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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 659/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Parte_1
Marino
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.04.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1040/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase, pur avendola riconosciuta persona con handicap con connotazione di gravità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (ex lege
104/1992 art. 3 comma 3), aveva escluso la ricorrenza del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento, nonostante le patologie sofferte.
1 Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e disposta un'integrazione peritale al fine di accertare lo stato attuale di salute del ricorrente alla luce dell'ulteriore documentazione sanitaria depositata nel corso della fase di opposizione, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 29.03.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 04.03.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 19.04.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, in quanto appare fondata alla stregua della disposta integrazione peritale, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
La dott.ssa specialista in medicina legale e delle assicurazioni, infatti, Persona_1
con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide - non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell' - è giunta alla conclusione che Controparte_2 le patologie di cui risulta affetto l'opponente “Incontinenza sfinterica in esiti di resezione anteriore del retto con ileostomia e anastomosi colo-anale per adenocarcinoma del grosso intestino G2, già chemio e radiotrattato a scopo neoadiuvante, con attuale ripresa di malattia a livello osseo, polmonare e addominale in chemioterapia. Amiotrofia neurogena distale con deficit di forza a livello della muscolatura intrinseca delle mani e degli arti inferiori. Decadimento cognitivo MMSE 12/30 e disturbo depressivo.
Spondilodiscoartrosi cervicale. Pregressa ulcera peptica” integrano gli estremi del
2 requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento.
(cfr. pagg. 4 elaborato peritale).
In particolare, la nominata CTU ha avuto modo di precisare che “La nuova documentazione allegata invece dimostra una ripresa della patologia neoplastica con metastasi ossee, polmonari, addominale per cui ha ripreso terapia chemioterapica sistemica, con stabilità di malattia e deve continuare terapia sistemica e con EN
(per le metastasi ossee). È inoltre documentato decadimento cognitivo con test MMSE pari a 12/30 che denota un decadimento cognitivo grave.”. In definitiva, “La progressione neoplastica e il decadimento cognitivo rendono giustificabile il criterio della necessità dell'assistenza continua” (cfr. pag. 4 integrazione peritale).
Alla luce di tali considerazioni, quanto al requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue che l'opponente, a decorrere dal primo dicembre 2023 – “data della visita psichiatrica ove veniva posta diagnosi di decadimento cognitivo” (cfr. pag. 5 integrazione peritale) – è in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento.
Quanto all'ulteriore domanda, volta all'accertamento dello status di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, si confermano le risultanze della CTU della prima fase che, nel successivo giudizio di opposizione, non sono state oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti. Ne consegue che, parte opponente, ha diritto al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità a far data dal
30.01.2023 (cfr. pag. 16 elaborato peritale prima fase).
3. La sopravvenienza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento in corso di causa induce il giudicante a compensare per metà le spese processuali
(Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307), che, per la restante parte, seguono la soccombenza dell' , (con riferimento, in particolare, all'accertamento, a decorrere dalla data della CP_1
domanda amministrativa, dello status di handicap grave, ex art. 3 comma 3 della legge
104/1992) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara che : Parte_1
- è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
L. 104/92, a decorrere dal 30.01.2023;
- è in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18 del 1980, a decorrere dall'01.12.2023;
2) Compensa per metà le spese di lite, e condanna l' al pagamento della restante CP_1
parte in favore della parte ricorrente, che si liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato GIUSEPPE MARINO.
Si comunichi.
Paola, 06.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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