Art. 3.
Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale delle societa' consortili indicate nell'articolo 1 e gli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali di cui agli articoli 1 e 2 sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.
Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle societa' consortili non si tiene conto delle somme accantonate, anche in deroga all' articolo 2425 del codice civile , in apposito fondo del passivo fino alla concorrenza del 75 per cento dell'ammontare complessivo dei conferimenti e in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, ad un quarto di tale ammontare. Le perdite e le minusvalenze relative alle partecipazioni nelle societa' consortili possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile ovvero compensate, in tutto o in parte, con una corrispondente riduzione dell'accantonamento. La parte delle somme accantonate pari all'importo dei rimborsi di capitale conseguiti in sede di liquidazione delle societa' consortili o di smobilizzo delle partecipazioni concorrera' a formare il reddito imponibile nel periodo di imposta in cui i rimborsi ed i realizzi si verificano.
I terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle societa' consortili possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi di imposta successivi, un importo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto, con un massimo di due milioni di lire. La detrazione e' ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per il quale e' richiesta; a tal fine le azioni acquistate devono essere depositate presso una azienda di credito e alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un certificato della azienda depositaria attestante la consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo d'imposta. Se le azioni sono acquistate da soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono deducibili, nel periodo di imposta in cui la spesa e' stata sostenuta e nel successivo, in misura non superiore al venticinque per cento del prezzo di acquisto, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo di copertura del rischio di svalutazione anche in deroga all' articolo 2425 del codice civile . La deduzione e' ammessa a condizione che dalle scritture contabili risulti l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per le quali e' richiesta. Le perdite e le minusvalenze relative alle azioni acquistate sono deducibili ai sensi degli articoli 57 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti.
Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale delle societa' consortili indicate nell'articolo 1 e gli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali di cui agli articoli 1 e 2 sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.
Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle societa' consortili non si tiene conto delle somme accantonate, anche in deroga all' articolo 2425 del codice civile , in apposito fondo del passivo fino alla concorrenza del 75 per cento dell'ammontare complessivo dei conferimenti e in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, ad un quarto di tale ammontare. Le perdite e le minusvalenze relative alle partecipazioni nelle societa' consortili possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile ovvero compensate, in tutto o in parte, con una corrispondente riduzione dell'accantonamento. La parte delle somme accantonate pari all'importo dei rimborsi di capitale conseguiti in sede di liquidazione delle societa' consortili o di smobilizzo delle partecipazioni concorrera' a formare il reddito imponibile nel periodo di imposta in cui i rimborsi ed i realizzi si verificano.
I terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle societa' consortili possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi di imposta successivi, un importo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto, con un massimo di due milioni di lire. La detrazione e' ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per il quale e' richiesta; a tal fine le azioni acquistate devono essere depositate presso una azienda di credito e alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un certificato della azienda depositaria attestante la consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo d'imposta. Se le azioni sono acquistate da soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono deducibili, nel periodo di imposta in cui la spesa e' stata sostenuta e nel successivo, in misura non superiore al venticinque per cento del prezzo di acquisto, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo di copertura del rischio di svalutazione anche in deroga all' articolo 2425 del codice civile . La deduzione e' ammessa a condizione che dalle scritture contabili risulti l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per le quali e' richiesta. Le perdite e le minusvalenze relative alle azioni acquistate sono deducibili ai sensi degli articoli 57 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti.