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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore Dott.ssa Tania Vettore Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 22226/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
Parte_1
Con l'avv. MAGDA COMELATO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. ANTONINO TATA resistente sulle conclusioni congiunte delle parti : “1) Affidamento congiunto dei figli minori e Per_1
con collocamento e residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della Persona_2 madre , sita in Mogliano Veneto (TV), via Ronzinella n. 168 scala B int. 12; 2) La Parte_1 residenza del figlio minore dovrà essere trasferita presso la madre ed il GN Per_1 CP_1 dovrà adempiere alle formalità richieste d'intesa con la GNa 3) Per quanto riguarda Pt_1 il diritto di visita si chiede che il padre attualmente risiedendo e lavorando fuori sede possa vedere e tenere con sé i figli, quel giorno o quei giorni in cui sarà in Veneto, previo accordo da prendersi di volta in volta con i figli e/o con la madre via telefono, e-mail o sms: impegnandosi ad andarli a prendere ed a riportarli a casa. - Tre settimane anche consecutive, così come la madre, durante le vacanze estive, metà delle festività natalizie, alternando il Natale e il Capodanno, le intere festività pasquali ad anni alterni. Si conviene che il genitore che non trascorra la notte con i figli possa contattarli telefonicamente, al fine di poter avere un colloquio con gli stessi;
- Data la difficoltà di incastrare tutte le settimane nel periodo estivo con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, l'accordo deve essere preso entro i rispettivi termini di presentazione del piano ferie che per la GNa è stabilito nella prima settimana di marzo e per il sig. è stabilito entro Pt_1 CP_1 nell'ultima settimana di aprile. Resta inteso che poiché la GNa concorda con il proprio Pt_1 datore di lavoro le ferie in funzione della disponibilità e della convenienza dei biglietti aeri per il Canada, il periodo da lei prescelto (orientativamente 3 settimane) sarà rispettato. D'altra parte, la stessa GNa si impegnerà ad agevolare il periodo delle vacanze che i figli trascorreranno Pt_1 con il padre (orientativamente 3 settimane) nella parte rimanente dell'estate. - Il GN si CP_1 impegna ed obbliga - salvo gravi e comprovati motivi ostativi -a prestare il proprio consenso per il soggiorno in Canada dei figli con la madre nel periodo estivo. Resta inteso la tempestiva comunicazione ed informazione da parte della GNa sui viaggi programmati. 4) Il GN Pt_1
si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento dei figli minori con la Controparte_1 corresponsione alla GNa alle coordinate bancarie già note (Iban: Pt_1
[...]) ed entro il giorno 15 (quindici) del mese, della somma mensile di Euro 600 (Euro 300 per e Euro 300 per ), con rivalutazione annuale secondo gli Per_1 Per_2 indici ISTAT a partire dal mese di aprile 2026, nonché a concorrere alle spese straordinarie per ciascun figlio (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50%. con la ricorrente secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. Si specifica al riguardo che la retta scolastica dell'istituto paritario frequentato attualmente da sarà sostenuta al Per_1
50% da entrambi i genitori che si impegnano, in linea di massima, a far concludere il percorso scolastico del figlio presso lo stesso istituto, con riserva, qualora fosse raggiunto un accordo tra i genitori in tal senso, di trasferirlo presso altra scuola secondaria di secondo grado, anche pubblica, se questo si renderà opportuno e/o necessario in base all'impegno profuso dal figlio nell'attività scolastica;
5) Il GN acconsente che il figlio continui il percorso intrapreso CP_1 Per_1 con il Dott. ( psicoterapeuta e psicologo con studio in Mira (VE) Via Guglielmo Persona_3
Marconi, n. 8), con una frequenza minima di settimane alterne sino a quando lo stesso professionista riterrà opportuno. Il GN autorizza sin da ora la terapia farmacologica per il figlio CP_1 qualora il professionista citato valutasse insufficienti le sedute ritenendo necessario il Per_1 coinvolgimento di altri professionisti scelti di comune accordo. Le spese per tutta la terapia di (sedute dallo psicologo e ogni altro professionista coinvolto e terapia farmacologica) Per_1 verranno sostenute al 50% dai genitori. 6) L'AUU verrà richiesto e percepito in misura del 50% ciascuno, dai GNi e che si impegnano a depositare presso l' apposita CP_1 Pt_1 CP_2 richiesta;
7) Per qualsiasi periodo in cui e permanessero dal padre e/o dai Per_1 Per_2 famigliari per periodi diversi rispetto a quanto concordato in tema di visite del padre (a titolo esemplificativo e non esaustivo per i periodi di assenza per motivi di lavoro della madre, ricoveri ospedalieri etc.), nessuna somma sarà dovuta dalla GNa al GN . Resta Pt_1 CP_1 inteso che il soggiorno, per periodi più o meno lunghi in cui i figli permanessero dal padre e/o dai familiari dello stesso, per motivi personali della madre, deve essere preventivamente concordato ed accettato dal Sig. . 8) Nel caso in cui e/o dovessero trasferirsi all'estero CP_1 Per_1 Per_2 in maniera continuativa, per continuare gli studi o al termine degli studi, l'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto direttamente ai figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. 9) i GNi e fanno acquiescenza avverso l'emanando Parte_1 Controparte_1 provvedimento, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento. Spese interamente compensate tra le parti”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato da contro Parte_1 [...]
; CP_1 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(nt. il 22/01/2008) e (nt. il 23/03/2010), ad oggi minorenni;
Per_2 che parte ricorrente ha agito avanti al Tribunale dei Minorenni di Venezia nel procedimento avente
R.G. 731/2012 per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori, definito con decreto del 16/02/2018 dep. il 28/02/2018; che, successivamente, le parti hanno agito congiuntamente con ricorso avanti al Tribunale di Treviso nel procedimento avente R.G. V.G 1158/2020 per ottenere la modifica delle suddette condizioni, procedimento definito con decreto di accoglimento del 13/03/2020; che, ora, in ragione delle mutate condizioni familiari, parte ricorrente ha chiesto un'ulteriore modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, nei termini e alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo;
che, in seguito alla costituzione del convenuto, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione congiunta della procedura;
preso atto dell'intervento del P.M. in atti;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15/04/2025 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli nati dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale degli stessi;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi, atteso l'accordo inter partes anche sul punto e considerati gli esiti della controversia,
P.Q.M.
1) a modifica del decreto del 16/02/2018 del Tribunale dei Minorenni di Venezia come modificato dal decreto del 13/03/2020 del Tribunale Treviso, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta depositate rispettivamente il 10/04/2025 da parte ricorrente e l'11/04/2025 da parte resistente, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
1) l'affidamento congiunto dei figli minori e con collocamento e Per_1 Persona_2 residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre , sita in Mogliano Parte_1
Veneto (TV), via Ronzinella n. 168 scala B int. 12; 2) La residenza del figlio minore dovrà essere trasferita presso la madre ed il GN Per_1
dovrà adempiere alle formalità richieste d'intesa con la GNa CP_1 Pt_1
3) Per quanto riguarda il diritto di visita si chiede che il padre attualmente risiedendo e lavorando fuori sede possa vedere e tenere con sé i figli, quel giorno o quei giorni in cui sarà in Veneto, previo accordo da prendersi di volta in volta con i figli e/o con la madre via telefono, e-mail o sms: impegnandosi ad andarli a prendere ed a riportarli a casa. - Tre settimane anche consecutive, così come la madre, durante le vacanze estive, metà delle festività natalizie, alternando il Natale e il
Capodanno, le intere festività pasquali ad anni alterni. Si conviene che il genitore che non trascorra la notte con i figli possa contattarli telefonicamente, al fine di poter avere un colloquio con gli stessi;
- Data la difficoltà di incastrare tutte le settimane nel periodo estivo con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, l'accordo deve essere preso entro i rispettivi termini di presentazione del piano ferie che per la GNa è stabilito nella prima settimana di marzo e per il sig. è Pt_1 CP_1 stabilito entro nell'ultima settimana di aprile. Resta inteso che poiché la GNa concorda Pt_1 con il proprio datore di lavoro le ferie in funzione della disponibilità e della convenienza dei biglietti aeri per il Canada, il periodo da lei prescelto (orientativamente 3 settimane) sarà rispettato. D'altra parte, la stessa GNa si impegnerà ad agevolare il periodo delle vacanze che i figli Pt_1 trascorreranno con il padre (orientativamente 3 settimane) nella parte rimanente dell'estate. - Il GN
si impegna ed obbliga - salvo gravi e comprovati motivi ostativi - a prestare il proprio CP_1 consenso per il soggiorno in Canada dei figli con la madre nel periodo estivo. Resta inteso la tempestiva comunicazione ed informazione da parte della GNa sui viaggi programmati. Pt_1
4) Il GN si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 con la corresponsione alla GNa alle coordinate bancarie già note (Iban: Pt_1
[...]) ed entro il giorno 15 (quindici) del mese, della somma mensile di
Euro 600,00 (Euro 300,00 per e Euro 300,00 per ), con rivalutazione annuale Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di aprile 2026, nonché a concorrere alle spese straordinarie per ciascun figlio (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50%. con la ricorrente secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. Si specifica al riguardo che la retta scolastica dell'istituto paritario frequentato attualmente da Per_1 sarà sostenuta al 50% da entrambi i genitori che si impegnano, in linea di massima, a far concludere il percorso scolastico del figlio presso lo stesso istituto, con riserva, qualora fosse raggiunto un accordo tra i genitori in tal senso, di trasferirlo presso altra scuola secondaria di secondo grado, anche pubblica, se questo si renderà opportuno e/o necessario in base all'impegno profuso dal figlio nell'attività scolastica;
5) Il GN acconsente che il figlio continui il percorso intrapreso con il Dott. CP_1 Per_1
(psicoterapeuta e psicologo con studio in Mira (VE) Via Guglielmo Marconi, n. 8), Persona_3 con una frequenza minima di settimane alterne sino a quando lo stesso professionista riterrà opportuno. Il GN autorizza sin da ora la terapia farmacologica per il figlio CP_1 Per_1 qualora il professionista citato valutasse insufficienti le sedute ritenendo necessario il coinvolgimento di altri professionisti scelti di comune accordo. Le spese per tutta la terapia di (sedute dallo Per_1 psicologo e ogni altro professionista coinvolto e terapia farmacologica) verranno sostenute al 50% dai genitori.
6) L'AUF verrà richiesto e percepito in misura del 50% ciascuno, dai GNi e CP_2 CP_1 che si impegnano a depositare presso l' apposita richiesta;
Pt_1 CP_2
7) Per qualsiasi periodo in cui e permanessero dal padre e/o dai famigliari per Per_1 Per_2 periodi diversi rispetto a quanto concordato in tema di visite del padre (a titolo esemplificativo e non esaustivo per i periodi di assenza per motivi di lavoro della madre, ricoveri ospedalieri etc.), nessuna somma sarà dovuta dalla GNa al GN . Resta inteso che il soggiorno, per Pt_1 CP_1 periodi più o meno lunghi in cui i figli permanessero dal padre e/o dai familiari dello stesso, per motivi personali della madre, deve essere preventivamente concordato ed accettato dal Sig.
. CP_1
8) Nel caso in cui e/o dovessero trasferirsi all'estero in maniera continuativa, per Per_1 Per_2 continuare gli studi o al termine degli studi, l'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto direttamente ai figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
9) i GNi e fanno acquiescenza avverso l'emanando Parte_1 Controparte_1 provvedimento, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore Dott.ssa Tania Vettore Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 22226/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
Parte_1
Con l'avv. MAGDA COMELATO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. ANTONINO TATA resistente sulle conclusioni congiunte delle parti : “1) Affidamento congiunto dei figli minori e Per_1
con collocamento e residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della Persona_2 madre , sita in Mogliano Veneto (TV), via Ronzinella n. 168 scala B int. 12; 2) La Parte_1 residenza del figlio minore dovrà essere trasferita presso la madre ed il GN Per_1 CP_1 dovrà adempiere alle formalità richieste d'intesa con la GNa 3) Per quanto riguarda Pt_1 il diritto di visita si chiede che il padre attualmente risiedendo e lavorando fuori sede possa vedere e tenere con sé i figli, quel giorno o quei giorni in cui sarà in Veneto, previo accordo da prendersi di volta in volta con i figli e/o con la madre via telefono, e-mail o sms: impegnandosi ad andarli a prendere ed a riportarli a casa. - Tre settimane anche consecutive, così come la madre, durante le vacanze estive, metà delle festività natalizie, alternando il Natale e il Capodanno, le intere festività pasquali ad anni alterni. Si conviene che il genitore che non trascorra la notte con i figli possa contattarli telefonicamente, al fine di poter avere un colloquio con gli stessi;
- Data la difficoltà di incastrare tutte le settimane nel periodo estivo con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, l'accordo deve essere preso entro i rispettivi termini di presentazione del piano ferie che per la GNa è stabilito nella prima settimana di marzo e per il sig. è stabilito entro Pt_1 CP_1 nell'ultima settimana di aprile. Resta inteso che poiché la GNa concorda con il proprio Pt_1 datore di lavoro le ferie in funzione della disponibilità e della convenienza dei biglietti aeri per il Canada, il periodo da lei prescelto (orientativamente 3 settimane) sarà rispettato. D'altra parte, la stessa GNa si impegnerà ad agevolare il periodo delle vacanze che i figli trascorreranno Pt_1 con il padre (orientativamente 3 settimane) nella parte rimanente dell'estate. - Il GN si CP_1 impegna ed obbliga - salvo gravi e comprovati motivi ostativi -a prestare il proprio consenso per il soggiorno in Canada dei figli con la madre nel periodo estivo. Resta inteso la tempestiva comunicazione ed informazione da parte della GNa sui viaggi programmati. 4) Il GN Pt_1
si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento dei figli minori con la Controparte_1 corresponsione alla GNa alle coordinate bancarie già note (Iban: Pt_1
[...]) ed entro il giorno 15 (quindici) del mese, della somma mensile di Euro 600 (Euro 300 per e Euro 300 per ), con rivalutazione annuale secondo gli Per_1 Per_2 indici ISTAT a partire dal mese di aprile 2026, nonché a concorrere alle spese straordinarie per ciascun figlio (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50%. con la ricorrente secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. Si specifica al riguardo che la retta scolastica dell'istituto paritario frequentato attualmente da sarà sostenuta al Per_1
50% da entrambi i genitori che si impegnano, in linea di massima, a far concludere il percorso scolastico del figlio presso lo stesso istituto, con riserva, qualora fosse raggiunto un accordo tra i genitori in tal senso, di trasferirlo presso altra scuola secondaria di secondo grado, anche pubblica, se questo si renderà opportuno e/o necessario in base all'impegno profuso dal figlio nell'attività scolastica;
5) Il GN acconsente che il figlio continui il percorso intrapreso CP_1 Per_1 con il Dott. ( psicoterapeuta e psicologo con studio in Mira (VE) Via Guglielmo Persona_3
