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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 331/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. FIORAVANTI SILVIA elett. dom.to in Indirizzo Parte_1
Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. BONADIES MASSIMO elett.te dom.to in Ancona, via Piave CP_1
25
APPELLATO/I
Avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro n. 176/2024 del
30.5.2024 depositata in pari data e notificata il 09.09.2024
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, respingeva la domanda proposta da volta ad accertare che il Parte_1 medesimo, a seguito all'infortunio del 23.1.2019 e della malattia professionale del 21.12.2020, aveva riportato menomazioni permanenti pari al 29% o alla diversa misura, maggiore o minore, accertata nella
CTU espletanda e comunque superiore al 18% già riconosciuto dall' . CP_1
La domanda del ricorrente era fondata su relazione tecnica di parte che riteneva l'esistenza di pagina 1 di 4 “esiti di fratture somatiche di D1 e D3 a notevole impegno funzionale motorio (15%); esiti di frattura IX costa emitorace sx (2%); ipoacusia con componente professionale e presbiacusica (15%)”.
La sentenza, invece, giungeva alla conclusione di rigetto, ritenendo condivisibili le conclusioni espresse dal C.T.U. Dott. il quale, sulla base dell'obiettività rilevata in sede di perizia, così Persona_1 concludeva: “Il Sig. è affetto da: FRATTURA AMIELICA D1-D3 IN PAZIENTE CON Parte_1
RILIEVO DI PREGRESSE FRATTURE D4-D5-D6, INFRAZIONE ESTREMITA' ANTERIORE IX
COSTA SX, IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE IN PARTE DA COMPONENTE
PROFESSIONALE. DISCUSSIONE MEDICO LEGALE In riferimento all'obiettività clinico-funzionale rilevata nel corso della presente consulenza ed ai barèmes valutativi DL 38/2000 riteniamo congrua la valutazione dei postumi permanenti espressa in sede ”. CP_1
Avverso tale sentenza interpone appello il lamentando la sua erroneità, per avere il Parte_1 primo giudice aderito, in maniera acritica, alla CTU, senza operare un corretto vaglio critico e rilevare che la stessa era priva di motivazione e che risultava la totale assenza di riscontro alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte. In particolare, ritiene l'appellante che, a fronte delle osservazioni critiche da parte del TP Dott che evidenziava la lacuna motivazionale della Per_2 perizia senza ricevere riscontro dal CTU, il Giudice di prime cure, in parte motiva, non avrebbe dovuto fare un richiamo per relazione alla CTU, ma avrebbe dovuto spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alla perizia, svolta, peraltro, senza previa diretta lettura delle immagini degli esami radiografici.
Resiste in giudizio l'appellato , ritenendo l'appello inammissibile e, comunque, infondato CP_1 in quanto, sia in sede di osservazioni alla bozza sia nell'atto di appello, il ricorrente-appellante si limita a ritenere la perizia formalmente nulla, in quanto priva di motivazione, ma nulla oppone nel merito alle evidenze oggettive dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, come sopra riscontrate dal CTU alla presenza del TP (dott. , che, unitamente alla documentazione visionata dal perito, ne costituiscono la Per_3 motivazione e sono alla base delle conclusioni peritali.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, stante la superfluità del rinnovo della perizia medico legale, si appalesa sostanzialmente inammissibile.
Si ricorda che l'art.434 c.p.c. sancisce che l'appello è uno strumento di controllo del provvedimento di primo grado, idoneo a conseguire una pronuncia sostitutiva solo quando, e nei limiti in cui, sia specificamente, compiutamente ed adeguatamente motivato in fatto e/o in diritto (e, occorre aggiungere, abbia una ragionevole probabilità di successo, in base al nuovo filtro in appello di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c.).
La compiutezza ed adeguatezza della motivazione (o meglio: di ogni singolo motivo che concorre a comporla) dell'appello esige che ad un profilo volitivo (l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare) si accompagnino un profilo argomentativo (le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado) e/o un profilo censorio (l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge) mai disgiunto quest'ultimo da un profilo causale (la rilevanza della violazione della legge ai fini della decisione impugnata).
