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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/02/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6169/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 28.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6169/2021, promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), eredi di , rappresentate e difese, giusta C.F._2 Persona_1 procura in atti, dall'Avv. Bonanni Ezio;
-ricorrente- contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T e RT [...]
, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T ( ), entrambi CP_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi ex lege, dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO di CATANIA;
-resistenti-
Oggetto: benefici in favore di vittime del dovere e relativi superstiti;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2021 le ricorrenti e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di , hanno convenuto in giudizio il
[...] Persona_1 [...]
e il , chiedendo riconoscersi in capo al defunto lo CP_1 Controparte_2 Pt_2
status di vittima del dovere di cui all'art. 1 co. 564 ss. della L. 206/2004, nonché l'accertamento
1 del diritto a conseguire i relativi benefici economici, anche nella qualità di superstiti, e ciò in ragione del servizio di leva prestato da dal maggio 1965 all'aprile 1967 presso la Pt_2
Marina Militare Italiana nella base di Taranto e, successivamente, in ragione del servizio prestato alle dipendenze della Polizia di Stato dal settembre 1969 all'ottobre 1998, con la qualifica di Radiotecnico e Addetto Magazzino R.E.M.A., periodi durante i quali il de cuius era stato esposto, tra l'altro, a fibre di amianto.
A fondamento delle proprie ragioni le ricorrenti hanno rappresentato che aveva Pt_2
prestato il servizio di leva per la Marina Militare Italiana dal 7.5.1965 al 20.4.1967, assumendo la qualifica di radarista marinaio e svolgendo servizio a terra presso gli arsenali Maridepocar,
Marispedal e Mariscuole di Taranto e poi presso la Marinferm di Augusta, venendo esposto
“contemporaneamente a polveri e fibre di amianto e a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, altamente lesive per la salute umana e in particolare cancerogene per la pleura”; di essere stato poi arruolato per la Polizia di Stato dal 1.9.1969, eseguendo l'addestramento con la c.d. pezza di amianto e maneggiando materiali contenenti amianto;
di avere acquisito la qualifica di tecnico telefonico e di radiotecnico;
di essere stato assegnato al 6° nucleo del Commissariato di Palermo e, successivamente, alla Zona Telecomunicazioni raggruppamento Guardie di P.S. di Catania fino alla fine del servizio, il 30.10.1998, con la qualifica di “radiotecnico e Addetto
Magazzino R.E.M.A”; di avere svolto in tali periodi l'attività di radiomontatore e di meccanico lavorando, prima, presso l'autoparco in via Baiardi in Palermo, in ambienti in cui vi era elevata dispersione di polveri e fibra di amianto provenienti dai ricambi dei materiali delle auto (ferodi dei freni e delle frizioni) e, poi, presso il Commissariato di Catania in ambienti al chiuso e privi di ricambio d'aria il che aveva determinato l'esposizione indiretta e per contaminazione dell'ambiente di lavoro all'amianto; che tali condizioni di lavoro avevano determinato l'insorgere e la diagnosi nel 2016 di mesotelioma pleurico, che aveva condotto alla morte il
3.11.2017; che aveva presentato in data 25.6.2016 domanda al Pt_2 Controparte_2
per il riconoscimento della causa di servizio in particolari condizioni ambientali e operative ex art. 1 co. 564 L. 266/2004, domanda successivamente reiterata dalla moglie Parte_1
in data 14.12.2017 e rigettata con decreto n. 0043/2020 del 24.1.2020; che analoga domanda era stata presentata dai ricorrenti al ed era stata parimenti respinta. RT
Le parti ricorrenti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “e dichiarare: che il SI. è deceduto in seguito a mesotelioma pleurico, insorto a seguito Persona_1
ad esposizione professionale a polveri e fibre di amianto e a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sia nel primo periodo in servizio nella Marina Militare Italiana dal 07.05.1965 al
2 20.04.1967, che nel secondo periodo presso la Polizia Di Stato, dal 01.09.1969 al 30.10.1998, in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale e svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, con conseguente diritto alle prestazioni tutte, di cui alle domande in vita del defunto, con liquidazione in favore delle odierne parti ricorrenti, secondo le quote della successione legittima (1/3 per ognuna), e con espressa riserva del superstite, SI. di agire in separato giudizio, Controparte_3
nella non creduta ipotesi che a fronte di tale pronunciamento, i due ritenessero di CP_4
permanere nel loro inadempimento, e del diritto altresì maturato, dalle medesime ricorrenti, anche iure proprio, nei termini di cui alle domande amministrative e di quanto oggetto delle domande giudiziarie, in particolare nei capi da XIII a XV della premessa in fatto, e dal capo b. ad h. delle ulteriori osservazioni in fatto ed in diritto;
Perciò stesso
con condanna sia del , che del , a RT Controparte_2
riconoscere il SI. quale vittima del dovere, in relazione ad entrambi i Persona_1
periodi di servizio, in quanto entrambi i hanno concorso alla causazione del suo CP_4 decesso per mesotelioma pleurico in data 03.11.2017, nelle attività proprie, di cui all'art. 1, comma 563 della L. 266/05, ovvero con esposizione ad amianto e a radiazioni ionizzanti, e quindi con servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, e perciò stesso, ad erogare prima di tutto la speciale elargizione, per il grado invalidante del 100%, quindi per l'importo di Euro 200.000,00 (Euro 2.000 per ogni punto di invalidità), e con liquidazione, in favore delle odierne ricorrenti, quali eredi legittime del defunto, e con ripartizione in quota parte del 33% di ognuna di loro (e riserva per l'orfano non parte del presente procedimento) e così per quanto riguarda tutte le altre prestazioni maturate dal defunto, dalla diagnosi, ovvero dalla domanda amministrativa, fino al decesso, ed in ogni caso, le prestazioni dello speciale assegno vitalizio
e dell'assegno vitalizio, sino al dì della morte e di ogni altra prestazione i cui importi si chiedano siano liquidati pro quota in favore delle odierne ricorrenti, nella misura del 33% per ognuna di loro;
condanna di entrambi i convenuti e di anche CP_4 Controparte_5 all'aggiornamento della graduatoria, a riconoscere le odierne ricorrenti nella qualità di vedova ed orfana del SI. , quali superstiti di vittima del dovere, e perciò Persona_1
stesso, con erogazione della speciale elargizione (nel caso non fosse liquidata per effetto della domanda del defunto), in quota parte del 33% per ognuna delle ricorrenti;
e al tempo stesso,
3 la costituzione in favore di ognuna di loro, dello speciale assegno vitalizio in favore di ognuno delle ricorrenti, e l'assegno vitalizio (con importo di €500,00, anche alla luce della giurisprudenza già sopra citata), con decorrenza dalla data della morte del SI. R_
– 03.11.2017 -, e quindi con la liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati dal
[...] dì del decesso al dì della costituzione delle prestazioni, e con l'accredito sulle somme maturate
e maturande, degli interessi, e ulteriori diritti di cui allo specchio riassuntivo (doc. 13), e di ogni altro diritto spettante a parte ricorrente con espressa riserva di agire innanzi la competente Magistratura, in separato giudizio, per chiedere il risarcimento di tutti i danni iure hereditario e iure proprio, rispetto ai quali la notificazione del presente ricorso e pedissequo decreto, costituisce formale messa in mora interruttiva del decorso della prescrizione;
Nella non creduta ipotesi che si ritenesse di dover applicare l'art. 6, comma 1, n.1 e 2 della L. 466/80, e ritenere sussistente il diritto solo in favore della vedova, essendo l'orfana non a carico al momento della morte del genitore, si chiede che la speciale elargizione sia erogata per intero, alla predetta ricorrente, SI.ra . Parte_1
Condannare altresì il , in persona del ad aggiornare Controparte_2 CP_6
la graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del ricorrente, quale vittima del dovere, ovvero equiparato alle vittime del dovere, così come richiesto nella premessa in fatto ed in diritto;
II. In subordine, nella non creduta ipotesi che per quanto riguarda l'orfana, SI.ra
[...]
, si ritenesse rilevante la sua non posizione a carico, si chiede di disapplicare la Parte_2 normativa interna in contrasto, ovvero si reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale, ovvero si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267
TFUE, e all'esito con l'accoglimento di tutte le domande già formulate anche dall'orfana, e con ogni conseguenziale statuizione, nei termini già illustrati nei capi da e. fino ad h. del presente ricorso che si intendono integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;
Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria del 31.3.2022 si sono costituiti in giudizio il e il RT
, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per genericità della Controparte_2
domanda, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ad accertare la dipendenza della malattia da causa di servizio, la tardività della domanda di equo indennizzo avanzata dagli eredi in data 7.5.2020, la prescrizione del diritto ai benefici assistenziali richiesti. Nel merito, i
4 resistenti hanno contestato la fondatezza del ricorso per l'insussistenza dei requisiti CP_4
fissati dalla legge per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, deducendo altresì
l'infondatezza della domanda proposta dalla figlia in quanto non a carico del Parte_2
padre al momento del decesso.
Con ordinanza dell'11.4.2022 il precedente giudice assegnatario del procedimento ha disposto l'istruzione della causa mediante consulenza tecnica.
Il procedimento è stato assegnato alla scrivente a seguito di immissione in servizio del
30.11.2022.
Sostituito il precedente consulente nominato, stante l'impossibilità di svolgere l'incarico, ed espletate le relative operazioni, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del
28.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Va in primo luogo respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dalle Amministrazioni resistenti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore
e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. C. Cass. 3126/2011; in senso conforme tra le più recenti C. Cass. 19009/2018).
Nel caso di specie il ricorso, benché difetti di sinteticità e risulti sovrabbondante e in parte ripetitivo, consente di individuare in modo sufficientemente chiaro l'oggetto della domanda e le ragioni in fatto e in diritto sulle quali essa si fonda, tanto che i convenuti hanno CP_4
potuto svolgere adeguate difese anche nel merito.
L'eccezione è dunque infondata.
3. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Invero, la pretesa vantata dagli eredi del militare deceduto per causa di servizio e diretta al riconoscimento dello status di cui all'art. 1 co. 564 L. 266/2005 per ottenere i relativi benefici
5 economici, afferisce ad un diritto soggettivo di natura assistenziale, come tale attribuito alla cognizione del giudice ordinario.
Il tal senso si è pronunciata la condivisa giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge,
o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (cfr. Cass. S.U. 23300/2016; in senso conforme Cass. S.U.
8982/2018).
4. Tanto chiarito in via pregiudiziale e venendo all'esame delle questioni di merito, ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato in quanto infondato, potendosi fare applicazione nella decisione del principio della ragione più liquida che consente di affrontare una questione logicamente subordinata per ragioni di economia processuale (cfr. tra le molte,
Cass. n. 363/2019) e, nel caso di specie, consente di dare rilievo al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova in ordine alle particolari condizioni ambientali o operative che avrebbero determinato per l'effettiva esposizione all'amianto. Pt_2
Rimangono dunque assorbite le eccezioni afferenti all'intervenuta decadenza e alla prescrizione sollevate dai convenuti. CP_4
5. Giova premettere in punto di diritto che le domande attoreee hanno ad oggetto il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere in capo a R_
, con conseguente attribuzione agli eredi dei benefici assistenziali previsti dalla legge.
[...]
La disciplina normativa di riferimento è quella di cui alla L. n. 266/2006 che, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L.
13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella
6 vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
L'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006 ha precisato i concetti contenuti nel citato comma 564, stabilendo che “per missioni di qualunque natura” si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”, mentre per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative sono intervenute più volte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in ultimo, Cass. S.U. n. 6214/2022) cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività, ritenute dalla legge pericolose, che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi - non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass. S.U. n. 10791/2017) - l'altra (il comma 564) individua quelle “attività che pericolose lo siano o lo siano diventate per circostanze eccezionali” (così Cass. S.U. n. 12862 del 2020).
Quanto, in particolare, alla previsione del comma 564, le condizioni ambientali operative e “particolari”, cui la legge condiziona il riconoscimento della equiparazione alle vittime del dovere, devono essere intese come quelle che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività “generale”, ossia corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse. Si tratta cioè di una connotazione aggiuntiva e specifica, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, ma essendo necessaria l'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto
(cfr. Cass. n. 28696/2020; Cass. n. 8004/2021; Cass. n. 13367/2020).
7 A chiarimento degli esposti principi, la Corte di legittimità ha, con riferimento alle evidenziate “peculiari situazioni”, evidenziato (cfr. Cass. n. 29204/2021) come la norma di legge (art. 1, comma 563) intenda delimitare servizi ed attività ordinariamente connotati da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati “rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti”, equiparando ad essi, come già detto, altre attività che tale pericolosità ordinariamente non possiedono, ma che possono in concreto acquisirla in ragione di “particolari condizioni ambientali od operative” (art. 1, comma 564).
Proprio in relazione alle peculiari condizioni di lavoro richieste, la Corte ha precisato che nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali.
Invero, nella prospettiva assistenziale solidaristica sottesa alle prestazioni oggetto di causa, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in sé lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale (cfr. Cass. n. 823/2021).
L'esposizione a rischio deve comunque essere adeguatamente allegata e provata in modo tale da poter essere qualificata come maggiore rispetto all'ordinario. A tal proposito, la
Suprema Corte ha recentemente avuto modo di precisare che: “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a
"particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (cfr. Cass. n. 287/2024).
8 Ne consegue che deve escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle condizioni di lavoro, essendo necessaria la dimostrazione di un quid pluris che integri la particolarità delle condizioni ambientali e operative di cui al comma 564, le quali non possono essere ricavate in astratto sulla base di considerazioni e osservazioni di carattere generale, ma devono essere riferite alle specifiche condizioni lavorative della ritenuta vittima del dovere (o soggetto equiparato).
6. Ciò posto in linea sistematica, con riferimento al caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorso sia carente già sul piano dell'allegazione oltre che sotto il profilo probatorio, risultando alquanto generiche e imprecise in relazione al caso di specie le deduzioni in ordine alle concrete condizioni di lavoro di e all'effettiva esposizione all'amianto. Persona_1
In tal senso, il ricorso opera una ricostruzione in fatto in linea prevalentemente ipotetica, riconducendo alle attività svolte durante il servizio militare e durante il servizio prestato in
Polizia una generica esposizione all'amianto, la cui presenza è indifferentemente ascritta all'ambiente di lavoro in generale e alle mansioni svolte, le quali tuttavia non sono state specificamente e puntualmente descritte.
Non è in alcun modo specificata, infatti, con che modalità e con quale frequenza l'esposizione al fattore di rischio sia effettivamente avvenuta. Manca, quanto al periodo di leva, alcun riferimento specifico ai concreti luoghi in cui il defunto ha prestato il proprio Pt_2
servizio, alla loro conformazione e struttura e alle attività che in esse questi svolgeva (nulla potendo desumersi dalla generica attribuzione delle mansioni di radarista). Quanto al periodo di servizio per la Polizia dello Stato, difettano parimenti sotto il profilo assertivo concreti e puntuali circostanze di fatto dalle quali ricavare la cadenza periodica con cui avrebbe Pt_2 utilizzato i sistemi d'arma di cui ha denunciato la composizione in amianto (c.d. pezza di amianto) o dai quali desumere la conformazione degli ambienti di lavoro e la precisa descrizione delle attività svolte che avrebbero determinato l'esposizione a materiali composti da amianto.
La prospettazione delle ricorrenti, come già rilevato, appare confusa dal momento che non è dato comprendere con chiarezza se l'esposizione all'amianto è dipesa dalla generica presenza di tale materiale negli edifici in cui è stato prestato servizio o se è da ricondurre alle peculiari attività svolte, circostanza che tuttavia appare sconfessata dalla documentazione versata in atti dai convenuti, dalla quale si evince che di Prima svolgeva i propri CP_4 compiti in “ufficio” e non presso autorimesse o magazzini dove era maneggiato amianto.
9 Non è chiaro in quale arco temporale avrebbe svolto le attività di riparazione Pt_2
degli autoveicoli, né risulta dalla documentazione in atti che al defunto siano state assegnate mansioni di “meccanico” implicanti l'utilizzo di materiali composti in amianto (freni e frizioni).
