Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA 1139/2021 RG
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 11:27
Il giorno 14/01/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone è comparso l'avv. Americo in sostituzione dell'avv. Antonio Alaimo per parte attrice in riassunzione il quale discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato alle ore 16:30 la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 1139 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
( CF ) nella qualità di erede di TE C.F._1
(CF: ), deceduta in data Persona_1 C.F._2
21.12.2022 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Alaimo in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrigento nella Via Diodoro Siculo
Attore/ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
Convenuto/resistente contumace
Oggetto: risarcimento danni
Ragioni di fatto e di diritto
2 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Persona_1 in giudizio la e, nella premessa di essere proprietaria Controparte_1 di un immobile in Cattolica Eraclea nella via Marconi n 14, ang. Via
Campidoglio, identificato in catasto urbano del predetto Comune al Fg n
10, p.lla n 1538 sub 1; di aver promosso avanti l'intestato Tribunale un procedimento di ATP contraddistinto al n. Rg 1655/2018 nel quale veniva ammessa ctu e conferito incarico all'ing. al fine di valutare Persona_2 la presenza di cedimenti strutturali nell'immobile e di altri ed eventuali danni imputabili, in tutto o in parte, a dispersione delle rete idrica e di interventi manutentivi della;
Controparte_1 che il procedimento di ATP si svolgeva nel contraddittorio con la CP_1
; che il ctu nominato riscontrava un quadro fessurativo in
[...] diversi ambienti dell'immobile, tuttavia solo quelli riscontrati nel locale cucina erano causalmente connessi alle perdite della rete idrica e, pertanto imputabili alla . CP_1
Chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni quantificati dal ctu, oltre i danni riportati negli altri ambienti dell'immobile, non menzionati dal ctu e quantificati in € 5000,00, oltre la refusione delle spese, competenze ed onorari di ATP, il pagamento del compenso al ctu liquidato in € 2870,20 oltre accessori di legge. Con vittoria di spese e compensi e pagamento in favore dell'erario attesa l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Non si costituiva in giudizio la nonostante la ritualità Controparte_1 della notifica dell'atto di citazione in data 9.04.2021.
All'udienza di comparizione e trattazione della causa celebrata in modalità cartolare il 15.03.2022 il giudizio veniva dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fallimentare, atteso l'intervenuto fallimento della dichiarato dal Tribunale di Palermo con Controparte_1
Sentenza n. 65 del 10.06.2021.
L'attrice riassumeva il giudizio notificando il ricorso e decreto anche alla curatela fallimentare che, tuttavia, non si è costituita in giudizio sicché va dichiarata contumace.
3 In corso di causa si costituiva , nella qualità di erede di TE
, deceduta in data 21.12.2022, facendo proprie tutte le Persona_1 domande, eccezioni, difese e conclusioni di cui all'atto introduttivo del proprio dante causa.
Il procedimento proseguiva senza attività istruttoria e, precisate le conclusioni all'udienza del 26.03.2024 veniva rinviato all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies con assegnazione di termine per deposito di note conclusive
La domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice Persona_1
e proseguita dal suo erede non è più procedibile nella presente
[...] sede a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della convenuta, assunta quale debitrice, , dichiarato dal Tribunale di Controparte_1
Palermo - Sezione Fallimentare, con sentenza n. 65/2021 emessa il 10
Giugno 2021.
Ed infatti, nel sistema delineato dagli artt. 52, 93 e 95 l. fall. ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, essendo improcedibile ogni diversa azione.
L'eventuale sentenza emessa dal Tribunale consentirebbe la creazione di un titolo – di formazione successiva alla dichiarazione di fallimento - senza il contraddittorio degli altri creditori e senza il rispetto del concorso fallimentare, con conseguente elusione del precetto dettato dall'art. 52
L.F.
Invero, nella procedura fallimentare operano i principi del concorso formale e sostanziale, in virtù dei quali, da un lato, i creditori, fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione, possono partecipare solo in proporzione delle rispettive ragioni (par condicio creditorum) alla distribuzione del ricavato fallimentare e, dall'altro, tutte le posizioni creditorie verso il fallito sono sottoposte ad un accertamento unitario, quali che siano i titoli e quali che possano essere, in astratto, le domande proponibili. Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, inammissibile se
4 proposta nelle forme della cognizione ordinaria, o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore.
Secondo la giurisprudenza più recente, tanto di merito tanto di legittimità, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, poiché proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda “litis ingressus impediens”, concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa (in tal senso v.
Trib. Roma sez. III, 14/11/2019, n. 9990 e Cass. civ. n. 12432/2021:
“L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato ex articoli 52 e 93 della legge Fallimentare con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, siccome
l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito (…)”.
Sulla base dei principi sopra esposti, la domanda di risarcimento del danno esperita nei confronti della (oggi Curatela fallimentare di)
[...] non è procedibile, poiché da proporre nelle forme previste CP_1 dal rito speciale di cui agli artt. 52 e 93 ss. per l'accertamento del passivo fallimentare in quanto, in forza di detta domanda, parte attrice vuol
5 perseguire un credito nei confronti del fallito che deve essere necessariamente accertato in sede concorsuale.
La contumacia della curatela unitamente alla complessità della questione trattata induce a compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.1139/2021
Dichiara improcedibile la domanda di risarcimento danni avanzata da quale erede di . TE Persona_1
Compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento in data 14.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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