Decreto cautelare 6 maggio 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 20/01/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03543/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3543 del 2024, proposto da Urban Vision Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Giovanni Corbyons, Carlo Maria Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta Capitolina n. 479 del 29 dicembre 2023, posta in pubblicazione all’Albo pretorio on-line di Roma Capitale dall’11 gennaio 2024 per quindici giorni consecutivi sino al 25 gennaio 2024, recante “Rideterminazione delle tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale (CUP) di autorizzazione/esposizione pubblicitaria per l’annualità 2021, 2022 e 2023 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8846 del 10 ottobre 2023. Revoca della deliberazione di Giunta Capitolina n. 141/2023”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione del 6.12.2024, notificata in pari data alla parte resistente, con la quale parte ricorrente dichiara di volere rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a.;
dato atto della mancata opposizione di parte resistente;
visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, e 84 e 85 c.p.a.;
ritenuto di dovere prendere atto della rinuncia ai fini della declaratoria di estinzione della presente causa;
ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO