Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4137/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Licia Tomay Presidente
- dott.ssa Giulia Volpe Giudice
- dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4137/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a Taviano (LE) il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1
quale socio al cinquanta per cento della rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. MICHELE LOSURDO (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2
domiciliato in Valenzano (BA) alla via G. Almirante n. 29 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-ATTORE-
E
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, elettivamente domiciliato ope legis in Potenza al
Corso XVIII Agosto n. 46 presso la sede degli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec:
Email_2
-CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento dei danni da responsabilità civile dei magistrati;
1
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con atto di citazione ex artt. 2 e 4 della Legge n. 117 del 13.4.1988 (“Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”), Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Presidente
[...] Controparte_2
p.t., deducendo di «aver subito la devastazione e la svendita del suo patrimonio, oltre che la distruzione di ogni sua attività economica, oltre che ingenti danni morali e non patrimoniali, a causa di omissioni, provvedimenti e atti emessi, con dolo e colpa grave, da alcuni magistrati del Tribunale di EC, della
Corte d'Appello di EC e della Corte di Cassazione».
L'attore ha sostenuto l'esistenza della responsabilità dello Stato italiano per aver i magistrati interessati nel caso di specie assunto comportamenti ed emesso provvedimenti determinanti:
«a) la violazione manifesta della Legge nonché del diritto dell'Unione Europea;
b) il travisamento del fatto o delle prove oggetto di causa, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza era incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione di un fatto la cui esistenza risultava incontrastabilmente dagli atti del procedimento».
L'attore ha dedotto che «inspiegabilmente i Giudici della Suprema Corte, con la sentenza n.
26038/13 (sentenza pubblicata il 20.11.2013, dies a quo per il computo del termine di decadenza triennale previsto dall'art. 4, comma 3, Legge n. 117/1988), come quelli del merito, erano giunti a dichiarare, in aperta violazione dell'art. 43 Legge Fall. e in violazione dei diritti alla difesa di cui agli artt. 24-111
Cost. – 6 CEDU, inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 153/2006 della Corte d'Appello di EC
– cron. 1047 – Rep. n. 161, pronunciata dalla Prima Sezione Civile della C.d.A. di EC, composta dai
Giudici , IO GN e Alessandro VE, avente a oggetto l'impugnazione della Parte_2
sentenza n. 2683/03 pronunciata dal Giudice Unico del Tribunale di EC, dott. IM OR, nelle cause riunite nnrr. 2479/95, 2638/95 e 3335/99, depositata in Cancelleria il 3 novembre 2003».
Segnatamente, l'attore ha lamentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.
26038/2013, aveva erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione «richiamando, parzialmente, l'art. 43 del R.D. n. 267/1972 e sostenendo che spetta al fallito una legittimazione processuale di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari. Vero è, piuttosto, che il predetto art. 43 L.F. prevede e non a caso, essendo evidente l'interesse, che: “Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta
a suo carico”».
2 R.G. N. 4137/2016
Sicché, la Cassazione aveva violato in modo manifesto la Legge, atteso che aveva giustificato l'inammissibilità del ricorso «sulla base dell'art. 43 R.D. n. 267/1972 senza considerare la circostanza che il era titolare di una precisa legittimazione attiva perché imputato per il reato di Parte_1
bancarotta». E aveva negato un fatto la cui esistenza risultava incontrastabilmente dagli atti del procedimento, poiché l'attore, «anche all'udienza del 17 settembre 2013 in Cassazione, aveva presentato puntuali osservazioni ex art. 379 c.p.c. sulle conclusioni del P.G., allegando ex art. 372 c.p.c.
l'attestazione della pendenza a suo carico di un processo per bancarotta e, quindi, la prova del suo interesse e del suo diritto a stare in giudizio ex art. 43 L.F.». Così facendo, ossia «una volta dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, la Suprema Corte non aveva potuto esaminare il merito del ricorso. Questo mancato esame aveva comportato l'impossibilità della cassazione della impugnata sentenza della Corte di Appello di EC. Tale mancata cassazione della detta sentenza della Corte di
Appello di EC aveva permesso che i danni già arrecati al si aggravassero, diventando Parte_1
definitivi».
Con riguardo alle contestate violazioni di Legge, rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n.
117/1988 a opera della sentenza n. 2683/2003 pronunciata dal Giudice Unico del Tribunale di EC dott.
IM OR, l'attore ha dedotto che:
«1) era stato dichiarato, in violazione dell'art. 644 c.p.c., definitivo il decreto ingiuntivo n. 880 del
27.4.1995, emesso senza che fosse stata offerta alcuna prova scritta ex art. 633 e segg. c.p.c., per
l'importo di lire 768.247.697, con riconoscimento, addirittura, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dal Presidente del Tribunale di EC f.f., , a favore del Persona_1 Controparte_3
, nonostante, tra i vari vizi, non fosse stato mai notificato ai debitori, da considerarsi, quindi,
[...]
inefficace ex art. 644 c.p.c.;
2) era stato, incredibilmente, revocato il decreto ingiuntivo n. 679/99, n. 760/99 R.G., n. 723 Cron., emesso in data 17.8.1999 per l'importo di lire 3.262.767.299 oltre agli interessi legali a far data dall'1.2.1996 fino al soddisfo, oltre alle spese e competenze della procedura fissate e liquidate in £
4.480.600, di cui £ 2.040.000 per diritti, £ 2.300.000 per onorario e £ 140.600 per spese a favore della
. Da detta revoca era discesa la condanna della e di al pagamento CP_1 CP_1 Parte_1
delle spese. Questo decreto ingiuntivo era stato revocato nonostante fosse diventato definitivo da circa tre anni, per mancata riassunzione nei termini di legge da parte delle banche opponenti e senza che mai
i debitori (le banche ingiunte) avessero proposto un'impugnazione per revocazione ex art. 656 c.p.c.».
A ciò doveva aggiungersi che «nel corso della causa di primo grado era stata disposta dal
Tribunale di EC, con ordinanza, una C.T.U. contabile volta a calcolare il corretto saldo dei rapporti
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oggetto di contestazione. Tale ordinanza del 2.12.1998 del G.I., dott.ssa Pasca, prevedeva il conteggio, dal momento dell'apertura del conto, e cioè dal 1980, “per verificare l'effettivo ammontare dell'eventuale credito vantato dalla banca – ovviamente ove esistente – ovvero dall'attore”. Cominciati
i lavori di consulenza il 23.12.1998, la banca creditrice (il ) prima aveva chiesto un Controparte_3
termine (non breve) per esibire la documentazione idonea a dimostrare il suo credito e poi aveva dichiarato di aver distrutto quella antecedente al 1989. Nonostante tale carenza documentale, all'esito del giudizio di opposizione al detto decreto ingiuntivo, il credito della banca era stato confermato».
L'attore ha poi enucleato le seguenti violazioni di legge, rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 3,
Legge n. 117/1988, con riguardo alla sentenza n. 153/2006 pronunciata dalla Corte d'Appello di EC.
a) Errata identificazione del termine per la riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 679/1999.
L'attore ha sostenuto che «il termine per la riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 679/99 Ing., n. 760/99 R.G., n. 723 Cron. emesso in data 17 agosto 1999 a favore della , interrotto, decorreva dal 28 novembre 2000, poiché “l'incapacità processuale del CP_1 fallito disposta dall'art. 43 l. fall. decorre dalla data della sentenza di fallimento e non da quella della sua pubblicazione nelle forme di cui all'art. 17 l. fall.” (Cass. Civ., 16/07/1992, n. 8616).
E, comunque, in caso di interruzione del processo, il termine semestrale per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. doveva farsi decorrere non già dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui le parti avevano avuto conoscenza “legale” dell'evento stesso (Cass. Civ. Sez. I, 18/10/2001,
n. 12706)».
In particolare, l'attore ha dato atto che «dagli atti di causa, non valutati dalla Corte nonostante la loro decisività, emergeva che:
1)con sentenza recante data 28 novembre 2000 era stato dichiarato il fallimento della
[...]
su istanza del Controparte_1 CP_3 Controparte_4
2)ai sensi dell'art. 17 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il quale Controparte_5 istante il fallimento, aveva diritto alla notifica della comunicazione dell'intervenuto fallimento;
3)era documentalmente provato, come emergeva dalla relata di notifica cron. 2966 reg. fall. n.
6518 dell'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di EC, che, almeno dal 15 dicembre
2000, il era venuto legalmente a conoscenza, così come Controparte_5 prescriveva la legge, dell'avvenuta dichiarazione di fallimento della Controparte_1
e del suo socio accomandatario
[...] Parte_1
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4)tale ultima circostanza - e, cioè, la dichiarazione di fallimento - come noto, determinava
l'interruzione dei giudizi pendenti nei quali fosse stato parte il fallito e, pertanto, nella specie, anche del giudizio (3335/99) di opposizione della CA al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. di cui sopra, per avvenuta perdita della capacità di stare in giudizio da parte della
[...]
Controparte_1
5)il pur essendo parte e, addirittura, istante il fallimento, Controparte_5
dunque perfettamente a conoscenza della causa interruttiva fin dal 15 dicembre 2000, e non versandosi, quindi, nella fattispecie di cui all'art. 300 c.p.c., che operava nei riguardi di parti diverse ed estranee a quelle che avevano richiesto il fallimento, non aveva riassunto la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, contraddistinta dal n. 3335/99 R.G., nei termini di legge, chiedendo la fissazione dell'udienza: il ricorso ex art. 300 c.p.c. era stato depositato solo l'11 settembre 2001 e, cioè, con oltre tre mesi di ritardo rispetto alla scadenza (15 giugno 2001) dei sei mesi decorrenti dalla data di conoscenza legale (15 dicembre 2000) dell'evento interruttivo.
Era incontestabile la violazione dell'art. 647 c.p.c. per non essere stato dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 679/99 Ing., n. 760/99 R.G., n. 723 Cron., emesso dal Presidente del
Tribunale di EC a favore della ». CP_1
b) Omessa dichiarazione della improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 679/99 e n.
760/99.
L'attore ha sostenuto che «era stato provato il difetto di costituzione del nel termine CP_3
prescritto, che, ai sensi degli artt. 155 e 165 c.p.c., doveva avvenire - essendo stata l'opposizione notificata al convenuto opposto il 9 dicembre 1999 - entro il giorno 19 dicembre 1999, prorogato al successivo giorno 20. E, infatti, il 31 dicembre 1999, dopo idoneo accertamento alla presenza di personale della Cancelleria e altri, era stata depositata nella Cancelleria civile del Tribunale di EC richiesta in bollo di attestazione di inesistenza di iscrizione a ruolo alla data del 31 dicembre 1999 dell'opposizione proposta dal che non poteva essere sostituita dalla sola CP_3
nota di iscrizione a ruolo, come era stato scritto nella sentenza impugnata. Nello stesso giorno
31 dicembre 1999, alle ore 11.20, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., era stata rivolta verbalmente dal ricorrente al Presidente del Tribunale istanza di dichiarazione di esecutorietà del decreto. Il
Presidente del Tribunale, errando, aveva subordinato la dichiarazione alla produzione di attestazione da parte della Cancelleria del Tribunale, attestazione non prevista dal codice di rito,
e, infatti, il Presidente avrebbe dovuto assumere immediate informazioni riguardo al dedotto difetto di tempestiva iscrizione a ruolo. Era stata chiesta l'ammissione di ulteriori prove anche
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su tali circostanze e neppure su tale richiesta, decisiva, era stata assunta alcuna determinazione, con chiara violazione dei diritti della difesa ex art. 24 Cost.».
c) Omesso riconoscimento della esistenza di certificazioni dei cancellieri del Tribunale di EC comprovanti l'avvenuto sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. in relazione all'art. 644 c.p. della sentenza di fallimento.
L'attore ha dichiarato di allegare all'atto introduttivo del presente giudizio «le certificazioni dei cancellieri del Tribunale di EC comprovanti l'avvenuto sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. in relazione all'art. 644 c.p. della sentenza di fallimento che, dovendo bloccare, in extremis, in considerazione dell'usura aggravata in permanenza attuale in danno del signor Parte_1
l'aggravamento delle conseguenze del reato ed ogni effetto del fallimento, privava di ogni potere, compreso il Giudice Delegato, IM OR ed il curatore del fallimento, Ivan Carpentieri»; nonché «le dichiarazioni di avvenuto sequestro della sentenza di fallimento proveniente da un
P.M. e dal Gup del Tribunale di EC contenute nel verbale d'udienza del 14 luglio 2004».
d) Omesso accertamento della inesistente notifica di decreto ingiuntivo.
L'attore ha evidenziato che il decreto ingiuntivo non gli era stato notificato. Ebbene, «in base alla vigente normativa, infatti, il citato decreto ingiuntivo diventava inefficace per inesistenza della notifica nel termine di 40 giorni dalla pronuncia, come previsto dall'art. 118 disp. att.
c.p.c.: spedito dall'Ufficio Postale di EC il 25 maggio 1995 con raccomandata n. 118, era stato restituito al mittente il 1° giugno 1995 e, cioè, prima dei dieci giorni necessari per la notifica per compiuta giacenza». Ciò trovava riscontro nel fatto che nell'ambito del giudizio di opposizione «i difensori della stessa opposta avevano prodotto i plichi contenenti le copie CP_6
da notificare del decreto ingiuntivo restituite al mittente ( dagli uffici postali di Gallipoli CP_3
e di Roma per mancata consegna. Tale circostanza era stata evidenziata anche dall'Avv.
D'Ambrosio, difensore, all'epoca, della e di nel verbale dell'udienza CP_1 Controparte_1 dell'11 luglio 1995». A ciò doveva aggiungersi che «anche in data 2 novembre 1995, in occasione dell'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale di EC, i procuratori del avevano CP_3
riconosciuto, nel verbale di udienza, che il decreto ingiuntivo non era stato mai notificato né al signor né alla nei termini di cui all'art. 644 c.p.c.»; che «non Parte_1 CP_1
risultava in alcun modo dagli atti che fosse stata effettuata la giacenza di dieci giorni ai sensi della Legge n. 890/1992 o compiute dal postino e dagli ufficiali postali le formalità previste a pena di nullità dalla richiamata normativa. La aveva chiesto, quindi, preliminarmente CP_1 che ne fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c.»; nonché «nel processo (n.
6 R.G. N. 4137/2016
2638/95) di opposizione a decreto ingiuntivo, la provvisoria esecuzione del d.i. era stata comunque sospesa con provvedimento del 14 luglio 1995. Tale sospensione era stata, però, nei fatti, del tutto inutile, perché la pubblicità dell'iscrizione dell'ipoteca era già avvenuta. […] la sentenza della Corte d'Appello, confermando quella di primo grado, era giunta a sostenerne addirittura la definitività».
e) Omessa valutazione della inammissibilità della domanda ex art. 633 c.p.c. per difetto di prova documentale.
L'attore ha dato atto che «i ricorrenti avevano eccepito anche l'inammissibilità della domanda ex art. 633 c.p.c. per difetto di validità ed efficacia della prova documentale prodotta dal CP_3
in sede monitoria e cioè: l'estratto di un fantasioso “libro giornale delle sofferenze del
[...]
relativo alle filiali sotto elencate”». Controparte_3
L'attore ha in via ulteriore sostenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 153/2006 della Corte d'Appello di EC, «ove non vi fosse stata la errata dichiarazione di inammissibilità, sarebbe stato accolto nel merito» alla luce di quanto dichiarato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
26038/2013. Ovvero: «“…Alla luce delle ragioni dell'impugnazione e della copiosa documentazione prodotta erano del tutto puntuali le censure esposte. In particolare, per quanto riguarda il non rilevato vizio di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 880 del 1995, viene dedotta la puntuale esposizione della censura: Nel terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli art.644 cod. Proc. Civ., 188 disp. att. cod. proc. civ.; L. n. 890 del 1982 nonché il vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello ritenuto che la notificazione del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei ricorrenti fosse soltanto nulla in quanto eseguita in un luogo comunque riferibile al destinatario tanto da aver determinato una tempestiva opposizione. Al riguardo i ricorrenti evidenziano che la notificazione non è andata a buon fine neanche per il in quanto i plichi sono stati restituiti al mittente prima del Parte_1
termine legale di giacenza, senza l'invio di una raccomandata avviso di giacenza. Pertanto, doveva essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo con riferimento ad entrambi i destinatari, non risultando tale atto notificato tempestivamente né alla società (non rintracciata dopo il cambio di sede) né al per l'invalidità' riscontrata”» (cfr. sentenza n. 153/2006 della Corte d'Appello di EC, Parte_1
pag. 10).
In ordine alla quantificazione del danno subito, di cui ha domandato il risarcimento, l'attore ha rappresentato di «essere imprenditore noto con avviate attività in diversi settori del commercio» e che
«l'operato scorretto del Tribunale di EC, della C.d.A. e della Corte di Cassazione avevano determinato la totale distruzione delle dette attività e la vendita di tutti i beni dei quali era in possesso».
7 R.G. N. 4137/2016
Per l'effetto, l'attore ha concluso l'atto di citazione domandando di:
«1. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, e
4, la responsabilità dei magistrati in narrativa indicati per le violazioni oggetto di contestazione e, per
l'effetto,
2. accertare e dichiarare il diritto dell'attore, per le ragioni in narrativa indicate, al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale ex art. 2 della Legge n. 117 del 1988 e, per l'effetto,
3. condannare il al pagamento a favore dell'attore, Controparte_7 Parte_1
della somma di euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni di euro) a titolo di risarcimento
[...]
sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale e, in subordine,
4. condannare la parte convenuta al pagamento della diversa somma maggiore o minore che il Tribunale adito vorrà quantificare sulla base del corso istruttorio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5. condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del […] procuratore anticipatario e distrattario».
II Alla prima udienza del 24.5.2017 è stato assegnato a parte attrice termine per rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo al convenuto non costituito sino al 31.7.2017 e la causa è stata rinviata all'udienza del 18.10.2017.
In data 29.7.2017 si è costituito in giudizio per l'attore l'Avv. Savino Genovese, in sostituzione dell'Avv. Sabrina Amati, rinunciataria al mandato.
III In data 11.10.2017 si è costituito in giudizio il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI PRO TEMPORE, il quale ha contestato le avverse deduzioni, ritenendo l'attorea ricostruzione dei fatti lacunosa e parziale, e ha esposto -circa le vicende giudiziarie dell'attore- che:
-con istanza del 25.7.1996 il aveva chiesto dichiararsi il fallimento della Controparte_3
e del socio accomandatario CP_1 Parte_1
-a seguito della proposizione del regolamento di competenza, con sentenza n. 3400/1998 la Corte di
Cassazione aveva rigettato il ricorso e affermato la competenza del Tribunale di EC a decidere sull'istanza di fallimento proposta dal;
CP_3 Controparte_3
-nelle more, con decreto del 4.11.1999 il Tribunale di EC aveva rigettato le istanze di fallimento proposte da e da nei confronti della e Parte_3 Parte_4 CP_1 Parte_1
[...]
8 R.G. N. 4137/2016
-poi, con decreto del 30.5.2000 il Tribunale di EC aveva rigettato l'istanza di fallimento proposta da nei confronti della e Controparte_3 CP_1 Parte_1
-tutti e tre gli istituti di credito citati avevano proposto reclamo avverso il rigetto delle istanze di fallimento, che la Corte d'Appello aveva accolto ritenendo sussistente lo stato di insolvenza, con rimessione degli atti al Tribunale di EC per la dichiarazione di fallimento;
-con sentenza del 28.11.2000 il Tribunale di EC aveva dichiarato il fallimento della e CP_1
del socio accomandatario Parte_1
-con sentenza n. 2056/2003 del 19.7.2003 il Tribunale di EC aveva rigettato l'opposizione proposta dalla e dal socio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento;
CP_1 Parte_1
-nella poc'anzi menzionata sentenza era stato posto in evidenza delle molteplici ricusazioni proposte da nei confronti dei magistrati assegnatari dei suoi procedimenti (come quelle proposte Parte_1
avverso la dott.ssa a fronte della notifica di un atto di costituzione in mora;
nei confronti del Per_2
dott. VE a fronte della notifica di un atto di citazione, con denuncia del Presidente del Collegio della Corte d'Appello che aveva accolto i gravami degli istituti di credito;
verso il dott. OR a fronte della notifica di un atto di citazione, un ricorso per sequestro conservativo e un precetto cambiario;
avverso i Giudici della Corte di Cassazione, come emergeva dalla parte motiva della sentenza n.
3400/1998);
-su appello di la Corte d'Appello di EC (sentenza n. 150/2006 del 26.1.2003), rilevato Parte_1
che alla decisione di primo grado aveva partecipato il Giudice dottor che era stato autorizzato Per_1
ad astenersi, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado n. 2056/2003 e deciso la causa nel merito rigettando nuovamente l'opposizione proposta dalla e dal socio CP_1 Parte_1
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (anche nella detta sentenza era stato dato atto delle numerose ricusazioni proposte da nei confronti dei magistrati interessati); Parte_1
e il socio avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Controparte_8 Parte_1
di secondo grado n. 150/2006, il quale era stato deciso con sentenza della Suprema Corte n. 10545/2008 di cassazione della sentenza d'appello e rinvio della causa alla Corte d'Appello di Bari, avendo rilevato che anche alla sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d'Appello di EC aveva partecipato un magistrato che era stato autorizzato ad astenersi (dottor GN);
-che a Bari il giudizio era stato sospeso a causa della ricusazione di alcuni Giudici e -a volte- di tutto il
Collegio giudicante, tanto che la causa era da tempo matura per la decisione, ma “bloccata” per le ricusazioni proposte da Parte_1
9 R.G. N. 4137/2016
In ordine alla sentenza n. 26038 del 26.11.2013, con la quale la Corte di Cassazione aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da e che secondo le prospettazioni Parte_1 attoree individuava l'ingiustizia del danno lamentato poiché ritenuta fondata su evidenti errori di diritto, parte convenuta ha osservato che l'assunto attoreo era del tutto infondato.
Invero, ha sostenuto parte convenuta, la detta sentenza si conformava all'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di legittimazione processuale del fallito ex art. 43 Legge fallimentare, dando precisa contezza del convincimento dell'organo giudicante richiamando le pronunce del Giudice della nomofilachia nn. 4448/2012, 7448/2012.
È stato poi aggiunto che l'esito complessivo della lite era imputabile alle negligenze processuali dell'attore, come esplicato dalla Cassazione in sentenza, laddove era stato affermato: «Peraltro, deve osservarsi che la sentenza d'appello ha dichiarato l'estinzione dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di accertamento negativo del credito per tardiva riassunzione da parte dei ricorrenti dopo la dichiarazione di intervenuto fallimento. Nei confronti di questa statuizione non risulta formulato uno specifico motivo di ricorso salva l'affermazione del tutto infondata contenuta nel corpus del quarto motivo secondo la quale la tempestiva riassunzione da parte della banca nell'opposizione a decreto ingiuntivo relativo al giudizio conseguente al decreto ingiuntivo notificata all'istituto dai ricorrenti sanerebbe la tardività delle altre. Tale affermazione contrasta con il consolidato principio dell'autonomia delle cause riunite per connessione, peraltro meramente soggettiva, e della facoltà per le parti di procedere alla riassunzione anche di un solo procedimento se, come nella specie, si tratti di cause del tutto scindibili. Poiché la declaratoria di estinzione dei due procedimenti è coperta da giudicato i motivi di ricorso, a tali procedimenti relativi, devono ritenersi inammissibili anche per il passaggio in giudicato della declaratoria di estinzione dei giudizi».
In via ulteriore, parte convenuta ha segnalato «la grave scorrettezza processuale in cui incorre controparte laddove (punto 8 del ricorso) afferma che sarebbe stata la stessa Cassazione a dare atto della fondatezza nel merito del ricorso. Trattasi di una scorrettezza tecnica defensionale che utilizza le espressioni utilizzate dalla Cassazione nell'illustrazione dei motivi di ricorso per sostenere la fondatezza nel merito del ricorso, fondatezza neanche adombrata dai Supremi Giudici».
Per l'effetto, parte convenuta ha domandato rigettarsi la domanda attorea in quanto inammissibile nonché infondata e revocarsi l'ammissione provvisoria dell'attore al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta pretestuosità dell'azione, anche considerata l'entità della pretesa risarcitoria richiesta, tra l'altro esorbitante e indimostrata (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta).
10 R.G. N. 4137/2016
IV All'udienza del 18.10.2017 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 18.4.2018.
All'udienza da ultimo indicata la difesa dell'attore ha dato atto di aver rinunciato al mandato difensivo, chiedendo per la detta ragione rinvio della causa al fine di consentire all'attore di munirsi di altro difensore;
sicché, la causa è stata rinviata all'udienza del 26.9.2018.
In data 11.12.2018 si è costituito in giudizio l'Avv. Vincenzo Matranga quale nuovo difensore dell'attore.
Disposto un rinvio della causa ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 12.12.2018 la difesa dell'attore ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice, rilevata la mancanza in atti dell'effettuazione delle comunicazioni relative alla pendenza del giudizio ai magistrati interessati ex art. 6 della Legge n. 117/1988 e atteso che non risultava depositata documentazione dalla quale potessero evincersi gli indirizzi ai quali inoltrarle, ha onerato parte attrice di produrre la documentazione dalla quale desumere gli indirizzi dei magistrati interessati ai quali effettuare le comunicazioni, rinviando la causa all'udienza del 12.6.2019.
Con ordinanza del 6.9.2019, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.6.2019, è stata fissata l'udienza del 7.2.2020 per consentire all'attore di produrre in giudizio la documentazione richiesta con ordinanza resa a verbale all'udienza del 12.12.2018.
All'udienza del 7.2.2020 nessuno è comparso, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del
3.7.2020 ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.
Con provvedimento reso a seguito della celebrazione dell'udienza cartolare del 3.7.2020, il
Giudice, «rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto una domanda proposta ai sensi della
Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie
e responsabilità civile dei magistrati), volta al risarcimento dei danni asseritamente subiti da parte attrice e, nella prospettazione della stessa parte attrice, derivanti da comportamenti, atti e provvedimenti giudiziari posti in essere da magistrati;
che, in particolare, i magistrati il cui comportamento, atto o provvedimento rileverebbe nel presente giudizio risultano essere così individuati da parte attrice nel proprio atto introduttivo: dott. IM OR, per le violazioni indicate in citazione ed asseritamente compiute nel pronunciare, quale Giudice Unico del Tribunale di EC, la sentenza n. 2683/03; dott.ri
, IO GN ed Alessandro VE, per le violazioni indicate in citazione ed Parte_2
asseritamente compiute nel pronunciare, quali componenti della Prima Sezione Civile della C.d.A. di
EC, la sentenza n. 153/2006, avente ad oggetto l'impugnazione della predetta sentenza n. 2683/03; magistrati appartenenti al collegio della prima sezione civile della Corte di Cassazione presieduto dal
11 R.G. N. 4137/2016
dott. AD RN, per le violazioni indicate in citazione ed asseritamente compiute nel pronunciare la sentenza n. 26038, pubblicata in data 20/11/2013; rilevato che, dall'esame degli atti, risulta necessario procedersi alla comunicazione ai magistrati innanzi indicati ovvero agli altri magistrati interessati della pendenza del presente procedimento (quali desumibili dal testo dei provvedimenti rilevanti), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge 13 aprile 1988, n. 117, comunicazione da effettuarsi almeno 15 giorni prima della nuova prima udienza», ha rinviato la causa all'udienza del 16.12.2020, ordinando effettuarsi le comunicazioni ai magistrati interessati almeno 15 giorni prima della fissata udienza (16.12.2020).
Con ordinanza del 19.1.2021, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 16.12.2020, il Giudice, avendo rilevato che non vi era prova dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni effettuate con raccomandata A/R ai magistrati dottori IM OR, IO GN e
Alessandro VE, che il magistrato dottor AD RN non aveva ricevuto la comunicazione per essere uscito dall'ordine giudiziario il 9.12.2013 e che il magistrato dottor non Parte_2
aveva ricevuto la comunicazione in quanto defunto, ha disposto (in virtù della ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 6 della Legge n. 117/1988 e della natura dell'eventuale azione di rivalsa dello
Stato nei confronti del magistrato) procedersi alla rinnovazione delle comunicazioni ai magistrati dottori
IM OR, IO GN e Alessandro VE, nonché darsi luogo a ricerche per reperire l'indirizzo del magistrato dottor AD RN, mandando a tal fine alla Corte di Cassazione per avere notizie in merito, e ha onerato parte attrice di effettuare ricerche in ordine agli eredi del magistrato dottor , al fine di notificare agli stessi la comunicazione ex art. 6 Legge n. 117/1988. Parte_2
Pertanto, è stata fissata l'udienza del 18.6.2021 per il prosieguo.
All'udienza da ultimo indicata il Giudice, rilevato che l'onere posto in capo all'attore circa il rinvenimento degli indirizzi degli eredi del magistrato non era stato assolto, che la Parte_2
comunicazione ex art. 6 Legge n. 117/1988 curata nei riguardi del magistrato IM OR non risultava esser andata a buon fine in quanto dal plico raccomandato inviato allo stesso emergeva il suo trasferimento ad altro Ufficio giudiziario e che neanche vi era prova della ricezione della comunicazione nei confronti del magistrato IO GN, ha onerato nuovamente la difesa attorea di depositare documentazione dalla quale potessero esser individuati gli eredi del magistrato e nei Parte_2
confronti dei quali effettuare le comunicazioni ex art. 6 Legge n. 117/1988, rinviando la causa all'udienza del 10.11.2021.
In data 1.10.2021 si è costituito in giudizio per l'attore l'Avv. Alessandro Sarinelli, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Matranga, al quale è stato revocato il mandato.
12 R.G. N. 4137/2016
Con ordinanza del 20.11.2022, il Giudice, constatata l'avvenuta comunicazione ex art. 6 Legge
n. 117/1988 soltanto nei confronti dei magistrati Alessandro VE e AD RN, che nessun esito avevano avuto le ricerche disposte con provvedimento del 5.5.2021 al fine di individuare indirizzo aggiornato del magistrato IM OR, che le comunicazioni nei confronti degli eredi del defunto magistrato erano state effettuate, senza -tuttavia- esser noto l'esito delle stesse, e Parte_2 avendo rilevato, alla luce della nota del 27.10.2021 depositata dalla difesa dell'attore, che le comunicazioni era stato effettuate ed era relative ai Magistrati interessati così come evincibili dall'atto di citazione, ha fissato l'udienza del 28.1.2022, disponendo effettuarsi -a cura della Cancelleria- ogni attività utile al fine di aver riscontro in merito alle già effettuate comunicazioni.
All'udienza da ultimo indicata, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 19.9.2022 si è costituito in giudizio per l'attore l'Avv. Michele Losurdo, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Sarinelli, rinunciatario al mandato.