Marconi, n. 8), con una frequenza minima di settimane alterne sino a quando lo stesso professionista riterrà opportuno. Il GN autorizza sin da ora la terapia farmacologica per il figlio CP_1 qualora il professionista citato valutasse insufficienti le sedute ritenendo necessario il Per_1 coinvolgimento di altri professionisti scelti di comune accordo. Le spese per tutta la terapia di (sedute dallo psicologo e ogni altro professionista coinvolto e terapia farmacologica) Per_1 verranno sostenute al 50% dai genitori. 6) L'AUU verrà richiesto e percepito in misura del 50% ciascuno, dai GNi e che si impegnano a depositare presso l' apposita CP_1 Pt_1 CP_2 richiesta;
7) Per qualsiasi periodo in cui e permanessero dal padre e/o dai Per_1 Per_2 famigliari per periodi diversi rispetto a quanto concordato in tema di visite del padre (a titolo esemplificativo e non esaustivo per i periodi di assenza per motivi di lavoro della madre, ricoveri ospedalieri etc.), nessuna somma sarà dovuta dalla GNa al GN . Resta Pt_1 CP_1 inteso che il soggiorno, per periodi più o meno lunghi in cui i figli permanessero dal padre e/o dai familiari dello stesso, per motivi personali della madre, deve essere preventivamente concordato ed accettato dal Sig. . 8) Nel caso in cui e/o dovessero trasferirsi all'estero CP_1 Per_1 Per_2 in maniera continuativa, per continuare gli studi o al termine degli studi, l'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto direttamente ai figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. 9) i GNi e fanno acquiescenza avverso l'emanando Parte_1 Controparte_1 provvedimento, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento. Spese interamente compensate tra le parti”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato da contro Parte_1 [...]
; CP_1 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(nt. il 22/01/2008) e (nt. il 23/03/2010), ad oggi minorenni;
Per_2 che parte ricorrente ha agito avanti al Tribunale dei Minorenni di Venezia nel procedimento avente
R.G. 731/2012 per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori, definito con decreto del 16/02/2018 dep. il 28/02/2018; che, successivamente, le parti hanno agito congiuntamente con ricorso avanti al Tribunale di Treviso nel procedimento avente R.G. V.G 1158/2020 per ottenere la modifica delle suddette condizioni, procedimento definito con decreto di accoglimento del 13/03/2020; che, ora, in ragione delle mutate condizioni familiari, parte ricorrente ha chiesto un'ulteriore modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, nei termini e alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo;
che, in seguito alla costituzione del convenuto, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione congiunta della procedura;
preso atto dell'intervento del P.M. in atti;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15/04/2025 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli nati dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale degli stessi;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi, atteso l'accordo inter partes anche sul punto e considerati gli esiti della controversia,
P.Q.M.
1) a modifica del decreto del 16/02/2018 del Tribunale dei Minorenni di Venezia come modificato dal decreto del 13/03/2020 del Tribunale Treviso, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta depositate rispettivamente il 10/04/2025 da parte ricorrente e l'11/04/2025 da parte resistente, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
1) l'affidamento congiunto dei figli minori e con collocamento e Per_1 Persona_2 residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre , sita in Mogliano Parte_1
Veneto (TV), via Ronzinella n. 168 scala B int. 12; 2) La residenza del figlio minore dovrà essere trasferita presso la madre ed il GN Per_1
dovrà adempiere alle formalità richieste d'intesa con la GNa CP_1 Pt_1
3) Per quanto riguarda il diritto di visita si chiede che il padre attualmente risiedendo e lavorando fuori sede possa vedere e tenere con sé i figli, quel giorno o quei giorni in cui sarà in Veneto, previo accordo da prendersi di volta in volta con i figli e/o con la madre via telefono, e-mail o sms: impegnandosi ad andarli a prendere ed a riportarli a casa. - Tre settimane anche consecutive, così come la madre, durante le vacanze estive, metà delle festività natalizie, alternando il Natale e il
Capodanno, le intere festività pasquali ad anni alterni. Si conviene che il genitore che non trascorra la notte con i figli possa contattarli telefonicamente, al fine di poter avere un colloquio con gli stessi;
- Data la difficoltà di incastrare tutte le settimane nel periodo estivo con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, l'accordo deve essere preso entro i rispettivi termini di presentazione del piano ferie che per la GNa è stabilito nella prima settimana di marzo e per il sig. è Pt_1 CP_1 stabilito entro nell'ultima settimana di aprile. Resta inteso che poiché la GNa concorda Pt_1 con il proprio datore di lavoro le ferie in funzione della disponibilità e della convenienza dei biglietti aeri per il Canada, il periodo da lei prescelto (orientativamente 3 settimane) sarà rispettato. D'altra parte, la stessa GNa si impegnerà ad agevolare il periodo delle vacanze che i figli Pt_1 trascorreranno con il padre (orientativamente 3 settimane) nella parte rimanente dell'estate. - Il GN
si impegna ed obbliga - salvo gravi e comprovati motivi ostativi - a prestare il proprio CP_1 consenso per il soggiorno in Canada dei figli con la madre nel periodo estivo. Resta inteso la tempestiva comunicazione ed informazione da parte della GNa sui viaggi programmati. Pt_1
4) Il GN si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 con la corresponsione alla GNa alle coordinate bancarie già note (Iban: Pt_1
[...]) ed entro il giorno 15 (quindici) del mese, della somma mensile di
Euro 600,00 (Euro 300,00 per e Euro 300,00 per ), con rivalutazione annuale Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di aprile 2026, nonché a concorrere alle spese straordinarie per ciascun figlio (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50%. con la ricorrente secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. Si specifica al riguardo che la retta scolastica dell'istituto paritario frequentato attualmente da Per_1 sarà sostenuta al 50% da entrambi i genitori che si impegnano, in linea di massima, a far concludere il percorso scolastico del figlio presso lo stesso istituto, con riserva, qualora fosse raggiunto un accordo tra i genitori in tal senso, di trasferirlo presso altra scuola secondaria di secondo grado, anche pubblica, se questo si renderà opportuno e/o necessario in base all'impegno profuso dal figlio nell'attività scolastica;
5) Il GN acconsente che il figlio continui il percorso intrapreso con il Dott. CP_1 Per_1
(psicoterapeuta e psicologo con studio in Mira (VE) Via Guglielmo Marconi, n. 8), Persona_3 con una frequenza minima di settimane alterne sino a quando lo stesso professionista riterrà opportuno. Il GN autorizza sin da ora la terapia farmacologica per il figlio CP_1 Per_1 qualora il professionista citato valutasse insufficienti le sedute ritenendo necessario il coinvolgimento di altri professionisti scelti di comune accordo. Le spese per tutta la terapia di (sedute dallo Per_1 psicologo e ogni altro professionista coinvolto e terapia farmacologica) verranno sostenute al 50% dai genitori.
6) L'AUF verrà richiesto e percepito in misura del 50% ciascuno, dai GNi e CP_2 CP_1 che si impegnano a depositare presso l' apposita richiesta;
Pt_1 CP_2
7) Per qualsiasi periodo in cui e permanessero dal padre e/o dai famigliari per Per_1 Per_2 periodi diversi rispetto a quanto concordato in tema di visite del padre (a titolo esemplificativo e non esaustivo per i periodi di assenza per motivi di lavoro della madre, ricoveri ospedalieri etc.), nessuna somma sarà dovuta dalla GNa al GN . Resta inteso che il soggiorno, per Pt_1 CP_1 periodi più o meno lunghi in cui i figli permanessero dal padre e/o dai familiari dello stesso, per motivi personali della madre, deve essere preventivamente concordato ed accettato dal Sig.
. CP_1
8) Nel caso in cui e/o dovessero trasferirsi all'estero in maniera continuativa, per Per_1 Per_2 continuare gli studi o al termine degli studi, l'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto direttamente ai figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
9) i GNi e fanno acquiescenza avverso l'emanando Parte_1 Controparte_1 provvedimento, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison