TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Esposito Controparte_1 ricorrente e Controparte_2 resistente- contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente chiede il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato essendo stato assunto con contratto a termine senza aver sottoscritto alcun contratto e che sia, altresì, dichiarata la nullità del licenziamento comminatogli senza previa contestazione dei fatti addebitati.
In particolare deduce:
- Di essere stato assunto quale dipendente della società convenuta, senza però sottoscrivere alcun regolare contratto di lavoro, in data 17 maggio 2024;
-Che il rapporto di lavoro era da intendersi a tempo determinato e che esso sarebbe dovuto cessare in data
16 giugno 2024, così come risulta dall'LA presente in atti;
- Di aver svolto regolarmente la prestazione lavorativa sino al 21 maggio 2024, allorquando il ricorrente a seguito di un diverbio con il proprio datore di lavoro veniva allontanato dal luogo di lavoro;
- Che a seguito di tale diverbio, in data 27 maggio 2024 la società comunicava al ricorrente il licenziamento per giusta causa;
- Tale licenziamento non è stato preceduto da una formale lettera di contestazione;
- Il licenziamento veniva impugnato dal ricorrente in data 15 luglio 2024;
La società datrice, pur regolarmente citata, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito di trattazione cartolare è stata decisa con sentenza.
1 °°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di quanto di seguito esposto.
Sulla natura del contratto.
Preliminarmente, in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro intercorso tra le parti è opportuno rilevare che lo stesso ha avuto luogo e che ciò è dimostrato sia dal modello LA (documento n. 2 allegato al ricorso) che dalla lettera di licenziamento (documento n. 4 allegato al ricorso).
In ordine al modello LA esso descrive il rapporto come a tempo determinato e lo stesso si sarebbe sviluppato nel seguente periodo: dal 17 maggio 2024 fino al 16 giugno del medesimo anno.
Altro punto dirimente dell'odierna controversia è quello riguardante la sottoscrizione o meno di un regolare contratto e se lo stesso debba rientrare all'interno della tipologia di contratti a termine, dato che il ricorrente sostiene che di non aver sottoscritto alcun atto teso a formalizzare il rapporto di lavoro e tantomeno di essere stato edotto circa la durata del rapporto.
Orbene, risulta provato dal modello LA, strumento indispensabile per la gestione delle comunicazioni obbligatorie in ambito lavorativo, che il rapporto di lavoro in oggetto prevedeva un termine scadenza prefissato, precisamente in data 16 giugno 2024.
Dato per assodato che si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato è opportuno esaminare, sommariamente, la disciplina del contratto a termine.
Quest'ultima, come noto, ha subìto nel corso del tempo innumerevoli modifiche: il legislatore è intervenuto nel 2001 con il d.lgs. n. 368, in attuazione della direttiva 1999/70/CE, che ancorava in ogni caso l'apposizione della clausola del termine nel contratto di lavoro subordinato a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tali ragioni, a pena di inefficacia del termine, dovevano essere specificate con atto scritto, dal quale parimenti doveva risultare la apposizione del termine.
Sono intervenuti, successivamente, la l. n. 92 del 2012 e il d.lgs. n. 81 del 2015 e da ultimo il c.d. decreto dignità del 2018 (d.l. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018); tuttavia prescindendo in tale sede dall'analisi della disciplina generale del contratto a termine, dei limiti di ammissibilità (profili in tale giudizio non rilevanti avendo riguardo agli atti di parte ricorrente), elemento comune ai vari interventi legislativi è il requisito formale: ai fini della validità dell'apposizione del termine lo stesso deve risultare da atto formato al momento della stipulazione del contratto e sottoscritto dal lavoratore.
L'onere della forma scritta comporta, poi, che la specificazione deve risultare sulla base dell'atto scritto, non essendo consentito integrare la causale del termine con altri elementi fattuali in corso di causa.
2 Quanto al momento della formalizzazione, l'atto scritto contenente l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà in tal caso intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato
(Cassazione del 31 ottobre 2018, n.27974; Cass., n. 2774/2018).
Ebbene, nella vicenda oggetto del presente giudizio, la società convenuta risulta non aver sottoposto alla firma del lavoratore, sin dall'inizio del rapporto, il contratto di lavoro, il quale prevedeva la limitazione temporale dello stesso, così come risultante dal modello unilav rinvenibile all'interno del documento n. 4 di parte ricorrente. Viceversa, parte resistente non essendosi costituita non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. Pertanto, sulla base della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata il rapporto deve intendersi a tempo interminato.
Circa le conseguenza della suddetta conversione deve applicarsi la previsione dell'art. 32, dal comma 5 in avanti l. 183/10 che comporta, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato (evidentemente per difetto dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dal Dlgs n. 368/2001), la condanna del datore di lavoro a risarcire il lavoratore con un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, legge n. 604/1966.
Licenziamento.
Le contestazioni avanzate nei confronti del provvedimento espulsivo appaiono condivisibili.
Il rapporto intercorso tra le parti è, come risulta dai documenti versati in atti, cessato per decisione della società che lo ha licenziato per giusta causa in data 21 maggio 2024. Il ricorrente, infatti, nell'atto introduttivo ha precisato di aver rinvenuto copia del licenziamento in data 27 maggio 2024 senza previa contestazione dell'addebito mossogli.
La difesa del lavoratore eccepisce l'illegittimità del licenziamento, stante il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 L. 300/1970, intimato senza preventiva contestazione dei fatti addebitati. Tenuto conto che la prova della legittimità del licenziamento gravava sul datore di lavoro sarebbe stato suo preciso onere offrire al Giudice elementi atti a comprovare la sussistenza degli addebiti e la loro attribuibilità soggettiva al lavoratore. Tuttavia, così non è stato, stante la decisione della società convenuta di rimanere contumace.
La Suprema Corte di Cassazione, in tal senso, ha affermato che: “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per
3 prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr. Cass. 16.8.2016
n. 17108).
Dunque, tenuto conto di quanto sopra esposto circa l'onere probatorio e considerato il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 L. 300/1970, non avendo la parte convenuta contestato preventivamente l'addebito al lavoratore dandogli possibilità di difesa, questo Giudicante, essendo stato assunto il lavoratore in data successiva al 7.03.2015, ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 23/2015 dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e, stante l'esigua durata del rapporto lavorativo (avente durata di appena
4 giorni) condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità, misura minima prevista dalla norma.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del credito riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato ab origine ovvero a far data dal 17.5.24 e per l'effetto condanna la resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità onnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- Accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad
€ 800,36, per un totale di una mensilità;
- Condanna la società resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali che liquida in euro 1.030 oltre iva, cpa e spese come per legge.
Lucca, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Esposito Controparte_1 ricorrente e Controparte_2 resistente- contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente chiede il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato essendo stato assunto con contratto a termine senza aver sottoscritto alcun contratto e che sia, altresì, dichiarata la nullità del licenziamento comminatogli senza previa contestazione dei fatti addebitati.
In particolare deduce:
- Di essere stato assunto quale dipendente della società convenuta, senza però sottoscrivere alcun regolare contratto di lavoro, in data 17 maggio 2024;
-Che il rapporto di lavoro era da intendersi a tempo determinato e che esso sarebbe dovuto cessare in data
16 giugno 2024, così come risulta dall'LA presente in atti;
- Di aver svolto regolarmente la prestazione lavorativa sino al 21 maggio 2024, allorquando il ricorrente a seguito di un diverbio con il proprio datore di lavoro veniva allontanato dal luogo di lavoro;
- Che a seguito di tale diverbio, in data 27 maggio 2024 la società comunicava al ricorrente il licenziamento per giusta causa;
- Tale licenziamento non è stato preceduto da una formale lettera di contestazione;
- Il licenziamento veniva impugnato dal ricorrente in data 15 luglio 2024;
La società datrice, pur regolarmente citata, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito di trattazione cartolare è stata decisa con sentenza.
1 °°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di quanto di seguito esposto.
Sulla natura del contratto.
Preliminarmente, in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro intercorso tra le parti è opportuno rilevare che lo stesso ha avuto luogo e che ciò è dimostrato sia dal modello LA (documento n. 2 allegato al ricorso) che dalla lettera di licenziamento (documento n. 4 allegato al ricorso).
In ordine al modello LA esso descrive il rapporto come a tempo determinato e lo stesso si sarebbe sviluppato nel seguente periodo: dal 17 maggio 2024 fino al 16 giugno del medesimo anno.
Altro punto dirimente dell'odierna controversia è quello riguardante la sottoscrizione o meno di un regolare contratto e se lo stesso debba rientrare all'interno della tipologia di contratti a termine, dato che il ricorrente sostiene che di non aver sottoscritto alcun atto teso a formalizzare il rapporto di lavoro e tantomeno di essere stato edotto circa la durata del rapporto.