All'udienza del 13.1.2023 la difesa dell'attore ha chiesto disporsi rinvio della causa deducendo della pendenza di trattative di bonario componimento e, in subordine, «la rimessione della causa in istruttoria sulla scorta delle pronunce dei vari Tribunale che nel corso degli ultimi anni si erano succedute, da ultimo la sentenza n. 2373/2022 del Tribunale di EC, allegata alla nota di trattazione scritta del 22.9.2022».
Rinviata la causa al fine di verificare l'esito del dedotto bonario componimento, la causa -poi- è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 24.9.2023 parte attrice ha depositato istanza di revoca del provvedimento di rimessione della causa in decisione, «disponendo di informare a mezzo comunicazione dell'instaurazione e dell'attuale pendenza del presente procedimento ex art. 117/88 anche altri componenti del Collegio della
Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, che emisero la sentenza n. 26038/2013, foriera delle responsabilità contestate, e, segnatamente, si dispongano comunicazioni apposite ai seguenti magistrati:
, , e ». CP_9 Testimone_1 CP_10 Controparte_11
Con atto di visto del 25.9.2023, ogni valutazione in ordine alla detta istanza è stata riservata al
Collegio.
In data 16.11.2023 parte attrice ha depositato la comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 9.6.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, essendo stato rilevato che nel fascicolo cartaceo era stato rinvenuto atto denominato “DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE
PER MOTIVI SOPRAGGIUNTI EX ARTT. 25 – 111 COST., 6 CEDU, 37 E SEGG. C.P.C.”, dalla
13 R.G. N. 4137/2016
lettura del quale l'attore aveva dichiarato di ricusare il Giudice dott.ssa Adelia Parte_1
Tomasetti, e osservato che il suddetto atto “DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE PER MOTIVI
SOPRAGGIUNTI EX ARTT. 25 – 111 COST., 6 CEDU, 37 E SEGG. C.P.C.” non recava la firma del soggetto a cui sarebbe riconducibile ovvero non recava la sottoscrizione dell'attore Parte_1
né recava il timbro di cancelleria attestante l'effettuato deposito.
Successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. con scadenza in data 27.9.2024, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, in considerazione della definizione del procedimento avente a oggetto la menzionata ricusazione con provvedimento di rigetto.
V Sull'eccezione di nullità per violazione dell'art. 6 Legge n. 117/1988.
Nella comparsa conclusionale depositata il 23.11.2024 la difesa attorea ha formulato la seguente eccezione: «eccepisce la nullità del procedimento, del quale si chiede la retrocessione alla prima udienza, atteso che contrariamente a quanto previsto dalla normativa in materia e segnatamente l'art.
6 della L. 117/1988, le comunicazioni ai magistrati sulla doverosa informativa della pendenza del procedimento venivano effettuate 5 anni dopo la fissazione della prima udienza del 24/05/2017. Tanto per onestà intellettuale e doverosa informativa a questo Ill.mo Magistrato.
L'art. 6 della L 117 1988 testualmente: “..Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.
I magistrati interessati sono tutti i magistrati interessati, sono anche che operarono nei seguenti fascicoli: vanno acquisiti i fascicoli recanti n. 2479/1995 RG di Tribunale di EC, parti CP_1
Par e c/ CA NT SA AO ( ), unitamente ai fascicoli di Parte_1 Controparte_3
parte, n. 2683/96 R.G. Tribunale di EC e c/ CA NT SA CP_1 Parte_1
AO ( ) Controparte_3
La prima udienza di questo procedimento, come rilevabile per tabulas veniva fissata il
24/05/2017. (sic!)
Irragionevolmente sono cambiati sei Giudici Istruttori senza alcun tipo di criterio tabellare».
L'eccezione in esame deve essere disattesa.
14 R.G. N. 4137/2016
Invero, come si è dato conto nella parte della presente sentenza dedicata alle deduzioni delle parti e allo svolgimento del processo, molteplici sono state le attività dell'organo giudicante in applicazione dell'art. 6 della Legge n. 117/1988.
Al termine di tutte le dette attività, per la cui compiuta rappresentazione si rimanda al superiore paragrafo IV, risulta che la comunicazione della pendenza della presente causa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, Legge n. 117/1988, è stata effettuata al magistrato dottor Alessandro VE (cfr. comunicazione redatta dal Cancelliere il 27.1.2021, nella quale è stata indicata la data di udienza, che risulta ricevuta dal dottor Alessandro VE il 15.2.2021, come emerge dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata cron. 265 – racc. 786332117622 – AR 68633211762-1), al dottor AD
RN (cfr. comunicazione redatta dal Cancelliere il 5.2.2021, nella quale è stata indicata la data di udienza, che risulta entrata nella sfera di conoscibilità del dottor AD RN il 23.2.2021, come emerge dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata cron. 389 – racc. 786332119578; tra l'altro nell'interesse del dottor AD RN risulta depositata il 23.2.2021 istanza di visibilità del fascicolo telematico da parte dell'Avv. Oreste Michele Fasano), al dottor IO GN (cfr. comunicazione redatta dal Cancelliere il 27.1.2021, nella quale è stata indicata la data di udienza, che risulta entrata nella sfera di conoscibilità del dottor IO GN il 9.2.2021, come emerge dal duplicato dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata presente in atti), ai figli del dottor
[...]
, quali suoi eredi, , e Pt_2 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
(cfr. duplicati degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate inoltrate dalla Cancelleria
[...]
in atti), nonché curata la comunicazione nei confronti del magistrato IM OR (come risulta dal plico raccomandato presente in atti cron. 266 – racc. 786332114823 e dalla nota del Consiglio Superiore della Magistratura del 27.4.2002 di rigetto dell'istanza di informazioni circa il recapito del dottor
IM OR a fronte del ritorno del plico raccomandato al mittente per trasferimento del destinatario).
Le comunicazioni ex art. 6, comma 1, Legge n. 117/1988 sono state curate tenendo conto delle allegazioni presenti nell'atto di citazione, atteso che nessuna documentazione utile a tal fine è stata prodotta in allegato all'atto introduttivo, al quale risultano allegati: la busta telematica relativa alla notificazione dell'atto di citazione effettuata via pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, la carta di identità dell'attore la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI Parte_1
CERTIFICAZIONE ex art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28.12.2000, n. 445 a firma di Parte_1
l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 29.11.2016, la nota di iscrizione a ruolo e il mandato rilasciato dall'attore all'originario difensore. Nulla risulta allegato all'atto di citazione
15 R.G. N. 4137/2016
in rinnovazione, eccetto che la procura alle liti e le buste telematiche relative alla rinnovata notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di parte convenuta.
