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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3187/2025 promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
40053 Valsamoggia (BO), Fraz. Castello di Serravalle, alla Via Valle del Samoggia n. 3704 difesa e rappresentata dall'Avv. Marika Anita Lucca del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in 40013 Castel Maggiore (BO) Via Edith Stein n. 4
e nato a [...] )), il 16.04.1982 ,C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 cittadino italiano , residente in 40053 Valsamoggia (BO), Fraz. Castello di Serravalle, alla Via Valle del Samoggia n. 3704 difeso e rappresentato dall'Avv. Nazario De Luca del Foro di Bologna C.F. , CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in 40126 Bologna (BO ), Piazza di Porta ravegnana n. 1
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
pagina 1 di 4 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della IG e rilevato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti la IG e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
21.06.1979 e nato a [...], il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 14/09/2017 a VALSAMOGGIA (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di VALSAMOGGIA al N. 54 P. 1 anno 2019.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto: 1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
la SI.ra permarrà a dimorare presso la casa familiare Pt_1 sita in Valsamoggia (BO), Fraz. Castello di Serravalle, alla Via Valle del Samoggia n. 3704, Per_ unitamente alla IG , ivi mantenendo la propria residenza anagrafica;
2) prende atto che il SI. si impegnava a lasciare il tetto coniugale trasferendo altrove la Parte_2 propria residenza e dimora abituale, entro e non oltre il 29/05/2025;
3) affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_2 la madre;
i genitori ne cureranno insieme la crescita, l'istruzione e provvederanno ad educarla nel pagina 2 di 4 rispetto reciproco. I genitori, relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi in cui ciascuno avrà presso di sé la IG, mentre assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza del la minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore compatibilmente con le eSIenze di quest'ultima:
- due fine settimana al mese, a settimane alternate, dal venerdì dalle ore 17.30 con pernottamento presso il domicilio paterno sino alla successiva d domenica sera, riaccompagnando la minore presso il domicilio materno entro le ore 22.00;
- tre pomeriggi infrasettimanali, nelle settimane il cui fine settimana sarà di spettanza della madre, nei giorni feriali di lunedì , mercoledì e venerdì , dalle ore 17.30 e riaccompagnandola presso il domicilio materno entro le ore 22.00;
- due pomeriggi infrasettimanali, nelle settimane il cui fine settimana sarà di spettanza invece del padre, nei giorni feriali di martedì e giovedì , dalle ore 17.30 e riaccompagnandola a casa entro le ore 22.00. Tale calendarizzazione dovrà intendersi flessibile: i genitori concordano che in ragione delle eSIenze del figlio, la frequentazione dovrà ritenersi libera e suscettibile di ampliamento e/o di diversa organizzazione;
- quanto ai periodi festivi, la minore potrà trascorrere ad anni alterni le festività natalizie con il padre per sette giorni consecutivi, dal 23 al 31 dicembre, o il Capodanno, dall'1 al 6 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori i;
durante le festività pasquali ad anni alterni quattro giorni consecutivi alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per 3 settimane anche non consecutive, da concordarsi preventivamente il luogo, la data di inizio ed il termine del suddetto periodo, salvo diversi accordi tra i genitori. Ciascun genitore si impegna a comunicare previamente il luogo di villeggiatura e soggiorno della minore , onde consentire all'altro genitore di conoscere gli spostamenti dello stesso e poterlo reperire in qualsiasi momento.
5) obbliga i coniugi a mantenersi reciprocamente informati sui rispettivi recapiti telefonici;
ciascuno di essi deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro in altre località quando ha con sé la minore.
