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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2744/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 24.4.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 845/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ROMANO GIAMPIERO CATALDO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Via Toscano Mandatoriccio n. 59, , in persona del Presidente P.IVA_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. VULCANO FRANCESCO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...] deducendo che: Controparte_2
- da oltre 20 anni (precisamente dal 1980) è nel possesso ininterrotto, pacifico, manifesto, uti dominis e senza interferenza da parte di terzi estranei del compendio immobiliare costituito dall'appezzamento di terreno di complessivi Ha 02.15.15 ubicato nel comune di OP (CS) in località “Cavarra”, distinto in catasto del medesimo comune (Codice Catastale: D180) al Foglio 19, particelle nn.30, 76, 77, 78AA,
78AB, 86, 181AA, 181AB, 186, 187, 246, 270 e 273 con entrostante (precisamente all'interno della particella n.77) piccolo fabbricato rurale di mq. 181 inclusa corte che trovasi in stato fatiscente perché rudere diroccato e non abitabile;
- il fondo rustico è destinato all'attività agraria ed ha natura agrumeto, uliveto, seminativo e pascolivo ed
è esteso complessivamente Ha 02.15.15, di cui la particella 30 (agrumeto) ha estensione 00.11.20, reddito domenicale € 27,76, reddito agrario € 10,99, la particella 76 (agrumeto) ha estensione 00.41.90, reddito domenicale € 103,87, reddito agrario € 41,12, la particella 77 (fabbricato rurale) ha estensione 00.01.80, la particella 78AA (agrumeto) ha estensione 00.31.47, reddito domenicale 78,01, reddito agrario 30,88, la particella 78AB (pascolo) ha estensione 00.05.83, reddito domenicale € 0,48, reddito agrario € 0,27, la particella 86 (agrumeto) ha estensione 00.04.50, reddito domenicale € 11,16, reddito agrario € 4,42, la particella 181AA (agrumeto) ha estensione 00.45.15, reddito domenicale € 111,93, reddito agrario € 44,30, la particella 181AB (bosco ceduo) ha estensione 00.08.77, reddito agrario € 0,27, reddito agricolo
€ 0,09, la particella 186 (uliveto) ha estensione 00.16.80, reddito domenicale € 3,90, reddito agricolo € pagina 1 di 7 1,35, la particella 187 (agrumeto) ha estensione 00.08.00, reddito domenicale € 19,83, reddito agrario €
7,85; particella 246 (agrumeto);
- il fondo è percorso dalla strada vicinale “Cavarra”, dalla quale peraltro gli vi accede, la quale insiste sulle particelle nn.182, 185, 186 e 247 del Foglio di mappa n.19 ed è ubicato a valle della strada provinciale;
- tali appezzamenti sono catastalmente intestati per l'intera proprietà all'
[...]
(già ) giusta decreto del 03/07/1987 protocollo Controparte_3 CP_1
n. CS0137531 del 03/07/1987 quale successore dell'Arcipretura di OP (CS), precedente intestataria, ai sensi dell'art. 28 della l. 20 maggio 1985, n. 222 (1) e del D.M. 20.12.1985 pubblicato in G.U. nr.4 del 7.1.1986;
- il ricorrente ha posseduto, da ben oltre 20 anni, il predetto immobile ininterrottamente, pacificamente e manifestamente ed ha mantenuto l'appezzamento di terreno agricolo in uno stato di buona conservazione, provvedendo alla manutenzione ed alla coltivazione sopportandone tutti i costi e raccogliendone i frutti;
- l'attore nel corso degli anni oltre ad aver eseguito ed eseguire tuttora lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sul predetto bene ha un invaso per la raccolta delle acque da utilizzare per la coltivazione del terreno, ed infine, per delimitare l'intera area su cui viene esercitato il possesso ha realizzato una recinzione per tutto il perimetro dell'immobile;
- dai registri immobiliari non risultano nel ventennio antecedente la presente domanda trascrizioni contro la convenuta dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui terreni de quo;
- l'istante, che ha interesse a far accertare e dichiarare l'acquisizione del diritto di proprietà, in data
12.01.2017 ha vanamente esperito procedimento di mediazione.
Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig.
, c.f.: nato a [...] il [...] ivi residente a[...] C.F._1
Castello n.15, meglio in epigrafe qualificato, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, del compendio immobiliare di complessivi Ha 02.15.15 ubicato nel comune di OP (CS) in località “Cavarra”, distinto in catasto del medesimo comune (Codice Catastale: D180) al Foglio 19, particelle nn.30, 76, 77, 78AA, 78AB, 86, 181AA, 181AB, 186, 187, 246, 270 e 273 con entrostante (precisamente all'interno della particella n.77) piccolo fabbricato rurale;
- in conseguenza ordinare all'Agenzia del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare Ufficio
Provinciale del Territorio di Cosenza la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale di Cosenza di eseguire la voltura di accatastamento con esonero da ogni responsabilità; Onorari e spese solo in caso di ingiusta opposizione.”. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio l' Controparte_2 eccependo, in via preliminare il difetto di competenza del giudice adito, e richiedendo nel merito il rigetto della domanda.
A tal fine il convenuto ha dedotto che:
- sussiste l'incompetenza per materia del Giudice adito, essendo invece competente la Sezione
Specializzata Agraria, esistendo un contratto di affitto agrario intercorrente tra il convenuto quale locatore e l'attore quale affittuario;
- l'attore non ha mai avuto il possesso utile ad usucapire del fondo rustico, con annesso fabbricato, atteso che il possesso di tutte le particelle, compreso il fabbricato rurale, è stato sempre esercitato dall'Istituto Diocesano proprietario direttamente o per mezzo di detentori (affittuari);
- in particolare, le particelle nn. 76, 77, 78 e 86, foglio 19 Comune OP, sono state concesse in locazione, unitamente ad altre, dall'Istituto Diocesano a con contratto di affitto per Controparte_4 scrittura privata del 02/05/2012, registrato a il 28/05/2012 al n. 1196 Serie 3, dal 02/05/2012 al CP_1
01/05/2017;
- però conservava la detenzione delle dette particelle dal 02/05/2012 sino al Controparte_4
10/08/2020 quando le rilasciava in favore del proprietario locatore in forza di contratto Controparte_2
pagina 2 di 7 di transazione di pari data;
- precedentemente le stesse particelle erano state concesse in affitto dal
[...] (cui è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi l' Controparte_5 CP_2
in forza dei Decreti del Ministro dell'Interno del 20 giugno 1987 e del 26 luglio 1986) a
[...] [...]
con contratto per scrittura privata del 01/09/1981, il quale ne conservava la detenzione dalla Pt_2 citata data sino al 15/09/2007, quando la cedeva a , padre della predetta Persona_1 CP_4
per cessione del contratto;
[...]
- infine, conservava la detenzione sino come visto al 02/05/2012, quando passava in Persona_1 capo alla figlia Controparte_4
- le restanti particelle nn. 30, 181, 186, 187, 246, 270 e 273, foglio 19 Comune OP, sono state e sono tuttora concesse in affitto con contratto verbale dall' , e precedentemente dal Controparte_2
di OP, cui l'Istituto Diocesano è succeduto, Controparte_5 all'attore ; Parte_1
- i contratti agrari verbali ultranovennali sono validi ed efficaci ai sensi dell'art. 41 L. 203/1982;
- tale contratto di affitto si prova con la ricevuta di accredito Num. Progressivo 00000002, Rif. 51/30629, su conto corrente postale dell' n. 10588879 del canone di affitto per l'annata 2011 di Controparte_2
€100,00 da parte dell'attore in data 21/12/2011; Parte_1
- detta ricevuta, di data certa come da timbro postale e da allegata comunicazione di accredito di Poste Italiane S.p.A., è riempita con scrittura indicante la somma in numeri “100,00” ed in lettere “cento/00”, la causale “fitto 2011”, e l'esecuzione da parte di “ residente in [...], 87066 Parte_1 Longobucco”;
- il contratto di affitto in capo all'attore risulta alla Stazione dei Carabinieri di Rossano Parte_1 Centro, che con missiva del 08/03/2015 richiedeva all' per attività di indagine delegata Controparte_2 notizie circa lo stesso;
- alla missiva l' rispondeva con nota del 12/03/2015 indicando quale Controparte_2 Parte_1 titolare dell'appezzamento di terreno sito sempre nella C.da Cavarro di OP ubicato accanto al terreno dato in locazione alla precisando che tra l'istituto ed il sussiste un Controparte_4 Pt_1 contratto verbale risalente ai tempi dell'ex , con ultimo canone di pagamento del Controparte_5
nell'anno 2011; Pt_1
- l' in relazione a tutte le predette particelle, compreso il fabbricato rurale, di cui si Controparte_2 invoca l'usucapione ha sempre sostenuto tutte le spese. Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito, essendo invece competente la Sezione Specializzata Agraria ex art. 11 D.Lgs. 150/2011, in quanto il convenuto eccepisce l'esistenza di un contratto di affitto agrario;
2) Nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
3) Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”. All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria.