Vi è poi da osservare che, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti non hanno inteso depositare le relative memorie e che, pertanto, le comunicazioni ex art. 6, comma 1, Legge n.
117/1988 sono state curate tenendo conto della documentazione ritualmente depositata, sicché non possono rilevare le sentenze depositate dalla difesa attorea dopo il decorso dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. (concessi all'udienza del 18.10.2017) e dopo che la difesa attorea aveva chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del 12.12.2018).
In ogni caso, attesa l'eccepita nullità del “procedimento” per violazione del dettato normativo di cui all'art. 6, comma 1, Legge n. 117/1988, si osserva quanto segue.
L'art. 6 della Legge n. 117/1988, rubricato Intervento del magistrato nel giudizio, al comma 1 prevede che il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva nel giudizio di responsabilità ex Legge n. 117/1988 non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 105 c.p.c.
A tal fine («Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato», così testualmente recita il comma 1, secondo periodo dell'art. 6 Legge n. 117/1988), e solo a tal fine, il Presidente del Tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza. Dunque, ratio della norma è quella di garantire al magistrato interessato, quello il cui comportamento, atto o provvedimento rileva nel giudizio di responsabilità, di poter spiegare intervento ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. (Art. 105 c.p.c. – Intervento volontario – comma 1 : «Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse , un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo»; comma
2: «Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse».
Se lo scopo della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 6 Legge n. 117/1988 è quello suddetto, non si vede in che modo, sul piano astratto, l'omessa comunicazione possa influire sulle ragioni e sul diritto di difesa di chi intenta causa ai sensi della Legge n. 117/1988. Al più, il soggetto che potrebbe dolersi della mancata comunicazione è proprio il magistrato interessato, al quale l'omessa comunicazione ha impedito di intervenire in giudizio. Invero, anche nel caso in cui il magistrato interessato intervenisse in giudizio, giammai si potrebbe instaurare un rapporto sostanziale tra il magistrato e l'attore per effetto dell'intervento nel processo, atteso che controparte sostanziale e processuale di chi propone causa ai sensi della Legge n. 117/1988 è esclusivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Ancora, non vi è alcuna norma che sancisce qualche forma di nullità in caso di omessa comunicazione al magistrato interessato.
Orbene, posto che nel caso di specie nessuna comunicazione ex art. 6, comma 1, Legge n.
117/1988 è stata omessa, alla luce dell'attività in tal senso effettuata e sopra descritta nonché richiamata la esposta ratio della previsione di cui all'art. 6, comma 1, Legge n. 117/1988, l'eccezione in esame deve essere respinta.
VI Sul merito della domanda risarcitoria.
Deve essere evidenziato che l'attore, il quale pone a base della domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile dei magistrati, in primo luogo, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione I,
n. 26038/2013, e poi la sentenza della Corte d'Appello di EC n. 153/2006 e la sentenza del Tribunale di EC n. 2683/2003, non ha prodotto in allegato all'atto di citazione le dette sentenze, né le ha depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Solo in data 19.9.2023, il nuovo difensore dell'attore -Avv. Michele Losurdo- ha depositato la sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 26038/2013 estratta dalla banca dati
DeJure, ovvero a preclusioni tutte già maturate, sicché la detta produzione risulta inammissibile per tardività.
Così come solo il 16.12.2024, mediante il deposito della memoria di replica di cui all'art. 190
c.p.c., l'attore ha depositato ulteriore documentazione, il cui relativo file è denominato rinvio_a_giudizio_PM_Claudia_De_Luca.pdf, che in quanto prodotta in allegato alla memoria di replica, dunque tardivamente, è del tutto inammissibile.
Pertanto, nulla è stato tempestivamente prodotto a sostegno della domanda proposta dall'attore, nemmeno, come già esposto, le sentenze che si assumono esser state la fonte dei danni lamentati da
[...]
Parte_1
Invero, l'azione di responsabilità oggetto di causa non sfugge alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo la quale spetta a chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, né la Legge attribuisce al Giudice poteri officiosi nella materia per cui è lite.
Opinare diversamente, come richiesto dalla difesa attorea che -da ultimo (vedasi gli atti depositati ai sensi dell'art. 190 c.p.c.)- ha invocato l'acquisizione d'ufficio dei fascicoli recanti n. 2479/1995 R.G. del
Tribunale di EC, unitamente ai fascicoli di parte, n. 2683/96 R.G. del Tribunale di EC e del fascicolo del giudizio di cassazione, nonché dell'attestazione di iscrizione di sul registro degli Parte_1
indagati per l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta, significherebbe porre a base della decisione prove
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non introdotte dalle parti, ma disposte di iniziativa dell'organo giudicante al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla Legge (cfr. in argomento Cass. civ., Sez. Un., sent., 5.8.2016, n. 16598, in motivazione;
Cass. civ., sez. 6-3, ord., 23.10.2018, n. 26769; Cass. civ., sez. V, ord., 20.12.2023, n.
35642).
Né si può opinare, attesa l'infondatezza dell'eccezione di nullità del “procedimento” per violazione dell'art. 6, comma 1, Legge n. 117/1988, che il giudizio debba retroagire alla prima udienza di trattazione a causa delle comunicazioni così come curate, in considerazioni dei motivi già espressi nell'esaminare la detta eccezione, precisando che i magistrati interessati non assumono la veste di litisconsorti necessari.
Orbene, la mancata produzione dei provvedimenti giurisdizionali su cui si fonda la domanda determina l'impossibilità dell'organo giudicante di sindacare i fatti posti a base dell'azione di responsabilità, causando il rigetto della domanda.
Invero, l'attore ha lamentato l'erroneità della sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, n.
