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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 2447/2022
Il Giudice Annalisa Gualtieri, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to NEGRO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPINA
ricorrente contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to BELLASSAI DANIELA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS ION E
Con atto di ricorso depositato in data 2.12.2022 la in persona del l.r.p.t., Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000362160 emessa dall' di Cassino, con la quale veniva richiesto il pagamento Controparte_2
della complessiva somma di euro 11.555,83 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali riferite all'annualità 2016.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente deduceva – tra i motivi addotti -
l'inesistenza della omessa contestazione, deducendo e documentando di aver corrisposto quanto dovuto e chiedendo pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'impugnata ordinanza- ingiunzione, previa sospensione dell'esecutività della stessa.
Con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio l' di Cassino, la quale CP_1
contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. All'odierna udienza le parti davano atto di aver verificato, su invito del Giudice, lo stato dei pagamenti la cui omissione era stata contestata con l'ordinanza opposta: rilevavano che i pagamenti delle ritenute previdenziali erano tutti stati effettuati dalla società odierna opponente prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, salvo uno – pari ad euro 250,00 – per il quale la medesima aveva proceduto ad versare la sanzione amministrativa pari ad euro 109,50, come quantificata nel provvedimento di rettifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
chiedevano quindi la cessazione della materia del contendere.
Può essere dichiarata cessata la materia del contendere, in virtù di quanto espressamente riconosciuto dalle parti in causa.
A norma dell'art. 100 c.p.c "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ".
Poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, di rinunzia alla domanda o all'azione ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 1538 del
1991, Cass.4220 del 1983).
In ragione di quanto sopra si dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, compensate per un terzo in ragione dell'omesso versamento di una minima parte di ritenute previdenziale (pari, come detto, ad euro 250,00), sono poste a carico dell' per i restanti due terzi, in applicazione del principio della Controparte_3
c.d. soccombenza virtuale, quantificate in relazione allo scaglione medio di riferimento, in relazione al valore della causa, determinato ex art. 13, comma 2 c.p.c. (euro 5.201 -
26.000).
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 3 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della che CP_1 Parte_1
liquida in euro 3.384,00 oltre spese generali al 15%, contributo unificato IVA e CPA
come per legge
Così deciso in Cassino in data 26.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
N.R.G. 2447/2022
Il Giudice Annalisa Gualtieri, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to NEGRO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPINA
ricorrente contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to BELLASSAI DANIELA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS ION E
Con atto di ricorso depositato in data 2.12.2022 la in persona del l.r.p.t., Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000362160 emessa dall' di Cassino, con la quale veniva richiesto il pagamento Controparte_2
della complessiva somma di euro 11.555,83 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali riferite all'annualità 2016.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente deduceva – tra i motivi addotti -
l'inesistenza della omessa contestazione, deducendo e documentando di aver corrisposto quanto dovuto e chiedendo pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'impugnata ordinanza- ingiunzione, previa sospensione dell'esecutività della stessa.
Con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio l' di Cassino, la quale CP_1
contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. All'odierna udienza le parti davano atto di aver verificato, su invito del Giudice, lo stato dei pagamenti la cui omissione era stata contestata con l'ordinanza opposta: rilevavano che i pagamenti delle ritenute previdenziali erano tutti stati effettuati dalla società odierna opponente prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, salvo uno – pari ad euro 250,00 – per il quale la medesima aveva proceduto ad versare la sanzione amministrativa pari ad euro 109,50, come quantificata nel provvedimento di rettifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
chiedevano quindi la cessazione della materia del contendere.
Può essere dichiarata cessata la materia del contendere, in virtù di quanto espressamente riconosciuto dalle parti in causa.
A norma dell'art. 100 c.p.c "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ".
Poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, di rinunzia alla domanda o all'azione ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 1538 del
1991, Cass.4220 del 1983).
In ragione di quanto sopra si dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, compensate per un terzo in ragione dell'omesso versamento di una minima parte di ritenute previdenziale (pari, come detto, ad euro 250,00), sono poste a carico dell' per i restanti due terzi, in applicazione del principio della Controparte_3
c.d. soccombenza virtuale, quantificate in relazione allo scaglione medio di riferimento, in relazione al valore della causa, determinato ex art. 13, comma 2 c.p.c. (euro 5.201 -
26.000).
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 3 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della che CP_1 Parte_1
liquida in euro 3.384,00 oltre spese generali al 15%, contributo unificato IVA e CPA
come per legge
Così deciso in Cassino in data 26.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Pag. 3 di 3