Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2383/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2383/2022 tra
[...]
Parte_1
[...] Pt_2
[...] Pt_3
RICORRENTI
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 3 l'avv. FERRARI SARA Parte_1 Per l'avv. MARESCA ARTURO e l'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA, oggi CP_1 sostituiti dall'avv. Elisa Pirrotta
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Ferrari, in ipotesi, chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive calcolate su 24 giorni, come da conteggi allegati alle note autorizzate del 16.05.2025.
L'avv. Pirrotta si riporta alla proposta conciliativa di cui alle note autorizzate del 16.05.2025.
L'avv. Ferrari dichiara che i ricorrenti non accettano la proposta conciliativa di parte resistente, in quanto indeterminata e, comunque, tardiva, essendo stata, peraltro, disposta nel presente procedimento
CTU contabile.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. VOCE CARLO e dell'avv. FERRARI SARA, con C.F._4 elezione di domicilio in VIALE LAVAGNINI 41 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. VOCE
CARLO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARESCA ARTURO e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. NOCERINO ENZO, elettivamente domiciliata in , VIALE EUROPA, N. 180, presso Pt_1
l'avv. GIUSEPPINA MORTILLARO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.10.2022, i TR e Parte_1 Parte_4 Parte_1
dipendenti a tempo indeterminato di con decorrenza dal 1.06.2000 per i Parte_5 Controparte_1
ricorrenti e e dal 2.07.2004 per la ricorrente hanno chiesto all'intestato Pt_1 Pt_2 Pt_1 Pt_3
Tribunale di: “1. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti delle voci
“Ind.scorta vett.eccedenti” (0547), “Ind.Riserva” (0790), “IUP PDB Scorta Diurna” (0944), “IUP
PDB Scorta ” (0945), “IUP PDB Scorta ” (0969), “IUP PDB Scorta ” CP_2 CP_3 CP_2
(0970), “As.res.Intern NO Rip. F.R” (0991), “As.res.Intern SI Rip. F.R” (0992), “IUP PDB Scorta
Diur.Eq.Ag.” (0AD0), “IUP Scorta Nott. ” (0AD1);
2. accertare e dichiarare il diritto dei CP_4
ricorrenti a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della
2 Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile
(“Ind.scorta vett.eccedenti”, “Ind.Riserva”, “IUP PDB Scorta Diurna”, “IUP PDB Scorta Notturna”,
“IUP PDB Scorta Diurna”, “IUP PDB Scorta Notturna”, “As.res.Intern NO Rip. F.R”, “As.res.Intern
SI Rip. F.R”, “IUP PDB Scorta Diur.Eq.Ag.”, “IUP Scorta Nott.Eq.Ag.solo”), calcolate sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
3. per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare in favore del Sig. la somma di € Parte_1
7.413,50, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 23), in favore della Sig.ra la somma di Parte_1
€ 7.275,74, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 24), in favore del Sig. la somma di € Parte_4
10.049,68, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 25) ed in favore della Sig.ra la somma di € Parte_5
7.011,07, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 26), salve le diverse somme, anche maggiori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condannare la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi quantificate in complessivi €1.488,96 (€
372,24 ciascuno), come da documentazione prodotta (cfr. doc. 27), oltre alla rifusione del Contributo
Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari ad € 259,00; 5. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto Controparte_1
infondato, ed eccependo, in via subordinata, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate, considerando quale primo atto interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso;
in ogni caso, la resistente ha chiesto di limitare il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva, quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, decurtando la IUP ad importo fisso (euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) pacificamente corrisposta ai lavoratori anche nelle giornate di ferie.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con una CTU contabile
(depositata il 19.06.2024) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
I ricorrenti, tutti dipendenti a tempo indeterminato della società resistente, in qualità di TR, hanno dedotto in ricorso, richiamando giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze emesse nelle cause C-155/2010 e C-539/2012), nonché di merito e di legittimità, il proprio diritto all'inclusione, nella retribuzione percepita durante il periodo di godimento delle ferie, di voci retributive (relative alla parte variabile della retribuzione) legate al loro status professionale (indennità per attività di scorta, indennità per attività di riserva, indennità di assenza dalla residenza, indennità di
3 utilizzazione professionale) invece escluse dalle previsioni della contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro (CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, CCNL della Mobilità, Area
Contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012, CCNL della Mobilità, Area Contrattuale Attività
Ferroviarie del 16.12.2016) dal computo della retribuzione erogata durante il periodo di fruizione delle ferie, limitatamente al periodo dal 19.07.2007.
Parte resistente ha contestato le domande dei ricorrenti, negando il loro diritto all'inclusione nella quantificazione della retribuzione fruita durante il periodo di godimento delle ferie delle suindicate voci retributive, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro, contestando la produzione, nel caso in esame, dell'effetto dissuasivo ed evidenziando, con riferimento alla IUP giornaliera, che questa viene erogata per ogni giornata (nella misura di euro 4,50 per il capotreno) anche durante il periodo di godimento delle ferie, con conseguente erroneità dei conteggi di parte.
Ciò posto, le medesime questioni di fatto e di diritto oggetto della presente controversia sono già state oggetto di trattazione e decisione da parte dell'intestato Tribunale (in un procedimento relativo ad altro dipendente – macchinista - dell'odierna resistente), con motivazione che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.; art. 2109, comma 2, c.c.; art. 10 D.lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello comunitario nell'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. È condivisa l'affermazione per cui il diritto alle ferie annuali retribuite sia posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e miri ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche. Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 Persona_1
4 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri). La Corte di Persona_2 Per_3
Giustizia ha in particolare evidenziato che: a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto Per_3
21); b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto 23); c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24). d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25). e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr sent Williams cit punto 26.)” (così sent. n. 701/22, dott.ssa , la cui motivazione Per_4
è stata qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.). Pertanto, preso atto che l'art. 7 della direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura “teleologica” (nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”: così Cass., 20216/2022) e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinchè il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un
“incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore. In questo
5 senso, è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_3
intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (così, in motivazione, Cass., 22401/2020). (…) Le indennità variabili per cui è causa rinvengono fonte nella contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro (vd. docc.
1-4 fasc. ric.; docc.
1-16 fasc. res.) e sono presenti nei cedolini paga del ricorrente XXX (doc. 14 fasc. ric.): - indennità di assenza dalla residenza (art. 77, punto 2, CCNL del 2012 e del 2016) - indennità di utilizzazione professionale
(art. 31, punti 4 e 5, Contratto integrativo Gruppo FS). E' pacifico che esse non siano state inserite dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita dal ricorrente durante il periodo feriale, il tutto in applicazione della contrattazione collettiva, la quale include a tal fine le voci del minimo contrattuale, degli aumenti periodici di anzianità, degli assegni ad personam (art. 68 del
CCNL del 2012 e del 2016), oltre all'elemento retributivo individuale (ERI), agli elementi distinti della retribuzione (EDR), al salario di produttività e all'indennità di utilizzazione professionale giornaliera
(nella misura fissa di € 12,80 al giorno) (Contratto integrativo del Gruppo FS). Conformemente alla giurisprudenza di merito richiamata dai ricorrenti e depositata in atti, il giudicante ritiene che tale condotta risulti violativa della normativa e dei principi giurisprudenziali di cui sopra. A) E' pacifico
(perché le relative allegazioni del ricorso non sono state oggetto di specifica contestazione) che il ricorrente, in qualità di IN, svolga la propria attività in assoluta prevalenza a bordo del treno che conduce sulle linee ferroviarie (cd. condotta), del cui convoglio ha la responsabilità e rispetto al quale si occupa anche delle operazioni di verifica e di accertamento tecnico (prova freno ecc.), oltre ad effettuare delle giornate cd. di “riserva”, ossia turni di servizio nei quali non è assegnato in programmazione per condurre treni, ma rimane presso l'impianto di appartenenza a disposizione per effettuare eventuali servizi sui treni in caso di improvvisa necessità. È da ritenere che tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese occasionali od accessorie sopraggiunte nell'espletamento della prestazione lavorativa, presentino un “nesso intrinseco” con le mansioni di
IN come sopra descritte e mirino a compensare la particolare natura (incomodo) della prestazione lavorativa, oltre ad essere correlate al relativo status, ovvero alla qualifica professionale di IN (vd. sentenza CGUE 22.5.2014, C-539/12, Z.J.R. Lock, ove è precisato che gli elementi correlati allo status personale e professionale sono quelli che si ricollegano alla qualità di superiore
6 gerarchico, all'anzianità o alle qualifiche professionali;
vd. anche sentenza CGUE 13.1.2022, C-
514/20, DS c/Koch). Indennità di assenza dalla residenza Tale indennità, espressamente circoscritta al solo personale mobile (art. 77, punti 2.1 CCNL), è riferita al fatto che suddetto personale
(macchinisti e TR) svolge ordinariamente la propria prestazione in movimento e lontano dalla propria sede (senza quindi avere un luogo fisso di lavoro); essa rimanda alla nozione di “assenza dalla residenza” contenuta all'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL (“assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”) ed è corrisposta in ragione delle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio. In questo senso, tale istituto si differenzia dalla indennità di trasferta disciplinata al punto 1 del medesimo art. 77, la quale è erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al “personale mobile”, qualora vengano inviati per esigenze temporanee di servizio fuori dal Comune della sede di lavoro. Ancora diversa è l'indennità di linea, prevista al punto 3 dell'art. 77 in favore dei lavoratori addetti alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (binari e linee elettriche). L'indennità in esame presenta tutte le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza sopra richiamata per essere inclusa tra le voci che vengono a comporre la retribuzione nel periodo feriale, dal momento che: - è oggettivamente correlata con le mansioni e con lo status di IN (che costringono il lavoratore ad essere costantemente lontano dalla propria sede) e – lungi dal fronteggiare una modalità temporanea del servizio – mira a compensare un disagio
(essere in costante movimento e non avere un luogo fisso di lavoro) intrinsecamente connesso allo svolgimento ordinario e tipico della prestazione del personale mobile;
- ha natura retributiva, in quanto correlata alla durata della prestazione svolta fuori dalla sede di servizio e del tutto svincolata da qualsiasi funzione di rimborso spese occasionali ed accessorie (le eventuali spese per pasti sono rimborsati a parte - vd. art. 48 CCNL – e non è in contestazione che le spese per i pernottamenti fuori sede sono a carico della resistente sulla base di apposite convenzioni con strutture ricettive). In senso contrario non è utile richiamare l'art. 77, nelle parti in cui prevede che l'indennità in esame “è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta” (punto 2.3) e che “è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto” (punto 2.4): come già evidenziato nella giurisprudenza di merito, tali disposizioni sono “inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione” (così Corte di Appello Milano, sent. n. 1470/2021). Indennità di utilizzazione professionale (IUP) Premesso che tale indennità – introdotta col CCNL 1990/1991 ed originariamente
7 articolata in una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e nella cd. IUP media di impianto – ha visto con l'entrata in vigore dei CCNL 2012 e 2016 la soppressione della IUP fissa
(assorbita nel nuovo salario di produttività, corrisposto anche nelle giornate di ferie) e la sostituzione della IUP media di impianto con la indennità di utilizzazione professionale giornaliera (definita in ricorso “indennità di riserva” e corrisposta, anche nelle giornate di ferie, in un importo fisso – € 12,80 per i Macchinisti – per ogni giorno di servizio resa in “riserva”), oggetto di discussione è più propriamente la componente variabile di tale indennità (IUP variabile, definita in ricorso “indennità di condotta”), che ai sensi dell'art. 31.4 del Contratto integrativo è percepita – in alternativa alla IUP giornaliera – in occasione delle giornate in cui il IN svolge attività di “condotta” e varia in relazione alla durata della prestazione, alla tipologia del servizio (notturno o diurno), al modulo di equipaggio e al numero dei chilometri percorsi. Non può essere messo in dubbio che la componente variabile di tale indennità costituisca emolumento strettamente correlato allo svolgimento della mansione in esame e sia finalizzato a compensare il disagio scaturente dall'espletamento dei compiti di condotta del treno, che costituiscono il proprium della qualifica di IN ed occupano in via prevalente il lavoratore. C) Dalle buste paga in atti (doc. 14 fasc. ric.) risulta che le voci in esame sono state corrisposte al ricorrente con sostanziale continuità e sono quindi prive del carattere dell'occasionalità; ciò peraltro varrebbe anche ove le voci fossero assenti in qualche mensilità, risultando in ogni caso riconosciute in maniera costante durante l'intero periodo oggetto di causa. D)
Quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di
Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali
(di talchè è irrilevante osservare che in concreto la ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie) e che
“[…]quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass.,
20216/2022, punto 21 della motivazione). Ancora, il suddetto effetto non può essere escluso per il fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale, preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 10 D.Lgs 66/03) l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e profili la fruizione delle stesse come obbligo in capo al datore di lavoro, su cui gravano sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme succitate (art. 18-bis D.Lgs 66/03); tali enunciazioni non possono condurre a ritenere – come sostenuto dalla resistente – che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo
8 sarebbe da escludere automaticamente ed in via generale, in quanto ciò si scontra con l'esigenza di assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori e risulta contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende sopra richiamate ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei principi sanciti dalla
Corte di Giustizia. Infine, con riferimento più specifico alla posizione del ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie è senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di indurla a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo. Al riguardo, non è persuasiva la ricostruzione fatta dalla resistente, che ha indicato una quantificazione dell'incidenza delle voci variabili nella misura massima
(riscontrata nel 2016) pari al 2,09% in rapporto alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dal ricorrente (pari ad € 43.213,00) (doc. 15 fasc. res.) Al contrario, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo. In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto che ha operato la ricorrente, sulla base degli stessi dati riportati nel doc. 15 fasc. res., da cui risulta (vd. pag. 16 delle note di trattazione scritta depositate il 21.9.2022) che, su un importo della retribuzione giornaliera pari ad € 118,39, l'incidenza (in termini di retribuzione inferiore percepita) per ciascun giorno di ferie goduto è pari ad € 24,44, corrispondente al 20,64%, con una differenza senz'altro significativa e tale da non rendere “paragonabile” alla retribuzione ordinaria quanto percepito durante il periodo feriale, così da realizzare un serio rischio che il lavoratore sia indotto a non prendere le proprie ferie. Conclusivamente, sussiste il diritto del ricorrente a veder ricomprese tutte le voci di retribuzione variabile richieste, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, con conseguente declaratoria di nullità delle norme della contrattazione collettiva che, in contrasto con i richiamati principi comunitari, prevedono il contrario. Quantificazione delle differenze retributive ed eccezione di prescrizione Le spettanze del ricorrente possono essere calcolate sulla base dei conteggi in atti (doc. 23 fasc. ric.). Questi ultimi infatti utilizzano il totale annuo delle somme percepite per le indennità di cui è causa, dividendolo per le giornate di servizio di ciascun anno, al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa. Il valore medio così ottenuto è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie godute nell'anno ed, infine, dal totale è stato detratto l'importo già corrisposto a titolo di indennità di utilizzazione professionale giornaliera (€ 12,80 al giorno): in questo modo è stata quantificata la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute. Tale criterio, che appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia (E' stato rilevato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste
9 dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (vd. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, Pt_6
), è stato contestato dalla resistente, che ha proposto la quantificazione della retribuzione media
[...] giornaliera dividendo la retribuzione mensile per 26 (sulla base della previsione dell'art. 68, punto 6, del CCNL); se non ché, tale criterio non può essere accolto, perché attiene alla determinazione dei criteri fissi della retribuzione e non anche a quelli variabili, che dipendono dalle giornate di effettivo lavoro reso (il cui numero, utilizzato invece dalla ricorrente, è stato ricavato dai dati emergenti dalle buste paga emesse). (…) La quantificazione sopra operata non è infine condizionata dalla eccepita prescrizione quinquennale del credito, che risulta infondata. È noto che il principio generale della non decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto se non dalla data di cessazione dello stesso (Corte Cost., 63/1966) sia stato dalla successiva giurisprudenza di legittimità rivisitato una volta che, subentrata la normativa a protezione del licenziamento illegittimo e/o arbitrario, per una serie di rapporti di lavoro (e solo per questi) la “tutela reale” ad essi accordata aveva assicurato ai medesimi quella stabilità che consentisse di far ritenere il lavoratore in grado di poter far valere le sue ragioni senza timore di subire provvedimenti datoriali di recesso dal rapporto di lavoro. Invero, secondo un indirizzo costante, “Ai fini della decorrenza della prescrizione, per la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
il che deve essere riconosciuto allorquando il posto di lavoro - quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità, fermo restando che il presupposto della stabilità reale del rapporto deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento” (così, tra le tante, Cass., 5494/2007). Proprio facendo applicazione di tali principi e tenuto conto che ciò che conta
è, appunto, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e la considerazione che di esso ne abbiano le parti durante il suo svolgimento (senza che possano rilevare giudizi ex post provenienti dall'autorità giudiziaria), è indubbio che le riforme operate dalla L. 92/2012 alla disciplina dell'art. 18 L. 300/1970 abbiano depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (vd. co. 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è solo di
10 natura indennitaria. In una situazione siffatta, è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla Corte Costituzionale nel 1966 (nello stesso senso, vd. Trib. Milano, sent. n. 3460/2015; Trib. Milano, sent. n. 2625/2016). Né può ritenersi che a conclusioni diverse possa giungersi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 1.4.2021 che non ha modificato l'impianto complessivo della normativa in materia, intervenendo su un'ipotesi specifica (manifesta insussistenza del g.m.o.) e prevedendo che in tale evenienza il giudice debba (e non solo possa) fare applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata (Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, L. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 92/2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto poso a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì”, la cd. tutela reintegratoria attenuta (reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità non superiore a 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum e percipiendum). Infine, recentemente la Suprema Corte (Cass.,
26246/2022) ha confermato tale orientamento, fissando il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di prederminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”. Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il
18.7.2012 e la richiesta della ricorrente si attesta su un periodo successivo” (cit. Tribunale di Firenze, sent. n. 222/2023, est. dott. Gualano;
nonché Tribunale di Firenze, sent. n. 221/2023, est. dott. Gualano, prodotta da parte ricorrente con le note del 13.09.2023, in particolare con riferimento alla indennità di scorta, rivestendo, in quella fattispecie, la ricorrente la qualità di capotreno: “A) E' pacifico (perché le relative allegazioni del ricorso non sono state oggetto di specifica contestazione) che la ricorrente, in qualità di Capo Treno, svolga la propria attività in assoluta prevalenza a bordo del treno (cd. “scorta treno”), di cui ha la responsabilità e sul quale si occupa di tutte le operazioni, sia tecniche che
11 commerciali, oltre ad effettuare delle giornate cd. di “riserva”, ossia turni di servizio nei quali non è assegnata in programmazione per la scorta dei treni, ma rimane presso l'impianto di appartenenza a disposizione per effettuare eventuali servizi sui treni in caso di improvvisa necessità”).
Conformemente, si veda Tribunale di Firenze, sent. n. 380/2024, est. dott. Per_4
Ancora, tra le molte, si veda Cass. Sez. L -, Sentenza n. 13932 del 20/05/2024 (Rv. 671413 - 01), allegata da parte ricorrente alle note del 16.05.2025, secondo la quale la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione, in assenza di apposite previsioni di fonte legale,
è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale (come, invece, sostenuto, nel caso in esame, da parte resistente in memoria di costituzione)
(“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria
(cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C385/17, ). 14. In questo Per_3 Parte_6
senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20,
DS c. . 15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di Per_5
godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
12 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). (…) 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto,
a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio
(collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non
13 possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la Parte_6 normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo”
(sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza
14 retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e
B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. 30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. (…) 32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
15 26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”).
Si veda, ulteriormente, Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 25840 del 27/09/2024 (Rv. 672477 - 01), secondo la quale la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo;
nonché
Cass. Sez. Lav. sent. n. 13972/2024; 14089/2024.
Ciò posto, in adesione al soprariportato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché della Corte di Giustizia UE, deve essere affermato il diritto dei ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato della resistente, in qualità di TR, ad includere, nella retribuzione dovuta per CP_5 il periodo di godimento delle ferie, gli importi, posti in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e correlati al loro status personale e professionale, relativi all'indennità per attività di scorta, di riserva, di assenza dalla residenza, di utilizzazione professionale (detratti euro 4,50 per i TR, in quanto corrisposti anche durante i periodi di ferie), trattandosi di importi, previsti dalla contrattazione
16 collettiva applicata ai rapporti di lavoro, continuativamente erogati ai lavoratori (v. le buste paga di cui al doc. n. 5, 5A, 5B, 5C del fascicolo di parte ricorrente) e incidenti in modo non residuale sul loro trattamento economico mensile, con conseguente potenziale effetto dissuasivo sull'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori (si veda, a tal proposito, quanto argomentato dai ricorrenti nelle note autorizzate del 16.05.2025).
Sempre in adesione al soprariportato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., in particolare,
Cass. sent. n. 26246/2022), deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente, dovendo le rivendicate differenze retributive essere calcolate per il periodo dal
18.07.2007 (ovvero dai 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della legge Fornero) all'anno 2021.
Per quanto attiene al quantum debeatur, è stata disposta CTU contabile, con il seguente quesito: “Il
CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiute le necessarie indagini, quantifichi le differenze retributive eventualmente spettanti ai ricorrenti a titolo di retribuzione per i giorni di ferie relativi al periodo 18.07.2007-anno 2021, includendo nel calcolo della retribuzione per i giorni di ferie l'indennità di scorta per vetture eccedenti, l'indennità di riserva, l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità di utilizzazione professionale;
in particolare, quantifichi il totale annuo delle somme percepite dai ricorrenti per le indennità suindicate, diviso per i giorni di servizio prestati in ciascun anno, onde ottenere il valore medio per ogni giornata lavorativa, da moltiplicare per i giorni di ferie effettivamente goduti in ciascun anno, per un massimo di n. 28 giorni di ferie all'anno, detratto quanto già corrisposto ai ricorrenti a titolo di indennità di utilizzazione professionale giornaliera (per euro 4,50 al giorno)”.
Tuttavia, i conteggi elaborati dal CTU devono essere rielaborati sulla base dei 24 giorni di ferie oggetto della tutela euro comunitaria, tenuto conto dei conteggi prodotti dai ricorrenti con le note del
16.05.2025 (non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte della società resistente all'odierna udienza), sulla scorta del recente orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Firenze con le sentenze n. 135/2025 e n. 299/2025, prodotte da parte ricorrente con le note del 16.05.2025
(“Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive (ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto). Secondo il CP_1
numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi che rientravano nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane). E' vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente
17 giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario. Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto
50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie. Secondo il
Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24. Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28. Nell'ambito della
Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti: - l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive” - l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art.
3 - l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie)”; v. doc. n. 10 allegato alle note di parte ricorrente del 16.05.2025; nonché il doc. n. 11 allegato alle predette note).
Peraltro, la società datrice di lavoro non può essere condannata al pagamento dell'incidenza delle differenze retributive sul TFR (non ancora esigibile, essendo i rapporti di lavoro ancora in corso).
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la Parte_1 somma lorda di € 6.334,68; alla ricorrente la somma lorda di € 6.618,29; al Parte_1
18 ricorrente la somma lorda di € 7.913,52; alla ricorrente la somma lorda di € Parte_4 Parte_5
5.132,60, a titolo di differenze retributive maturate dal 18.07.2007 all'anno 2021, per i titoli suindicati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. 147/2022, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari con le note del 16.05.2025.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 27.05.2025, devono essere definitivamente poste a carico di parte resistente. Parimenti, parte resistente deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese documentate di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante il periodo di godimento delle ferie, delle voci indennità per attività di scorta, di riserva, di assenza dalla residenza, di utilizzazione professionale;
2) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'inserimento, nel calcolo della retribuzione delle ferie annuali, a partire dal 18.07.2007 e per ogni giorno di ferie, di una retribuzione comprensiva anche delle voci di retribuzione variabile indennità per attività di scorta, di riserva, di assenza dalla residenza, di utilizzazione professionale;
3) per l'effetto, condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € Parte_1
6.334,68; alla ricorrente la somma lorda di € 6.618,29; al ricorrente Parte_1 Parte_4 la somma lorda di € 7.913,52; alla ricorrente la somma lorda di € 5.132,60, a titolo di Parte_5 differenze retributive maturate dal 18.07.2007 all'anno 2021, per i titoli suindicati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) condanna parte resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €
5.388,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari nelle note del 16.05.2025, nonché al rimborso delle spese documentate di CTP;
19 5) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 27.05.2025, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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