Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 16/04/2025 , RGC n. 871 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Valentina Gallucci (per delega dell'avv. GALLUCCI VITTORIO ) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste. Richiama
cass. n. 1677/15;
L'avv. GAGLIARDI MARIANNA STELLA MARIS per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 871 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto inadempimento contrattuale e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Gallucci C.F._2
ATTORI
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), e (C.F. , rappresentati e C.F._4 Controparte_3 C.F._5 difesi dall'avv. Marianna Stella IS AR
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
e , deducendo;
a) di a ver stipulato il 9 dicembre 2019 con Controparte_3 Controparte_1 un contratto preliminare di vendita delle quote della società Farmacia San Francesco di
Capparelli R. & C. s.a.s., al prezzo di euro 550.000,00, inclusa la parafarmacia, che il ha promesso di acq uistare per sé o per persona da nominare;
b) che nel contratto è CP_1 stato, altresì, previsto che contestualmente alla stipula del definitivo sarebbe stato redatto un inventario e che se il valore delle merci residue fosse stato superiore ad euro 13.000,00 la parte acquirente avrebbe pagato la differenza con tale importo, mentre qualora detto valore fosse stato inferiore ad euro 13.000,00, la differenza sarebbe stata rimborsata dalla parte alienante;
c) che il 28 febbraio 2020 è stato stipulato il contratto def initivo tra gli attori e e , nominati da , al prezzo di euro Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
476.000,00, con esclusione della parafarmacia;
d) che il 29 febbraio 2020 è stato redatto l'inventario, dal quale è risultato un credito per gli at tori di euro 25.000,00.
Hanno chiesto, pertanto, il pagamento di tale corrispettivo.
1.2. Si è costituita parte convenuta, eccependo il difetto di legittimazione passiva di CP_1
, il quale ha nominato e , nei cui confronti il
[...] Controparte_2 Controparte_3 contratto ha spiegato gli effetti ex art. 1404 c.c.; b) l'insussistenza del credito, in quanto nel contratto definitivo non v'è alcun riferimento alle merci inventariate il giorno successivo.
Hanno chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
2. In primo luogo, la domanda proposta nei confronti di deve essere Controparte_1 respinta (non si tratta di difetto di legittimazione, ma di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto), in quanto egli ha stipulato il preliminare per sé o per pers ona da nominare e il definitivo è stato concluso da e , i quali, ai sensi Controparte_2 Controparte_3 dell'art. 1404 c.c., hanno assunto diritti e obblighi contrattuali sin dalla stipula del preliminare.
Al riguardo, si ricorda che “in tema di contratti, il contratto per persona da nominare, che si inquadra, pur con la sua peculiare disciplina, sotto il profilo sistematico, nell'istituto, di portata più generale, della rappresentanza, ha la sua caratteristica fondamentale nell'attitudine potenziale a p rodurre i suoi effetti, in via alternativa, tra i contraenti originari oppure tra uno di essi ed un terzo da designarsi eventualmente dall'altro contraente. Tali effetti si verificano "ex tunc", in via diretta ed immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme. Da ciò consegue che il contratto per persona da nominare si perfeziona in tutti i suoi clementi prima della dichiarazione di nomina dell'eligendo, la quale ha solo l'effetto di far acquistare "ex tunc" all'eletto la qualifica di soggetto negoziale, nonché tutti i relativi diritti ed obbligazioni” (Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio 2017, n. 1797).
Pertanto, pacifica tra le parti la circostanza che e Parte_3 Controparte_2 abbiano stipulato il definitivo come persone nominate da , in capo a Controparte_1 quest'ultimo non deve ritenersi insorto alcun obbligo contrattuale né con il preliminare né con il definitivo.
2 3. Anche la domanda proposta nei confronti degli effettivi acquirenti va respinta.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta;
tale presu nzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in esse re dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo” (Cass. civ., Sez. II, 6 maggio 2024, n.
12090; cfr,. anche Cass. civ., Sez. II, 21 dicembre 2017, n. 30735).
In buona sostanza, tutte le clausole del preliminare non riprodotte nel definitivo si intendono superate dalla volontà manifestata in quest'ultimo, salva prova contraria.
Nel caso di specie, quindi, considerato che il contratto definitivo risulta difforme dal contratto preliminare, anche nel prezzo totale (476.000,00 euro anziché 550.000,00), e che non v'è alcun riferimento alla pattuizione relativa al valore delle merci residue, sarebbe stato onere di parte attrice di mostrare l'avvenuta conclusione di un nuovo accordo contestuale al definitivo, avente ad oggetto la sopravvivenza della clausola invocata.
Una simile prova non è stata fornita, non essendo stata neppure articolata prova per testi sul punto (la quale, tuttavia, sarebbe risultata inammissibile ex art. 2721 ss. c.c., avendo parte convenuta eccepito l'inammissibilità della prova per testi ai fini della dimostrazione del contenuto contrattuale sin dall'atto di citazione).
Neppure la redazione, il giorno successi vo alla stipula del contratto, dell'inventario, peraltro inclusivo delle merci della parafarmacia che, a dire di parte attrice, sarebbe rimasta fuori dal definitivo, può ritenersi idonea a dimostrare l'esistenza di una nuova pattuizione nei termini indicati nel contratto preliminare, non emergendo una inequivoca volontà in tal senso dall'inventario medesimo.
4. Le spese di lite sostenute da parte convenuta devono essere poste a carico della parte attrice e vengono liquidate in euro 2.700,00 (di cui euro 500 ,00 per la fase di studio, euro
400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Marianna Stella IS AR .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Marianna Stella IS AR.
Così deciso in Castrovillari, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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