Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 4230/2023 promosso da
C.F. con il patrocinio dell'Avv. BORDONI Parte_1 C.F._1
DEBORAH ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Piazza Botta nr.3,
RICORRENTE contro
, C.F. con il patrocinio degli Avv.ti BAGGI DANIELA e GIULIA Controparte_1 C.F._2
BARBARA PROVINCIALI ed elettivamente domiciliata presso lo studio in in Pavia, Viale Cesare
Battisti n. 15
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.02.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“ La resistente si dichiara d'accordo a versare un assegno di 100 € direttamente al figlio oltre a
1200,00 a titolo di arretrati ma non in una tranche sola. Il giudice propone che la mamma versi 100
€ da febbraio 2025 oltre all'importo di € 1200,00 di arretrati direttamente a entro il Per_1
30.1.2026. senza spese extra che verranno sostenute dal padre.
Il giudice invita le parti a fare un percorso con uno psicoterapeuta anche con per verificare Per_1
se ci siano spazi di recupero della relazione madre-figlio. Le parti si dichiarano d'accordo. ”
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, in sede d'udienza, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In Particolare, le parti hanno chiesto al Tribunale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
431/2022, pronunciata dall'intestato Tribunale in data 22.03.2022, di prevedere in capo alla madre l'obbligo di versare direttamente al figlio maggiorenne non autosufficiente e collocato Per_1
presso l'abitazione del ricorrente, l'assegno di mantenimento pari a 100,00€ mensili, oltre all'importo di € 1200,00 a titolo di arretrati entro il 30.1.2026.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le spese di lite debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, a modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Pavia n.
431/2022 del 22.03.2022 :
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 25/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi