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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7443 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44071/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPECCHI Parte_1 C.F._1
IA AN e dell'avv. VALERO LEGUINA JOSE' MARIA ( ) VIA C.F._2
LODOVICO ARIOSTO 22 MILANO;
( ) VIA Parte_2 C.F._3
LODOVICO ARIOSTO 22 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA LODOVICO ARIOSTO 27
20121 MILANO presso il difensore avv. CAPECCHI IA AN
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Sedda della Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122
MILANO presso il difensore avv. Anna Sedda della AVVOCATURA STATO MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_3 P.IVA_3
LO e dell'avv. BARTOLOMEO ANGELA ( VIA DELLA C.F._4
GUASTALLA, N. 6 20122 MILANO;
) VIA Parte_3 C.F._5
pagina 1 di 6 GUASTALLA, 6 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 20122
MILANO presso il difensore avv. MANDARANO LO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1° luglio 2025
pagina 2 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il presente procedimento attiene alla
“…mancata corretta verifica, da parte di un messo comunale, della nuova residenza della signora
[...]
cittadina italiana iscritta all'AIRE di Milano dal 2021, che da Barcellona rientrava nel Parte_1 el 2023 nel capoluogo lombardo, ospite nella abitazione del convivente in Viale Montenero, 12, signor …” Persona_1
-secondo la ricostruzione della ricorrente, la negligente verifica espletata dal messo comunale avrebbe comportato l'ingiustificato rigetto della richiesta dell'interessata di iscrizione anagrafica presso il nuovo indirizzo di viale Montenero n.12, Milano, come da provvedimento del di Milano del 29 gennaio CP_3 2024 (doc.3 ric.)
-a seguito dell'esito negativo del procedimento, la residenza anagrafica di era stata infatti Parte_1 ripristinata al precedente indirizzo
-il ricorso gerarchico presentato dall'interessata al Prefetto di Milano era stato respinto con decreto del 6 novembre 2024
-la ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di Milano
“…in totale modifica del decreto prefettizio in tale sede impugnato, n. 0353838 del 6/11/2024, annullare e porre nel nulla il diniego alla concessione della residenza nonché il decreto prefettizio in questa sede impugnato, accogliendo invece l'istanza di iscrizione anagrafica in discorso a far data dal momento di presentazione della stessa …”
-il e il si sono costituiti eccependo ciascuno la propria carenza di Controparte_3 Controparte_4 le no del ricorso ex art.281 decies c.p.c. e hanno chiesto nel merito il rigetto delle domande proposte
-in sede di interrogatorio libero, la ricorrente ha dichiarato:
“Sono , nata a [...] il [...], mi sono trasferita a Barcellona nel 2021 Parte_1 per svo presso la con un contratto di lavoro a tempo Controparte_5 indeterminato. Sono ritornata in Italia nel novembre 2023 per lavorare presso una sede secondaria della menzionata società che ha la seguente denominazione ANV Specialty Europe SL, Italian Branch. Il mio attuale contratto di lavoro è con tale ultima sede seconda secondaria. Abito in via Settembrini 35 nella mia casa di cui sono comproprietaria con il mio compagno Avv. che lavora in uno studio Persona_1 legale. Al momento dell'accertamento del messo comunale abitavo con il mio compagno in viale Montenero 12 nell'abitazione di proprietà del medesimo. È uno stabile privo di portineria come avevo indicato nel modulo redatto al momento della richiesta di residenza. Sul citofono era indicato il nome del mio compagno e l'amministratore dello stabile non aveva ancora effettuato l'apposizione del mio nome. Nei giorni prossimi all'accesso ero a casa come risulta dal tracciato della geolocalizzazione. Un mio vicino e il titolare di un'enoteca sita nel medesimo stabile possono testimoniare personalmente, come da dichiarazione scritta che il mio difensore chiederà di depositare in giudizio.”
°°°
-l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambe le convenute è infondata
-su indicazione del Tribunale, la ricorrente ha notificato il ricorso nei confronti del di Controparte_6 pagina 3 di 6 Milano, in qualità di ufficiale del Governo, il quale è il destinatario della pretesa fatta valere dalla parte
-il ricorso è stato notificato all'Avvocatura dello Stato e non presso il Milano, proprio in virtù CP_3 del ruolo assunto dal Sindaco in tale materia
-in tema di tenuta dei registri anagrafici, il Sindaco agisce infatti non quale rappresentante del ma CP_3 quale organo dello Stato, e segnatamente del , il quale, in definitiva sso Controparte_4 legittimato in ordine alle domande della ricorrente
-la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 3660 del 13/02/2020 ha infatti affermato che:
“ il ricorso contro il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio dev'essere promosso nei confronti del sindaco quale ufficiale di governo, cioè organo diretto dello Stato, e non quale rappresentante del Comune, ente estraneo alla procedura, sicché la sua evocazione in giudizio in quest'ultima veste determina un vizio relativo non solo alla notificazione del ricorso, ma alla editio actionis, cioè al contenuto dell'atto introduttivo, che è causa della nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., sanabile ai sensi del successivo comma 5 mediante la rinnovazione dell'atto da notificarsi presso l'Avvocatura Generale dello Stato”
°°°
-il ricorso in esame è poi ammissibile
-infatti, in presenza dei presupposti di legge, l'attività del in materia di iscrizione Controparte_4 anagrafica -- e, mediatamente, quella del Sindaco in qualità di ufficiale del Governo – è del tutto vincolata
-ne consegue che, a seguito dell'eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo, l'Autorità giudiziaria ordinaria può ordinare al e, nello specifico, al Sindaco del Comune di Milano, di CP_4 iscrivere la ricorrente alla nuova residenza anagrafica
-l'adozione di tale provvedimento, lungi dall'integrare un indebito inserimento in prerogative amministrative, sarebbe giustificato dall'accertamento di una condotta lesiva di diritti della persona rispetto alla quale è consentito all'A.G.O. ordinare alla Pubblica Amministrazione l'adozione di comportamenti a natura vincolata a tutela del diritto che si ravvisi leso
°°°
-nel merito, il ricorso non merita accoglimento
-dalla lettura della “dichiarazione di residenza” compilata da (doc.1 ric.) si evince che la Parte_1 stessa aveva attestato:
a) di aver trasferito la dimora abituale all'indirizzo di Milano, via Montenero n.12
2) di occupare legittimamente l'abitazione in qualità di “ospite di ” (convivente) Persona_1
-anche nell'indicazione dei recapiti ai quali avrebbero dovute essere inviate le comunicazioni inerenti alla procedura di trasferimento della residenza, l'interessata aveva indicato il menzionato indirizzo
-nella “dichiarazione di residenza” non è pertanto riportata alcuna indicazione relativa al fatto che le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate a presso l'immobile di Parte_1 Persona_1
[...]
-in particolare, alla pag.4 della dichiarazione manca l'indicazione “presso ” o quella Persona_1 equivalente “ c/o ” Parte_1 Persona_1
-in altri termini, dalla menzionata dichiarazione si evince che occupava a titolo di Parte_1 cortesia l'unità abitativa di proprietà del convivente, ma non anche che l'appartamento era individuabile nello stabile esclusivamente con il nome del proprietario
-pertanto, il messo comunale ha diligentemente verificato che “…in luogo non ci sono riscontri nominativi pagina 4 di 6 …” riferiti all'interessata e, pertanto, anche a fronte dell'esito negativo degli interpelli degli inquilini rinvenuti nello stabile, aveva attestato l'esito negativo della sua attività di accertamento
-l'assenza di una indicazione nominativa di presso l'appartamento di proprietà di Parte_1
è poi confermata dall'esito negativo della notifica sia della raccomandata del 22 Persona_1
la quale si dava comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica) sia della successiva raccomandata del 29 gennaio 2024 (con la quale si dava comunicazione del decreto di rigetto della domanda di iscrizione anagrafica)
-la difesa del ha pertanto condivisibilmente affermato che: Controparte_4
“…il Comune di Milano, con la nota inoltrata alla Prefettura (all. n. 4) ha chiarito che la ricorrente non avrebbe specificato per iscritto all'interno del modulo di richiesta di trasferimento di residenza le informazioni utili alla sua puntuale reperibilità e ciò sia ai fini dell'invio delle comunicazioni scritte da parte dell'Amministrazione comunale che ai fini dell'accertamento presso l'abitazione dichiarata da parte del messo incaricato.
Circostanza, questa, pacificamente desumibile dallo stesso modulo compilato dall'interessata il quale non riporta alcuna indicazione “cit. 35 posta riferita al citofono e alla cassetta postale del compagno Per_1 convivente (all. 5).
In particolare, il di Milano evidenziava che il modulo di richiesta (cfr. all. 4) non sarebbe stato CP_3 compilato in modo adeguato nella parte relativa alle comunicazioni in cui non venivano indicate tutte le informazioni necessarie ai fini di un corretto recapito di eventuali comunicazioni postali.
Una corretta compilazione avrebbe infatti consentito all'Ufficiale dell'Anagrafe di trasmettere il preavviso di rigetto ex articolo 10 legge 241/90 nonché il successivo diniego recando in indirizzo il cognome aggiuntivo “ . Per_1
Ed infatti, l'indicazione “ospite di risultava presente solo nell'allegato I del modulo, il quale Per_1 viene esaminato esclusivamente per la verifica del titolo di occupazione dell'immobile e quindi ai soli fini della verifica del possesso del titolo abitativo dell'alloggio.
Anche quanto eccepito nel ricorso in ordine alla procedura seguita dal messo comunale non può essere tenuto in considerazione alcuna atteso che l'indirizzo indicato dalla ricorrente presso il quale si è svolto l'accertamento era esatto e corrispondente a quanto dichiarato nel modulo e il civico era pienamente esistente …”
-in conclusione, l'omessa indicazione nominativa dell'interessata sul citofono, sulla porta d'ingresso e sulla cassetta delle lettere quale soggetto residente nell'abitazione di ha esonerato il messo Persona_1 comunale – nonché successivamente l'addetto alla notifica delle due raccomandate del 22 dicembre 2023 e del 29 gennaio 2024 – dall'espletamento di accertamenti diversi e ulteriori rispetto alla verifica (negativa) del nominativo della destinataria e all'interpello dei condomini reperiti nello stabile di via Montenero n.12
-sarebbe stato sufficiente apporre – in via definitiva o provvisoria -- il nominativo dell'interessata sul citofono, sulla porta dell'abitazione e sulla cassetta delle lettere nonché, a monte, specificare che la destinataria era reperibile presso l'abitazione del proprietario
-il fatto, poi, che la ricorrente avesse successivamente ricevuto sia la comunicazione dell'avviso del mancato pagamento del bollo automobilistico (11 marzo 2024) sia la tessera elettorale (aprile 2024) (docc.10 e 13 ric.) nulla prova ai fini della negligenza del messo comunale all'atto dell'accertamento della residenza effettiva di alla data del 23 marzo 2023 Parte_1
-non è stata infatti fornita la prova della permanenza, all'epoca delle menzionate notifiche, della mera indicazione del nominativo di sul citofono, sulla porta d'ingresso e sulla cassetta delle Persona_1 lettere
-in conclusione, il ricorso in esame non merita accoglimento pagina 5 di 6 -le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta il ricorso proposto ex art.281 decies c.p.c. da Parte_1
2) condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.356,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta in favore di ciascuno dei convenuti costituiti.