Orbene, risulta provato dal modello LA, strumento indispensabile per la gestione delle comunicazioni obbligatorie in ambito lavorativo, che il rapporto di lavoro in oggetto prevedeva un termine scadenza prefissato, precisamente in data 16 giugno 2024.
Dato per assodato che si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato è opportuno esaminare, sommariamente, la disciplina del contratto a termine.
Quest'ultima, come noto, ha subìto nel corso del tempo innumerevoli modifiche: il legislatore è intervenuto nel 2001 con il d.lgs. n. 368, in attuazione della direttiva 1999/70/CE, che ancorava in ogni caso l'apposizione della clausola del termine nel contratto di lavoro subordinato a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tali ragioni, a pena di inefficacia del termine, dovevano essere specificate con atto scritto, dal quale parimenti doveva risultare la apposizione del termine.
Sono intervenuti, successivamente, la l. n. 92 del 2012 e il d.lgs. n. 81 del 2015 e da ultimo il c.d. decreto dignità del 2018 (d.l. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018); tuttavia prescindendo in tale sede dall'analisi della disciplina generale del contratto a termine, dei limiti di ammissibilità (profili in tale giudizio non rilevanti avendo riguardo agli atti di parte ricorrente), elemento comune ai vari interventi legislativi è il requisito formale: ai fini della validità dell'apposizione del termine lo stesso deve risultare da atto formato al momento della stipulazione del contratto e sottoscritto dal lavoratore.
L'onere della forma scritta comporta, poi, che la specificazione deve risultare sulla base dell'atto scritto, non essendo consentito integrare la causale del termine con altri elementi fattuali in corso di causa.
2 Quanto al momento della formalizzazione, l'atto scritto contenente l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà in tal caso intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato
(Cassazione del 31 ottobre 2018, n.27974; Cass., n. 2774/2018).
Ebbene, nella vicenda oggetto del presente giudizio, la società convenuta risulta non aver sottoposto alla firma del lavoratore, sin dall'inizio del rapporto, il contratto di lavoro, il quale prevedeva la limitazione temporale dello stesso, così come risultante dal modello unilav rinvenibile all'interno del documento n. 4 di parte ricorrente. Viceversa, parte resistente non essendosi costituita non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. Pertanto, sulla base della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata il rapporto deve intendersi a tempo interminato.
Circa le conseguenza della suddetta conversione deve applicarsi la previsione dell'art. 32, dal comma 5 in avanti l. 183/10 che comporta, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato (evidentemente per difetto dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dal Dlgs n. 368/2001), la condanna del datore di lavoro a risarcire il lavoratore con un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, legge n. 604/1966.
Licenziamento.
Le contestazioni avanzate nei confronti del provvedimento espulsivo appaiono condivisibili.
Il rapporto intercorso tra le parti è, come risulta dai documenti versati in atti, cessato per decisione della società che lo ha licenziato per giusta causa in data 21 maggio 2024. Il ricorrente, infatti, nell'atto introduttivo ha precisato di aver rinvenuto copia del licenziamento in data 27 maggio 2024 senza previa contestazione dell'addebito mossogli.
La difesa del lavoratore eccepisce l'illegittimità del licenziamento, stante il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 L. 300/1970, intimato senza preventiva contestazione dei fatti addebitati. Tenuto conto che la prova della legittimità del licenziamento gravava sul datore di lavoro sarebbe stato suo preciso onere offrire al Giudice elementi atti a comprovare la sussistenza degli addebiti e la loro attribuibilità soggettiva al lavoratore. Tuttavia, così non è stato, stante la decisione della società convenuta di rimanere contumace.
La Suprema Corte di Cassazione, in tal senso, ha affermato che: “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per
3 prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr. Cass. 16.8.2016
n. 17108).
Dunque, tenuto conto di quanto sopra esposto circa l'onere probatorio e considerato il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 L. 300/1970, non avendo la parte convenuta contestato preventivamente l'addebito al lavoratore dandogli possibilità di difesa, questo Giudicante, essendo stato assunto il lavoratore in data successiva al 7.03.2015, ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 23/2015 dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e, stante l'esigua durata del rapporto lavorativo (avente durata di appena
4 giorni) condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità, misura minima prevista dalla norma.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del credito riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato ab origine ovvero a far data dal 17.5.24 e per l'effetto condanna la resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità onnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- Accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad
€ 800,36, per un totale di una mensilità;
- Condanna la società resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali che liquida in euro 1.030 oltre iva, cpa e spese come per legge.
Lucca, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
4