TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 751/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Benedetto Gaudiano, rappresentante e difensore e
nata in [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudia Cento, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente il 3
e 7/7/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/5/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 6264/2024 del 23-24/12/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
1 Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/7/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (17/12/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 6264/2024, emessa da questo
Tribunale in data 23-24/12/2024 e passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
9/7/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) Assegnazione casa familiare e spese.
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole, mantenendo l'interesse della prole come assunto primario;
a tal proposito i coniugi concordano nell'assegnazione della casa familiare sita in Palermo alla via Gustavo Roccella,
265, nonché del pertinenziale box, – di proprietà di entrambi – al SI. che continuerà ad abitarla Pt_1 con i figli, in modo da consentire a costoro di continuare a vivere inseriti nell'ambiente abituale. La
SI.ra si trasferirà presso altra abitazione in locazione a proprie spese entro e non oltre il CP_1 giorno 31.03.2024, portando con sé i propri effetti personali.
Il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà corrisposto interamente dal SI. finchè durerà a suo favore l'assegnazione della casa coniugale. Pt_1
I coniugi avranno facoltà di fissare la propria dimora ove riterranno più opportuno in relazione ai propri impegni, assumendo ciascuno di essi l'obbligo di comunicare all'altro le eventuali variazioni del domicilio;
inoltre i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso manifestano il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei rispettivi passaporti, dichiarandosi disposti a qualsiasi adempimento. I coniugi dichiarano di essere addivenuti concordemente alla divisione dei mobili e delle suppellettili
2 presenti nell'alloggio familiare, nonché di ogni altro bene comune: nello specifico la SI.ra CP_1 preleverà a sue spese i seguenti mobili: letto, armadio e televisore posti nella veranda, asciugatrice, tv presente nella stanza del figlio armadietti di colore bianco posti nel bagno piccolo, servizi di Per_1 piatti e bicchieri, vetrinetta piccola presente nel salone, corredo nuziale, friggitrice ad aria, tappeti, n. due madonne (una posta all'ingresso e una nel salone), settimini presenti nella stanza da letto dietro la porta d'ingresso alla stessa;
ogni altro mobile resterà, conseguentemente, nella casa coniugale a Per_ corredo della stessa. I coniugi concordano che il cane familiare di nome resterà a vivere nella Per_ casa familiare, mentre il gatto familiare di nome seguirà la SI.ra che diverrà CP_1 proprietaria esclusiva. I coniugi concordano che i costi relativi alle utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/internet dell'abitazione familiare verranno corrisposti dal SI. parimenti si Pt_1 procederà con riferimento alla Tari (Tassa rifiuti urbani) relativa all'abitazione familiare.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
2) Affidamento del figlio minore, collocazione e diritto di frequentazione dello stesso. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione abitativa con il padre presso la dimora familiare, ove è attualmente fissata la sua residenza;
ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, fermo restando il prevalente interesse del figlio. Entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di frequentazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del minori;
i coniugi concordano nell'impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e affinché lo stesso possa ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per quanto concerne l'esercizio del diritto di frequentazione del minore con la madre, sulla scorta del desiderio del figlio, quest'ultima potrà vederlo e tenerlo con sé, previo coordinamento con il padre ed in tendenziale pari misura a questi, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e compatibilmente ai reciproci impegni, nonché a quelli scolastici e sportivo-ricreativi del minore. In caso di eventuale disaccordo tra i genitori, quest'ultimi si atterranno alle condizioni minime di seguito specificate, le quali corrispondono al rispettivo diritto/dovere di frequentazione del figlio nonché all'essenziale esigenza di garantire un equilibrato e continuativo rapporto del minore sia con la madre che con il padre. Per quanto riguarda il regime settimanale, la madre avrà facoltà di vedere, tenere
3 con sé e pernottare con il figlio due giorni alla settimana, da concordarsi via via secondo le esigenze scolastiche, gli impegni sportivi e le partite di basket del minore e le turnazioni lavorative della madre.
Il medesimo regime vigerà anche durante il periodo di ferie estive, fermo restando la possibilità dei coniugi, previo accordo, di determinarsi secondo criteri differenti, con la facoltà di individuare un periodo di giorni continuativi di esclusiva frequentazione del minore con i genitori. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro ad anni alterni, il 26 dicembre verrà parimenti alternato annualmente;
sempre alternativamente saranno trascorsi il 31 dicembre e Capodanno;
durante le festività pasquali, alternando di anno in anno, ciascun genitore frequenterà il minore il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; le restanti festività
e/o ponti verranno concordati di volta in volta rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori.
3) Mantenimento del figlio minore e disciplina dei rapporti economici.
Il SI. è pensionato e la SI.ra è attualmente impiegata: i coniugi risultano essere Pt_1 CP_1 economicamente indipendenti, pertanto nulla chiedono e dispongono l'un l'altro a titolo di mantenimento. In ordine alle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente, il SI. ne assume Pt_1 interamente il carico. Le vetture familiari, intestate al SI. risultano essere le seguenti tre: mod. Pt_1
Fiat Panda, tg. GG 419 KY;
mod. Fiat Panda, tg. DP 861 JT;
mod. Ford Puma, tg. GC628TB: le prime due rimarranno in proprietà e disponibilità dell'intestatario, mentre l'ultima è trasferita in proprietà ed uso alla SI.ra la quale a propria cura e spese si occuperà di effettuare il CP_1 passaggio di proprietà presso il competente P.R.A. entro e non oltre mesi tre dalla pubblicazione del provvedimento di omologa del Decidente;
il SI. in ordine a tale ultima vettura, si obbliga al Pt_1 pagamento della rata finale pari ad euro 14.000,00 circa. Per quanto concerne i conti correnti intestati personalmente, i coniugi concordano che ognuno mantenga i propri”.
Inoltre, all' udienza del 17/12/2024, le quali le parti hanno ulteriormente precisato che
“concordemente dichiarano che a carico della madre si prevede un obbligo di mantenimento del figlio minore per la somma di €. 150,00 mensili, da canalizzare al destinatario attraverso il Per_1
sistema di pagamento Postepay”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 19/6/1991 da , nato a [...] in data [...], Parte_1
nata a [...] in data [...], alle condizioni concordate Controparte_1
dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 54, parte II, serie A dell'anno 1991);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 751/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Benedetto Gaudiano, rappresentante e difensore e
nata in [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudia Cento, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente il 3
e 7/7/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/5/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 6264/2024 del 23-24/12/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
1 Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/7/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (17/12/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 6264/2024, emessa da questo
Tribunale in data 23-24/12/2024 e passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
9/7/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) Assegnazione casa familiare e spese.
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole, mantenendo l'interesse della prole come assunto primario;
a tal proposito i coniugi concordano nell'assegnazione della casa familiare sita in Palermo alla via Gustavo Roccella,
265, nonché del pertinenziale box, – di proprietà di entrambi – al SI. che continuerà ad abitarla Pt_1 con i figli, in modo da consentire a costoro di continuare a vivere inseriti nell'ambiente abituale. La
SI.ra si trasferirà presso altra abitazione in locazione a proprie spese entro e non oltre il CP_1 giorno 31.03.2024, portando con sé i propri effetti personali.
Il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà corrisposto interamente dal SI. finchè durerà a suo favore l'assegnazione della casa coniugale. Pt_1
I coniugi avranno facoltà di fissare la propria dimora ove riterranno più opportuno in relazione ai propri impegni, assumendo ciascuno di essi l'obbligo di comunicare all'altro le eventuali variazioni del domicilio;
inoltre i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso manifestano il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei rispettivi passaporti, dichiarandosi disposti a qualsiasi adempimento. I coniugi dichiarano di essere addivenuti concordemente alla divisione dei mobili e delle suppellettili
2 presenti nell'alloggio familiare, nonché di ogni altro bene comune: nello specifico la SI.ra CP_1 preleverà a sue spese i seguenti mobili: letto, armadio e televisore posti nella veranda, asciugatrice, tv presente nella stanza del figlio armadietti di colore bianco posti nel bagno piccolo, servizi di Per_1 piatti e bicchieri, vetrinetta piccola presente nel salone, corredo nuziale, friggitrice ad aria, tappeti, n. due madonne (una posta all'ingresso e una nel salone), settimini presenti nella stanza da letto dietro la porta d'ingresso alla stessa;
ogni altro mobile resterà, conseguentemente, nella casa coniugale a Per_ corredo della stessa. I coniugi concordano che il cane familiare di nome resterà a vivere nella Per_ casa familiare, mentre il gatto familiare di nome seguirà la SI.ra che diverrà CP_1 proprietaria esclusiva. I coniugi concordano che i costi relativi alle utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/internet dell'abitazione familiare verranno corrisposti dal SI. parimenti si Pt_1 procederà con riferimento alla Tari (Tassa rifiuti urbani) relativa all'abitazione familiare.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
2) Affidamento del figlio minore, collocazione e diritto di frequentazione dello stesso. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione abitativa con il padre presso la dimora familiare, ove è attualmente fissata la sua residenza;
ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, fermo restando il prevalente interesse del figlio. Entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di frequentazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del minori;
i coniugi concordano nell'impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e affinché lo stesso possa ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per quanto concerne l'esercizio del diritto di frequentazione del minore con la madre, sulla scorta del desiderio del figlio, quest'ultima potrà vederlo e tenerlo con sé, previo coordinamento con il padre ed in tendenziale pari misura a questi, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e compatibilmente ai reciproci impegni, nonché a quelli scolastici e sportivo-ricreativi del minore. In caso di eventuale disaccordo tra i genitori, quest'ultimi si atterranno alle condizioni minime di seguito specificate, le quali corrispondono al rispettivo diritto/dovere di frequentazione del figlio nonché all'essenziale esigenza di garantire un equilibrato e continuativo rapporto del minore sia con la madre che con il padre. Per quanto riguarda il regime settimanale, la madre avrà facoltà di vedere, tenere
3 con sé e pernottare con il figlio due giorni alla settimana, da concordarsi via via secondo le esigenze scolastiche, gli impegni sportivi e le partite di basket del minore e le turnazioni lavorative della madre.
Il medesimo regime vigerà anche durante il periodo di ferie estive, fermo restando la possibilità dei coniugi, previo accordo, di determinarsi secondo criteri differenti, con la facoltà di individuare un periodo di giorni continuativi di esclusiva frequentazione del minore con i genitori. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro ad anni alterni, il 26 dicembre verrà parimenti alternato annualmente;
sempre alternativamente saranno trascorsi il 31 dicembre e Capodanno;
durante le festività pasquali, alternando di anno in anno, ciascun genitore frequenterà il minore il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; le restanti festività
e/o ponti verranno concordati di volta in volta rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori.
3) Mantenimento del figlio minore e disciplina dei rapporti economici.
Il SI. è pensionato e la SI.ra è attualmente impiegata: i coniugi risultano essere Pt_1 CP_1 economicamente indipendenti, pertanto nulla chiedono e dispongono l'un l'altro a titolo di mantenimento. In ordine alle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente, il SI. ne assume Pt_1 interamente il carico. Le vetture familiari, intestate al SI. risultano essere le seguenti tre: mod. Pt_1
Fiat Panda, tg. GG 419 KY;
mod. Fiat Panda, tg. DP 861 JT;
mod. Ford Puma, tg. GC628TB: le prime due rimarranno in proprietà e disponibilità dell'intestatario, mentre l'ultima è trasferita in proprietà ed uso alla SI.ra la quale a propria cura e spese si occuperà di effettuare il CP_1 passaggio di proprietà presso il competente P.R.A. entro e non oltre mesi tre dalla pubblicazione del provvedimento di omologa del Decidente;
il SI. in ordine a tale ultima vettura, si obbliga al Pt_1 pagamento della rata finale pari ad euro 14.000,00 circa. Per quanto concerne i conti correnti intestati personalmente, i coniugi concordano che ognuno mantenga i propri”.
Inoltre, all' udienza del 17/12/2024, le quali le parti hanno ulteriormente precisato che
“concordemente dichiarano che a carico della madre si prevede un obbligo di mantenimento del figlio minore per la somma di €. 150,00 mensili, da canalizzare al destinatario attraverso il Per_1
sistema di pagamento Postepay”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 19/6/1991 da , nato a [...] in data [...], Parte_1
nata a [...] in data [...], alle condizioni concordate Controparte_1
dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 54, parte II, serie A dell'anno 1991);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5