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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1087/2023 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Scalea (CS), via A. Rendano
n.62 presso lo studio dell'avv. Monica Cosentino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione.
-Opponente-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Montesano sulla Marcellana (SA), via
Mazziotti n. 16 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Bianco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Opposta-
1 OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primo luogo, rilevare che la parte opposta ha depositato atto di rinuncia al precetto notificato alla il 15.9.2023 (v. atto allegato al fascicolo Parte_1
di parte opposta).
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, va evidenziato che la rinuncia al precetto è un atto di natura extra-processuale, che secondo l'orientamento prevalente e preferibile, si configura quale negozio unilaterale abdicativo (Cass.
141/2019; Cass. 1985/1990; Cass. 3736/1981),
Nel caso in esame, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere” (Cass. n.141/2019; Cass.
n. 5207 del 25/05/1998).
Invero, com'è noto, “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che – come quella determinata da un accordo transattivo sull'oggetto della lite – abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo contemporaneamente venir meno l'oggettiva necessità della richiesta pronuncia del giudice e, conseguentemente, l'interesse ad agire e contraddire delle parti medesime” (Cass. SS. UU. n. 2463/1982).
Ed ancora: “La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed
a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è
pagina 2 di 5 necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (così
Cass. n. 6909/2009; nello stesso senso Cass. n. 10553/2009, n. 23289/2007, n.
17861/2007, n. 4714/2006, n. 6393/2004, n. 14775/2004).
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463).
L'avvenuta rinuncia al precetto ad opera della parte opposta comporta, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la stessa, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, avviene, com'è noto, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, sempre che non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 10553/2009).
Occorre, quindi, valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio nel caso in cui non si fosse pervenuti ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ritiene questo Giudice che sarebbe stata accolta l'opposizione a precetto.
Tenuto conto di quanto sopra, va rilevato che parte opponente con i motivi di opposizione ha dedotto l'omessa notifica del titolo e l'irregolare dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 176/2010;
Tale eccezione aveva valide ragioni per essere accolta.
Come è noto, infatti: “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove
l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione”, (Cass., sez. III, sentenza n. 9161 del 16.04.2013, Rv. 625824 – 01); “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la
pagina 3 di 5 quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. (Principio ribadito in relazione ad una fattispecie nella quale a seguito di condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei Conti e confermata in appello, la sentenza impugnata nel rigettare l'opposizione a precetto, aveva erroneamente affermato che il titolo esecutivo fosse costituito dalla sentenza di prime cure del giudice contabile, essendo quella di appello meramente confermativa)”, Cass., sez. III, sentenza n. 29021 del 13.11.2018, Rv. 651659 – 01.
Orbene, nel caso in esame la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 192/2022 del
18.03.2022 ha rigettato l'appello; il precetto risulta notificato successivamente a tale sentenza. Ora, non essendo l'esecuzione ancora iniziata, essa andava intrapresa sulla base della pronuncia di secondo grado, la quale tuttavia non risulta notificata alla parte opponente. Invero, la notifica a mezzo pec in data 11.04.2022 della sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 192/2022 è stata fatta al procuratore costituito “al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione”, per come si legge nella relata di notifica, e non alla parte personalmente per come prescritto dall'art. 479, comma 2 c.p.c.
Resta assorbita l'ulteriore doglianza avanzata dalla parte opponente.
Le spese seguono, quindi, la soccombenza virtuale, sicché va disposta la condanna della parte opposta alla loro rifusione in favore della parte opponente. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle pagina 4 di 5 questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate considerato il valore medio delle fasi di studio, introduttiva e decisionale – ridotto del 50% – in relazione allo scaglione fino ad € 260.000,00).
Le spese di lite vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
5.002,50 di cui € 4.216,50 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Paola, 14.01.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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