Nemmeno è indicato in quale modo la presenza dell'amianto negli edifici ove aveva prestato servizio abbia determinato l'eventuale interazione con il ricorrente e con quale incidenza.
Non sono idonei a fornire una significativa prova della esposizione ad amianto né la certificazione della CMO di Augusta, dalla quale risulta solo che ha svolto “le Pt_2
mansioni di radiotecnico e di addetto al magazzino REMA e ha espletato servizi relativi a interventi tecnici e verifiche di impianti di radiotelecomunicazioni all'esterno dal 1.9.1969”, senza ulteriori specificazioni sulle concrete attività svolte e i compiti espletati (cfr. doc. 5f di parte ricorrente); nemmeno più precisi elementi di fatto in punto di esposizione all'amianto possono trarsi dallo schema di rapporto informativo ove si legge: “ha espletato servizi relativi
a interventi tecnici e verifiche di impianti di radiotelecomunicazioni”. A bordo di veicoli “SI””
(cfr. doc. 5c di parte ricorrente).
Ne discende che il potenziale rischio di esposizione a fibre di amianto è un rischio
“generico”, analogo al rischio cui sono sottoposti tutti i soggetti che hanno avuto un qualche contatto con zone ove è alta la presenza di sostanze nocive aerodisperse.
D'altra parte, non è nemmeno chiaro in che modo, in che termini e con che tempistiche il defunto sia stato esposto a radiazioni o a campi elettromagnetici, sui quali pur ampiamente le parti ricorrenti si sono spese nell'argomentare in ricorso e che tuttavia non appaiono nemmeno causalmente correlati all'insorgere della patologia.
La mancata soddisfazione degli oneri assertivi posti in capo alle ricorrenti appare di maggiore pregnanza se si considera poi la specifica contestazione dei convenuti che CP_4
hanno dedotto che non era mai stato addetto alla manipolazione dell'amianto, Persona_1
avendo piuttosto svolto i compiti di radarista e radiotecnico, non implicanti tale attività.
6.1. L'evidenziata carenza allegatoria si è riverberata sulla dedotta prova orale che è affetta dalla stessa genericità con cui è stata rappresentata l'esposizione al fattore di rischio, tesa semmai a dimostrare una generica presenza dell'amianto nel descritto contesto e mai volta a provare la modalità e costanza del contatto con le fibre di amianto.
Privi di rilievo probatorio sono i numerosi studi, la letteratura scientifica, gli atti ispettivi parlamentari e gli atti relativi a procedimenti giudiziari vertenti su casi analoghi (ma comunque diversi e, quindi, non direttamente incidenti sul caso in esame) che sono stati prodotti dalle parti
10 ricorrenti, rispetto i quali si osserva che non è nemmeno chiaro se si riferiscono agli specifici luoghi di lavoro dove ha prestato il servizio di leva o ha lavorato Pt_2
Parimenti priva di rilievo probatorio è la consulenza di parte prodotta in atti a firma del dott. i cui rilievi e le cui osservazioni devono equipararsi ad allegazioni difensive e Per_2
non possono assurgere a materiale probatorio dei fatti di causa.
A ciò si aggiunga che anche il consulente nominato nel corso del giudizio ha evidenziato come la documentazione in atti depositata da parte ricorrente sia lacunosa (“Vengono forniti documenti non propriamente esaustivi, che evidenziano la presenza di amianto in dispositivi radiofonici, e sui veicoli di marca Alfa Romeo. A parere di questo CTU la argomentazione non
è particolarmente approfondita […] L'indagine medicolegale si è poi orientata alla valutazione delle prove documentali di controparte, al fine di escludere la esposizione con l'applicazione dei migliori criteri di prevenzione e bonifica. Anche in tal senso la produzione è generica”).
Laddove il consulente ha valorizzato dati risultanti dalla documentazione in atti, deve osservarsi, come già sopra rilevato, che le circostanze ivi riportare non sono direttamente riferibili alle condizioni id lavoro di avendo lo stesso CTU osservato che “non viene Pt_2 documentata la mansione che abbia comportato l'esposizione alle polveri di amianto (si ribadisce che la polverizzazione non corrisponde alla “sola” presenza dell'amianto nei materiali, bensì nella sua manipolazione” (cfr. pag. 32 della relazione di consulenza).
Sebbene il CTU sia pervenuto ad una conclusione positiva in ordine alla probabile esposizione del ad amianto, egli stesso, in risposta alle osservazioni del CTP del Pt_2
Ministero, ha precisato di aver compiuto una “valutazione di massima del lavoro svolto dal
[...]
”, che non può ritenersi ancorata a specifiche deduzioni attinenti allo svolgimento Pt_2
dell'attività lavorative o all'esistenza di particolari condizioni operative, ma risulta basata su
“statistiche di riferimento, letteratura, normative e traslandole al caso concreto sulla scorta delle informazioni note” (cfr. pag. 43 della relazione).
6.2. Non possono pertanto ritenersi adeguatamente soddisfatti né gli oneri di allegazione né gli oneri probatori in relazione alla specifica esposizione ad amianto e all'esistenza di un rischio operativo maggiore del normale che integri le particolari condizioni sottese al riconoscimento della condizione di cui all'art. 1 co. 564 L. 266/2005.
7. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, il ricordo va rigettato in quanto infondato.
Le spese processuali vanno dichiarate interamente irripetibili, avendo le ricorrenti presentato specifiche e separate dichiarazioni di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per la
11 stessa ragione, le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dei convenuti in solido. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6169 /2021 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dai resistenti CP_4
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, in solido a carico delle parti resistenti
Catania, 25/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 28.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6169/2021, promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), eredi di , rappresentate e difese, giusta C.F._2 Persona_1 procura in atti, dall'Avv. Bonanni Ezio;
-ricorrente- contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T e RT [...]
, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T ( ), entrambi CP_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi ex lege, dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO di CATANIA;
-resistenti-
Oggetto: benefici in favore di vittime del dovere e relativi superstiti;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2021 le ricorrenti e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di , hanno convenuto in giudizio il
[...] Persona_1 [...]
e il , chiedendo riconoscersi in capo al defunto lo CP_1 Controparte_2 Pt_2
status di vittima del dovere di cui all'art. 1 co. 564 ss. della L. 206/2004, nonché l'accertamento
1 del diritto a conseguire i relativi benefici economici, anche nella qualità di superstiti, e ciò in ragione del servizio di leva prestato da dal maggio 1965 all'aprile 1967 presso la Pt_2
Marina Militare Italiana nella base di Taranto e, successivamente, in ragione del servizio prestato alle dipendenze della Polizia di Stato dal settembre 1969 all'ottobre 1998, con la qualifica di Radiotecnico e Addetto Magazzino R.E.M.A., periodi durante i quali il de cuius era stato esposto, tra l'altro, a fibre di amianto.
A fondamento delle proprie ragioni le ricorrenti hanno rappresentato che aveva Pt_2
prestato il servizio di leva per la Marina Militare Italiana dal 7.5.1965 al 20.4.1967, assumendo la qualifica di radarista marinaio e svolgendo servizio a terra presso gli arsenali Maridepocar,
Marispedal e Mariscuole di Taranto e poi presso la Marinferm di Augusta, venendo esposto
“contemporaneamente a polveri e fibre di amianto e a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, altamente lesive per la salute umana e in particolare cancerogene per la pleura”; di essere stato poi arruolato per la Polizia di Stato dal 1.9.1969, eseguendo l'addestramento con la c.d. pezza di amianto e maneggiando materiali contenenti amianto;
di avere acquisito la qualifica di tecnico telefonico e di radiotecnico;
di essere stato assegnato al 6° nucleo del Commissariato di Palermo e, successivamente, alla Zona Telecomunicazioni raggruppamento Guardie di P.S. di Catania fino alla fine del servizio, il 30.10.1998, con la qualifica di “radiotecnico e Addetto
Magazzino R.E.M.A”; di avere svolto in tali periodi l'attività di radiomontatore e di meccanico lavorando, prima, presso l'autoparco in via Baiardi in Palermo, in ambienti in cui vi era elevata dispersione di polveri e fibra di amianto provenienti dai ricambi dei materiali delle auto (ferodi dei freni e delle frizioni) e, poi, presso il Commissariato di Catania in ambienti al chiuso e privi di ricambio d'aria il che aveva determinato l'esposizione indiretta e per contaminazione dell'ambiente di lavoro all'amianto; che tali condizioni di lavoro avevano determinato l'insorgere e la diagnosi nel 2016 di mesotelioma pleurico, che aveva condotto alla morte il
3.11.2017; che aveva presentato in data 25.6.2016 domanda al Pt_2 Controparte_2
per il riconoscimento della causa di servizio in particolari condizioni ambientali e operative ex art. 1 co. 564 L. 266/2004, domanda successivamente reiterata dalla moglie Parte_1
in data 14.12.2017 e rigettata con decreto n. 0043/2020 del 24.1.2020; che analoga domanda era stata presentata dai ricorrenti al ed era stata parimenti respinta. RT
Le parti ricorrenti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “e dichiarare: che il SI. è deceduto in seguito a mesotelioma pleurico, insorto a seguito Persona_1
ad esposizione professionale a polveri e fibre di amianto e a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sia nel primo periodo in servizio nella Marina Militare Italiana dal 07.05.1965 al
2 20.04.1967, che nel secondo periodo presso la Polizia Di Stato, dal 01.09.1969 al 30.10.1998, in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale e svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, con conseguente diritto alle prestazioni tutte, di cui alle domande in vita del defunto, con liquidazione in favore delle odierne parti ricorrenti, secondo le quote della successione legittima (1/3 per ognuna), e con espressa riserva del superstite, SI. di agire in separato giudizio, Controparte_3
nella non creduta ipotesi che a fronte di tale pronunciamento, i due ritenessero di CP_4
permanere nel loro inadempimento, e del diritto altresì maturato, dalle medesime ricorrenti, anche iure proprio, nei termini di cui alle domande amministrative e di quanto oggetto delle domande giudiziarie, in particolare nei capi da XIII a XV della premessa in fatto, e dal capo b. ad h. delle ulteriori osservazioni in fatto ed in diritto;
Perciò stesso
con condanna sia del , che del , a RT Controparte_2
riconoscere il SI. quale vittima del dovere, in relazione ad entrambi i Persona_1
periodi di servizio, in quanto entrambi i hanno concorso alla causazione del suo CP_4 decesso per mesotelioma pleurico in data 03.11.2017, nelle attività proprie, di cui all'art. 1, comma 563 della L. 266/05, ovvero con esposizione ad amianto e a radiazioni ionizzanti, e quindi con servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, e perciò stesso, ad erogare prima di tutto la speciale elargizione, per il grado invalidante del 100%, quindi per l'importo di Euro 200.000,00 (Euro 2.000 per ogni punto di invalidità), e con liquidazione, in favore delle odierne ricorrenti, quali eredi legittime del defunto, e con ripartizione in quota parte del 33% di ognuna di loro (e riserva per l'orfano non parte del presente procedimento) e così per quanto riguarda tutte le altre prestazioni maturate dal defunto, dalla diagnosi, ovvero dalla domanda amministrativa, fino al decesso, ed in ogni caso, le prestazioni dello speciale assegno vitalizio
e dell'assegno vitalizio, sino al dì della morte e di ogni altra prestazione i cui importi si chiedano siano liquidati pro quota in favore delle odierne ricorrenti, nella misura del 33% per ognuna di loro;
condanna di entrambi i convenuti e di anche CP_4 Controparte_5 all'aggiornamento della graduatoria, a riconoscere le odierne ricorrenti nella qualità di vedova ed orfana del SI. , quali superstiti di vittima del dovere, e perciò Persona_1
stesso, con erogazione della speciale elargizione (nel caso non fosse liquidata per effetto della domanda del defunto), in quota parte del 33% per ognuna delle ricorrenti;
e al tempo stesso,
3 la costituzione in favore di ognuna di loro, dello speciale assegno vitalizio in favore di ognuno delle ricorrenti, e l'assegno vitalizio (con importo di €500,00, anche alla luce della giurisprudenza già sopra citata), con decorrenza dalla data della morte del SI. R_
– 03.11.2017 -, e quindi con la liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati dal
[...] dì del decesso al dì della costituzione delle prestazioni, e con l'accredito sulle somme maturate
e maturande, degli interessi, e ulteriori diritti di cui allo specchio riassuntivo (doc. 13), e di ogni altro diritto spettante a parte ricorrente con espressa riserva di agire innanzi la competente Magistratura, in separato giudizio, per chiedere il risarcimento di tutti i danni iure hereditario e iure proprio, rispetto ai quali la notificazione del presente ricorso e pedissequo decreto, costituisce formale messa in mora interruttiva del decorso della prescrizione;
Nella non creduta ipotesi che si ritenesse di dover applicare l'art. 6, comma 1, n.1 e 2 della L. 466/80, e ritenere sussistente il diritto solo in favore della vedova, essendo l'orfana non a carico al momento della morte del genitore, si chiede che la speciale elargizione sia erogata per intero, alla predetta ricorrente, SI.ra . Parte_1
Condannare altresì il , in persona del ad aggiornare Controparte_2 CP_6
la graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del ricorrente, quale vittima del dovere, ovvero equiparato alle vittime del dovere, così come richiesto nella premessa in fatto ed in diritto;
II. In subordine, nella non creduta ipotesi che per quanto riguarda l'orfana, SI.ra
[...]
, si ritenesse rilevante la sua non posizione a carico, si chiede di disapplicare la Parte_2 normativa interna in contrasto, ovvero si reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale, ovvero si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267
TFUE, e all'esito con l'accoglimento di tutte le domande già formulate anche dall'orfana, e con ogni conseguenziale statuizione, nei termini già illustrati nei capi da e. fino ad h. del presente ricorso che si intendono integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;
Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria del 31.3.2022 si sono costituiti in giudizio il e il RT
, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per genericità della Controparte_2
domanda, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ad accertare la dipendenza della malattia da causa di servizio, la tardività della domanda di equo indennizzo avanzata dagli eredi in data 7.5.2020, la prescrizione del diritto ai benefici assistenziali richiesti. Nel merito, i
4 resistenti hanno contestato la fondatezza del ricorso per l'insussistenza dei requisiti CP_4
fissati dalla legge per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, deducendo altresì
l'infondatezza della domanda proposta dalla figlia in quanto non a carico del Parte_2
padre al momento del decesso.
Con ordinanza dell'11.4.2022 il precedente giudice assegnatario del procedimento ha disposto l'istruzione della causa mediante consulenza tecnica.
Il procedimento è stato assegnato alla scrivente a seguito di immissione in servizio del
30.11.2022.
Sostituito il precedente consulente nominato, stante l'impossibilità di svolgere l'incarico, ed espletate le relative operazioni, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del
28.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Va in primo luogo respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dalle Amministrazioni resistenti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore
e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. C. Cass. 3126/2011; in senso conforme tra le più recenti C. Cass. 19009/2018).
Nel caso di specie il ricorso, benché difetti di sinteticità e risulti sovrabbondante e in parte ripetitivo, consente di individuare in modo sufficientemente chiaro l'oggetto della domanda e le ragioni in fatto e in diritto sulle quali essa si fonda, tanto che i convenuti hanno CP_4
potuto svolgere adeguate difese anche nel merito.
L'eccezione è dunque infondata.
3. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Invero, la pretesa vantata dagli eredi del militare deceduto per causa di servizio e diretta al riconoscimento dello status di cui all'art. 1 co. 564 L. 266/2005 per ottenere i relativi benefici
5 economici, afferisce ad un diritto soggettivo di natura assistenziale, come tale attribuito alla cognizione del giudice ordinario.
Il tal senso si è pronunciata la condivisa giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge,
o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (cfr. Cass. S.U. 23300/2016; in senso conforme Cass. S.U.
8982/2018).
4. Tanto chiarito in via pregiudiziale e venendo all'esame delle questioni di merito, ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato in quanto infondato, potendosi fare applicazione nella decisione del principio della ragione più liquida che consente di affrontare una questione logicamente subordinata per ragioni di economia processuale (cfr. tra le molte,
Cass. n. 363/2019) e, nel caso di specie, consente di dare rilievo al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova in ordine alle particolari condizioni ambientali o operative che avrebbero determinato per l'effettiva esposizione all'amianto. Pt_2
Rimangono dunque assorbite le eccezioni afferenti all'intervenuta decadenza e alla prescrizione sollevate dai convenuti. CP_4
5. Giova premettere in punto di diritto che le domande attoreee hanno ad oggetto il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere in capo a R_
, con conseguente attribuzione agli eredi dei benefici assistenziali previsti dalla legge.
