TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7072/2024 R.G. Lavoro, decisa all'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Merotta, giusta procura speciale in atti Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Domenico Longo
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato
Tribunale il riconoscimento del predetto stato invalidante a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P.; richiamato il CTU nominato nella prima fase a scrutinare la nuova documentazione depositata con l'odierno libello introduttivo della lite;
lette le note di trattazione scritta (in assenza di specifiche censure all'integrazione di perizia non si ritiene di ulteriormente rinviare la causa, per la trattazione orale invocata dalla difesa di parte ricorrente), il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 19.3.2025.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. all'esito di un accurato esame clinico ed Persona_1 obiettivo e dopo aver accertato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente elencate pagina 1 di 2 nell'elaborato peritale, ha constatato la stessa non gode dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del requisito sanitario connesso alle provvidenze richiamate.
Al riguardo, il CTU ha compiutamente dedotto sulle patologie della ricorrente, anche all'esito della nuova documentazione depositata, specificando perché non sussista il diritto invocato.
L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce di quanto precede, la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese, a fronte di rituale dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., prima fase – liquidate in atti, con separato decreto emesso in data odierna – vengono CP_ definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 2 di 2
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7072/2024 R.G. Lavoro, decisa all'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Merotta, giusta procura speciale in atti Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Domenico Longo
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato
Tribunale il riconoscimento del predetto stato invalidante a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P.; richiamato il CTU nominato nella prima fase a scrutinare la nuova documentazione depositata con l'odierno libello introduttivo della lite;
lette le note di trattazione scritta (in assenza di specifiche censure all'integrazione di perizia non si ritiene di ulteriormente rinviare la causa, per la trattazione orale invocata dalla difesa di parte ricorrente), il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 19.3.2025.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. all'esito di un accurato esame clinico ed Persona_1 obiettivo e dopo aver accertato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente elencate pagina 1 di 2 nell'elaborato peritale, ha constatato la stessa non gode dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del requisito sanitario connesso alle provvidenze richiamate.
Al riguardo, il CTU ha compiutamente dedotto sulle patologie della ricorrente, anche all'esito della nuova documentazione depositata, specificando perché non sussista il diritto invocato.
L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce di quanto precede, la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese, a fronte di rituale dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., prima fase – liquidate in atti, con separato decreto emesso in data odierna – vengono CP_ definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 2 di 2