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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Sezione Lavoro Composta dai sigg. Magistrati: Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel. Dott. Marco Sabella – Consigliere Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 144 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Leonforte, Via Campo Sportivo n. 20/a, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Sebeto, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello. A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
[...]
In persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta che lo rappresenta e difende ex lege A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Enna
1 CONCLUSIONI Per l'appellante: v. atto di appello Per l'Ente appellato: v. memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 316/2024 del 26 giugno 2024, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell'Assessorato datore di lavoro ed odierno appellato, per l'accertamento negativo dell'indebito retributivo per il cui recupero l'Amministrazione aveva proceduto a trattenute in busta paga, e per la consequenziale declaratoria del proprio diritto a percepire le somme trattenute con condanna dell'Ente al relativo pagamento. Compensava le spese di lite.
propone appello avverso tale ultima statuizione, motivata Parte_1 dal Tribunale con la particolarità della questione e l'esistenza di giurisprudenza contrastante. Quanto a tale secondo aspetto, sostiene l'appellante che sulla fattispecie non si era formato alcun contrasto giurisprudenziale. Ricorda l'appellante che nel 2006 venne stipulato il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria vigente dal 1° gennaio 2006 e contenente adeguamenti retributivi. La delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 195 del 2008 aveva recepito il detto CCNL con decorrenza dal 1° agosto 2008, con espresso rinvio al futuro Contratto Integrativo Regionale (CIRL) la questione della spettanza delle differenze retributive maturate nel periodo 1° gennaio 2006 – 31 luglio 2008. Nelle more della stipula del le parti sociali erano pervenute il 14 maggio Pt_2
2009 ad un Protocollo d'Intesa con cui l'Amministrazione si era impegnata al versamento delle anzidette differenze e, restando almeno parzialmente inadempiuti tali impegni, alcuni dipendenti forestali assegnati al servizio antincendio boschivo (di qui AIB) avevano agito in sede giudiziaria. La Cassazione, con sentenza n. 355/2016, ritenne non vincolanti gli accordi del 14 maggio 2009, perché non recepiti dalla Giunta Regionale, con conseguente rigetto delle domande degli A.I.B. Per questo l'Amministrazione aveva intrapreso il recupero delle somme a quel titolo già versate, cui però ostava l'art. 30 CIRL 1° gennaio 2017, che sanciva che non si sarebbe dato corso ad alcun recupero retributivo e proprio tale questione era stata oggetto del ricorso introduttivo deciso con la sentenza impugnata. Pertanto, era vero che l'indebito si configurava in applicazione di quanto stabilito dalla sentenza n. 355/2016 della Cassazione, ma sull'irrepetibilità
2 dell'indebito stesso, sancita dal succitato accordo collettivo, non sussistevano contrasti giurisprudenziali di sorta. Circa, invece, la particolarità della questione, l'appellante sostiene trattarsi di motivazione solo apparente, in forza della sua genericità ed inidoneità a rivelare il ragionamento seguito dal giudice nel pervenire alla decisione ed a garantire il necessario controllo. L' si è costituito, osservando che l'accoglimento del ricorso in CP_1 primo grado si basava su una prova in realtà inesistente. Rileva, al riguardo, che “il CIRL effettivamente applicabile è quello siglato nel 2018, approvato con decreti assessoriali dell' Controparte_1
e dall'Assessorato del Territorio e
[...] dell'Ambiente, decreto del 06/11/2018 pubblicato in GURS con allegato CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico-agraria- sistema agro-forestale ambientale-rurale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 19 ottobre 2018, ed entrato in vigore dall' 1 settembre 2018”. L'accoglimento della domanda si era basato su un CIRL del 2017 in realtà, secondo l'assunto dell'Assessorato, mai perfezionatosi perché, nonostante la presa d'atto della relativa ipotesi di accordo da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017, non erano mai intervenute né le approvazioni da parte dei summenzionati Assessorati regionali né la pubblicazione in GURS del Contratto collettivo in questione. L'art. 30 del “vero” quello sopra descritto e vigente dal 1° settembre Pt_2
2018, non conteneva più l'inciso secondo cui “non si darà corso ad alcun recupero” e sul quale si fondava, come detto, l'accoglimento della domanda. Conclude l' chiedendo a questa Corte di “respingere l'appello CP_1 proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto”
******** Assume rilevanza pregiudiziale la comparsa di costituzione dell' . CP_1
Fondate o no che siano le sopra riassunte argomentazioni dell'Ente, l'esame delle stesse è precluso dalla mancata presentazione di appello incidentale. La formulazione letterale delle conclusioni, sopra trascritta, è quanto mai eloquente, dal momento che si chiede soltanto la reiezione dell'appello, e non, viceversa, come sarebbe stato lecito attendersi, una richiesta di riforma integrale della sentenza di primo grado, con rigetto delle domande avanzate dal Lo stesso atto, nella sua intestazione, viene qualificato soltanto Pt_1 come memoria difensiva e non anche, aggiuntivamente, come appello incidentale. E' vero che proprio la locuzione “appello incidentale” compare, una sola volta (a pag. 3 quint'ultimo rigo) nel testo della comparsa, ma anche a voler
3 dilatare al massimo l'ambito di applicazione dell'orientamento secondo cui la domanda va interpretata tenendo conto non della sola formulazione letterale delle conclusioni, ma anche e soprattutto del tenore complessivo dell'atto, del contenuto sostanziale della pretesa, del risultato concretamente perseguito, resta il fatto che la memoria dell' non CP_1 contiene alcuna censura esplicita all'operato del giudice di prime cure, non fa riferimento alcuno alla necessità di riformare la sentenza di primo grado e non insiste sul rigetto della domanda formulata col ricorso introduttivo della lite. Da notare, in proposito, che nella prima pagina dell'atto di costituzione in giudizio, l' dichiara di costituirsi “per resistere all'appello CP_1 proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, n. 316/2024” e non, anche, per ottenere la riforma della medesima sentenza. Nella specie, dunque, l'attività del giudice non sarebbe più interpretativa dell'atto, ma, inammissibilmente, integrativa. Peraltro, se qualificabile l'atto di costituzione dell'Assessorato anche come appello incidentale, esso sarebbe improcedibile perché non risulta notificato alla controparte (cfr. art. 436 co. 3 c.p.c. – cfr. Cass. Sez. Lav. 27 agosto 2024 n. 23159; Cass. 8 luglio 2024 n. 18496). Se, poi, l'Assessorato ha inteso evidenziare l'ingiustizia della sentenza di primo grado (in quanto basata su un CIRL in realtà non perfezionato e dunque su una prova in realtà insussistente) all'esclusivo fine di resistere all'appello principale e quindi per sostenere l'equità (almeno) della compensazione delle spese, si osserva che, nel momento in cui una statuizione di merito non viene impugnata e passa in giudicato, essa è, per definizione, conforme a fatto e diritto e quindi necessariamente “giusta”, coi conseguenti riflessi in tema di soccombenza ed annessa disciplina delle spese, che non può perciò trovare deroga nel contenuto stesso della decisione che determina la soccombenza medesima. Anche per questo verso, dunque, non è possibile esaminare e valutare le argomentazioni dell'Amministrazione appellata.
******* L'appello è fondato. In effetti, il Tribunale ha dettato la disciplina delle spese di lite sulla base della seguente, testuale motivazione:
“Attesa la particolarità della questione e l'esistenza di giurisprudenza contrastante formatasi sulla stessa, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.” A prescindere dal fatto che le ragioni di compensazione diverse da quelle specificamente contemplate come tali dall'art. 92 c.p.c. non possono essere
“giuste”, ma “gravi ed eccezionali” (in conseguenza di Corte Cost. 19 aprile
4 2018 n. 77), si osserva che la Suprema Corte ha da tempo sancito che la particolarità della questione o della fattispecie, senz'altra specificazione ed approfondimento, non costituisce motivazione adeguata della compensazione delle spese (Cass. 14 giugno 2011 n. 13020, Cass. 14 luglio 2016 n. 14411, Cass. 3 luglio 2019 n. 17816, Cass. 25 luglio 2023 n. 22372). L'assenza di approfondimento nella sentenza impugnata, vista la sopra riportata motivazione, è quanto mai palese. Quanto al contrasto giurisprudenziale, occorre notare, in primo luogo, che la testuale locuzione normativa è più restrittiva, dal momento che l'art. 92 co. 2 c.p.c. prevede come ragione di compensazione il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Tuttavia, anche accedendo ad un'interpretazione estensiva della norma, e quindi includendovi nella fattispecie anche l'esistenza di pronunce, appunto, contrastanti (interpretazione, in effetti, tutt'altro che irragionevole), occorre pur sempre che il giudice dia conto, magari sommario, ma specifico, di quali siano stati i precedenti giurisprudenziali fra loro in contrasto, perché diversamente, il semplice riferimento alla “giurisprudenza contrastante” (perlomeno laddove la stessa non emerga già dalle opposte tesi e citazioni delle parti) finirebbe a sua volta per risolversi in una “formula generica, inidonea a garantire il necessario controllo” (v. Cass. 4 agosto 2022 n. 24178, Cass. 28 dicembre 2021 n. 41742) sul percorso motivazionale del giudice. Anche in tal caso, è evidente come il Tribunale non abbia individuato una pluralità di pronunce, meglio se provenienti da giudici del medesimo grado di giudizio, da cui desumere l'effettività del contrasto sulla questione dell'irripetibilità dell'indebito oggetto di causa e posto a fondamento della compensazione. Di qui la fondatezza dell'appello e la parziale riforma della sentenza impugnata, con condanna dell' soccombente alla refusione CP_1 delle spese di primo grado. Identica disciplina per le spese del presente grado. Liquidazione come da dispositivo, in applicazione dei compensi tariffari medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause del primo scaglione di valore. Per il grado di appello non si liquida la fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta per effetto dell'immediatezza della decisione all'udienza di discussione orale della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa In parziale riforma della sentenza n. 316/2024 del 26 giugno 2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro,
5 C O N D A N N A l' e Controparte_1 della a pagare a Controparte_1 Parte_1 le spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
650,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmelo Sebeto
C O N F E R M A Nel resto, l'impugnata sentenza
C O N D A N N A L'Ente appellato a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmelo Sebeto
Caltanissetta, 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
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