Con ordinanza depositata il 18.1.2025 è stata dichiarato l'incompetenza del Tribunale Ordinario di
Castrovillari in favore della sulla domanda di accertamento Controparte_6 dell'usucapione per i beni siti in OP ed identificati alle particelle n. 30, 181, 186, 187, 246, 270 e 273 del foglio 19, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione. L'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24.04.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato.
Le parti hanno depositato note scritte precisando le conclusioni come in atti.
2. Ragione più liquida
In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può
pagina 3 di 7 essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale
Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014).
In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del
2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito
Nel merito, la domanda di usucapione relativa alle particelle n. 76, 77, 78 ed 86 del foglio 19 va rigettata per le ragioni che seguono. Va premesso che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. civ. n. 8662/2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio "qualificato", continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicchè, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso.
Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Corte appello Lecce sez. II, 17/05/2022, n.589).
pagina 4 di 7 La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa.
Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (arg. da Cass. civ., n. 20508/2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). Ciò premesso, nella specie non si pongono questioni in ordine alla legittimazione passiva né sull'altruità della cosa.
La domanda, tuttavia, già a livello di allegazione è formulata in modo generico. Parte attrice, infatti, ha genericamente dedotto l'esercizio del possesso da parte sua da oltre vent'anni e
“dal 1980”. Non risulta chiarito, dunque, quale sarebbe il dies a quo del tempus usucapionis, né il momento ed il modo in cui è stato acquistato dall'attore il potere di fatto sulla cosa in via esclusiva con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem, limitandosi l'attore a dedurre che “ha posseduto, da ben oltre 20 anni, il predetto immobile ininterrottamente, pacificamente e manifestamente ed ha mantenuto l'appezzamento di terreno agricolo in uno stato di buona conservazione, provvedendo alla manutenzione ed alla coltivazione sopportandone tutti i costi e raccogliendone i frutti” (cfr. atto di citazione). Neppure risultano dedotti atti di manifestazione del possesso, collocati nel tempo e nello spazio, dai quali desumere con il rigore sopra indicato il maturare della fattispecie acquisitiva.
Quanto alla prova testimoniale richiesta da parte attrice, la stessa non è stata ammessa essendo i relativi capitoli formulati in modo generico, nonché inidonei a dimostrare circostanze comprovanti la possibile fondatezza della domanda di usucapione. In particolare, va ricordato che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo, nel luogo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (cfr. Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale.
Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento specifico a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale pagina 5 di 7 il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assume rilievo la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. sent. n. 1824 del 2000, nonché Tribunale Castrovillari sez. I, 06/09/2021, n. 907).
Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte degli attori continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ.
2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980).
Nella specie, infatti, i capitoli di prova articolati dall'attrice sin nell'atto introduttivo sono inammissibili alla luce dei principi enunciati (“vero che esercita sul fondo per cui è causa un possesso Parte_1 da oltre 20 anni, precisamente dal 1980, da proprietario assoluto, pacificamente e senza mai avere avuto interferenza da parte di terze persone, facendo propri anche i frutti che ricava dal terreno?”; “vero che
ha eseguito ed esegue tutt'ora lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sul
Parte_1 predetto immobile?”; “vero che utilizza il piccolo fabbricato rurale presente sul fondo
Parte_1 rustico ed ha realizzato opere per la canalizzazione dell'acqua che impiega per la coltivazione del fondo?”; “vero che ha costruito una recinzione rete metallica per tutto il perimetro del
Parte_1 fondo?”). Allo stesso modo, inoltre, sono generici i capitoli di prova ulteriori formulati nella memoria n. 2 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. così formulati: “vero che nel corso degli anni ha coltivato
Parte_1
e coltiva direttamente il fondo per cui è causa traendo e ritenendone i frutti e sopportandone i costi di produzione?”; “vero è che ha piantato sul fondo piante di mandarini ed arance nonché, Parte_1 variamente dislocati nel fondo, diversi filari di ortive in pieno campo?”; “vero è che ha Parte_1 utilizzato i frutti che ha tratto sul compendio fondiario anche per finalità di commercio?”; “vero è che
ha provveduto alla manutenzione del fondo curando di pulire le sterpaglie ritenendo il Parte_1 legname ricavato nonché alla sua irrigazione?”; “vero che utilizza ed ha utilizzato il Parte_1 piccolo fabbricato rurale presente sul fondo rustico per riporvi e custodirvi attrezzi?”. Giova osservare, peraltro, che nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore ha dedotto, modificando il contenuto dell'originaria allegazione, di “continuare” il possesso originariamente
“esercitato dal di lui nonno a cui successe il padre e, infine, il Persona_2 Persona_3 fratello che unitamente a lui lo ha esercitato per molto tempo sino a quando fu Persona_3 costretto a cessarlo per causa di una grave malattia”. L'allegazione, oltre che nuova, è generica. Ed infatti, nell'allegare di aver “continuato” il possesso dei soggetti menzionati l'attore non ha neppure chiarito se trattasi dello stesso possesso, ossia con i medesimi connotati temporali, né gli elementi a suffragio dell'allegazione della continuazione di tale possesso ai fini dell'art. 1146 c.c. (ad esempio, la qualità di erede, il tempo di inizio del possesso del de cuius, il modo d'essere di tale possesso), ossia di tutte le circostanze rispetto alle quali sussisteva l'onere di allegazione e prova.
Ne deriva che, stante il carattere generico dell'allegazione, neppure poteva essere ammesso il capitolo di prova formulato nella memoria n. di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (“vero che sul compendio fondiario per cui è causa il sig. continua il possesso originariamente ivi esercitato dal di lui nonno Parte_1
a cui successe il padre e, infine, il fratello che Persona_2 Persona_3 Persona_3 unitamente a lui lo ha esercitato per molto tempo sino a quando fu costretto a cessarlo per causa di una
pagina 6 di 7 grave malattia?”). Lo stesso capitolo, peraltro, alla luce dei criteri di ammissibilità sopra indicati è inammissibile perché formulato in modo generico. Tutti i capitoli di prova evidenziati non indicano in maniera puntuale quando ha avuto inizio il possesso ed in quali atti (specificamente indicati e collocati nel tempo) lo stesso si è manifestato
Neppure, il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche.
Giova anche evidenziare, inoltre, che la coltivazione del fondo, attività alla quale parte attrice ricollega l'intervenuta usucapione, pur senza precisarne in maniera puntuale il tempo di esercizio, non è sufficiente ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 18215 del 2013). La domanda, pertanto, va pertanto rigettata in assenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto azionato.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione delle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con applicazione, in virtù del disposto dell'art. 15 c.p.c., dello scaglione da € 26.001 a € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta da di usucapione dei beni siti nel Comune di Parte_1
OP e catastalmente identificati con le particelle n. 76, 77, 78 ed 86 del foglio 19; 2. CONDANNA parte attrice , al pagamento in favore del convenuto Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Controparte_2 euro € 3.809,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore dell'avv. VULCANO FRANCESCO.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 2.5.2025, all'esito della scadenza per il deposito delle note scritte.
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 24.4.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 845/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ROMANO GIAMPIERO CATALDO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Via Toscano Mandatoriccio n. 59, , in persona del Presidente P.IVA_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. VULCANO FRANCESCO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...] deducendo che: Controparte_2
- da oltre 20 anni (precisamente dal 1980) è nel possesso ininterrotto, pacifico, manifesto, uti dominis e senza interferenza da parte di terzi estranei del compendio immobiliare costituito dall'appezzamento di terreno di complessivi Ha 02.15.15 ubicato nel comune di OP (CS) in località “Cavarra”, distinto in catasto del medesimo comune (Codice Catastale: D180) al Foglio 19, particelle nn.30, 76, 77, 78AA,
78AB, 86, 181AA, 181AB, 186, 187, 246, 270 e 273 con entrostante (precisamente all'interno della particella n.77) piccolo fabbricato rurale di mq. 181 inclusa corte che trovasi in stato fatiscente perché rudere diroccato e non abitabile;
- il fondo rustico è destinato all'attività agraria ed ha natura agrumeto, uliveto, seminativo e pascolivo ed
è esteso complessivamente Ha 02.15.15, di cui la particella 30 (agrumeto) ha estensione 00.11.20, reddito domenicale € 27,76, reddito agrario € 10,99, la particella 76 (agrumeto) ha estensione 00.41.90, reddito domenicale € 103,87, reddito agrario € 41,12, la particella 77 (fabbricato rurale) ha estensione 00.01.80, la particella 78AA (agrumeto) ha estensione 00.31.47, reddito domenicale 78,01, reddito agrario 30,88, la particella 78AB (pascolo) ha estensione 00.05.83, reddito domenicale € 0,48, reddito agrario € 0,27, la particella 86 (agrumeto) ha estensione 00.04.50, reddito domenicale € 11,16, reddito agrario € 4,42, la particella 181AA (agrumeto) ha estensione 00.45.15, reddito domenicale € 111,93, reddito agrario € 44,30, la particella 181AB (bosco ceduo) ha estensione 00.08.77, reddito agrario € 0,27, reddito agricolo
€ 0,09, la particella 186 (uliveto) ha estensione 00.16.80, reddito domenicale € 3,90, reddito agricolo € pagina 1 di 7 1,35, la particella 187 (agrumeto) ha estensione 00.08.00, reddito domenicale € 19,83, reddito agrario €
7,85; particella 246 (agrumeto);
- il fondo è percorso dalla strada vicinale “Cavarra”, dalla quale peraltro gli vi accede, la quale insiste sulle particelle nn.182, 185, 186 e 247 del Foglio di mappa n.19 ed è ubicato a valle della strada provinciale;
- tali appezzamenti sono catastalmente intestati per l'intera proprietà all'
[...]
(già ) giusta decreto del 03/07/1987 protocollo Controparte_3 CP_1
n. CS0137531 del 03/07/1987 quale successore dell'Arcipretura di OP (CS), precedente intestataria, ai sensi dell'art. 28 della l. 20 maggio 1985, n. 222 (1) e del D.M. 20.12.1985 pubblicato in G.U. nr.4 del 7.1.1986;
- il ricorrente ha posseduto, da ben oltre 20 anni, il predetto immobile ininterrottamente, pacificamente e manifestamente ed ha mantenuto l'appezzamento di terreno agricolo in uno stato di buona conservazione, provvedendo alla manutenzione ed alla coltivazione sopportandone tutti i costi e raccogliendone i frutti;
- l'attore nel corso degli anni oltre ad aver eseguito ed eseguire tuttora lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sul predetto bene ha un invaso per la raccolta delle acque da utilizzare per la coltivazione del terreno, ed infine, per delimitare l'intera area su cui viene esercitato il possesso ha realizzato una recinzione per tutto il perimetro dell'immobile;
- dai registri immobiliari non risultano nel ventennio antecedente la presente domanda trascrizioni contro la convenuta dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui terreni de quo;
- l'istante, che ha interesse a far accertare e dichiarare l'acquisizione del diritto di proprietà, in data
12.01.2017 ha vanamente esperito procedimento di mediazione.
Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig.
, c.f.: nato a [...] il [...] ivi residente a[...] C.F._1
Castello n.15, meglio in epigrafe qualificato, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, del compendio immobiliare di complessivi Ha 02.15.15 ubicato nel comune di OP (CS) in località “Cavarra”, distinto in catasto del medesimo comune (Codice Catastale: D180) al Foglio 19, particelle nn.30, 76, 77, 78AA, 78AB, 86, 181AA, 181AB, 186, 187, 246, 270 e 273 con entrostante (precisamente all'interno della particella n.77) piccolo fabbricato rurale;
- in conseguenza ordinare all'Agenzia del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare Ufficio
Provinciale del Territorio di Cosenza la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale di Cosenza di eseguire la voltura di accatastamento con esonero da ogni responsabilità; Onorari e spese solo in caso di ingiusta opposizione.”. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio l' Controparte_2 eccependo, in via preliminare il difetto di competenza del giudice adito, e richiedendo nel merito il rigetto della domanda.
A tal fine il convenuto ha dedotto che:
- sussiste l'incompetenza per materia del Giudice adito, essendo invece competente la Sezione
Specializzata Agraria, esistendo un contratto di affitto agrario intercorrente tra il convenuto quale locatore e l'attore quale affittuario;
- l'attore non ha mai avuto il possesso utile ad usucapire del fondo rustico, con annesso fabbricato, atteso che il possesso di tutte le particelle, compreso il fabbricato rurale, è stato sempre esercitato dall'Istituto Diocesano proprietario direttamente o per mezzo di detentori (affittuari);
- in particolare, le particelle nn. 76, 77, 78 e 86, foglio 19 Comune OP, sono state concesse in locazione, unitamente ad altre, dall'Istituto Diocesano a con contratto di affitto per Controparte_4 scrittura privata del 02/05/2012, registrato a il 28/05/2012 al n. 1196 Serie 3, dal 02/05/2012 al CP_1
01/05/2017;
- però conservava la detenzione delle dette particelle dal 02/05/2012 sino al Controparte_4
10/08/2020 quando le rilasciava in favore del proprietario locatore in forza di contratto Controparte_2
pagina 2 di 7 di transazione di pari data;
- precedentemente le stesse particelle erano state concesse in affitto dal
[...] (cui è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi l' Controparte_5 CP_2
in forza dei Decreti del Ministro dell'Interno del 20 giugno 1987 e del 26 luglio 1986) a
[...] [...]
con contratto per scrittura privata del 01/09/1981, il quale ne conservava la detenzione dalla Pt_2 citata data sino al 15/09/2007, quando la cedeva a , padre della predetta Persona_1 CP_4
per cessione del contratto;
[...]
- infine, conservava la detenzione sino come visto al 02/05/2012, quando passava in Persona_1 capo alla figlia Controparte_4
- le restanti particelle nn. 30, 181, 186, 187, 246, 270 e 273, foglio 19 Comune OP, sono state e sono tuttora concesse in affitto con contratto verbale dall' , e precedentemente dal Controparte_2
di OP, cui l'Istituto Diocesano è succeduto, Controparte_5 all'attore ; Parte_1
- i contratti agrari verbali ultranovennali sono validi ed efficaci ai sensi dell'art. 41 L. 203/1982;
- tale contratto di affitto si prova con la ricevuta di accredito Num. Progressivo 00000002, Rif. 51/30629, su conto corrente postale dell' n. 10588879 del canone di affitto per l'annata 2011 di Controparte_2
€100,00 da parte dell'attore in data 21/12/2011; Parte_1
- detta ricevuta, di data certa come da timbro postale e da allegata comunicazione di accredito di Poste Italiane S.p.A., è riempita con scrittura indicante la somma in numeri “100,00” ed in lettere “cento/00”, la causale “fitto 2011”, e l'esecuzione da parte di “ residente in [...], 87066 Parte_1 Longobucco”;
- il contratto di affitto in capo all'attore risulta alla Stazione dei Carabinieri di Rossano Parte_1 Centro, che con missiva del 08/03/2015 richiedeva all' per attività di indagine delegata Controparte_2 notizie circa lo stesso;
- alla missiva l' rispondeva con nota del 12/03/2015 indicando quale Controparte_2 Parte_1 titolare dell'appezzamento di terreno sito sempre nella C.da Cavarro di OP ubicato accanto al terreno dato in locazione alla precisando che tra l'istituto ed il sussiste un Controparte_4 Pt_1 contratto verbale risalente ai tempi dell'ex , con ultimo canone di pagamento del Controparte_5
nell'anno 2011; Pt_1
- l' in relazione a tutte le predette particelle, compreso il fabbricato rurale, di cui si Controparte_2 invoca l'usucapione ha sempre sostenuto tutte le spese. Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito, essendo invece competente la Sezione Specializzata Agraria ex art. 11 D.Lgs. 150/2011, in quanto il convenuto eccepisce l'esistenza di un contratto di affitto agrario;
2) Nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
3) Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”. All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria.
Con ordinanza depositata il 18.1.2025 è stata dichiarato l'incompetenza del Tribunale Ordinario di
Castrovillari in favore della sulla domanda di accertamento Controparte_6 dell'usucapione per i beni siti in OP ed identificati alle particelle n. 30, 181, 186, 187, 246, 270 e 273 del foglio 19, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione. L'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24.04.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato.
Le parti hanno depositato note scritte precisando le conclusioni come in atti.
2. Ragione più liquida
In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può
pagina 3 di 7 essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale
Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014).
In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del
2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito
Nel merito, la domanda di usucapione relativa alle particelle n. 76, 77, 78 ed 86 del foglio 19 va rigettata per le ragioni che seguono. Va premesso che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. civ. n. 8662/2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio "qualificato", continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicchè, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso.
Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Corte appello Lecce sez. II, 17/05/2022, n.589).
pagina 4 di 7 La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa.
Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (arg. da Cass. civ., n. 20508/2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). Ciò premesso, nella specie non si pongono questioni in ordine alla legittimazione passiva né sull'altruità della cosa.
La domanda, tuttavia, già a livello di allegazione è formulata in modo generico. Parte attrice, infatti, ha genericamente dedotto l'esercizio del possesso da parte sua da oltre vent'anni e
“dal 1980”. Non risulta chiarito, dunque, quale sarebbe il dies a quo del tempus usucapionis, né il momento ed il modo in cui è stato acquistato dall'attore il potere di fatto sulla cosa in via esclusiva con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem, limitandosi l'attore a dedurre che “ha posseduto, da ben oltre 20 anni, il predetto immobile ininterrottamente, pacificamente e manifestamente ed ha mantenuto l'appezzamento di terreno agricolo in uno stato di buona conservazione, provvedendo alla manutenzione ed alla coltivazione sopportandone tutti i costi e raccogliendone i frutti” (cfr. atto di citazione). Neppure risultano dedotti atti di manifestazione del possesso, collocati nel tempo e nello spazio, dai quali desumere con il rigore sopra indicato il maturare della fattispecie acquisitiva.
Quanto alla prova testimoniale richiesta da parte attrice, la stessa non è stata ammessa essendo i relativi capitoli formulati in modo generico, nonché inidonei a dimostrare circostanze comprovanti la possibile fondatezza della domanda di usucapione. In particolare, va ricordato che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo, nel luogo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (cfr. Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale.
Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento specifico a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale pagina 5 di 7 il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assume rilievo la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. sent. n. 1824 del 2000, nonché Tribunale Castrovillari sez. I, 06/09/2021, n. 907).
Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte degli attori continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ.
2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980).
Nella specie, infatti, i capitoli di prova articolati dall'attrice sin nell'atto introduttivo sono inammissibili alla luce dei principi enunciati (“vero che esercita sul fondo per cui è causa un possesso Parte_1 da oltre 20 anni, precisamente dal 1980, da proprietario assoluto, pacificamente e senza mai avere avuto interferenza da parte di terze persone, facendo propri anche i frutti che ricava dal terreno?”; “vero che
ha eseguito ed esegue tutt'ora lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sul
Parte_1 predetto immobile?”; “vero che utilizza il piccolo fabbricato rurale presente sul fondo
Parte_1 rustico ed ha realizzato opere per la canalizzazione dell'acqua che impiega per la coltivazione del fondo?”; “vero che ha costruito una recinzione rete metallica per tutto il perimetro del
Parte_1 fondo?”). Allo stesso modo, inoltre, sono generici i capitoli di prova ulteriori formulati nella memoria n. 2 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. così formulati: “vero che nel corso degli anni ha coltivato
Parte_1
e coltiva direttamente il fondo per cui è causa traendo e ritenendone i frutti e sopportandone i costi di produzione?”; “vero è che ha piantato sul fondo piante di mandarini ed arance nonché, Parte_1 variamente dislocati nel fondo, diversi filari di ortive in pieno campo?”; “vero è che ha Parte_1 utilizzato i frutti che ha tratto sul compendio fondiario anche per finalità di commercio?”; “vero è che
ha provveduto alla manutenzione del fondo curando di pulire le sterpaglie ritenendo il Parte_1 legname ricavato nonché alla sua irrigazione?”; “vero che utilizza ed ha utilizzato il Parte_1 piccolo fabbricato rurale presente sul fondo rustico per riporvi e custodirvi attrezzi?”. Giova osservare, peraltro, che nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore ha dedotto, modificando il contenuto dell'originaria allegazione, di “continuare” il possesso originariamente
“esercitato dal di lui nonno a cui successe il padre e, infine, il Persona_2 Persona_3 fratello che unitamente a lui lo ha esercitato per molto tempo sino a quando fu Persona_3 costretto a cessarlo per causa di una grave malattia”. L'allegazione, oltre che nuova, è generica. Ed infatti, nell'allegare di aver “continuato” il possesso dei soggetti menzionati l'attore non ha neppure chiarito se trattasi dello stesso possesso, ossia con i medesimi connotati temporali, né gli elementi a suffragio dell'allegazione della continuazione di tale possesso ai fini dell'art. 1146 c.c. (ad esempio, la qualità di erede, il tempo di inizio del possesso del de cuius, il modo d'essere di tale possesso), ossia di tutte le circostanze rispetto alle quali sussisteva l'onere di allegazione e prova.
Ne deriva che, stante il carattere generico dell'allegazione, neppure poteva essere ammesso il capitolo di prova formulato nella memoria n. di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (“vero che sul compendio fondiario per cui è causa il sig. continua il possesso originariamente ivi esercitato dal di lui nonno Parte_1
a cui successe il padre e, infine, il fratello che Persona_2 Persona_3 Persona_3 unitamente a lui lo ha esercitato per molto tempo sino a quando fu costretto a cessarlo per causa di una
pagina 6 di 7 grave malattia?”). Lo stesso capitolo, peraltro, alla luce dei criteri di ammissibilità sopra indicati è inammissibile perché formulato in modo generico. Tutti i capitoli di prova evidenziati non indicano in maniera puntuale quando ha avuto inizio il possesso ed in quali atti (specificamente indicati e collocati nel tempo) lo stesso si è manifestato
Neppure, il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche.
Giova anche evidenziare, inoltre, che la coltivazione del fondo, attività alla quale parte attrice ricollega l'intervenuta usucapione, pur senza precisarne in maniera puntuale il tempo di esercizio, non è sufficiente ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 18215 del 2013). La domanda, pertanto, va pertanto rigettata in assenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto azionato.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione delle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con applicazione, in virtù del disposto dell'art. 15 c.p.c., dello scaglione da € 26.001 a € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta da di usucapione dei beni siti nel Comune di Parte_1
OP e catastalmente identificati con le particelle n. 76, 77, 78 ed 86 del foglio 19; 2. CONDANNA parte attrice , al pagamento in favore del convenuto Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Controparte_2 euro € 3.809,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore dell'avv. VULCANO FRANCESCO.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 2.5.2025, all'esito della scadenza per il deposito delle note scritte.
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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