Milano, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44071/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPECCHI Parte_1 C.F._1
IA AN e dell'avv. VALERO LEGUINA JOSE' MARIA ( ) VIA C.F._2
LODOVICO ARIOSTO 22 MILANO;
( ) VIA Parte_2 C.F._3
LODOVICO ARIOSTO 22 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA LODOVICO ARIOSTO 27
20121 MILANO presso il difensore avv. CAPECCHI IA AN
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Sedda della Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122
MILANO presso il difensore avv. Anna Sedda della AVVOCATURA STATO MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_3 P.IVA_3
LO e dell'avv. BARTOLOMEO ANGELA ( VIA DELLA C.F._4
GUASTALLA, N. 6 20122 MILANO;
) VIA Parte_3 C.F._5
pagina 1 di 6 GUASTALLA, 6 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 20122
MILANO presso il difensore avv. MANDARANO LO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1° luglio 2025
pagina 2 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il presente procedimento attiene alla
“…mancata corretta verifica, da parte di un messo comunale, della nuova residenza della signora
[...]
cittadina italiana iscritta all'AIRE di Milano dal 2021, che da Barcellona rientrava nel Parte_1 el 2023 nel capoluogo lombardo, ospite nella abitazione del convivente in Viale Montenero, 12, signor …” Persona_1
-secondo la ricostruzione della ricorrente, la negligente verifica espletata dal messo comunale avrebbe comportato l'ingiustificato rigetto della richiesta dell'interessata di iscrizione anagrafica presso il nuovo indirizzo di viale Montenero n.12, Milano, come da provvedimento del di Milano del 29 gennaio CP_3 2024 (doc.3 ric.)
-a seguito dell'esito negativo del procedimento, la residenza anagrafica di era stata infatti Parte_1 ripristinata al precedente indirizzo
-il ricorso gerarchico presentato dall'interessata al Prefetto di Milano era stato respinto con decreto del 6 novembre 2024
-la ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di Milano
“…in totale modifica del decreto prefettizio in tale sede impugnato, n. 0353838 del 6/11/2024, annullare e porre nel nulla il diniego alla concessione della residenza nonché il decreto prefettizio in questa sede impugnato, accogliendo invece l'istanza di iscrizione anagrafica in discorso a far data dal momento di presentazione della stessa …”
-il e il si sono costituiti eccependo ciascuno la propria carenza di Controparte_3 Controparte_4 le no del ricorso ex art.281 decies c.p.c. e hanno chiesto nel merito il rigetto delle domande proposte
-in sede di interrogatorio libero, la ricorrente ha dichiarato:
“Sono , nata a [...] il [...], mi sono trasferita a Barcellona nel 2021 Parte_1 per svo presso la con un contratto di lavoro a tempo Controparte_5 indeterminato. Sono ritornata in Italia nel novembre 2023 per lavorare presso una sede secondaria della menzionata società che ha la seguente denominazione ANV Specialty Europe SL, Italian Branch. Il mio attuale contratto di lavoro è con tale ultima sede seconda secondaria. Abito in via Settembrini 35 nella mia casa di cui sono comproprietaria con il mio compagno Avv. che lavora in uno studio Persona_1 legale. Al momento dell'accertamento del messo comunale abitavo con il mio compagno in viale Montenero 12 nell'abitazione di proprietà del medesimo. È uno stabile privo di portineria come avevo indicato nel modulo redatto al momento della richiesta di residenza. Sul citofono era indicato il nome del mio compagno e l'amministratore dello stabile non aveva ancora effettuato l'apposizione del mio nome. Nei giorni prossimi all'accesso ero a casa come risulta dal tracciato della geolocalizzazione. Un mio vicino e il titolare di un'enoteca sita nel medesimo stabile possono testimoniare personalmente, come da dichiarazione scritta che il mio difensore chiederà di depositare in giudizio.”
