Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2019, n. 33439
CASS
Sentenza 17 dicembre 2019

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 7 novembre 2019, con relatore il Consigliere Antonio Scarpa. Le ricorrenti, proprietaria e usufruttuaria di un appartamento, avevano chiesto il risarcimento dei danni per infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico di copertura del condominio, sostenendo che tali infiltrazioni avessero compromesso l'abitabilità dell'immobile. Il condominio, invece, sosteneva che la responsabilità fosse da attribuire alla proprietaria, in quanto le terrazze erano di sua pertinenza.

La Corte d'Appello di Napoli aveva accolto parzialmente le richieste, confermando la responsabilità del condominio ma riducendo l'importo del risarcimento per il danno da mancato godimento, ritenendo insuffragata la prova del danno subito dalla usufruttuaria. La Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso riguardante la regolamentazione delle spese processuali, ritenendo che la compensazione parziale delle spese fosse errata, dato che una delle attrici aveva visto accolte tutte le sue domande. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in parte e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Napoli per una nuova regolamentazione delle spese, confermando il rigetto degli altri motivi di ricorso.

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Massime1

La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato.

Commentari2

  • 1È risarcibile il danno in caso di ridotto godimento dell’immobile?
    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 12 febbraio 2023

    Molto spesso capita che un soggetto si trovi, per cause a lui non imputabili, nella parziale impossibilità di godere di un immobile. È risarcibile il danno in caso di ridotto godimento dell'immobile? A tal riguardo è intervenuta la giurisprudenza Civile. In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33439 del 17.12.2019 ha ammesso la risarcibilità del danno in caso di ridotto godimento dell'immobile. La sentenza, in particolare, stabilisce che “la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o, come nel caso in esame, di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso (nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura …

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  • 2Il danno patrimoniale e non patrimoniale alla luce della responsabilità ex art. 2043 c.c.
    Andrea Olivieri · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2019, n. 33439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33439
Data del deposito : 17 dicembre 2019

Testo completo