[...]
La disciplina normativa di riferimento è quella di cui alla L. n. 266/2006 che, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L.
13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella
6 vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
L'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006 ha precisato i concetti contenuti nel citato comma 564, stabilendo che “per missioni di qualunque natura” si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”, mentre per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative sono intervenute più volte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in ultimo, Cass. S.U. n. 6214/2022) cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività, ritenute dalla legge pericolose, che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi - non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass. S.U. n. 10791/2017) - l'altra (il comma 564) individua quelle “attività che pericolose lo siano o lo siano diventate per circostanze eccezionali” (così Cass. S.U. n. 12862 del 2020).
Quanto, in particolare, alla previsione del comma 564, le condizioni ambientali operative e “particolari”, cui la legge condiziona il riconoscimento della equiparazione alle vittime del dovere, devono essere intese come quelle che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività “generale”, ossia corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse. Si tratta cioè di una connotazione aggiuntiva e specifica, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, ma essendo necessaria l'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto
(cfr. Cass. n. 28696/2020; Cass. n. 8004/2021; Cass. n. 13367/2020).
7 A chiarimento degli esposti principi, la Corte di legittimità ha, con riferimento alle evidenziate “peculiari situazioni”, evidenziato (cfr. Cass. n. 29204/2021) come la norma di legge (art. 1, comma 563) intenda delimitare servizi ed attività ordinariamente connotati da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati “rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti”, equiparando ad essi, come già detto, altre attività che tale pericolosità ordinariamente non possiedono, ma che possono in concreto acquisirla in ragione di “particolari condizioni ambientali od operative” (art. 1, comma 564).
Proprio in relazione alle peculiari condizioni di lavoro richieste, la Corte ha precisato che nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali.
Invero, nella prospettiva assistenziale solidaristica sottesa alle prestazioni oggetto di causa, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in sé lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale (cfr. Cass. n. 823/2021).
L'esposizione a rischio deve comunque essere adeguatamente allegata e provata in modo tale da poter essere qualificata come maggiore rispetto all'ordinario. A tal proposito, la
Suprema Corte ha recentemente avuto modo di precisare che: “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a
"particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (cfr. Cass. n. 287/2024).
8 Ne consegue che deve escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle condizioni di lavoro, essendo necessaria la dimostrazione di un quid pluris che integri la particolarità delle condizioni ambientali e operative di cui al comma 564, le quali non possono essere ricavate in astratto sulla base di considerazioni e osservazioni di carattere generale, ma devono essere riferite alle specifiche condizioni lavorative della ritenuta vittima del dovere (o soggetto equiparato).
6. Ciò posto in linea sistematica, con riferimento al caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorso sia carente già sul piano dell'allegazione oltre che sotto il profilo probatorio, risultando alquanto generiche e imprecise in relazione al caso di specie le deduzioni in ordine alle concrete condizioni di lavoro di e all'effettiva esposizione all'amianto. Persona_1
In tal senso, il ricorso opera una ricostruzione in fatto in linea prevalentemente ipotetica, riconducendo alle attività svolte durante il servizio militare e durante il servizio prestato in
Polizia una generica esposizione all'amianto, la cui presenza è indifferentemente ascritta all'ambiente di lavoro in generale e alle mansioni svolte, le quali tuttavia non sono state specificamente e puntualmente descritte.
Non è in alcun modo specificata, infatti, con che modalità e con quale frequenza l'esposizione al fattore di rischio sia effettivamente avvenuta. Manca, quanto al periodo di leva, alcun riferimento specifico ai concreti luoghi in cui il defunto ha prestato il proprio Pt_2
servizio, alla loro conformazione e struttura e alle attività che in esse questi svolgeva (nulla potendo desumersi dalla generica attribuzione delle mansioni di radarista). Quanto al periodo di servizio per la Polizia dello Stato, difettano parimenti sotto il profilo assertivo concreti e puntuali circostanze di fatto dalle quali ricavare la cadenza periodica con cui avrebbe Pt_2 utilizzato i sistemi d'arma di cui ha denunciato la composizione in amianto (c.d. pezza di amianto) o dai quali desumere la conformazione degli ambienti di lavoro e la precisa descrizione delle attività svolte che avrebbero determinato l'esposizione a materiali composti da amianto.
La prospettazione delle ricorrenti, come già rilevato, appare confusa dal momento che non è dato comprendere con chiarezza se l'esposizione all'amianto è dipesa dalla generica presenza di tale materiale negli edifici in cui è stato prestato servizio o se è da ricondurre alle peculiari attività svolte, circostanza che tuttavia appare sconfessata dalla documentazione versata in atti dai convenuti, dalla quale si evince che di Prima svolgeva i propri CP_4 compiti in “ufficio” e non presso autorimesse o magazzini dove era maneggiato amianto.
9 Non è chiaro in quale arco temporale avrebbe svolto le attività di riparazione Pt_2
degli autoveicoli, né risulta dalla documentazione in atti che al defunto siano state assegnate mansioni di “meccanico” implicanti l'utilizzo di materiali composti in amianto (freni e frizioni).
Nemmeno è indicato in quale modo la presenza dell'amianto negli edifici ove aveva prestato servizio abbia determinato l'eventuale interazione con il ricorrente e con quale incidenza.
Non sono idonei a fornire una significativa prova della esposizione ad amianto né la certificazione della CMO di Augusta, dalla quale risulta solo che ha svolto “le Pt_2
mansioni di radiotecnico e di addetto al magazzino REMA e ha espletato servizi relativi a interventi tecnici e verifiche di impianti di radiotelecomunicazioni all'esterno dal 1.9.1969”, senza ulteriori specificazioni sulle concrete attività svolte e i compiti espletati (cfr. doc. 5f di parte ricorrente); nemmeno più precisi elementi di fatto in punto di esposizione all'amianto possono trarsi dallo schema di rapporto informativo ove si legge: “ha espletato servizi relativi
a interventi tecnici e verifiche di impianti di radiotelecomunicazioni”. A bordo di veicoli “SI””
(cfr. doc. 5c di parte ricorrente).
Ne discende che il potenziale rischio di esposizione a fibre di amianto è un rischio
“generico”, analogo al rischio cui sono sottoposti tutti i soggetti che hanno avuto un qualche contatto con zone ove è alta la presenza di sostanze nocive aerodisperse.
D'altra parte, non è nemmeno chiaro in che modo, in che termini e con che tempistiche il defunto sia stato esposto a radiazioni o a campi elettromagnetici, sui quali pur ampiamente le parti ricorrenti si sono spese nell'argomentare in ricorso e che tuttavia non appaiono nemmeno causalmente correlati all'insorgere della patologia.
La mancata soddisfazione degli oneri assertivi posti in capo alle ricorrenti appare di maggiore pregnanza se si considera poi la specifica contestazione dei convenuti che CP_4
hanno dedotto che non era mai stato addetto alla manipolazione dell'amianto, Persona_1
avendo piuttosto svolto i compiti di radarista e radiotecnico, non implicanti tale attività.
6.1. L'evidenziata carenza allegatoria si è riverberata sulla dedotta prova orale che è affetta dalla stessa genericità con cui è stata rappresentata l'esposizione al fattore di rischio, tesa semmai a dimostrare una generica presenza dell'amianto nel descritto contesto e mai volta a provare la modalità e costanza del contatto con le fibre di amianto.
Privi di rilievo probatorio sono i numerosi studi, la letteratura scientifica, gli atti ispettivi parlamentari e gli atti relativi a procedimenti giudiziari vertenti su casi analoghi (ma comunque diversi e, quindi, non direttamente incidenti sul caso in esame) che sono stati prodotti dalle parti
10 ricorrenti, rispetto i quali si osserva che non è nemmeno chiaro se si riferiscono agli specifici luoghi di lavoro dove ha prestato il servizio di leva o ha lavorato Pt_2
Parimenti priva di rilievo probatorio è la consulenza di parte prodotta in atti a firma del dott. i cui rilievi e le cui osservazioni devono equipararsi ad allegazioni difensive e Per_2
non possono assurgere a materiale probatorio dei fatti di causa.
A ciò si aggiunga che anche il consulente nominato nel corso del giudizio ha evidenziato come la documentazione in atti depositata da parte ricorrente sia lacunosa (“Vengono forniti documenti non propriamente esaustivi, che evidenziano la presenza di amianto in dispositivi radiofonici, e sui veicoli di marca Alfa Romeo. A parere di questo CTU la argomentazione non
è particolarmente approfondita […] L'indagine medicolegale si è poi orientata alla valutazione delle prove documentali di controparte, al fine di escludere la esposizione con l'applicazione dei migliori criteri di prevenzione e bonifica. Anche in tal senso la produzione è generica”).
Laddove il consulente ha valorizzato dati risultanti dalla documentazione in atti, deve osservarsi, come già sopra rilevato, che le circostanze ivi riportare non sono direttamente riferibili alle condizioni id lavoro di avendo lo stesso CTU osservato che “non viene Pt_2 documentata la mansione che abbia comportato l'esposizione alle polveri di amianto (si ribadisce che la polverizzazione non corrisponde alla “sola” presenza dell'amianto nei materiali, bensì nella sua manipolazione” (cfr. pag. 32 della relazione di consulenza).
Sebbene il CTU sia pervenuto ad una conclusione positiva in ordine alla probabile esposizione del ad amianto, egli stesso, in risposta alle osservazioni del CTP del Pt_2
Ministero, ha precisato di aver compiuto una “valutazione di massima del lavoro svolto dal
[...]
”, che non può ritenersi ancorata a specifiche deduzioni attinenti allo svolgimento Pt_2
dell'attività lavorative o all'esistenza di particolari condizioni operative, ma risulta basata su
“statistiche di riferimento, letteratura, normative e traslandole al caso concreto sulla scorta delle informazioni note” (cfr. pag. 43 della relazione).
6.2. Non possono pertanto ritenersi adeguatamente soddisfatti né gli oneri di allegazione né gli oneri probatori in relazione alla specifica esposizione ad amianto e all'esistenza di un rischio operativo maggiore del normale che integri le particolari condizioni sottese al riconoscimento della condizione di cui all'art. 1 co. 564 L. 266/2005.
7. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, il ricordo va rigettato in quanto infondato.
Le spese processuali vanno dichiarate interamente irripetibili, avendo le ricorrenti presentato specifiche e separate dichiarazioni di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per la
11 stessa ragione, le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dei convenuti in solido. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6169 /2021 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dai resistenti CP_4
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, in solido a carico delle parti resistenti
Catania, 25/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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