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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 13 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 11995/2025 RG
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. Alberico De Angelis e Avv. Romolo Scalzone, Parte_1
CONTRO
Controparte_1
FATTO e DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che aveva svolto la propria attività di insegnante, con contratto a tempo determinato, per l'A.S.
2022/23 dal 07/10/2022 al 30/06/2023 presso l'IPSCT Minzoni di Giugliano (NA) e per l'A.S.
2023/24 dal 11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'ITCG V. Pareto di Pozzuoli (NA);
che durante i predetti periodi di servizio le era stato negato il diritto alla percezione del beneficio economico di € 500,00 previsto dalla legge n. 107/2015 sulla “Buona Scuola”;
che ai docenti precari erano richiesti gli stessi diritti ed obblighi formativi del personale di ruolo e svolgevano gli stessi compiti di questi ultimi;
che in base alla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., era ravvisabile la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento;
che la Corte di Giustizia europea con ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 aveva dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
che il Consiglio di Stato con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842 aveva stabilito il diritto dei docenti precari alla Carta del docente;
che in data 16/12/2024 aveva inviato diffida e messa in mora senza ottenere risposta. 2
Ciò premesso, chiedeva accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la complessiva somma di €1.000,00, con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali.
Il , ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso merita accoglimento.
L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost. .
Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno . Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado...”) .
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE .
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/2021, UC contro . La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in Controparte_1 esame deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali . CP_1
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, 3
le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno .
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine . Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro .
Ciò posto, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento . Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta (dai convenuti) bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi . Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di intervento didattico di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi .
Ne consegue, quindi, che la Carta docenti, tenuto conto che la stessa è riconosciuta in modo non frazionato per ciascun anno scolastico debba essere attribuita al personale supplente che abbia svolto la propria attività di docenza per l'intero anno scolastico . A tal fine, ai sensi del comma 1 dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del
1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto una durata di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale .
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente è titolare di contratti di supplenza annuale per: 4
• l'anno scolastico 2022/2023, dal 07/10/2022 al 30/06/2023 presso l'IPSCT Minzoni di
Giugliano (NA), per un periodo di circa 267 giorni;
• l'anno scolastico 2023/2024, dal 11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'ITCG V. Pareto di
Pozzuoli (NA), per un periodo di circa 294 giorni.
In entrambi gli anni scolastici la ricorrente ha prestato servizio per periodi ampiamente superiori a
180 giorni, integrando così il requisito previsto dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 per la considerazione dell'anno scolastico come intero.
Rientra quindi pienamente nella categoria dei beneficiari del diritto alla Carta del docente come individuata dalla giurisprudenza di legittimità .
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di euro 1.000,00 a titolo di Carta del docente .
Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della sig.ra a percepire l'importo di euro 1.000,00 a Parte_1 titolo di Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
Condanna il al pagamento della somma di €600,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali oltre ad €90,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €690,00, oltre
IVA e CPA, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 13 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 11995/2025 RG
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. Alberico De Angelis e Avv. Romolo Scalzone, Parte_1
CONTRO
Controparte_1
FATTO e DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che aveva svolto la propria attività di insegnante, con contratto a tempo determinato, per l'A.S.
2022/23 dal 07/10/2022 al 30/06/2023 presso l'IPSCT Minzoni di Giugliano (NA) e per l'A.S.
2023/24 dal 11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'ITCG V. Pareto di Pozzuoli (NA);
che durante i predetti periodi di servizio le era stato negato il diritto alla percezione del beneficio economico di € 500,00 previsto dalla legge n. 107/2015 sulla “Buona Scuola”;
che ai docenti precari erano richiesti gli stessi diritti ed obblighi formativi del personale di ruolo e svolgevano gli stessi compiti di questi ultimi;
che in base alla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., era ravvisabile la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento;
che la Corte di Giustizia europea con ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 aveva dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
che il Consiglio di Stato con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842 aveva stabilito il diritto dei docenti precari alla Carta del docente;
che in data 16/12/2024 aveva inviato diffida e messa in mora senza ottenere risposta. 2
Ciò premesso, chiedeva accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la complessiva somma di €1.000,00, con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali.
Il , ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso merita accoglimento.
L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost. .
Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno . Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado...”) .
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE .
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/2021, UC contro . La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in Controparte_1 esame deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali . CP_1
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, 3
le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno .
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine . Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro .
Ciò posto, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento . Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta (dai convenuti) bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi . Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di intervento didattico di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi .
Ne consegue, quindi, che la Carta docenti, tenuto conto che la stessa è riconosciuta in modo non frazionato per ciascun anno scolastico debba essere attribuita al personale supplente che abbia svolto la propria attività di docenza per l'intero anno scolastico . A tal fine, ai sensi del comma 1 dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del
1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto una durata di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale .
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente è titolare di contratti di supplenza annuale per: 4
• l'anno scolastico 2022/2023, dal 07/10/2022 al 30/06/2023 presso l'IPSCT Minzoni di
Giugliano (NA), per un periodo di circa 267 giorni;
• l'anno scolastico 2023/2024, dal 11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'ITCG V. Pareto di
Pozzuoli (NA), per un periodo di circa 294 giorni.
In entrambi gli anni scolastici la ricorrente ha prestato servizio per periodi ampiamente superiori a
180 giorni, integrando così il requisito previsto dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 per la considerazione dell'anno scolastico come intero.
Rientra quindi pienamente nella categoria dei beneficiari del diritto alla Carta del docente come individuata dalla giurisprudenza di legittimità .
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di euro 1.000,00 a titolo di Carta del docente .
Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della sig.ra a percepire l'importo di euro 1.000,00 a Parte_1 titolo di Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
Condanna il al pagamento della somma di €600,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali oltre ad €90,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €690,00, oltre
IVA e CPA, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Ciro Cardellicchio