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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 153 /2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Maria Montesanti, la quale si riporta agli scritti difensivi, discute come in atti e insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
E' presente per parte appellata l'Avv. Palma Losso, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e verbali di causa e precisa le conclusioni come in atti;
chiede la decisione della causa con condanna alle spese e distrazione;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 16/04/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 663/2021, emessa dal Giudice di pace di Paola il 17.11.2021 e depositata in data 19.11.2021, all'esito del giudizio iscritto al n. 126/2020 r.g.
TRA
(C.F. Parte_1
) E (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2
dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, siti in Catanzaro, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34 eleggono domicilio
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Losso Manuela e Losso Palma ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in San Lucido (CS), alla Via
Cristoforo Colombo n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.02.2022 il Parte_3
di , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...] Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 663/2021, emessa il
17.11.2021, depositata in cancelleria in data 19.11.2021 e non notificata, deducendo che: con ricorso depositato in data 14.02.2020, il Sig. adiva il Giudice di Pace di Paola, al fine di Controparte_1 ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 01/2020, emessa in data
07.01.2020 e notificata il 17.01.2020, dalla di , con cui gli Parte_2 Parte_2
si intimava il pagamento di una somma pari ad euro 3.684,33 per la violazione dell'art. 39, comma 1, del D.lgs. n. 171/2005, avendo questi assunto la guida del proprio acquascooter senza la prescritta abilitazione;
si costituiva ritualmente in giudizio la di la Parte_2 Parte_2 quale chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta da controparte, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
la causa veniva istruita mediante escussione testi e, successivamente, il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n.
663/2021, con cui il Giudice di Pace di Paola accoglieva l'opposizione proposta da Controparte_1
e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Il e la di Parte_1 Parte_2 Parte_2
proponevano, quindi, appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 663/2021
[...]
chiedendo di annullarla o riformala e, per l'effetto, previo accertamento della legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione, di condannare la controparte al pagamento delle somme dovute per effetto dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 01/2020 e dei relativi accessori di legge fino al soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2022 si costituiva in giudizio il sig.
, il quale domandava rigettarsi l'appello proposto e confermarsi la sentenza di primo Controparte_1
grado n. 663/2021.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente occorre precisare che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto, ovverossia sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano, rispettivamente, alla pubblica amministrazione ed all'opponente.
L'amministrazione, infatti, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
cosicché, ad essa spetta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'opponente.
L'opposizione spiegata da quest'ultimo, pertanto, può consistere anche nella semplice contestazione dell'anzidetta pretesa ed, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, onde stabilirne l'eventuale fondatezza (ex plurimis, Cass. sent. n. 1122/1999). Venendo ai motivi di gravame, gli appellanti hanno dedotto che il Giudice di primo grado ha basato la propria decisione su una erronea motivazione, nonché erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 18, comma 2, L. n. 689/1981, oltre che dell'art. 3 L. n. 241/1990 e, incorrendo nella violazione dell'art. 39, comma 1, nonché l'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 171/2005, sia giunto a ritenere nulla l'ordinanza- ingiunzione n. 01/2020 dalla di Parte_2 Parte_2
in violazione dei consolidati principi giurisprudenziali vigenti in materia.
In particolare, gli appellanti hanno sostenuto che il procedimento amministrativo sanzionatorio posto in essere nei confronti di non risulta affatto viziato, né da carenza di motivazione del Controparte_1
provvedimento impugnato, né da violazione del diritto di difesa del trasgressore e che, pertanto, è da considerarsi illegittima la sentenza impugnata.
Tanto chiarito, gli esposti motivi di gravame, congiuntamente esaminati in ragione della connessione tra gli stessi, appaiono fondati.
Anzitutto, la parte appellante, lamentando l'erronea applicazione/interpretazione della l. n. 241 del
1990, art. 3 e della l. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace di Paola ha ritenuto l'ordinanza impugnata carente di motivazione.
Al riguardo, va osservato che trova applicazione il costante indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, le cui ragioni di fatto a sostegno della decisione, possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione (cfr. Cass. n. 8649/2006; Cass. n.
16316/2020).
In particolare, secondo costante orientamento giurisprudenziale “in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione… e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente” (Cass. n.16316/2020; cfr. anche Cass. n.26146/2021).
Nel caso di specie, invece, la sentenza impugnata ha ritenuto l'ordinanza-ingiunzione opposta carente di motivazione sull'assunto che la di si sarebbe “limitata Parte_2 Parte_2
a riportare le presunte violazioni da parte dell'odierno ricorrente con motivazioni di stile”.
Diversamente, il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroga al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente posto che l'eventuale giudizio d'inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio, a seguito dell'opposizione, ha per oggetto non già il provvedimento, ma solo il rapporto sanzionatorio sotteso al medesimo (Cass. n. 2959/2016; Cass. n. 11280/2010), e cioè, in sostanza, la effettiva commissione della condotta (attiva ovvero omissiva) contestata all'opponente e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione che gli è stata inflitta.
“L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante” (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 2959 del 16/02/2016).
Pertanto, in ordine a tale motivo di doglianza, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, l'ordinanza-ingiunzione impugnata non presenta alcun vizio di motivazione avendo la stessa espresso le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare il provvedimento sanzionatorio.
La sentenza impugnata, quindi, è incorsa nell'erronea applicazione dei suddetti principi, laddove il giudice di prime cure, pur dando atto dell'esistenza della motivazione, ha rilevato che la Parte_2
si sarebbe avvalsa di una motivazione di stile, limitandosi ad indicare le presunte violazioni.
[...]
Nel caso di specie, peraltro, il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto l'audizione del trasgressore, ove richiesta, di carattere essenziale “in quanto diretta alla possibile definizione della lite in via amministrativa, con la conseguenza che l'osservanza di tale adempimento costituisce una condizione di validità del procedimento e dell'atto amministrativo, la cui mancanza dà luogo ad un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio oltre su istanza di parte”, omettendo di considerare il principio giurisprudenziale in base al quale “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. S.U. n.1786/2010).
Invero, dall'applicazione del principio secondo il quale il giudizio susseguente investe il rapporto sottostante e non l'atto deriva quale ulteriore conseguenza la non rilevanza degli altri possibili vizi dell'ordinanza-ingiunzione tra i quali la mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta. Come affermato dalla Suprema Corte, “l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza”, per cui “la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale”.
Pertanto, non può trovare accoglimento neppure l'asserita violazione del diritto di difesa in materia ai sensi dell'art. 18 della L.689/81, in quanto anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto.
Si evidenzia, poi, dal materiale probatorio in atti, che il sig. , diversamente da quanto Controparte_1
asserito, ha comunque esercitato il proprio diritto di difesa depositando in data 10.09.2019 i propri scritti difensivi.
Vanno altresì disattese le deduzioni difensive di parte appellata secondo cui l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima in ragione della mancata contestazione immediata delle violazioni accertate con il predetto verbale.
Invero, “in tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (cfr. Cass. civ. sez. II del 29.12.2009 n. 27508).
Nella fattispecie, lo stesso appellato ha dedotto, a pag. 4 della comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, che “in data 19.08.2019 (due giorni dopo la presunta violazione) quando il CP_1
si è presentato presso gli Uffici della di Cetraro gli veniva notificato il verbale”. Parte_2
Inoltre, l'art. 14 della L. 689/81 prevede che la violazione debba “quando è possibile” essere contestata immediatamente.
È infatti possibile che la contestazione venga differita, perché, come nel caso di specie, anche se avvicinato, il trasgressore risulta essere sprovvisto dei documenti richiesti.
Quanto precisato sinora, pertanto, esime dalla delibazione delle ulteriori questioni prospettate da parte appellante, in quanto assorbite.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della parte appellata, in ragione del principio di soccombenza, alla refusione in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti al presente grado di giudizio, secondo i valori di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del
13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, con applicazione dei valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché delle scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Nel primo grado di giudizio, invece, come risulta dalla sentenza impugnata e dalla comparsa di costituzione allegata, la di non era difesa da un avvocato, Parte_2 Parte_2
sicché “la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09/07/2004), con esclusione dei compensi professionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 153/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza impugnata;
- riforma la sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 663/21 e, per l'effetto, convalida l'ordinanza- ingiunzione di pagamento e il verbale oggetto di opposizione in primo grado;
- condanna , al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese processuali, che Controparte_1
determina, per l'appello, in complessivi € 1.278,00 per compensi avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sugli onorari come per legge
Paola, lì 16.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero