo studio dell'Avvocato Maria Letizia Bortone,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (c.f. , cittadino italiano, Controparte_1 C.F._2 residente in [...], a Castelldefels, Pasatge Dr. Fleming 1, 4
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta all'udienza di discussione con rimessione della causa al Collegio tenuta il giorno 28.10.2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.07.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata rilevava di aver contratto matrimonio concordatario in Fondi (LT) il 14/08/1993, in regime di comunione dei beni, con trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fondi al n.51 Controparte_1
– PII S.A. dell'Anno 1993; he dalla loro unione erano nati tre figli: , il 16.09.1994 in Fondi;
Per_1
il 03/04/98c in Fondi, e l'08/12/2004 in Fondi. Per_2 Per_3
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) Pronunciare la separazione personale di essi coniugi con addebito a carico di per la violazione Controparte_1 dei doveri coniugali di cui agli artt. 143 e segg. c.c.; 2) Assegnare la casa coniugale sita in Fondi,
Via della Bonifica 160, con il mobilio ed i beni tutti che l'arredano, alla sig.ra Parte_1 che vi convive con la figlia non economicamente indipendente;
3) Stabilire che Per_3 CP_1 versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a un assegno mensile di
[...] Parte_1 complessivi €.1.500,00=per il mantenimento della moglie e della figlia (e precisamente euro Per_3
1000,00 in favore della moglie ed €.500,00 in favore della figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia Per_3 come previste e regolate dal protocollo del Tribunale di Latina. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Il resistente, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza 1335/25 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e rimessa la causa in istruttoria per proseguo giudizio.
Con comparsa del 30.09.2025 si costituiva il resistente, così concludendo: “In via preliminare revocare la dichiarazione di contumacia del Sig. , oggi costituitosi, avvenuta con Controparte_1 provvedimento dell'11.02.2025; - Nel merito accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito al marito nonché la domanda di mantenimento e di contributo formulate della ricorrente, pronunciato invece l'addebito della separazione alla moglie per tutti i fatti esposti in narrativa, sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, - venga posto a carico del resistente un assegno di contributo di mantenimento mensile in favore della figlia non superiore a € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie “necessarie”. Con Per_3 vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”.
All'udienza del 02.10.2025, le parti comparivano personalmente e il giudice relatore dinanzi al quale veniva celebrata l'udienza invitava le stesse a rinvenire un'ipotesi conciliativa.
I sig. e quindi, giungevano alla composizione della Controparte_1 Parte_1 pendenza, sottoscrivendo accordo di separazione consensuale. Va, quindi, emessa pronunzia definitiva di regolamentazione delle condizioni di separazione personale dei coniugi come da accordo del 16.10.2025.
Le spese vanno compensate in ragione dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia di parte resistente,
- dispone che la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
30/04/72 (C.F: ) e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Controparte_1
sia regolata dagli accordi di separazione sottoscritti dalle parti in data C.F._2
16.10.2025 e allegati alle note congiunte depositate dalle parti in data 22.10.2025,
- compensa le spese.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino