Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/3/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati ADAROSA RUFFINI e FRANCESCA SAVERIO
PANICO ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Querceta (LU), via Ciocche, Trav.
A, n. 314, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) In ragione della necessità di definire la complessiva regolamentazione e composizione dei reciproci rapporti economico/patrimoniali nascenti dalla emananda pronuncia di divorzio, e anche a definitiva tacitazione della pretesa della signora di ogni contributo al proprio Parte_1 mantenimento da parte del coniuge, il Signor si obbliga a trasferire, senza alcun Parte_3 corrispettivo e a titolo di liquidazione UNA TANTUM del contributo divorzile, alla signora Pt_1
che si impegna a ricevere, i diritti pari al 100/100 della piena proprietà a lui intestata del
[...] seguente bene immobile sito nel Comune di Seravezza, frazione Querceta, Via Aurelia n. 609: unità immobiliare per civile abitazione, elevata su due piani fuori terra oltre a piano interrato, porzione di un più ampio fabbricato di tipo condominiale, corredata da resedi esclusivi sul fronte e sul retro dell'abitazione, da porticato al piano terra e da posto auto scoperto;
il tutto distinto nel Catasto
1
25; come più precisamente indicato nell'atto di provenienza a rogito del Dott. Notaio Persona_1 in Seravezza, Rep. 66.649 - Racc. 21.643, in data 12 aprile 2023, registrato a Viareggio in data 14 aprile 2023 al n. 1894 serie 1T; alle seguenti condizioni:
- l'impegno ed obbligo al trasferimento avviene nello stato attuale di fatto e di diritto dell'immobile, noto alla parte cessionaria, e comprende la proprietà pro quota delle parti comuni del fabbricato, tali a norma di legge, titolo e destinazione, con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e con tutti i patti e le condizioni contenute e richiamate nel citato atto di provenienza;
- il rogito notarile di trasferimento della piena proprietà di cui sopra, alle condizioni tutte qui pattuite nessuna esclusa, dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del Tribunale adito, innanzi a notaio prescelto dal Signor che assumerà a proprio esclusivo carico gli oneri e le spese notarili di Parte_3 stipulazione;
- le parti si impegnano a rendere in sede di stipula del rogito di trasferimento tutte le dichiarazioni necessarie alla stipula dell'atto pubblico ai fini fiscali e precisano sin da ora che il trasferimento - funzionale e indispensabile ai fini della definitiva regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali tra di esse conseguenti al divorzio - è esente da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 della L. 74/87, come stabilito anche dalla sentenza della Corte
Costituzionale 154/99, in conformità della circolare Agenzia delle entrate 2/E del 21/02/14, esenzione estesa a tutti gli atti e a tutti i provvedimenti relativi ai procedimenti di divorzio e di modifica delle relative condizioni come quello che ci occupa;
- le parti si impegnano ed obbligano altresì a rendere in sede di stipula del rogito di trasferimento tutte le dichiarazioni urbanistiche e catastali, nonché quelle relative alle prestazioni energetiche ed agli impianti, e comunque tutte quelle necessarie alla stipula dell'atto pubblico.
2) A fronte di quanto qui convenuto al punto 1), le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce regolamentazione delle ragioni economiche della Signora in punto di Parte_1 assegno di mantenimento e dunque quest'ultima rinuncia a qualsivoglia domanda, diritto e/o pretesa relativa a detto contributo da parte del Signor Parte_3
3) Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale tra di loro e, pertanto, di aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto previsto e pattuito con il presente ricorso.
4) Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Stazzema (LU) il 31/10/1987, dal quale è nata la figlia (nata Per_2
l'8/12/1992), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 in Stazzema (LU) in data 31/10/1987, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Stazzema (LU) all'Atto Numero 18, Parte II,
Serie A, Ufficio Unico, dell'Anno 1987;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Stazzema (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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