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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 93/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 93 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. DAU INES e l'avv. CAMPESI ROBERTA
-parte convenuta-
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento dell'accordo conciliativo dedotto con note del 11/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Società
[...]
Cont in ordine alla produzione dell'incidente in premessa e per l'effetto, ai Controparte_1
sensi dell'art. 20152 c.c., condannare la medesima società in persona del legale rappresentante, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig. Parte_1
1 nell'importo complessivo che qui, ex art. 14 TU Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e quantificato in € 90.359,00 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di danno biologico, danno morale e danno esistenziale) – ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
B) condannare la società convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto: che in data 9/8/2021 si era recata presso la sede della sita in zona Controparte_1 CP_1
industriale, via Seychelles, al fine di riparare una pompa di alimentazione del proprio camion;
che improvvisamente era stato aggredito da un cane di razza pitbull che gli aveva azzannato la mano sx;
che per effetto delle lesioni patite si era recato pressi l'Ospedale Giovanni Paolo II di CP_1
ove era stato medicato e refertato;
che era suo interesse ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e formulando le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2. in subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla
[...]
CP_1
3. in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento dell'attore ha interrotto il nesso causale tra l'evento ed il danno, e pertanto assolvere la da qualsiasi Controparte_1
responsabilità stante il caso fortuito;
4. in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la carenza di prova di punto di quantificazione del danno e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'attore;
5. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e con-danna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in sentenza dal Giudice;
essendo del tutto inconferente il richiamo operato dall'attore all'art. 152 disp. att. cc.”.
All'esito del deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e prima dell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che è stata accolta dalle parti.
Invero con note scritte depositate dalle parti in data 11/6/2025 le parti hanno espressamente dichiarato di aver conciliato la causa alle condizioni indicate nell'accordo allegato e, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del
2 contendere.
***
Orbene, rileva il Tribunale che, alla luce ed in forza della proposta conciliativa formulata dal
Giudice ex art. 185 bis c.p.c. in corso di causa, tra le parti è stato raggiunto un accordo conciliativo in ordine all'oggetto della controversia.
Invero, con dichiarazione sottoscritta in atti (v. note scritte del 11/6/2025) le parti ne hanno dato formale comunicazione al Giudice.
Tale accordo risulta lecito, non contrario all'ordine pubblico e rispondente agli interessi delle parti.
Per effetto di tale accordo, è venuto meno l'interesse delle stesse a una decisione sulla domanda.
Le parti hanno concordato anche la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse delle stesse alla decisione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania il 14/6/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 93/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 93 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. DAU INES e l'avv. CAMPESI ROBERTA
-parte convenuta-
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento dell'accordo conciliativo dedotto con note del 11/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Società
[...]
Cont in ordine alla produzione dell'incidente in premessa e per l'effetto, ai Controparte_1
sensi dell'art. 20152 c.c., condannare la medesima società in persona del legale rappresentante, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig. Parte_1
1 nell'importo complessivo che qui, ex art. 14 TU Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e quantificato in € 90.359,00 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di danno biologico, danno morale e danno esistenziale) – ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
B) condannare la società convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto: che in data 9/8/2021 si era recata presso la sede della sita in zona Controparte_1 CP_1
industriale, via Seychelles, al fine di riparare una pompa di alimentazione del proprio camion;
che improvvisamente era stato aggredito da un cane di razza pitbull che gli aveva azzannato la mano sx;
che per effetto delle lesioni patite si era recato pressi l'Ospedale Giovanni Paolo II di CP_1
ove era stato medicato e refertato;
che era suo interesse ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e formulando le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2. in subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla
[...]
CP_1
3. in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento dell'attore ha interrotto il nesso causale tra l'evento ed il danno, e pertanto assolvere la da qualsiasi Controparte_1
responsabilità stante il caso fortuito;
4. in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la carenza di prova di punto di quantificazione del danno e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'attore;
5. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e con-danna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in sentenza dal Giudice;
essendo del tutto inconferente il richiamo operato dall'attore all'art. 152 disp. att. cc.”.
All'esito del deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e prima dell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che è stata accolta dalle parti.
Invero con note scritte depositate dalle parti in data 11/6/2025 le parti hanno espressamente dichiarato di aver conciliato la causa alle condizioni indicate nell'accordo allegato e, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del
2 contendere.
***
Orbene, rileva il Tribunale che, alla luce ed in forza della proposta conciliativa formulata dal
Giudice ex art. 185 bis c.p.c. in corso di causa, tra le parti è stato raggiunto un accordo conciliativo in ordine all'oggetto della controversia.
Invero, con dichiarazione sottoscritta in atti (v. note scritte del 11/6/2025) le parti ne hanno dato formale comunicazione al Giudice.
Tale accordo risulta lecito, non contrario all'ordine pubblico e rispondente agli interessi delle parti.
Per effetto di tale accordo, è venuto meno l'interesse delle stesse a una decisione sulla domanda.
Le parti hanno concordato anche la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse delle stesse alla decisione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania il 14/6/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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