Nel caso in esame, l'appello si limita a censurare la sentenza di primo grado laddove, nel pagina 2 di 4 recepire le conclusioni del consulente di ufficio, non ha adeguatamente motivato circa le critiche alle stesse avanzate da parte del CT di parte ricorrente che aveva lamentato (unicamente) la sostanziale nullità della CTU per assenza di motivazione.
L'appellante, in sostanza, lamenta un vizio di motivazione della sentenza di primo grado che, come noto, non è causa di remissione al primo giudice, nonché un vizio di motivazione della stessa
CTU.
Tuttavia, come osservato dall' nella propria costituzione, seppure la perizia di ufficio si CP_1 presenta estremamente concisa nella sua motivazione, gli elementi posti a base del giudizio conclusivo si trovano sufficientemente esposti nella parte relativa all'anamnesi e all'esame obiettivo che così recita: “ANAMNESI 1. LAVORATIVA: Pensionato dal 01/12/2023 precedentemente Operaio Specializzato. Infortunio lavorativo 23/01/2019 in cui riportava “trauma rachide dorsale con frattura
D1-D3 e rilievo strumentale di fratture inveterate D4-D5-D6”.
2. PATOLOGICA: riconoscimento di ipoacusia professionale 21/12/2020 “ipoacusia neurosensoriale bilaterale in parte da componente professionale”.
3. FISIOLOGICA: riferisce di praticare terapia medica con fans al bisogno 4.
PRECISAZIONE DEI DISTURBI PREVALENTI: lamenta dorsalgia limitante, algia a carico pregresso focolaio di frattura IX costa emitorace sx, ipoacusia. ESAME OBIETTIVO ASPETTO GENERALE: buone condizioni generali. EMITORACE SX: assenza di algia pressoria a carico IX costa sx. Non riferiti algici i movimenti di lateralità e inclinazione del tronco. RACHIDE DORSALE: assenza di spinalgia pressoria, contrattura muscolatura paravertebrale, deficit flessorio di circa ¼. UDITO: il periziando, sprovvisto di protesi acustica, ode la voce di conversazione”.
Da quanto sopra, è possibile affermare che il giudizio di congruità della valutazione effettuata dall' trova ragione proprio nella descrizione dell'esame obiettivo. Inoltre, trattandosi di adesione CP_1 al giudizio , la dettagliata valutazione di ciascuna infermità si può ricavare, per relationem, dalla CP_1 relazione di visita medica dell'Istituto assicuratore prodotta in atti e nota alle parti. Ciò posto, alla luce di una motivazione, seppure sintetica, della CTU era onere dell'appellante (e per lui del TP) addurre specifici vizi del ragionamento che ha portato il consulente ad aderire alla valutazione dell'Istituto, ad esempio, motivando la ragione per la quale l'obiettività rilevata in sede peritale (sulla quale, peraltro, non è stata mossa alcuna critica) non poteva giustificare il punteggio di invalidità assegnato ma altro ben superiore.
In altre parole, non è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'impugnazione contestare genericamente la mancanza di motivazione della CTU, dovendosi, invece, muovere puntuali critiche al giudizio espresso, evidenziando le ragioni per le quali il giudizio del 18% di invalidità sia errato nel merito, ovvero quelli che avrebbero dovuto essere gli elementi da valorizzare al fine di valutare correttamente il grado di invalidità riportato dal periziato.
Allo stesso modo, è insufficiente lamentare che il CTU non avrebbe visionato i dischetti radiografici, essendosi arrestato alla lettura dei referti, senza specificare quelle che sono le conseguenze di tale omissione, ossia gli elementi di conoscenza che avrebbe dovuto rilevare, non evincibili dal referto allegato.
Seppure, infatti, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non è richiesta la redazione di un progetto alternativo di sentenza, tuttavia, occorre che la parte offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice, allegazione assente nel presente giudizio.
L'appello va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità dell'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di questo grado che liquida in euro 2.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 331/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. FIORAVANTI SILVIA elett. dom.to in Indirizzo Parte_1
Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. BONADIES MASSIMO elett.te dom.to in Ancona, via Piave CP_1
25
APPELLATO/I
Avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro n. 176/2024 del
30.5.2024 depositata in pari data e notificata il 09.09.2024
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, respingeva la domanda proposta da volta ad accertare che il Parte_1 medesimo, a seguito all'infortunio del 23.1.2019 e della malattia professionale del 21.12.2020, aveva riportato menomazioni permanenti pari al 29% o alla diversa misura, maggiore o minore, accertata nella
CTU espletanda e comunque superiore al 18% già riconosciuto dall' . CP_1
La domanda del ricorrente era fondata su relazione tecnica di parte che riteneva l'esistenza di pagina 1 di 4 “esiti di fratture somatiche di D1 e D3 a notevole impegno funzionale motorio (15%); esiti di frattura IX costa emitorace sx (2%); ipoacusia con componente professionale e presbiacusica (15%)”.
La sentenza, invece, giungeva alla conclusione di rigetto, ritenendo condivisibili le conclusioni espresse dal C.T.U. Dott. il quale, sulla base dell'obiettività rilevata in sede di perizia, così Persona_1 concludeva: “Il Sig. è affetto da: FRATTURA AMIELICA D1-D3 IN PAZIENTE CON Parte_1
RILIEVO DI PREGRESSE FRATTURE D4-D5-D6, INFRAZIONE ESTREMITA' ANTERIORE IX
COSTA SX, IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE IN PARTE DA COMPONENTE
PROFESSIONALE. DISCUSSIONE MEDICO LEGALE In riferimento all'obiettività clinico-funzionale rilevata nel corso della presente consulenza ed ai barèmes valutativi DL 38/2000 riteniamo congrua la valutazione dei postumi permanenti espressa in sede ”. CP_1
Avverso tale sentenza interpone appello il lamentando la sua erroneità, per avere il Parte_1 primo giudice aderito, in maniera acritica, alla CTU, senza operare un corretto vaglio critico e rilevare che la stessa era priva di motivazione e che risultava la totale assenza di riscontro alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte. In particolare, ritiene l'appellante che, a fronte delle osservazioni critiche da parte del TP Dott che evidenziava la lacuna motivazionale della Per_2 perizia senza ricevere riscontro dal CTU, il Giudice di prime cure, in parte motiva, non avrebbe dovuto fare un richiamo per relazione alla CTU, ma avrebbe dovuto spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alla perizia, svolta, peraltro, senza previa diretta lettura delle immagini degli esami radiografici.
Resiste in giudizio l'appellato , ritenendo l'appello inammissibile e, comunque, infondato CP_1 in quanto, sia in sede di osservazioni alla bozza sia nell'atto di appello, il ricorrente-appellante si limita a ritenere la perizia formalmente nulla, in quanto priva di motivazione, ma nulla oppone nel merito alle evidenze oggettive dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, come sopra riscontrate dal CTU alla presenza del TP (dott. , che, unitamente alla documentazione visionata dal perito, ne costituiscono la Per_3 motivazione e sono alla base delle conclusioni peritali.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, stante la superfluità del rinnovo della perizia medico legale, si appalesa sostanzialmente inammissibile.
Si ricorda che l'art.434 c.p.c. sancisce che l'appello è uno strumento di controllo del provvedimento di primo grado, idoneo a conseguire una pronuncia sostitutiva solo quando, e nei limiti in cui, sia specificamente, compiutamente ed adeguatamente motivato in fatto e/o in diritto (e, occorre aggiungere, abbia una ragionevole probabilità di successo, in base al nuovo filtro in appello di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c.).
La compiutezza ed adeguatezza della motivazione (o meglio: di ogni singolo motivo che concorre a comporla) dell'appello esige che ad un profilo volitivo (l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare) si accompagnino un profilo argomentativo (le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado) e/o un profilo censorio (l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge) mai disgiunto quest'ultimo da un profilo causale (la rilevanza della violazione della legge ai fini della decisione impugnata).
