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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/07/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente rel.
Francesca Coccoli Consigliere
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 454/2023 R.G., promossa da:
con sede legale in Conegliano (TV), alla Via V. Alfieri n. 1, Controparte_1 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EV
, e, per essa, la “ con sede legale in Milano P.IVA_1 Controparte_2
(20121 – MI), ai Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961, Società incorporante – a seguito di fusione per incorporazione con effetto a decorrere dall'1.07.2019, giusto atto di fusione del 6.06.2019 a rogito Notaio Dr.
[...] in Milano,– la , con sede legale in Roma (RM), Piazza Per_1 CP_3
SS. Apostoli n. 73, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulia GALATI (C.F. e dall'Avvocato Pietro Davide SARTI del Foro di Roma (C.F. C.F._1
- indirizzo P.E.C. – C.F._2 Email_1 numero di fax 06/85355755), ed elettivamente domiciliata ai fini di ogni comunicazione e/o notificazione afferente al presente giudizio presso l'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: ; Email_1
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Teramo (TE), alla Via Firenze n.
8 - C.F. / pec: P.IVA_3
e - C.F. PartitaIVA_4 Controparte_5
tutti rappresentati e difesi nel primo grado di giudizio, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli Avvocati Mario Natale del Foro di
Milano C.F. - pec: ed C.F._4 Email_2
Andrea Sortino del Foro di Teramo C.F. - pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliati gli indirizzi di posta Email_3 elettronica certificata dei predetti legali e Email_2
Email_3
APPELLATI CONTUMACI
E on Sede legale e Direzione Generale in al Controparte_6 CP_6
Corso Cavour, 19 - Cod. Fiscale e iscrizione Registro Imprese di n. - CP_6 P.IVA_5
Contr Società partecipante al GRUPPO IVA - P. IVA - Cod. BIC P.IVA_6
, società facente parte del C.F._6 Controparte_8 incorporante Controparte_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Margherita Santini del
Foro di Teramo C.F. – pec: C.F._7 ed elettivamente domiciliata presso la medesima Email_4 all'indirizzo di posta elettronica certificata;
APPELLATA CONTUMACE
pag. 2/13 per la riforma della sentenza n. 1031/2022 resa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 21 ottobre 2022.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 10.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza del 12.06.2025, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 1031/2022 pubblicata in data 21 ottobre 2022, il Tribunale di Teramo dichiarava improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria l'opposizione proposta da e dal fideiussore Controparte_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 680/2012 con cui era stato loro Parte_1 ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente della complessiva Controparte_9 somma di euro 65.716,53, di cui euro 27.098,33 oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 4,1060%, dal 12.9.2012 sino al saldo, ed euro 38.618,20 oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 4,1060% sull'importo nominale delle Ri.Ba. presentate al salvo buon fine e rese insolute, dal 5.9.2012 sino al saldo nonché le spese della procedura monitoria.
Conseguentemente alla dichiarazione di improcedibilità, il primo giudice revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opposta al rimborso delle spese di lite in favore degli opponenti, liquidate in complessivi euro 13.818,00, di cui euro 338,00 per spese ed euro 13.480,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo inoltre definitivamente a carico di le spese della C.T.U. espletata. Parte_1
1.1 A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria per violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 D. lgs. 28/2010, sostenendo nel merito il disconoscimento della sottoscrizione apposta da
[...] alla fideiussione generica e l'illegittimità delle somme ingiunte per Parte_1
pag. 3/13 capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e dei tassi debitori oltre la soglia legale in violazione dell'art.117, comma 7 del
TUB e art. 2 L.108/96, nonché la mancanza della buona fede da parte dell'istituto di credito e la mancanza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
1.2 Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_9 avverse eccezioni, nonché chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto per i titoli ed i rapporti per cui è causa.
1.3 Nelle more del giudizio, in data 3 giugno 2015, si costituiva ex art. 111 c.p.c. la in prosecuzione di prima con l'Avv. Colomba De Controparte_1 CP_9
Simone ed in data 17.03.2021 con l'Avv. Pietro Luca Sarti.
