Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17820 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALE Parte_1 BIONDI
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A.M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2024 la ricorrente esponeva: di aver promosso innanzi al Tribunale di Napoli ricorso collettivo con altri lavoratori dipendenti della GH Napoli, azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso l'aeroporto di NAPOLI/CAPODICHINO, ai fini del pagamento dell'indennità integrativa FSTA (Fondo Solidarietà Trasporto Aereo) in relazione ai periodi di Cassa Integrazione in deroga usufruiti nel 2020, ossia per il periodo dal 25/03/2020 al 31/10/2020; che, nelle more del giudizio così intrapreso, l provvedeva al pagamento CP_1 dell'indennità FSTA, tuttavia lasciando scoperti alcuni periodi;
che con sentenza n 4891/23 il Tribunale statuiva: “….condanna l a erogare CP_1 in favore di ciascuno dei ricorrenti indicati in epigrafe le prestazioni relative ai seguenti periodi, per i quali nessuna erogazione è intervenuta, oltre accessori come per legge: dal 01/05/2020 al 24/05/2020, dal 31/05/2020 al 28/06/2020, dal 01/07/2020 al 26/07/2020, dal 01/08/2020 al 02/08/2020, dal 31/08/2020 al 31/08/2020, dal 13/09/2020 al 13/09/2020”; che la suddetta sentenza 4891/2023 non veniva appellata, dunque passava in giudicato;
che
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l' ad oggi non ha ancora provveduto al pagamento delle Controparte_2 somme spettanti per i menzionati periodi.
Tanto premesso, concludeva: “condannare la convenuta , in persona CP_1 del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte istante della somma di € 1.669,53 o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Si costituiva l affermando che il Reparto Amministrativo, preso atto CP_1 del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli 4891/23, aveva avviato la procedura di liquidazione degli importi dovuti, pagamento disposto il 01 ed il 02 aprile 2025 come da pec inviata al procuratore del ricorrente in data 2.4.25. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente confermava quanto dichiarato dall e chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell'Ente alle spese di lite essendo il pagamento richiesto avvenuto solo nelle more di giudizio.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili
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ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II,
09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale.
La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022,
n.77).
Le spese, considerato che il pagamento è avvenuto a giudizio già in corso, vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1030,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 15.04.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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