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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10464/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10464/2022
Oggi 4 marzo 2025 innanzi al dott. Costanza Teti, sono comparsi:
Per l'avv. MACCA ALESSANDRO Parte_1
Per l'avv. RIZZARDI RAFFAELLA Controparte_1
La dottoressa Chiara Galuppini ai fini della pratica forense
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
L'avv.to Macca precisa che non ha alcun obbligo di vigilanza e che comunque due Parte_1 ore prima dello sversamento era stato fatto un controllo. Quindi lo sversamento non può che essere imputabile a fatto del terzo.
L'avv.to Rizzardi rileva che parte avversaria che non ha fornito la prova del fatto del terzo, il cui onere incombe sul trasgressore.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia il seguente dispositivo ex art. 429 c.p.c.
Il tribunale, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara esecutiva l'ordinanza impugnata;
condanna parte ricorrente a tenere indenne parte resistente delle spese di lite che liquida in € 262, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Brescia, 4.3.2025
Il Giudice
dott. Costanza Teti
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TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10464/2022
Oggi 4 marzo 2025 innanzi al dott. Costanza Teti, sono comparsi:
Per l'avv. MACCA ALESSANDRO Parte_1
Per l'avv. RIZZARDI RAFFAELLA Controparte_1
La dottoressa Chiara Galuppini ai fini della pratica forense
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
L'avv.to Macca precisa che non ha alcun obbligo di vigilanza e che comunque due Parte_1 ore prima dello sversamento era stato fatto un controllo. Quindi lo sversamento non può che essere imputabile a fatto del terzo.
L'avv.to Rizzardi rileva che parte avversaria che non ha fornito la prova del fatto del terzo, il cui onere incombe sul trasgressore.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia il seguente dispositivo ex art. 429 c.p.c.
Il tribunale, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara esecutiva l'ordinanza impugnata;
condanna parte ricorrente a tenere indenne parte resistente delle spese di lite che liquida in € 262, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Brescia, 4.3.2025
Il Giudice
dott. Costanza Teti
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