1.4 Rigettata dal primo giudice con ordinanza del 06.12.2013 l'eccezione di improcedibilità della domanda e la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita tramite l'esperimento della consulenza tecnica grafologica disposta d'ufficio e trattenuta in decisione.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Teramo dichiarava improcedibile la domanda proposta revocando il decreto ingiuntivo opposto per i motivi che seguono.
Il primo giudice riteneva fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010 da parte del creditore opposto.
In particolare, dichiarava obbligatorio il tentativo di mediazione nel caso di specie in virtù della reintroduzione della condizione di procedibilità ad opera del c.d. decreto del fare, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, conv., con mod., nella legge 9 agosto 2013, n. 98, entrato in vigore a partire dal 21 agosto 2013, il quale aveva previsto nuovamente (dopo la dichiarazione iniziale di incostituzionalità dell'art. 4 comma 3 D.Lvo 28/2010 per eccesso di delega)
l'obbligatorietà della mediazione (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010) nelle controversie vertenti nelle materie ivi elencate tra cui quella bancaria.
Il primo giudice riteneva applicabile la disciplina suddetta in virtù dell'art. 5 comma 4
(rectius 6) della suddetta normativa, il quale dispone l'esclusione della condizione di procedibilità per i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pag. 4/13 pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ritenendo che in virtù dell'applicazione di tale disposizione, il momento al quale fare rifermento per valutare la disciplina applicabile, e dunque, la sussistenza della condizione di procedibilità dovesse essere quindi quello della definitiva pronuncia in materia di richiesta di concessione o sospensione provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio.
Nello specifico, riteneva che essendosi conclusa la fase cautelare in data 6.12.2013 con l'emissione dell'ordinanza sull'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed essendo entrata in vigore la nuova normativa il 21 agosto 2013, il procedimento oggetto di odierna impugnazione fosse soggetto alla condizione di procedibilità nuovamente introdotta.
Per tali ragioni, dichiarava improcedibile l'opposizione proposta per non essere stata esperita la mediazione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il creditore apposto alle spese di lite.
3. Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello la per il Controparte_1 motivo di seguito indicato.
3.1 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 Disp. Legge in generale C.d. Preleggi al Codice Civile e dell'art. 84, commi 1 e 2 del C.d. decreto del fare, Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” Conv.
Con Mod., nella legge 9 agosto 2013, n. 98 (che hanno modificato il D.Lgs. 04.03.2010
n. 28) – Inesistenza della condizione di procedibilità costituita dall'esperimento del procedimento di mediazione per il giudizio che ci occupa e per la domanda monitoria r.
g. n. 1929/2012 – Tribunale di Teramo stante il disposto di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 06.12.2012 n. 272 – illegittima applicazione retroattiva della legge che introduce la mediazione quale condizione di procedibilità delle cause in materia di rapporti bancari.
Con unico motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver dichiarato la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, sostenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la condizione di procedibilità prevista per le cause vertenti pag. 5/13 in materia di rapporti bancari introdotta tramite il “decreto del fare” ed entrata in vigore a partire dal 21 agosto 2013.
Nello specifico, l'appellante ha sostenuto l'illegittima applicazione retroattiva della suddetta normativa in virtù del fatto che la domanda era stata incardinata precedentemente all'entrata in vigore della stessa, in un arco temporale in cui, inoltre, la normativa precedentemente vigente relativa alla condizione di procedibilità era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con conseguente insussistenza dell'obbligo del tentativo di mediazione per le cause promosse in epoca antecedente alla sentenza della Consulta n. 272 del 06.12.2012.