°°°
-l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambe le convenute è infondata
-su indicazione del Tribunale, la ricorrente ha notificato il ricorso nei confronti del di Controparte_6 pagina 3 di 6 Milano, in qualità di ufficiale del Governo, il quale è il destinatario della pretesa fatta valere dalla parte
-il ricorso è stato notificato all'Avvocatura dello Stato e non presso il Milano, proprio in virtù CP_3 del ruolo assunto dal Sindaco in tale materia
-in tema di tenuta dei registri anagrafici, il Sindaco agisce infatti non quale rappresentante del ma CP_3 quale organo dello Stato, e segnatamente del , il quale, in definitiva sso Controparte_4 legittimato in ordine alle domande della ricorrente
-la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 3660 del 13/02/2020 ha infatti affermato che:
“ il ricorso contro il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio dev'essere promosso nei confronti del sindaco quale ufficiale di governo, cioè organo diretto dello Stato, e non quale rappresentante del Comune, ente estraneo alla procedura, sicché la sua evocazione in giudizio in quest'ultima veste determina un vizio relativo non solo alla notificazione del ricorso, ma alla editio actionis, cioè al contenuto dell'atto introduttivo, che è causa della nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., sanabile ai sensi del successivo comma 5 mediante la rinnovazione dell'atto da notificarsi presso l'Avvocatura Generale dello Stato”
°°°
-il ricorso in esame è poi ammissibile
-infatti, in presenza dei presupposti di legge, l'attività del in materia di iscrizione Controparte_4 anagrafica -- e, mediatamente, quella del Sindaco in qualità di ufficiale del Governo – è del tutto vincolata
-ne consegue che, a seguito dell'eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo, l'Autorità giudiziaria ordinaria può ordinare al e, nello specifico, al Sindaco del Comune di Milano, di CP_4 iscrivere la ricorrente alla nuova residenza anagrafica
-l'adozione di tale provvedimento, lungi dall'integrare un indebito inserimento in prerogative amministrative, sarebbe giustificato dall'accertamento di una condotta lesiva di diritti della persona rispetto alla quale è consentito all'A.G.O. ordinare alla Pubblica Amministrazione l'adozione di comportamenti a natura vincolata a tutela del diritto che si ravvisi leso
°°°
-nel merito, il ricorso non merita accoglimento
-dalla lettura della “dichiarazione di residenza” compilata da (doc.1 ric.) si evince che la Parte_1 stessa aveva attestato:
a) di aver trasferito la dimora abituale all'indirizzo di Milano, via Montenero n.12
2) di occupare legittimamente l'abitazione in qualità di “ospite di ” (convivente) Persona_1
-anche nell'indicazione dei recapiti ai quali avrebbero dovute essere inviate le comunicazioni inerenti alla procedura di trasferimento della residenza, l'interessata aveva indicato il menzionato indirizzo
-nella “dichiarazione di residenza” non è pertanto riportata alcuna indicazione relativa al fatto che le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate a presso l'immobile di Parte_1 Persona_1
[...]
-in particolare, alla pag.4 della dichiarazione manca l'indicazione “presso ” o quella Persona_1 equivalente “ c/o ” Parte_1 Persona_1
-in altri termini, dalla menzionata dichiarazione si evince che occupava a titolo di Parte_1 cortesia l'unità abitativa di proprietà del convivente, ma non anche che l'appartamento era individuabile nello stabile esclusivamente con il nome del proprietario
-pertanto, il messo comunale ha diligentemente verificato che “…in luogo non ci sono riscontri nominativi pagina 4 di 6 …” riferiti all'interessata e, pertanto, anche a fronte dell'esito negativo degli interpelli degli inquilini rinvenuti nello stabile, aveva attestato l'esito negativo della sua attività di accertamento
-l'assenza di una indicazione nominativa di presso l'appartamento di proprietà di Parte_1
è poi confermata dall'esito negativo della notifica sia della raccomandata del 22 Persona_1
la quale si dava comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica) sia della successiva raccomandata del 29 gennaio 2024 (con la quale si dava comunicazione del decreto di rigetto della domanda di iscrizione anagrafica)
-la difesa del ha pertanto condivisibilmente affermato che: Controparte_4
“…il Comune di Milano, con la nota inoltrata alla Prefettura (all. n. 4) ha chiarito che la ricorrente non avrebbe specificato per iscritto all'interno del modulo di richiesta di trasferimento di residenza le informazioni utili alla sua puntuale reperibilità e ciò sia ai fini dell'invio delle comunicazioni scritte da parte dell'Amministrazione comunale che ai fini dell'accertamento presso l'abitazione dichiarata da parte del messo incaricato.