6) assegna la casa familiare, condotta in locazione, alla SI.ra che vi continuerà a dimorare Pt_1 con la IG minore, subentrando nel contratto locativo. Il SI. si impegna a trasferirsi Parte_2 altrove, entro non oltre la scadenza del termine per il deposito di note scritte che sostituiscono l'udienza. Gli arredi, corredi e suppellettili della casa famigliare sono assegnati in proprietà alla SI.ra
, fatta eccezione per l'arredo della camera da letto di cui il SI. per un valore Pt_1 Parte_2 meramente affettivo, si riserva la proprietà in quanto trattasi di mobilio della nonna materna, pur lasciandolo nella disponibilità della SI.ra che potrà servirsene fintantoché non interverrà la Pt_1 cessazione degli obblighi di mantenimento nei confronti della IG;
7) dispone che, decorrere dalla proposizione della presente domanda, il padre provvederà al versamento in favore della madre della somma mensile di Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Le spese da intendersi ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento sono quelle necessarie per la soddisfazione delle eSIenze primarie di vita della minore, quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, ordinaria cura della persona;
8) dispone che il padre versi in favore della madre delle spese straordinarie relative alla IG nella misura del 50 %; lo stesso valga per la madre qualora dovesse essere il padre il genitore anticipatario della spesa. Sono da intendersi tali le spese così come dettagliate dal Protocollo del Tribunale di
Bologna, qui da intendersi integralmente richiamato;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, non pagina 3 di 4 oltre 15 giorni dalla richiesta, o comunque versate unitamente all'assegno di mantenimento ordinario, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla IG ai fini della corretta deducibilità della spesa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore andranno a beneficio di entrambi i genitori nel-la misura di ½ ciascuno;
9) dispone che, decorrere dalla presentazione della presente domanda, la SI.ra , in qualità di Pt_1 genitore collocatario, percepisca integralmente l'importo previsto a titolo di assegno unico universale, mentre le detrazioni d'imposta per il carico fiscale spetteranno a ciascun genitore nella misura di ½ ciascuno;
10) prende atto che i genitori prestano reciprocamente il proprio consenso/assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio per la IG. Quanto alle spese degli animali domestici che permarranno a dimorare con la SI.ra , i coniugi convengono che sia le Pt_1 spese ordinarie che le spese straordinarie saranno ripartite nella misura di ½ ciascuno. Il rimborso delle spese mensili sostenute avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, non oltre 15 giorni dalla richiesta, o comunque versate unitamente all'assegno di mantenimento ordinario, salvo diversi accordi;
11) prende atto che i coniugi dichiarano che ciascuno di essi gode di adeguati redditi , di aver definito concordemente tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale intercorrente e di non avere nulla a chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza. 3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di VALSAMOGGIA (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valsamoggia (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
_10.6.2025_____
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3187/2025 promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
40053 Valsamoggia (BO), Fraz. Castello di Serravalle, alla Via Valle del Samoggia n. 3704 difesa e rappresentata dall'Avv. Marika Anita Lucca del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in 40013 Castel Maggiore (BO) Via Edith Stein n. 4
e nato a [...] )), il 16.04.1982 ,C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 cittadino italiano , residente in 40053 Valsamoggia (BO), Fraz. Castello di Serravalle, alla Via Valle del Samoggia n. 3704 difeso e rappresentato dall'Avv. Nazario De Luca del Foro di Bologna C.F. , CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in 40126 Bologna (BO ), Piazza di Porta ravegnana n. 1
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
pagina 1 di 4 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della IG e rilevato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti la IG e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
21.06.1979 e nato a [...], il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 14/09/2017 a VALSAMOGGIA (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di VALSAMOGGIA al N. 54 P. 1 anno 2019.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto: 1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
la SI.ra permarrà a dimorare presso la casa familiare Pt_1 sita in Valsamoggia (BO), Fraz. Castello di Serravalle, alla Via Valle del Samoggia n. 3704, Per_ unitamente alla IG , ivi mantenendo la propria residenza anagrafica;
2) prende atto che il SI. si impegnava a lasciare il tetto coniugale trasferendo altrove la Parte_2 propria residenza e dimora abituale, entro e non oltre il 29/05/2025;
3) affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_2 la madre;
i genitori ne cureranno insieme la crescita, l'istruzione e provvederanno ad educarla nel pagina 2 di 4 rispetto reciproco. I genitori, relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi in cui ciascuno avrà presso di sé la IG, mentre assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza del la minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore compatibilmente con le eSIenze di quest'ultima:
- due fine settimana al mese, a settimane alternate, dal venerdì dalle ore 17.30 con pernottamento presso il domicilio paterno sino alla successiva d domenica sera, riaccompagnando la minore presso il domicilio materno entro le ore 22.00;
- tre pomeriggi infrasettimanali, nelle settimane il cui fine settimana sarà di spettanza della madre, nei giorni feriali di lunedì , mercoledì e venerdì , dalle ore 17.30 e riaccompagnandola presso il domicilio materno entro le ore 22.00;
- due pomeriggi infrasettimanali, nelle settimane il cui fine settimana sarà di spettanza invece del padre, nei giorni feriali di martedì e giovedì , dalle ore 17.30 e riaccompagnandola a casa entro le ore 22.00. Tale calendarizzazione dovrà intendersi flessibile: i genitori concordano che in ragione delle eSIenze del figlio, la frequentazione dovrà ritenersi libera e suscettibile di ampliamento e/o di diversa organizzazione;
- quanto ai periodi festivi, la minore potrà trascorrere ad anni alterni le festività natalizie con il padre per sette giorni consecutivi, dal 23 al 31 dicembre, o il Capodanno, dall'1 al 6 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori i;
durante le festività pasquali ad anni alterni quattro giorni consecutivi alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per 3 settimane anche non consecutive, da concordarsi preventivamente il luogo, la data di inizio ed il termine del suddetto periodo, salvo diversi accordi tra i genitori. Ciascun genitore si impegna a comunicare previamente il luogo di villeggiatura e soggiorno della minore , onde consentire all'altro genitore di conoscere gli spostamenti dello stesso e poterlo reperire in qualsiasi momento.
5) obbliga i coniugi a mantenersi reciprocamente informati sui rispettivi recapiti telefonici;
ciascuno di essi deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro in altre località quando ha con sé la minore.
6) assegna la casa familiare, condotta in locazione, alla SI.ra che vi continuerà a dimorare Pt_1 con la IG minore, subentrando nel contratto locativo. Il SI. si impegna a trasferirsi Parte_2 altrove, entro non oltre la scadenza del termine per il deposito di note scritte che sostituiscono l'udienza. Gli arredi, corredi e suppellettili della casa famigliare sono assegnati in proprietà alla SI.ra
, fatta eccezione per l'arredo della camera da letto di cui il SI. per un valore Pt_1 Parte_2 meramente affettivo, si riserva la proprietà in quanto trattasi di mobilio della nonna materna, pur lasciandolo nella disponibilità della SI.ra che potrà servirsene fintantoché non interverrà la Pt_1 cessazione degli obblighi di mantenimento nei confronti della IG;
7) dispone che, decorrere dalla proposizione della presente domanda, il padre provvederà al versamento in favore della madre della somma mensile di Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Le spese da intendersi ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento sono quelle necessarie per la soddisfazione delle eSIenze primarie di vita della minore, quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, ordinaria cura della persona;
8) dispone che il padre versi in favore della madre delle spese straordinarie relative alla IG nella misura del 50 %; lo stesso valga per la madre qualora dovesse essere il padre il genitore anticipatario della spesa. Sono da intendersi tali le spese così come dettagliate dal Protocollo del Tribunale di
Bologna, qui da intendersi integralmente richiamato;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, non pagina 3 di 4 oltre 15 giorni dalla richiesta, o comunque versate unitamente all'assegno di mantenimento ordinario, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla IG ai fini della corretta deducibilità della spesa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore andranno a beneficio di entrambi i genitori nel-la misura di ½ ciascuno;
9) dispone che, decorrere dalla presentazione della presente domanda, la SI.ra , in qualità di Pt_1 genitore collocatario, percepisca integralmente l'importo previsto a titolo di assegno unico universale, mentre le detrazioni d'imposta per il carico fiscale spetteranno a ciascun genitore nella misura di ½ ciascuno;
10) prende atto che i genitori prestano reciprocamente il proprio consenso/assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio per la IG. Quanto alle spese degli animali domestici che permarranno a dimorare con la SI.ra , i coniugi convengono che sia le Pt_1 spese ordinarie che le spese straordinarie saranno ripartite nella misura di ½ ciascuno. Il rimborso delle spese mensili sostenute avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, non oltre 15 giorni dalla richiesta, o comunque versate unitamente all'assegno di mantenimento ordinario, salvo diversi accordi;
11) prende atto che i coniugi dichiarano che ciascuno di essi gode di adeguati redditi , di aver definito concordemente tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale intercorrente e di non avere nulla a chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza. 3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di VALSAMOGGIA (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valsamoggia (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
_10.6.2025_____
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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