Ha sostenuto che, essendo il giudizio di cui occupa stato avviato da con il CP_9 deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento in data 5.10.2012 – e stante la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e quella, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) per difetto di delega da parte del Parlamento al Governo, relativamente alla obbligatorietà del tentativo di mediazione in determinate materie, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. disposta dalla Consulta con la sentenza 272/2013 - il primo giudice avrebbe al più potuto, ove ritenuto opportuno e utile, delegare la mediazione, ma non ritenerla una condizione di procedibilità dell'azione nel giudizio proposto dall'appellante. CP_10
Per tale ragione, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata relativamente alla dichiarazione di improcedibilità della domanda e, nel merito, riproposte tutte le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado, il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna degli appellati al pagamento in favore della cessionaria (avente causa e cessionaria Controparte_1 di della complessiva somma di euro 65.716,53, di cui: € 27.098,33 Controparte_9 oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 4,1060%, dal 12.09.2012 sino al saldo, ed € 38.618,20 oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 4,1060% sull'importo pag. 6/13 nominale delle Ri.Ba. presentate al salvo buon fine e rese insolute, dal 5.09.2012 sino al saldo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3.2 Il e nonché la non Controparte_4 Parte_1 Controparte_6 si costituivano in giudizio rimanendo contumaci.
4. Motivi della decisione.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
4.1 L'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile al giudizio di cui occupa la disciplina prevista dall'art. 84 commi 1 e 2 del
“decreto del fare D. L. n. 98/2013” che aveva reintrodotto, a partire dal settembre 2013, il tentativo di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda in materia di contratti bancari, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della previsione di mediazione dell'art. 4 D.Lvo 28/2010.
In particolare il giudizio monitorio era stato introdotto in data 5 ottobre 2012 e l'opposizione in data 7 ottobre 2012; l'ordinanza di rigetto della istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emessa in data 6 dicembre 2013; l'entrata in vigore della normativa di conversione del c.d. “decreto del fare”, di nuova introduzione della mediazione in materia bancaria (art. 5 comma 6 d.lvo 28/2010 come modificato) in data
09 settembre 2013.
Occorre al riguardo quindi stabilire se per l'applicazione della normativa di reintroduzione della mediazione debba farsi riferimento alla data di instaurazione del procedimento monitorio, anche in fase di opposizione, o al momento in cui viene decisa l'istanza sulla sospensione o concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio.
4.1.2 A riguardo deve osservarsi che al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie deve farsi riferimento ai principi regolatori dell'efficacia della legge nel tempo sanciti in via generale dall'art. 11 delle preleggi che dispone l'irretroattività della legge e, relativamente alle leggi processuali, dal principio del tempus regit actum, il quale dispone che ogni atto debba essere regolato dalla legge vigente al momento in cui lo stesso deve essere compiuto, sicché per individuare la disciplina applicabile deve farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui l'atto processuale deve essere posto in essere dalla parte. pag. 7/13 La corretta applicazione di tale principio impone, tuttavia, di individuare e valutare il tipo di atto e della sua portata dovendo a tal fine distinguere le varie tipologie di atti relativamente ai loro effetti e differenziare, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, atti aventi effetti istantanei da atti che hanno carattere strumentale e preparatorio rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale integrandosi danno luogo ad una fattispecie processuale complessa. In tale ultimo caso infatti la disciplina da ritenere applicabile deve essere individuata con raccordo rispetto al momento dell'atto collegato e al suo perfezionamento.
Tali principi di diritto sono stati espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
1828/2023 che ha avuto modo di chiarire che: “La corretta applicazione del principio tempus regit actum «impone la esatta individuazione dell'actus, che va focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile. Per actus non può intendersi l'intero processo, che è concatenazione di atti -e di fasi- tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo di accertamento definitivo dei fatti;
una tale identificazione comporterebbe la conseguenza che il processo "continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione", il che contrasterebbe con l'immediata operatività del novum prescritta dall'art. 11 delle preleggi” precisando, inoltre, che “Non può, inoltre, avallarsi, ai fini che qui interessano, una nozione indifferenziata di "atto" processuale, poiché deve aversi riguardo anche alle "dimensioni temporali" del medesimo, per modulare correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime. È necessario distinguere tra varie specie di atti: quello con effetti istantanei "che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento" e ha, per così dire, una funzione
"autoreferenziale"; quello che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di deliberazione più o meno lunga ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo legittima e che finisce con l'assumere rilievo centrale;
quello che ha "carattere strumentale e preparatorio" rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi
e completarsi in uno spazio temporale anch'esso più o meno ampio, dando luogo ad una fattispecie processuale complessa» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007).”.