Circostanza, questa, pacificamente desumibile dallo stesso modulo compilato dall'interessata il quale non riporta alcuna indicazione “cit. 35 posta riferita al citofono e alla cassetta postale del compagno Per_1 convivente (all. 5).
In particolare, il di Milano evidenziava che il modulo di richiesta (cfr. all. 4) non sarebbe stato CP_3 compilato in modo adeguato nella parte relativa alle comunicazioni in cui non venivano indicate tutte le informazioni necessarie ai fini di un corretto recapito di eventuali comunicazioni postali.
Una corretta compilazione avrebbe infatti consentito all'Ufficiale dell'Anagrafe di trasmettere il preavviso di rigetto ex articolo 10 legge 241/90 nonché il successivo diniego recando in indirizzo il cognome aggiuntivo “ . Per_1
Ed infatti, l'indicazione “ospite di risultava presente solo nell'allegato I del modulo, il quale Per_1 viene esaminato esclusivamente per la verifica del titolo di occupazione dell'immobile e quindi ai soli fini della verifica del possesso del titolo abitativo dell'alloggio.
Anche quanto eccepito nel ricorso in ordine alla procedura seguita dal messo comunale non può essere tenuto in considerazione alcuna atteso che l'indirizzo indicato dalla ricorrente presso il quale si è svolto l'accertamento era esatto e corrispondente a quanto dichiarato nel modulo e il civico era pienamente esistente …”
-in conclusione, l'omessa indicazione nominativa dell'interessata sul citofono, sulla porta d'ingresso e sulla cassetta delle lettere quale soggetto residente nell'abitazione di ha esonerato il messo Persona_1 comunale – nonché successivamente l'addetto alla notifica delle due raccomandate del 22 dicembre 2023 e del 29 gennaio 2024 – dall'espletamento di accertamenti diversi e ulteriori rispetto alla verifica (negativa) del nominativo della destinataria e all'interpello dei condomini reperiti nello stabile di via Montenero n.12
-sarebbe stato sufficiente apporre – in via definitiva o provvisoria -- il nominativo dell'interessata sul citofono, sulla porta dell'abitazione e sulla cassetta delle lettere nonché, a monte, specificare che la destinataria era reperibile presso l'abitazione del proprietario
-il fatto, poi, che la ricorrente avesse successivamente ricevuto sia la comunicazione dell'avviso del mancato pagamento del bollo automobilistico (11 marzo 2024) sia la tessera elettorale (aprile 2024) (docc.10 e 13 ric.) nulla prova ai fini della negligenza del messo comunale all'atto dell'accertamento della residenza effettiva di alla data del 23 marzo 2023 Parte_1
-non è stata infatti fornita la prova della permanenza, all'epoca delle menzionate notifiche, della mera indicazione del nominativo di sul citofono, sulla porta d'ingresso e sulla cassetta delle Persona_1 lettere
-in conclusione, il ricorso in esame non merita accoglimento pagina 5 di 6 -le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta il ricorso proposto ex art.281 decies c.p.c. da Parte_1
2) condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.356,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta in favore di ciascuno dei convenuti costituiti.
Milano, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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