TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 148/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile E_ P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv.to Carolina Barone
Appellante
E
C.F. ) rappresentato, difeso e domiciliato, Controparte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Antico
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n.799/2021 (R.g.n. 575/2021) depositata in data
07.10.2021 e notificata in data 18/12/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., l'attore impugnava innanzi al Giudice di
Pace di Roccadaspide l'estratto di ruolo n. 2703/2014 dell'importo pari ad € 507,43 relativo alla cartella di pagamento n. 10020140027948029/000 emessa nei suoi confronti, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2009, ente impositore Regione Campania. Nell'atto introduttivo della lite, l'attore rappresentava – trattandosi di somme per le quali medio tempore era maturata la prescrizione – di avere interesse ad agire al fine di ottenere, in via giudiziale,
l'accertamento negativo del credito ivi riportato. Si costituiva in giudizio l' eccependo: il difetto di giurisdizione E_ dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice Tributario;
la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di prescrizione del credito maturata prima dell'iscrizione a ruolo;
l'inammissibilità della domanda per tardività sia se qualificata opposizione ex art. 617 c.p.c. che opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in conseguenza della rituale notifica della cartella di pagamento;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per la regolare notifica della cartella di pagamento con carenza di interesse ad agire;
la infondatezza della avversa eccezione di prescrizione, anche per effetto della notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Il giudice di pace di Roccadaspide con sentenza n.799/2021 accoglieva la domanda accertando la intervenuta prescrizione, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite.
1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma E_ integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello: l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Reiterava, poi, le eccezioni formulate in primo grado e non accolte dal giudice di prima istanza circa la mancanza di interesse ad agire dell'attore, la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità e tardività della domanda, il difetto di interesse ad agire dell'attore, la mancata decorrenza del termine di prescrizione della pretesa creditoria per effetto del buon operato dell' Rilevava, altresì, l'erroneità della sentenza impugnata, E_ laddove - pur riconoscendo che la prescrizione fosse intervenuta prima della notifica della cartella - non aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' E_
, condannandola anche al pagamento delle spese di lite, nonostante l'assenza di
[...] responsabilità nella causazione dell'evento lamentato.
Con propria memoria depositata in data 25.03.2022 si costituiva l'appellato che, nel merito, contestava le avverse doglianze, ribadendo l'ammissibilità della domanda spiegata in promo grado e la correttezza della declaratoria di intervenuta prescrizione, attesa l'inidoneità della documentazione Contr prodotta da relativa alle notifiche eseguite nei confronti dell'appellato. Concludeva, quindi, per il globale rigetto del gravame, vinte le spese.
Con successive note, depositate per l'udienza del 30.04.2025, l'appellato Controparte_1 esponeva il sopravvenuto stralcio del debito oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 1, comma 222,
Legge n. 197 del 29.12.2022, sicché domandava declaratoria di cessazione del contendere.
Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 30.04.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, mette conto accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto. La sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n.799/2021 è stata depositata in data
07.10.2021 e notificata in data 18/12/2021. In presenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine breve di impugnazione di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza, secondo il disposto dell'art. 325 c.p.c. Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 07.01.2022, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza di 30 giorni, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
3. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come sia noto, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisca una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). Ciò considerato, nel caso di specie, la parte appellata ha espressamente dedotto l'intervenuta cancellazione ex lege dei carichi contestati in primo grado mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Più in dettaglio, parte appellata espone che è stata emanata dal legislatore la L. 29 dicembre 2022, n.
197, art. 1 comma 222, che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di 1.000,00 Euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31.12.2015 con cancellazione automatica;
che, nel caso di specie, il debito riportato dalla cartella di pagamento n. 10020140027948029/000, afferisce a tassa automobilistica per l'anno 2009 (e precisamente, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni è pari ad € 507,43) e pertanto rientra nello stralcio, previsto dalla normativa sopraindicata, posto che il valore è inferiore a mille Euro;
chiedendo pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La norma, al comma 222, prevede segnatamente che "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati". La cartella di pagamento oggetto di contenzioso riguarda infatti, un carico affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione entro il predetto periodo per un debito complessivo di euro € 507,43 per bollo auto. La pretesa suddetta rientra, pertanto, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata, il che impone - e lo avrebbe imposto anche di ufficio - di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate alle suindicate cartelle di pagamento in quanto riferita a debiti del contribuente annullati ex lege (cfr. Cass. del
24.09.2022, n. 28069; Cass. del 12 maggio 2021, n. 16362; Cass. del 18 maggio 2021, 13345; Cass. del 21 maggio 2021, n. 11656), con conseguente cassazione della sentenza impugnata (v., amplius,
Cass. 23.09.2011, n. 19533 richiamata da Cass. 18.04.2017, n. 9753). Come ritenuto dalla Suprema
Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio- annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit. (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 08/05/2023, n.12075; Cassazione civile sez. lav., 09/06/2023, n.16421).
Ne consegue che spetta a questo Giudice accertare la sopravvenuta cessata materia del contendere, risultando impossibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo in relazione alla sopra detta pretesa.
3. Con riguardo alle spese di lite, attesa la cessazione della materia del contendere, occorre statuire in ordine alle stesse valutando la cd. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 27979/2022).
Questo Giudicante dovrà pertanto pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
Ciò posto, il presente appello poteva essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”.
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs.
n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme
è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).
Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio,
e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale.
Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass.
Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta avrebbe comportato – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione”
(cfr. ex multis Cass 7353/2022).
Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n.
5756/2022).
In considerazione di quanto esposto, atteso che l'opponente in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello sarebbe risultato fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitata od impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione.
Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010).
Pertanto, ai fini della soccombenza virtuale, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali per il presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che la pronuncia nel merito sarebbe stata resa in ragione di posizioni giurisprudenziali di recente emersione, tenuto conto della complessiva riconsiderazione della questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Spese del presente grado di giudizio compensate. Così deciso in Salerno, lì 6.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile E_ P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv.to Carolina Barone
Appellante
E
C.F. ) rappresentato, difeso e domiciliato, Controparte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Antico
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n.799/2021 (R.g.n. 575/2021) depositata in data
07.10.2021 e notificata in data 18/12/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., l'attore impugnava innanzi al Giudice di
Pace di Roccadaspide l'estratto di ruolo n. 2703/2014 dell'importo pari ad € 507,43 relativo alla cartella di pagamento n. 10020140027948029/000 emessa nei suoi confronti, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2009, ente impositore Regione Campania. Nell'atto introduttivo della lite, l'attore rappresentava – trattandosi di somme per le quali medio tempore era maturata la prescrizione – di avere interesse ad agire al fine di ottenere, in via giudiziale,
l'accertamento negativo del credito ivi riportato. Si costituiva in giudizio l' eccependo: il difetto di giurisdizione E_ dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice Tributario;
la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di prescrizione del credito maturata prima dell'iscrizione a ruolo;
l'inammissibilità della domanda per tardività sia se qualificata opposizione ex art. 617 c.p.c. che opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in conseguenza della rituale notifica della cartella di pagamento;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per la regolare notifica della cartella di pagamento con carenza di interesse ad agire;
la infondatezza della avversa eccezione di prescrizione, anche per effetto della notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Il giudice di pace di Roccadaspide con sentenza n.799/2021 accoglieva la domanda accertando la intervenuta prescrizione, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite.
1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma E_ integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello: l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Reiterava, poi, le eccezioni formulate in primo grado e non accolte dal giudice di prima istanza circa la mancanza di interesse ad agire dell'attore, la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità e tardività della domanda, il difetto di interesse ad agire dell'attore, la mancata decorrenza del termine di prescrizione della pretesa creditoria per effetto del buon operato dell' Rilevava, altresì, l'erroneità della sentenza impugnata, E_ laddove - pur riconoscendo che la prescrizione fosse intervenuta prima della notifica della cartella - non aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' E_
, condannandola anche al pagamento delle spese di lite, nonostante l'assenza di
[...] responsabilità nella causazione dell'evento lamentato.
Con propria memoria depositata in data 25.03.2022 si costituiva l'appellato che, nel merito, contestava le avverse doglianze, ribadendo l'ammissibilità della domanda spiegata in promo grado e la correttezza della declaratoria di intervenuta prescrizione, attesa l'inidoneità della documentazione Contr prodotta da relativa alle notifiche eseguite nei confronti dell'appellato. Concludeva, quindi, per il globale rigetto del gravame, vinte le spese.
Con successive note, depositate per l'udienza del 30.04.2025, l'appellato Controparte_1 esponeva il sopravvenuto stralcio del debito oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 1, comma 222,
Legge n. 197 del 29.12.2022, sicché domandava declaratoria di cessazione del contendere.
Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 30.04.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, mette conto accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto. La sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n.799/2021 è stata depositata in data
07.10.2021 e notificata in data 18/12/2021. In presenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine breve di impugnazione di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza, secondo il disposto dell'art. 325 c.p.c. Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 07.01.2022, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza di 30 giorni, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
3. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come sia noto, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisca una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). Ciò considerato, nel caso di specie, la parte appellata ha espressamente dedotto l'intervenuta cancellazione ex lege dei carichi contestati in primo grado mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Più in dettaglio, parte appellata espone che è stata emanata dal legislatore la L. 29 dicembre 2022, n.
197, art. 1 comma 222, che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di 1.000,00 Euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31.12.2015 con cancellazione automatica;
che, nel caso di specie, il debito riportato dalla cartella di pagamento n. 10020140027948029/000, afferisce a tassa automobilistica per l'anno 2009 (e precisamente, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni è pari ad € 507,43) e pertanto rientra nello stralcio, previsto dalla normativa sopraindicata, posto che il valore è inferiore a mille Euro;
chiedendo pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La norma, al comma 222, prevede segnatamente che "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati". La cartella di pagamento oggetto di contenzioso riguarda infatti, un carico affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione entro il predetto periodo per un debito complessivo di euro € 507,43 per bollo auto. La pretesa suddetta rientra, pertanto, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata, il che impone - e lo avrebbe imposto anche di ufficio - di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate alle suindicate cartelle di pagamento in quanto riferita a debiti del contribuente annullati ex lege (cfr. Cass. del
24.09.2022, n. 28069; Cass. del 12 maggio 2021, n. 16362; Cass. del 18 maggio 2021, 13345; Cass. del 21 maggio 2021, n. 11656), con conseguente cassazione della sentenza impugnata (v., amplius,
Cass. 23.09.2011, n. 19533 richiamata da Cass. 18.04.2017, n. 9753). Come ritenuto dalla Suprema
Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio- annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit. (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 08/05/2023, n.12075; Cassazione civile sez. lav., 09/06/2023, n.16421).
Ne consegue che spetta a questo Giudice accertare la sopravvenuta cessata materia del contendere, risultando impossibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo in relazione alla sopra detta pretesa.
3. Con riguardo alle spese di lite, attesa la cessazione della materia del contendere, occorre statuire in ordine alle stesse valutando la cd. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 27979/2022).
Questo Giudicante dovrà pertanto pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
Ciò posto, il presente appello poteva essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”.
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs.
n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme
è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).
Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio,
e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale.
Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass.
Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta avrebbe comportato – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione”
(cfr. ex multis Cass 7353/2022).
Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n.
5756/2022).
In considerazione di quanto esposto, atteso che l'opponente in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello sarebbe risultato fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitata od impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione.
Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010).
Pertanto, ai fini della soccombenza virtuale, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali per il presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che la pronuncia nel merito sarebbe stata resa in ragione di posizioni giurisprudenziali di recente emersione, tenuto conto della complessiva riconsiderazione della questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Spese del presente grado di giudizio compensate. Così deciso in Salerno, lì 6.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)