Ebbene, l'esperimento della condizione di procedibilità, essendo condizione prevista per la legittima instaurazione del giudizio, in assenza della quale è precluso al soggetto il diritto di agire per la tutela dei propri diritti, risulta necessariamente strumentale e ancorata all'atto pag. 8/13 introduttivo del giudizio sicché è in rapporto con quest'ultimo actus che deve individuarsi la disciplina applicabile al caso in esame. È invero il momento del perfezionamento dell'atto introduttivo l'arco temporale che deve essere individuato al fine di valutare la facoltà del soggetto di proporre la domanda nonché la correttezza e legittimità dei modi e dei tempi previsti per il suo esercizio compreso l'avvenuto avveramento della condizione di procedibilità.
Deve infatti essere assicurata e tutelata, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento, l'esigenza di affidamento normativo della parte relativamente alla certezza della normativa prevista per la validità ed efficacia dell'atto collegato, occorrendo assicurare al processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati senza causare il timore che questi, una volta esercitati sulla base di una determinata disciplina vigente, possano subire l'incidenza di interventi legislativi che vadano a depauperare e disarticolare posizioni processuali già acquisite.
(Cass. civ. n. 22407/2020).
La condizione di procedibilità trova il proprio collegamento con l'atto introduttivo del giudizio in qualità di atto necessario prodromico e propedeutico al compimento di quest'ultimo, come innanzi specificato, dovendo conseguentemente ritenersi che il regime applicabile sia quello vigente al momento del compimento dell'atto introduttivo, poiché è in tale momento che deve essere valutata la facoltà del soggetto di agire in giudizio rispetto agli adempimenti pregiudiziali previsti dalla legge, i quali devono dunque necessariamente essere previsti dal legislatore al momento dell'introduzione del giudizio.
4.1.3. I principi sin qui esposti, inoltre, non subiscono deroghe nell'ipotesi in cui si verta in ambito di procedimento di ingiunzione e giudizio di opposizione, non potendo ritenersi che la disciplina prevista dal comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs 28/2010 sia volta a modificare la natura dell'atto e la ratio dell'istituto, essendo invero prevista al solo fine di disciplinare e raccordare le modalità di esercizio della condizione di procedibilità in un procedimento caratterizzato da celerità ed esecutività, condizione che comunque deve essere legislativamente prevista al momento dell'instaurazione del giudizio.
In particolare il comma 6 dell'art. 5 citato prevede che: “Il comma 1 e l'articolo 5 quater non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino
pag. 9/13 alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis”, appare chiaramente teso a disciplinare il momento in cui la condizione di procedibilità, che comunque deve già essere prevista dal legislatore quale presupposto al momento della proposizione della domanda, deve essere esperita.
La norma regola in buona sostanza la modalità di assolvimento dell'obbligo previsto, ma non modifica l'an della assoggettabilità del giudizio alla condizione, il quale rimane ancorato alla disciplina sussistente al momento dell'atto introduttivo per la cui legittima esecuzione è previsto.
Al riguardo anche la Cassazione a Sezioni Unite aveva chiarito che: Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. S.U: n. 19596 del 18 settembre 2020).
Peraltro nel caso di specie il diritto di azione è risultato oltremodo compresso e frustrato dalla concreta impossibilità per l'opposta di assolvere la condizione di procedibilità ritenuta dal primo giudice sussistente, non potendo la parte esperirla precedentemente all'ordinanza con cui sono state decise le istanze cautelari poiché non normativamente prevista all'epoca, ma non potendo adempiere neanche successivamente a tale momento a causa sia del rigetto dell'eccezione di improcedibilità disposta con ordinanza, la quale ha sicuramente ingenerato la conferma della non assoggettabilità del giudizio alla condizione, sia perché il giudice, rilevato successivamente il mancato assolvimento, non ha concesso i termini per esperire il tentativo di mediazione sicuramente necessari laddove si è ritenuto che l'obbligo sia sorto successivamente all'instaurazione del giudizio.
