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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/07/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione presentato ex art. 66 CCII da
, nato ad [...] il [...], residente a [...], CF: Parte_1
, C.F._1
, nata a [...], il [...] e residente in [...] Cartagenova n. 10, CF: , C.F._2
, nato a [...] il [...], residente a [...] 2C, CF: , C.F._3
Visto il ricorso depositato dai debitori e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 1.4.2025 con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall'OCC a tutti i creditori;
considerato che
sono state presentate osservazioni da due creditori che, come relazionato dall'OCC, hanno osservato quanto segue:
“Una breve sintesi delle contestazioni di : CP_1
1.Contesta come il prezzo di compravendita di euro 10.000 dell'immobile non sia stato corrisposto all'allora creditrice a deconto dell'esposizione da residuo mutuo, ma è stato CP_2 trattenuto dai debitori;
2.Contesta l'esclusione dal “piano” e quindi il “salvataggio” di tutti gli immobili (appartamento, magazzino, cantina e 11 terreni) di piena proprietà della IG.ra Contesta, altresì, la Pt_2 quantificazione dei valori espressa dalla perizia dell'Arch. sull'immobile della IG.ra Per_1 in quanto: Pt_2
• Quantifica lavori di ristrutturazione certamente antieconomici in relazione alla categoria dell'immobile oggetto di valutazione;
• Applica riduzioni di valore ingiustificate, fra cui l'applicazione di valori OMI relativi alla specifica zona “Cartagenova – Via Geirato” con ulteriore abbattimento derivante dalla “Difficoltà di accesso a mezzi e persone”, a fronte di immobile accessibile da “creuza” di soli 100 metri;
• Esclude da qualsivoglia valutazione gli 11 terreni di proprietà della IG.ra Pt_2
3.Contesta il pagamento di debiti pregressi con la IG.ra del 5 giugno 2024 per Parte_4 Euro 20.000, intervenuto in data immediatamente successiva alla notifica da parte di CP_1
di atto di precetto;
[...]
4.Rileva come l'alternativa liquidatoria sia migliore del piano proposto in quanto porterebbe alle seguenti voci attive: TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
- l'apprensione di almeno 1/5 della retribuzione del IG. all'attivo della Parte_3 liquidazione (quando la somma offerta da di Euro 100 è sensibilmente Parte_3 inferiore rispetto al quinto della sua retribuzione);
- l'apprensione all'attivo di 1/5 della pensione del IG. (per circa Euro 75 /mese); Parte_1
- la valutazione delle eventuali azioni esperibili dal liquidatore, ex art. 274 CCII nei confronti del pagamento di Euro 20.000 effettuato in data 5 Giugno 2024 a favore della IG.ra Parte_4
Una breve sintesi delle ridette contestazioni di : Controparte_3
1.Contesta la ricostruzione effettuata circa l'origine della situazione di grave squilibrio in cui si sono ritrovati i IGg. i quali, dopo aver contratto un mutuo di importo pari ad Controparte_4 Euro 125.000 per l'acquisto di un immobile sito in Montoggio (GE), hanno ritenuto di vendere lo stesso alla cifra di soli Euro 10.000;
2.Contesta la generica spiegazione dell'utilizzo della liquidità ottenuta dal IG. nel Parte_1 Dicembre 2017 come cessione del quinto della pensione per Euro 20.466,17;
3.Contesta il pagamento del 5 Giugno 2024 a favore di tal IG.ra di importo pari ad Parte_4 Euro 20.000; tale somma avrebbe dovuto essere ricompresa nell'attivo da distribuire tra tutti i creditori (compresa la IG.ra , ma nel rispetto della par condicio creditorum, Parte_4 violata nel caso di specie;
4.Contesta l'equiparazione ad un credito chirografario di un credito, come quello della cessione del quinto della pensione che, pur non essendo assistito da un grado di "privilegio" nel senso civilistico del termine, rappresenta comunque una tipologia di finanziamento che, a differenza del prestito personale per sua natura più rischioso, viene concessa dietro la "garanzia" della cessione di un credito futuro” rilevato che l'OCC, a seguito delle osservazioni, sentiti i debitori, ha proposto una modifica del piano che prevede l'ulteriore versamento della somma di € 10.000 quale finanza esterna da parte della IG.ra , con le seguenti modalità: - € 7.000 mediante versamento immediato;
- Parte_4
i restanti € 3.000 nell'arco dei 36 mesi;
che inoltre l'OCC, con note depositate in data 5.5.2025 ha riportato, condividendole, le
contro
- osservazioni dei debitori: quanto al punto 1 delle osservazioni di “In particolare, CP_1 nell'atto di compravendita di prima casa, veniva convenuto un prezzo di Euro 100.000 "somma che la parte acquirente, con il consenso della parte venditrice, si accolla e si obbliga di pagare per il pari importo alla in estinzione ed a saldo del mutuo di originari € 125.000” (atto Controparte_2 di compravendita allegato sub. C delle integrazioni al piano). Non vi è stato alcun pagamento di euro 10.000 trattenuto dalle parti, come contestato dal creditore . CP_1
In merito al punto 2 delle contestazioni di , l'Arch. forniva delle CP_1 Per_1 specifiche sulle osservazioni formulate, fornendo anche la documentazione fotografica (allegati sub. A delle integrazioni al piano). In particolare, precisava:
-I lavori di manutenzione descritti in perizia sono necessari per rendere l'immobile in buone condizioni;
Contr
-Dal valore a metro quadro tratto dall è stato detratto l'eventuale costo di manutenzione/ristrutturazione; TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
-I coefficienti correttivi del 20% sono stati applicati, considerando i fattori penalizzanti quali la difficoltà di accesso a mezzi e persone all'immobile, incrementata dalla difficoltà di collegamento alla parte bassa della via San Felice, dove si trovano tutti i servizi);
-La valutazione dei terreni è correttamente zero in quanto non sono né edificabili né coltivabili, oltre ad essere con notevole difficoltà d'accesso.
In merito al punto 3 delle contestazioni di e punto 3 di CP_1 Controparte_3
, l'Arch. precisava come la IG.ra si sia impegnata a
[...] CP_6 Parte_4 restituire alla Procedura la somma di Euro 10.000 (allegato sub. B delle integrazioni al piano), a titolo di finanza esterna, in ragione del finanziamento ottenuto, con le seguenti modalità:
1. Euro 7.000 mediante versamento immediato;
2. i restanti Euro 3.000 nell'arco dei 36 mesi.
In tal modo la IG.ra ricostituisce la provvista di Euro 20.000, di cui Euro 10.000 Parte_4 erano già stati impiegati per l'acquisto dell'immobile ed Euro 10.000 sono stati ulteriormente impegnati con la scrittura allegata sub. B a titolo di restituzione del finanziamento.
In merito, infine, al punto 4 delle contestazioni di , l'OCC Controparte_3 specifica come in assenza di un attivo, tutti i crediti vengano degradati al chirografo e nel caso del credito derivante dalla cessione del quinto della pensione non vi è alcun privilegio riconosciuto, come ammesso anche dalla stessa . In particolare, la Controparte_3 cessione del quinto non comporta, dall'atto della stipula del contratto, per l'intero importo finanziato, l'acquisizione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. poiché le pensioni future sono un credito non ancora sorto del pensionato e la cessione degli stessi – con i privilegi che li assistono - si perfeziona solo nel momento in cui vengono ad esistenza”
Che l'OCC ha quindi ulteriormente depositato nota integrativa in data 8.7.2025 depositando l'esito delle indagini patrimoniali e una busta paga esemplificativa della IG.ra così Parte_4 concludendo: “Dal punto di vista reddituale, la IG.ra lavora in un'impresa di pulizie da 4 Pt_4 anni, la ditta individuale AT di IR ZI, e lo stipendio in busta si aggira intorno agli Euro 1.000. Sub. 1 si allega l'ultima busta paga. Dal punto di vista patrimoniale, la IG.ra Pt_4 non ha né terreni né immobili intestati (esiti negativi allegati sub. 2 e sub. 3). La IG.ra non Pt_4 sembra, pertanto, essere particolarmente solvibile e anche un'eventuale azione di revocatoria svolta dal liquidatore difficilmente potrebbe portare a un recupero di somme a favore della procedura”; ritenute condivisibili le
contro
-osservazioni dell'OCC, ritenuto inoltre che ai sensi dell'art. 70 c. 7 CCII “Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”; che, nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per l'omologa del piano poiché le contestazioni dei creditori sono superabili anche in punto convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria per le ragioni che seguono: TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
- circa la quota di reddito messa a disposizione dei creditori è sufficiente richiamare quanto relazionato dall'OCC alle pagg.
6-7 della relazione particolareggiata circa l'adeguatezza delle spese documentate e delle quote ritenute “incomprimibili” nel piano, con attestazione parimenti valida in caso di apertura della liquidazione controllata;
- quanto agli immobili di proprietà della IG.ra alla luce della perizia allegata a firma Pt_2 dell'arch. analitica e mo e quantifica in complessivi € 25.000, al Persona_2 netto dei costi di ristrutturazione, il valore dell'abitazione, della cantina e del fabbricato e considera privi di qualunque valore economico gli 11 terreni destinati a pascolo e descritti come “pressoché inaccessibili e, allo stato attuale, totalmente abbandonati ed incolti”; cfr. all. 42 al ricorso e integrazione sub all. A .alle note dell'OCC in data 5.5.2025), può affermarsi che il credito degli opponenti può essere soddisfatto dal piano, che prevede il versamento di € 10.000,00, in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, tenuto conto, per quest'ultimo caso, del ribassamento del 25% e dei costi di procedura (spese vive e compensi ctu), nonché dell'alea della vendita;
- quanto infine alla somma di € 20.000,00, possibile oggetto di azione ex art. 274 CCII, non pare che in caso di liquidazione controllata possa ragionevolmente acquisirsi una somma superiore a quella ulteriormente offerta di € 10.000,00 di finanza esterna, tenuto conto sia dei costi che dei tempi della stessa nonché, soprattutto, della solvibilità della IG.ra che non è proprietaria di Parte_4 alcun bene e che percepisce, come da documentazione versata in atti, uno stipendio mensile netto di circa € 1.000,00 (in ipotesi di pignoramento del quinto la procedura non durerebbe meno di otto anni, oltre la durata del procedimento volto all'ottenimento del titolo esecutivo); ritenuto in definitiva di confermare il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione e delle note integrative dell'OCC, la fattibilità dello stesso, come modificato ed integrato in data 5.5.2025
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da:
, CF: , Parte_1 C.F._4
, CF: Parte_2 C.F._2
, CF: , Parte_3 C.F._3
Dispone che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale per tutta la durata della procedura.
Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione e provvederà ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.
DICHIARA CHIUSA LA PROCEDURA
Visto l'art. 71 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC; TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l'OCC ogni cinque mesi relazioni l'ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, 8.7.2025 il Giudice
Chiara Monteleone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione presentato ex art. 66 CCII da
, nato ad [...] il [...], residente a [...], CF: Parte_1
, C.F._1
, nata a [...], il [...] e residente in [...] Cartagenova n. 10, CF: , C.F._2
, nato a [...] il [...], residente a [...] 2C, CF: , C.F._3
Visto il ricorso depositato dai debitori e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 1.4.2025 con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall'OCC a tutti i creditori;
considerato che
sono state presentate osservazioni da due creditori che, come relazionato dall'OCC, hanno osservato quanto segue:
“Una breve sintesi delle contestazioni di : CP_1
1.Contesta come il prezzo di compravendita di euro 10.000 dell'immobile non sia stato corrisposto all'allora creditrice a deconto dell'esposizione da residuo mutuo, ma è stato CP_2 trattenuto dai debitori;
2.Contesta l'esclusione dal “piano” e quindi il “salvataggio” di tutti gli immobili (appartamento, magazzino, cantina e 11 terreni) di piena proprietà della IG.ra Contesta, altresì, la Pt_2 quantificazione dei valori espressa dalla perizia dell'Arch. sull'immobile della IG.ra Per_1 in quanto: Pt_2
• Quantifica lavori di ristrutturazione certamente antieconomici in relazione alla categoria dell'immobile oggetto di valutazione;
• Applica riduzioni di valore ingiustificate, fra cui l'applicazione di valori OMI relativi alla specifica zona “Cartagenova – Via Geirato” con ulteriore abbattimento derivante dalla “Difficoltà di accesso a mezzi e persone”, a fronte di immobile accessibile da “creuza” di soli 100 metri;
• Esclude da qualsivoglia valutazione gli 11 terreni di proprietà della IG.ra Pt_2
3.Contesta il pagamento di debiti pregressi con la IG.ra del 5 giugno 2024 per Parte_4 Euro 20.000, intervenuto in data immediatamente successiva alla notifica da parte di CP_1
di atto di precetto;
[...]
4.Rileva come l'alternativa liquidatoria sia migliore del piano proposto in quanto porterebbe alle seguenti voci attive: TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
- l'apprensione di almeno 1/5 della retribuzione del IG. all'attivo della Parte_3 liquidazione (quando la somma offerta da di Euro 100 è sensibilmente Parte_3 inferiore rispetto al quinto della sua retribuzione);
- l'apprensione all'attivo di 1/5 della pensione del IG. (per circa Euro 75 /mese); Parte_1
- la valutazione delle eventuali azioni esperibili dal liquidatore, ex art. 274 CCII nei confronti del pagamento di Euro 20.000 effettuato in data 5 Giugno 2024 a favore della IG.ra Parte_4
Una breve sintesi delle ridette contestazioni di : Controparte_3
1.Contesta la ricostruzione effettuata circa l'origine della situazione di grave squilibrio in cui si sono ritrovati i IGg. i quali, dopo aver contratto un mutuo di importo pari ad Controparte_4 Euro 125.000 per l'acquisto di un immobile sito in Montoggio (GE), hanno ritenuto di vendere lo stesso alla cifra di soli Euro 10.000;
2.Contesta la generica spiegazione dell'utilizzo della liquidità ottenuta dal IG. nel Parte_1 Dicembre 2017 come cessione del quinto della pensione per Euro 20.466,17;
3.Contesta il pagamento del 5 Giugno 2024 a favore di tal IG.ra di importo pari ad Parte_4 Euro 20.000; tale somma avrebbe dovuto essere ricompresa nell'attivo da distribuire tra tutti i creditori (compresa la IG.ra , ma nel rispetto della par condicio creditorum, Parte_4 violata nel caso di specie;
4.Contesta l'equiparazione ad un credito chirografario di un credito, come quello della cessione del quinto della pensione che, pur non essendo assistito da un grado di "privilegio" nel senso civilistico del termine, rappresenta comunque una tipologia di finanziamento che, a differenza del prestito personale per sua natura più rischioso, viene concessa dietro la "garanzia" della cessione di un credito futuro” rilevato che l'OCC, a seguito delle osservazioni, sentiti i debitori, ha proposto una modifica del piano che prevede l'ulteriore versamento della somma di € 10.000 quale finanza esterna da parte della IG.ra , con le seguenti modalità: - € 7.000 mediante versamento immediato;
- Parte_4
i restanti € 3.000 nell'arco dei 36 mesi;
che inoltre l'OCC, con note depositate in data 5.5.2025 ha riportato, condividendole, le
contro
- osservazioni dei debitori: quanto al punto 1 delle osservazioni di “In particolare, CP_1 nell'atto di compravendita di prima casa, veniva convenuto un prezzo di Euro 100.000 "somma che la parte acquirente, con il consenso della parte venditrice, si accolla e si obbliga di pagare per il pari importo alla in estinzione ed a saldo del mutuo di originari € 125.000” (atto Controparte_2 di compravendita allegato sub. C delle integrazioni al piano). Non vi è stato alcun pagamento di euro 10.000 trattenuto dalle parti, come contestato dal creditore . CP_1
In merito al punto 2 delle contestazioni di , l'Arch. forniva delle CP_1 Per_1 specifiche sulle osservazioni formulate, fornendo anche la documentazione fotografica (allegati sub. A delle integrazioni al piano). In particolare, precisava:
-I lavori di manutenzione descritti in perizia sono necessari per rendere l'immobile in buone condizioni;
Contr
-Dal valore a metro quadro tratto dall è stato detratto l'eventuale costo di manutenzione/ristrutturazione; TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
-I coefficienti correttivi del 20% sono stati applicati, considerando i fattori penalizzanti quali la difficoltà di accesso a mezzi e persone all'immobile, incrementata dalla difficoltà di collegamento alla parte bassa della via San Felice, dove si trovano tutti i servizi);
-La valutazione dei terreni è correttamente zero in quanto non sono né edificabili né coltivabili, oltre ad essere con notevole difficoltà d'accesso.
In merito al punto 3 delle contestazioni di e punto 3 di CP_1 Controparte_3
, l'Arch. precisava come la IG.ra si sia impegnata a
[...] CP_6 Parte_4 restituire alla Procedura la somma di Euro 10.000 (allegato sub. B delle integrazioni al piano), a titolo di finanza esterna, in ragione del finanziamento ottenuto, con le seguenti modalità:
1. Euro 7.000 mediante versamento immediato;
2. i restanti Euro 3.000 nell'arco dei 36 mesi.
In tal modo la IG.ra ricostituisce la provvista di Euro 20.000, di cui Euro 10.000 Parte_4 erano già stati impiegati per l'acquisto dell'immobile ed Euro 10.000 sono stati ulteriormente impegnati con la scrittura allegata sub. B a titolo di restituzione del finanziamento.
In merito, infine, al punto 4 delle contestazioni di , l'OCC Controparte_3 specifica come in assenza di un attivo, tutti i crediti vengano degradati al chirografo e nel caso del credito derivante dalla cessione del quinto della pensione non vi è alcun privilegio riconosciuto, come ammesso anche dalla stessa . In particolare, la Controparte_3 cessione del quinto non comporta, dall'atto della stipula del contratto, per l'intero importo finanziato, l'acquisizione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. poiché le pensioni future sono un credito non ancora sorto del pensionato e la cessione degli stessi – con i privilegi che li assistono - si perfeziona solo nel momento in cui vengono ad esistenza”
Che l'OCC ha quindi ulteriormente depositato nota integrativa in data 8.7.2025 depositando l'esito delle indagini patrimoniali e una busta paga esemplificativa della IG.ra così Parte_4 concludendo: “Dal punto di vista reddituale, la IG.ra lavora in un'impresa di pulizie da 4 Pt_4 anni, la ditta individuale AT di IR ZI, e lo stipendio in busta si aggira intorno agli Euro 1.000. Sub. 1 si allega l'ultima busta paga. Dal punto di vista patrimoniale, la IG.ra Pt_4 non ha né terreni né immobili intestati (esiti negativi allegati sub. 2 e sub. 3). La IG.ra non Pt_4 sembra, pertanto, essere particolarmente solvibile e anche un'eventuale azione di revocatoria svolta dal liquidatore difficilmente potrebbe portare a un recupero di somme a favore della procedura”; ritenute condivisibili le
contro
-osservazioni dell'OCC, ritenuto inoltre che ai sensi dell'art. 70 c. 7 CCII “Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”; che, nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per l'omologa del piano poiché le contestazioni dei creditori sono superabili anche in punto convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria per le ragioni che seguono: TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
- circa la quota di reddito messa a disposizione dei creditori è sufficiente richiamare quanto relazionato dall'OCC alle pagg.
6-7 della relazione particolareggiata circa l'adeguatezza delle spese documentate e delle quote ritenute “incomprimibili” nel piano, con attestazione parimenti valida in caso di apertura della liquidazione controllata;
- quanto agli immobili di proprietà della IG.ra alla luce della perizia allegata a firma Pt_2 dell'arch. analitica e mo e quantifica in complessivi € 25.000, al Persona_2 netto dei costi di ristrutturazione, il valore dell'abitazione, della cantina e del fabbricato e considera privi di qualunque valore economico gli 11 terreni destinati a pascolo e descritti come “pressoché inaccessibili e, allo stato attuale, totalmente abbandonati ed incolti”; cfr. all. 42 al ricorso e integrazione sub all. A .alle note dell'OCC in data 5.5.2025), può affermarsi che il credito degli opponenti può essere soddisfatto dal piano, che prevede il versamento di € 10.000,00, in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, tenuto conto, per quest'ultimo caso, del ribassamento del 25% e dei costi di procedura (spese vive e compensi ctu), nonché dell'alea della vendita;
- quanto infine alla somma di € 20.000,00, possibile oggetto di azione ex art. 274 CCII, non pare che in caso di liquidazione controllata possa ragionevolmente acquisirsi una somma superiore a quella ulteriormente offerta di € 10.000,00 di finanza esterna, tenuto conto sia dei costi che dei tempi della stessa nonché, soprattutto, della solvibilità della IG.ra che non è proprietaria di Parte_4 alcun bene e che percepisce, come da documentazione versata in atti, uno stipendio mensile netto di circa € 1.000,00 (in ipotesi di pignoramento del quinto la procedura non durerebbe meno di otto anni, oltre la durata del procedimento volto all'ottenimento del titolo esecutivo); ritenuto in definitiva di confermare il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione e delle note integrative dell'OCC, la fattibilità dello stesso, come modificato ed integrato in data 5.5.2025
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da:
, CF: , Parte_1 C.F._4
, CF: Parte_2 C.F._2
, CF: , Parte_3 C.F._3
Dispone che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale per tutta la durata della procedura.
Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione e provvederà ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.
DICHIARA CHIUSA LA PROCEDURA
Visto l'art. 71 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC; TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l'OCC ogni cinque mesi relazioni l'ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, 8.7.2025 il Giudice
Chiara Monteleone