26038/2013, per non aver la Suprema Corte, nell'applicare l'art. 43 della Legge fallimentare e nel richiamarlo solo parzialmente, considerato che ( era titolare di una precisa legittimazione Parte_1 attiva in quanto imputato per il reato di bancarotta. Circostanza quest'ultima (l'esser Parte_1 imputato per il reato di bancarotta), ha dedotto l'attore a pagina 4 dell'atto di citazione, che avrebbe provato all'udienza del 17.9.2013 celebratasi innanzi alla Corte di Cassazione, «presentando puntuali osservazioni ex art. 379 c.p.c. sulle conclusioni del P.G., allegando ex art. 372 c.p.c. l'attestazione della pendenza a suo carico di un processo per bancarotta e, quindi, la prova del suo interesse e del suo diritto
a stare in giudizio ex art. 43 L.F.».
Orbene, deve osservarsi, in considerazione del fatto che a pagina 4 dell'atto di citazione, dopo il periodo sopra riportato tra virgolette, si legge: «Si allega copia delle osservazioni rese ex art. 376 c.p.c. che recano il timbro di deposito della Corte di Cassazione (19/09/2013)», nonché a ragione di quanto lamentato dalla difesa dell'attore nella memoria di replica depositata il 16.12.2024, che l'atto di citazione che ha dato origine alla presente lite ha natura telematica, nel senso che è stato presentato all'attenzione del Tribunale mediante deposito telematico, come si evince dalla consultazione del fascicolo informatico del presente giudizio, e firmato con firma digitale dall'allora difensore dell'attore Avv.ta Sabrina Amati;
e tale circostanza risulta anche dalla consultazione meramente cartacea del fascicolo, nel quale vi è l'atto di citazione recante la firma digitale del difensore (atto che è mera copia cartacea dell'originale telematico). Ne consegue che tutta la documentazione prodotta in giudizio è solo quella depositata in allegato all'atto di citazione (telematico), ossia la documentazione depositata telematicamente in data
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29.11.2016 come già elencata nel paragrafo che precede (busta telematica relativa alla notificazione dell'atto di citazione effettuata via pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, carta di identità dell'attore DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ex art. 46, Parte_1
comma 1, lett. o) D.P.R. 28.12.2000, n. 445 a firma di istanza di ammissione al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato presentata il 29.11.2016, nota di iscrizione a ruolo e mandato rilasciato dall'attore all'originario difensore). Nessun'altra documentazione è stata allegata all'atto di citazione
(telematico). Né, si ribadisce, l'attore ha inteso depositare le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
e, con esse, documentazione a sostegno della proposta domanda.
Se è vero che, in virtù delle difese effettuate dalla parte convenuta, non è possibile mettere in discussione l'esistenza dei provvedimenti (sentenze) sulle quali l'attore fonda la sua pretesa, dunque deve ritenersi provato nella realtà giuridica il fatto storico dell'esistenza della sentenza di primo grado, della sentenza di secondo grado e della sentenza di legittimità; è altresì vero che la mera esistenza delle sentenze non è sufficiente all'accoglimento della domanda avanzata dall'attore.
Muovendo dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26038/2013, si osserva che l'attore non ha dato prova del fatto che innanzi alla Suprema Corte ha prodotto, come allega a pag. 4 dell'atto introduttivo, documentazione attestante la pendenza a suo carico di un processo per il reato di bancarotta.
In tal modo, ha precluso a questo Tribunale di effettuare qualsivoglia valutazione in ordine alle doglianze avanzate circa l'aver la Corte di Cassazione negato un fatto la cui esistenza risultava incontrastabilmente dagli atti del giudizio.
La mancata produzione in giudizio degli atti concernente l'intera vicenda giudiziaria portata all'attenzione di questo Tribunale, ossia degli atti di tutti i gradi di giudizio celebratosi, non consente di ripercorrere il ragionamento dei giudicanti al fine di valutarne la responsabilità secondo le doglianze attoree. Infatti, anche qualora si ritenesse condivisibile e provata la tesi dell'attore, secondo la quale la
Corte di Cassazione avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione in capo a non avvedendosi del fatto che questi era legittimato attivo in quanto imputato Parte_1
per il reato di bancarotta, in tal modo violando l'art. 43 della Legge fallimentare all'epoca vigente e negando un fatto la cui esistenza risultava incontrastabilmente dagli atti di causa, la carenza documentale già rilevata impedirebbe qualsivoglia giudizio controfattuale in ordine all'operato di tutti gli organi giudicanti interessati nella vicenda attorea.
Per le esposte ragioni, dunque con assorbimento delle doglienze relative alle sentenze emesse dalla Corte d'Appello di EC e dal Tribunale di EC, la domanda attorea non merita accoglimento.
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VII Sulle spese di lite e sul patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite vanno poste in capo all'attore secondo soccombenza.
Si precisa che la presente causa è di valore indeterminato atteso che nell'atto di citazione, sebbene la pretesa risarcitoria domandata sia stata individuata in euro 250.000.000,00
(duecentocinquantamilioni,00), è stata poi chiesto di «condannare parte convenuta al pagamento della deversa somma maggiore o minore, che il Tribunale adito vorrà quantificare sulla base del corso istruttorio, oltre interesse e rivalutazione monetaria». Invero, come osservato più volte dalla Corte di
Cassazione, dunque in conformità al relativo orientamento giurisprudenziale di legittimità, «il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione» (cfr.
Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 6.4.2022, n. 11213; Cass. civ., sez. I, ord., 26.4.2021, n. 10984; Cass. civ., sez. VI – lav., ord., 20.7.2018, n. 19455).
Ciò posto, le spese di lite si liquidano a carico dell'attore e in favore della parte convenuta, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi di giudizio, in relazione al valore indeterminato della causa (scaglione di valore indeterminato complessità media), in complessivi euro 10.860,00 (diecimilaottocentosessanta,00) per compenso professionale, oltre accessori di Legge.
In ordine al patrocinio a spese dello Stato si osserva che, sebbene sia stata prodotta in atti l'istanza presentata dall'attore al C.O.A. di Potenza ai fini dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, non risulta in atti la delibera del C.O.A. di Potenza di ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 4137 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno2016, vertente tra e il PRESIDENTE DEL Parte_1
CONSIGLIO DEI MINISTRI PRO TEMPORE, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
20 R.G. N. 4137/2016
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte Parte_1
convenuta CONSIGLIO P.T., che liquida in complessivi CP_7 CP_2
euro 10.860,00 (diecimilaottocentosessanta,00), oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A
e C.P.A. se dovute come per Legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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