La norma, infatti, prevede che nell'ipotesi in cui il giudice rilevi il mancato assolvimento della condizione di procedibilità debba delegare le parti alla mediazione, assegnando il termine per poter esperire il tentativo previsto, potendo solo pag. 10/13 successivamente all'infruttuoso decorso dello stesso dichiarare l'improcedibilità della domanda.
Pertanto, secondo la corretta interpretazione normativa, deve ritenersi non applicabile la normativa reintrodotta dal “decreto del fare” sulla mediazione nel giudizio in esame, quindi erronea la decisione di improcedibilità emessa dal primo giudice, dovendo essere individuata la normativa applicabile in quella vigente al momento dell'instaurazione del giudizio.
4.1.4. Infatti, nel caso di specie, essendo stato introdotto il giudizio monitorio, nonché il giudizio di opposizione, precedentemente all'entrata in vigore della D.L. n. 69/2013, ( ricorso per ingiunzione di pagamento depositato in data 05.10.2012 e opposizione iscritta a ruolo in data 7 ottobre 2012) la normativa intervenuta con il decreto suddetto che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda in materia di contratti bancari non deve ritenersi applicabile al giudizio instaurato dall'odierna appellante poiché non ancora vigente al momento della proposizione del giudizio, bensì con l'entrata in vigore della legge di conversione del
DL 69/2013, l. 98/2013, in data 9 settembre 2013.
Né il caso in esame può ritenersi assoggettato alla suddetta condizione di procedibilità in virtù della normativa precedente dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con la sentenza n. 272/2013 della Corte Costituzionale, la quale ha statuito che le controversie instaurate in epoca antecedente dovevano ritenersi non soggette a tale condizione.
Per tali motivi la domanda proposta dalla odierna appellante deve ritersi procedibile in quanto non soggetta alla condizione di procedibilità introdotta in epoca posteriore rispetto all'introduzione del giudizio, con conseguente accoglimento del motivo di appello e riforma della sentenza impugnata.
4.2) Conseguentemente all'accertata procedibilità della domanda, per le ragioni sin qui esposte, l'appellante deve ritenersi titolare dei crediti azionati in monitorio, con la conseguenza che per tale credito, stante la mancata riproposizione da parte dell'opponente delle domande e eccezioni sollevate in primo grado e rimaste assorbite in virtù dichiarazione di improcedibilità della domanda, deve essere confermata la pag. 11/13 condanna al pagamento dell'opponente e del fideiussore in favore della società appellante della somma ingiunta di euro 65.716,53.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti confermato che:“Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado” (Cass. Sezioni Unite 7940 del 21 marzo
2019).
La normativa prevista dall'art. 346 c.p.c. deve inoltre ritenersi, per consolidato orientamento di legittimità, operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace, avendo la Corte chiarito a riguardo che: “Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole” (Ex multiis: Cass. civ. n. 28454/2013).
Per tali ragioni e stante la contumacia degli appellati le domande e le eccezioni proposte dagli odierni appellati tramite il giudizio di opposizione devono ritenersi dagli stessi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
6) Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere accolto con riforma della sentenza emessa dal pag. 12/13 Tribunale di Teramo, rigetto dell'opposizione e condanna degli appellati al pagamento della somma ingiunta di euro 65.716,53 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo in favore della società appellante.
7) Le spese di lite, stante l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia vanno interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di CTU rimangono in capo al , come disposto in primo grado. Pt_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. n. 1031/2022 emessa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 21 ottobre 2022, nei confronti di
[...]
e nonché contro la CP_4 Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_6 provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione condannando e in solido tra Controparte_4 Parte_1 loro al pagamento in favore della controparte della somma di € 65.716,53 oltre interessi dalla domanda al saldo;
• compensa tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado e pone definitivamente in capo a le spese di CTU come già liquidate. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 21 luglio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 13/13