Nel caso in esame, l'appello si limita a censurare la sentenza di primo grado laddove, nel pagina 2 di 4 recepire le conclusioni del consulente di ufficio, non ha adeguatamente motivato circa le critiche alle stesse avanzate da parte del CT di parte ricorrente che aveva lamentato (unicamente) la sostanziale nullità della CTU per assenza di motivazione.
L'appellante, in sostanza, lamenta un vizio di motivazione della sentenza di primo grado che, come noto, non è causa di remissione al primo giudice, nonché un vizio di motivazione della stessa
CTU.
Tuttavia, come osservato dall' nella propria costituzione, seppure la perizia di ufficio si CP_1 presenta estremamente concisa nella sua motivazione, gli elementi posti a base del giudizio conclusivo si trovano sufficientemente esposti nella parte relativa all'anamnesi e all'esame obiettivo che così recita: “ANAMNESI 1. LAVORATIVA: Pensionato dal 01/12/2023 precedentemente Operaio Specializzato. Infortunio lavorativo 23/01/2019 in cui riportava “trauma rachide dorsale con frattura
D1-D3 e rilievo strumentale di fratture inveterate D4-D5-D6”.
2. PATOLOGICA: riconoscimento di ipoacusia professionale 21/12/2020 “ipoacusia neurosensoriale bilaterale in parte da componente professionale”.
3. FISIOLOGICA: riferisce di praticare terapia medica con fans al bisogno 4.
PRECISAZIONE DEI DISTURBI PREVALENTI: lamenta dorsalgia limitante, algia a carico pregresso focolaio di frattura IX costa emitorace sx, ipoacusia. ESAME OBIETTIVO ASPETTO GENERALE: buone condizioni generali. EMITORACE SX: assenza di algia pressoria a carico IX costa sx. Non riferiti algici i movimenti di lateralità e inclinazione del tronco. RACHIDE DORSALE: assenza di spinalgia pressoria, contrattura muscolatura paravertebrale, deficit flessorio di circa ¼. UDITO: il periziando, sprovvisto di protesi acustica, ode la voce di conversazione”.
Da quanto sopra, è possibile affermare che il giudizio di congruità della valutazione effettuata dall' trova ragione proprio nella descrizione dell'esame obiettivo. Inoltre, trattandosi di adesione CP_1 al giudizio , la dettagliata valutazione di ciascuna infermità si può ricavare, per relationem, dalla CP_1 relazione di visita medica dell'Istituto assicuratore prodotta in atti e nota alle parti. Ciò posto, alla luce di una motivazione, seppure sintetica, della CTU era onere dell'appellante (e per lui del TP) addurre specifici vizi del ragionamento che ha portato il consulente ad aderire alla valutazione dell'Istituto, ad esempio, motivando la ragione per la quale l'obiettività rilevata in sede peritale (sulla quale, peraltro, non è stata mossa alcuna critica) non poteva giustificare il punteggio di invalidità assegnato ma altro ben superiore.
In altre parole, non è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'impugnazione contestare genericamente la mancanza di motivazione della CTU, dovendosi, invece, muovere puntuali critiche al giudizio espresso, evidenziando le ragioni per le quali il giudizio del 18% di invalidità sia errato nel merito, ovvero quelli che avrebbero dovuto essere gli elementi da valorizzare al fine di valutare correttamente il grado di invalidità riportato dal periziato.
Allo stesso modo, è insufficiente lamentare che il CTU non avrebbe visionato i dischetti radiografici, essendosi arrestato alla lettura dei referti, senza specificare quelle che sono le conseguenze di tale omissione, ossia gli elementi di conoscenza che avrebbe dovuto rilevare, non evincibili dal referto allegato.
Seppure, infatti, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non è richiesta la redazione di un progetto alternativo di sentenza, tuttavia, occorre che la parte offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice, allegazione assente nel presente giudizio.
L'appello va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità dell'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di questo grado che liquida in euro 2.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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