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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 71 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 71 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. URBINATI STEFANIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. SUCCI BEATRICE (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/01/2025 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione Parte_2
personale relativa al matrimonio celebrato in data 29.06.2014, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.04.2025 e 7.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, con conseguente quiescenza degli obblighi derivanti dal matrimonio per il venir meno dell'affectio coniugalis, ma con il mantenimento del dovere di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Rimini (RN), via Montescudo n. 93, di proprietà del sig.
[...]
, verrà comunque assegnata alla sig.ra , la quale continuerà ad Parte_3 Parte_1
abitarla unitamente al figlio con autorizzazione in favore del sig. , che Per_1 Parte_2 provvederà a trasferirsi altrove, all'asportazione dalla citata abitazione dei propri arredi e beni personali. Il sig. si impegna a formalizzare il cambiamento di residenza presso i Parte_2
competenti uffici entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
3. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, in via condivisa, mantenendo la Per_1
residenza ed il collocamento prevalente presso la madre.
I ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad adottare concordemente le decisioni più significative per la salute, l'educazione e l'istruzione del minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del medesimo. Eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione allorquando Per_1
sarà collocato presso di sè.
Nel rapporto e dialogo con il figlio, entrambi i ricorrenti ed i rispettivi familiari avranno cura di salvaguardare reciprocamente la figura genitoriale dell'altro, astenendosi dall'esprimere valutazioni od adottare condotte inappropriate.
Il sig. potrà avere ampio accesso al figlio, avendo cura di informare la madre con Parte_2
anticipo circa le occasioni in cui egli avrà modo di tenere con sé tenendo altresì conto dei Per_1
desideri e degli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore. Del pari, la sig.ra in caso Parte_1
di propri impegni od impedimenti si impegna a rivolgersi al padre, privilegiando il sig. Parte_2
quale figura cui affidare in luogo di terzi. Per_1
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé quantomeno a fine settimana alternati dal Per_1
venerdì sera al lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola-centro estivo o simili, oppure presso la casa materna.
Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il sig. potrà vedere Parte_2
e tenere con sè per due pomeriggi, anche con pernottamento (indicativamente, mercoledì e Per_1
giovedì). Quanto alle festività e vacanze, per il periodo natalizio trascorrerà con ciascun genitore, in Per_1
via alternata il giorno di Natale e la Vigilia o il giorno di Santo Stefano ed ulteriori 7 giorni, con alternanza annuale delle settimane di Natale e Capodanno, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Ciascun genitore potrà, altresì, tenere con sé il figlio per 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Il tutto salvo diversi accordi inter partes.
4. Quanto al mantenimento della prole, considerando l'intervenuto assetto separativo ed il regime osservato in corso di nozze, a fronte del credito vantato dal sig. nei confronti della Parte_2 moglie, viene stabilito che lo stesso sarà estinto mediante l'accollo esclusivo da parte della ricorrente del mantenimento ordinario di (fissato concordemente nella misura di 300,00 euro mensili Per_1
annualmente rivalutabili) sino al termine del ciclo di studi superiori del medesimo.
I genitori comparteciperanno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo l'elenco e le modalità di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, che le parti dichiarano di aver visionato ed accettato.
Gli emolumenti erogati a titolo di assegno unico verranno percepiti dal sig. ed impiegati Parte_2
come quota parte di entrambi i genitori alle spese straordinarie. Il minore permarrà fiscalmente a carico del Signor . Parte_2
5. Entrambi i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere al 3 proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente a richieste di mantenimento. Con l'adempimento del regime di cui al punto 4 interverrà l'avvenuta risoluzione e regolamentazione di ogni questione economica inter partes, che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
6. Le spese legali verranno integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà passiva ex art. 13 Legge Professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 19 Parte II Serie A Anno
2014 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 71 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. URBINATI STEFANIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. SUCCI BEATRICE (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/01/2025 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione Parte_2
personale relativa al matrimonio celebrato in data 29.06.2014, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.04.2025 e 7.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, con conseguente quiescenza degli obblighi derivanti dal matrimonio per il venir meno dell'affectio coniugalis, ma con il mantenimento del dovere di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Rimini (RN), via Montescudo n. 93, di proprietà del sig.
[...]
, verrà comunque assegnata alla sig.ra , la quale continuerà ad Parte_3 Parte_1
abitarla unitamente al figlio con autorizzazione in favore del sig. , che Per_1 Parte_2 provvederà a trasferirsi altrove, all'asportazione dalla citata abitazione dei propri arredi e beni personali. Il sig. si impegna a formalizzare il cambiamento di residenza presso i Parte_2
competenti uffici entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
3. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, in via condivisa, mantenendo la Per_1
residenza ed il collocamento prevalente presso la madre.
I ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad adottare concordemente le decisioni più significative per la salute, l'educazione e l'istruzione del minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del medesimo. Eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione allorquando Per_1
sarà collocato presso di sè.
Nel rapporto e dialogo con il figlio, entrambi i ricorrenti ed i rispettivi familiari avranno cura di salvaguardare reciprocamente la figura genitoriale dell'altro, astenendosi dall'esprimere valutazioni od adottare condotte inappropriate.
Il sig. potrà avere ampio accesso al figlio, avendo cura di informare la madre con Parte_2
anticipo circa le occasioni in cui egli avrà modo di tenere con sé tenendo altresì conto dei Per_1
desideri e degli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore. Del pari, la sig.ra in caso Parte_1
di propri impegni od impedimenti si impegna a rivolgersi al padre, privilegiando il sig. Parte_2
quale figura cui affidare in luogo di terzi. Per_1
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé quantomeno a fine settimana alternati dal Per_1
venerdì sera al lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola-centro estivo o simili, oppure presso la casa materna.
Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il sig. potrà vedere Parte_2
e tenere con sè per due pomeriggi, anche con pernottamento (indicativamente, mercoledì e Per_1
giovedì). Quanto alle festività e vacanze, per il periodo natalizio trascorrerà con ciascun genitore, in Per_1
via alternata il giorno di Natale e la Vigilia o il giorno di Santo Stefano ed ulteriori 7 giorni, con alternanza annuale delle settimane di Natale e Capodanno, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Ciascun genitore potrà, altresì, tenere con sé il figlio per 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Il tutto salvo diversi accordi inter partes.
4. Quanto al mantenimento della prole, considerando l'intervenuto assetto separativo ed il regime osservato in corso di nozze, a fronte del credito vantato dal sig. nei confronti della Parte_2 moglie, viene stabilito che lo stesso sarà estinto mediante l'accollo esclusivo da parte della ricorrente del mantenimento ordinario di (fissato concordemente nella misura di 300,00 euro mensili Per_1
annualmente rivalutabili) sino al termine del ciclo di studi superiori del medesimo.
I genitori comparteciperanno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo l'elenco e le modalità di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, che le parti dichiarano di aver visionato ed accettato.
Gli emolumenti erogati a titolo di assegno unico verranno percepiti dal sig. ed impiegati Parte_2
come quota parte di entrambi i genitori alle spese straordinarie. Il minore permarrà fiscalmente a carico del Signor . Parte_2
5. Entrambi i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere al 3 proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente a richieste di mantenimento. Con l'adempimento del regime di cui al punto 4 interverrà l'avvenuta risoluzione e regolamentazione di ogni questione economica inter partes, che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
6. Le spese legali verranno integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà passiva ex art. 13 Legge Professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 19 Parte II Serie A Anno
2014 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi