Art. 2. Contributo integrativo per la costruzione di navi
Per la costruzione, allestimento ed arredamento di navi mercantili a scafo metallico per la navigazione marittima e' concesso ai costruttori un contributo integrativo nella misura base stabilita dalle tabelle A e B allegate alla presente legge e riferito al peso totale della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa, ed alla sua velocita'. Al costruttore dell'apparato motore spetta una quota del contributo nella misura base di lire 8.800 per cavallo asse della potenza normale del motore.
La velocita' da prendere in esame ai fini di detto contributo e' quella accertata alle prove nelle condizioni di navi a mezzo carico e con sviluppo della potenza normale dell'apparato motore. Le prove in mare possono essere effettuate anche in condizioni diverse da quelle di cui sopra, nel qual caso si dovranno riportare le condizioni suddette alle formule ed ai riferimenti alle prove alla Vasca, secondo le norme del regolamento di applicazione della legge.
Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera od usati, il contributo e' ridotto di una somma pari al contributo spettante al costruttore dell'apparato motore ai sensi del primo comma del presente articolo, quando si tratti di apparati motori completi o quando i singoli complessi di apparato motore superino il 40 per cento del peso totale dell'apparato motore completo; ed ai 16 per cento del loro valore per tutti gli altri prodotti finiti, comprese le parti dell'apparato motore quando esse non superino il 40 per cento del peso totale di cui sopra.
Il contributo e' dovuto nell'intera misura prevista dal primo comma, quando siano impiegati materiali grezzi o semilavorati, provenienti dall'estero.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3, sara' determinato semestralmente, salvo quanto disposto dall'articolo 12, a decorrere dal 1 marzo e dal 1 settembre di ciascun anno di validita' della presente legge, il coefficiente di variazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo in funzione del volume delle ordinazioni acquisite nel periodo di 12 mesi che ha avuto inizio, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio dell'anno precedente, tenendo altresi' conto degli stanziamenti complessivi di cui al successivo articolo 9, nonche' della finalita' di stimolare i cantieri ai realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi e di adeguare la capacita' produttiva alle effettive possibilita' di assorbimento del mercato.
Per detto coefficiente dovranno essere moltiplicati i parametri base indicati nelle tabelle A e B e il contributo cosi' determinato avra' vigore per il semestre successivo.
Corrispondentemente, la quota del contributo integrativo destinata, al costruttore dell'appaiato motore nonche' le detrazioni previste dal terzo comma del presente articolo verranno moltiplicate per lo stesso coefficiente di cui al comma precedente.
Per la costruzione di navi da pesca oceaniche aventi una stazza lorda superiore a 500 tonnellate, apparato motore di potenza normale, non inferiore a 1200 cavalli vapore e installazioni frigorifere di congelazione con potenza non inferiore a 350 mila frigorie ora il contributo e' commisurato al 30 per cento del prezzo complessivo della nave, compresi impianti per attrezzature, determinato dal Ministero della marina mercantile.
Per la costruzione, allestimento ed arredamento di navi mercantili a scafo metallico per la navigazione marittima e' concesso ai costruttori un contributo integrativo nella misura base stabilita dalle tabelle A e B allegate alla presente legge e riferito al peso totale della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa, ed alla sua velocita'. Al costruttore dell'apparato motore spetta una quota del contributo nella misura base di lire 8.800 per cavallo asse della potenza normale del motore.
La velocita' da prendere in esame ai fini di detto contributo e' quella accertata alle prove nelle condizioni di navi a mezzo carico e con sviluppo della potenza normale dell'apparato motore. Le prove in mare possono essere effettuate anche in condizioni diverse da quelle di cui sopra, nel qual caso si dovranno riportare le condizioni suddette alle formule ed ai riferimenti alle prove alla Vasca, secondo le norme del regolamento di applicazione della legge.
Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera od usati, il contributo e' ridotto di una somma pari al contributo spettante al costruttore dell'apparato motore ai sensi del primo comma del presente articolo, quando si tratti di apparati motori completi o quando i singoli complessi di apparato motore superino il 40 per cento del peso totale dell'apparato motore completo; ed ai 16 per cento del loro valore per tutti gli altri prodotti finiti, comprese le parti dell'apparato motore quando esse non superino il 40 per cento del peso totale di cui sopra.
Il contributo e' dovuto nell'intera misura prevista dal primo comma, quando siano impiegati materiali grezzi o semilavorati, provenienti dall'estero.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3, sara' determinato semestralmente, salvo quanto disposto dall'articolo 12, a decorrere dal 1 marzo e dal 1 settembre di ciascun anno di validita' della presente legge, il coefficiente di variazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo in funzione del volume delle ordinazioni acquisite nel periodo di 12 mesi che ha avuto inizio, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio dell'anno precedente, tenendo altresi' conto degli stanziamenti complessivi di cui al successivo articolo 9, nonche' della finalita' di stimolare i cantieri ai realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi e di adeguare la capacita' produttiva alle effettive possibilita' di assorbimento del mercato.
Per detto coefficiente dovranno essere moltiplicati i parametri base indicati nelle tabelle A e B e il contributo cosi' determinato avra' vigore per il semestre successivo.
Corrispondentemente, la quota del contributo integrativo destinata, al costruttore dell'appaiato motore nonche' le detrazioni previste dal terzo comma del presente articolo verranno moltiplicate per lo stesso coefficiente di cui al comma precedente.
Per la costruzione di navi da pesca oceaniche aventi una stazza lorda superiore a 500 tonnellate, apparato motore di potenza normale, non inferiore a 1200 cavalli vapore e installazioni frigorifere di congelazione con potenza non inferiore a 350 mila frigorie ora il contributo e' commisurato al 30 per cento del prezzo complessivo della nave, compresi impianti per attrezzature, determinato dal Ministero della marina mercantile.