Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 28/05/2025, n. 10327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10327 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3673 del 2025, proposto da
Società Modenese per Esposizioni, Fiere e Corse di Cavalli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Manfreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego accesso agli atti richiesti dalla Società Modenese s.r.l. in relazione alla istanza di accesso presentata dalla stessa con PEC del 31.01.2025 con riferimento ai seguenti dati relativi al calcolo della classificazione degli ippodromi:
1. Volume delle scommesse interne utilizzato per la classificazione;
2. Numero di biglietti emessi nell’anno utilizzato per la classificazione con evidenziazione delle scommesse raccolte nelle giornate di corse dell’ippodromo, in conformità con quanto previsto dall'ALLEGATO TECNICO A e di quelle che risultino raccolte eventualmente in altro modo e delle eventuali modalità adottate dal Ministero per garantire che il volume di gioco conteggiato ai fini della classificazione escluda le scommesse effettuate in giornate diverse da quelle di corse dell’ippodromo dato la possibilità` che alcune società discorse tengano agenzie aperte al di fuori delle sole giornate di competizione a loro assegnate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, la società ricorrente agisce per ottenere l’accesso agli atti cha aveva richiesto con la nota in epigrafe, respinta dall’Amministrazione con il provvedimento del 6.2.2025 a tenore del quale “ ..la trattazione delle scommesse è di competenza del Mef per il tramite dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Direzione Giochi – Ufficio gioco a distanza e scommesse) ai sensi della L. 135/2012. Il MASAF gestisce soltanto le somme ricevute dal MEF per il suddetto titolo. Pertanto, soltanto la summenzionata Autorità gestendo le scommesse può rispondere alla sua richiesta ”.
A fondamento dell’azione premette ed espone quanto segue.
La ricorrente gestisce l’Ippodromo modenese La Ghirlandina, ove organizza le corse di trotto, in virtù di convenzione stipulata con U.n.i.r.e (poi A.s.s.i, oggi Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) in data 28.4.2006.
Dopo aver illustrato la disciplina amministrativa del settore ippico nell’ambito dei finanziamenti erogati dallo Stato in favore degli ippodromi (che si sostanzia in una relazione di sovvenzionamento cui il soggetto pubblico si impegna entro un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli), argomenta circa il dimensionamento di tali provvidenze, riferendo che esso è dipendente sia dalla classificazione degli ippodromi che dal calendario delle giornate di corsa, alla formulazione del quale le società stesse hanno quindi interesse.
All’attualità, la classificazione degli ippodromi è stata disposta con decreto 644641 del 6.12.2024 e n. 662731 del 16.12.2024 (in base al quale l’ippodromo della odierna ricorrente è classificato al nr. 13); il calendario delle corse per il 2025 con decreti nr. 577473 del 31.10.2024 e 0675606 del 23.12.2024.
Tutti questi atti sono stati impugnati dalla odierna ricorrente con ricorso straordinario al Capo dello Stato (lamentando vizi che inciderebbero sulla classificazione dell’ippodromo gestito dalla ricorrente stessa, determinandola in senso deteriore).
Su tali basi, espone che il decreto 644641 del 6.12.2024, fermo restando ogni esito della relativa impugnazione, intanto prevede una serie di criteri per la classificazione degli ippodromi, dei quali il nr. C4 (Capacità gestionale ed attrattività degli impianti, strutture e servizi) dell’Allegato A al decreto 644641 del 6.6.2024 contiene il Sottocriterio SC4.4 (^) Volume Scommesse, a sua volta ripartito in Scommesse Interne e Scommesse Esterne. Il “Volume delle Scommesse Interne” dall’Allegato A al decreto 644641 (p. 16) risulta così definito: «… volume delle scommesse raccolte, nelle giornate di corse dell'ippodromo allo sportello dell'ippodromo, per le corse che si tengono nello stesso ippodromo e per quelle che si tengono in altri ippodromi nelle stesse giornate (sono escluse le scommesse raccolte da altri punti aggiuntivi all'interno dell'ippodromo) ».
Secondo la ricorrente, dalla disamina delle schede di punteggio degli altri ippodromi (pubblicate dal MASAF e allegate al decreto 644641, quindi “pubbliche”), sono emersi alcuni dati che apparirebbero anomali, e rilevanti discrepanze tra i volumi di scommesse registrati nei diversi ippodromi.
Poiché i dati delle scommesse non sono comunicati dalle Società, ma sono acquisiti direttamente dal MASAF dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e tenuto conto che, sulla base di uno studio condotto come da risultanze in atti, si potrebbe palesare il dubbio che in tale raccolta di informazioni sussistano errori o anomalie, la ricorrente presentava al MASAF la istanza di accesso di cui in epigrafe (proposta sia ai sensi del D.Lgs. 33/2013, che della L. 241/1990), il quale tuttavia la respingeva con la motivazione riportata dapprima, ritenendosi cioè non legittimato ad evaderla.
Tale diniego sarebbe illegittimo ed immotivato atteso che:
a) l’istanza non concerneva tanto i “dati” delle scommesse, ma il modo in cui i medesimi sono stati utilizzati dal MASAF ai fini della classificazione;
b) avendo provveduto alla classificazione (e alla valorizzazione del Sotto-criterio SC4.4 (^) Volume Scommesse, è del tutto evidente che il MASAF è in possesso (e/o detiene) i dati e li ha utilizzati ai fini della classificazione;
c) la Società modenese, come dalla stessa chiaramente illustrato nell’istanza di accesso, ha un interesse diretto, concreto e attuale a venire a conoscenza di tali dati e informazioni, nella misura in cui gli stessi concernono in via diretta la classificazione la quale, per le ragioni in precedenza esposte, produce effetti sulla sfera giuridica ed economica della Società;
d) peraltro, la Società modenese ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei confronti dei decreti n. 644641 del 6.12.2024, n. 662731 del 16.12.2024 e n. 0675606 del 23.12.2024, deducendo, tra gli altri, un motivo ricorso concernente il Sottocriterio SC4.4 (^) Volume Scommesse, a sua volta ripartito in Scommesse Interne e Scommesse Esterne del Criterio C4 (Capacità gestionale ed attrattività degli impianti, strutture e servizi) dell’Allegato A al decreto 644641 del 6.6.2024, per la sussistenza di possibili anomalie (suscettibili di configurare vizi di legittimità) nel calcolo dei dati concernenti le scommesse.
Per tali ragioni, chiede che il Tribunale voglia, annullato il diniego impugnato, accogliere l’azione ostensiva ed ordinare l’accesso agli atti come da istanza in esame, consentendone l’estrazione di copia.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso, con memoria di forma.
Nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La richiesta ostensiva ha ad oggetto elementi e dati di natura istruttoria funzionali ad un risultato amministrativo sostanziale (classificazione dell’ippodromo nella titolarità di gestione della odierna ricorrente) al quale la ricorrente ha palesemente interesse in quanto incide nella sua situazione giuridica correlata all’ippodromo; così che non v’è dubbio che essa abbia titolo a conoscere i presupposti esatti in dipendenza dei quali è stato conformato l’assetto di interessi (anche) di sua pertinenza.
A tale conclusione si perviene in dipendenza della disciplina generale sull’accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013, venendo in rilievo dati istruttori finalizzati all’adozione di atti rilevanti a vario titolo che già avrebbero dovuto comportarne la pubblicità, come ad esempio ai sensi dell’art. 26, “pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; art. 30 “.. pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio” (quanto agli ippodromi di proprietà pubblica, affidati in regime di concessione); art. 32 “servizi erogati”, relativamente ai servizi alle corse che sono oggetto di sovvenzioni pubbliche e così via.
La domanda è fondata anche – ed a maggior ragione - in applicazione dell’istituto di cui all’art. 22 della l. n. 241/90, avendo dedotto la ricorrente che l’interesse all’accesso ha finalità anche difensive in rapporto al contenzioso pendente.
Solo per mera completezza di giudizio, osserva il Collegio che la natura dei dati ai quali la ricorrente ha chiesto di accedere esclude la sussistenza di controinteressati di alcun genere, venendo in rilievo informazioni provenienti da competenze istituzionali concorrenti di altre amministrazioni che il MASAF detiene e tratta per fini e competenze proprie (la già menzionata classificazione degli ippodromi).
Deve anche escludersi che nell’odierna fattispecie venga in rilievo il limite della richiesta avente ad oggetto dati da elaborare o estrapolare, che sarebbe ostativo all’accoglimento della domanda (come ritenuto in T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 18 ottobre 2024, n.18061), poiché l’interesse ostensivo si appunta su elementi istruttori già definiti e trattati (essendo stati raccolti da altra Amministrazione e come tali trasmessi al Ministero per le competenze di quest’ultimo, ai fini istruttori dei relativi provvedimenti di classificazione).
Da quanto appena esposto discende infine che non è legittimo il diniego impugnato, perché la disponibilità dei dati ai quali si è richiesto l’accesso è afferente in maniera e diretta l’esercizio del potere di cui il MASAF è titolare, con conseguente irrilevanza della circostanza che altra amministrazione ne abbia curato la raccolta (a sua volta ai fini istituzionali che le sono propri, ma che attengono ad un diverso assetto d’interessi, non rilevante nella presente sede di giudizio, come definiti dalla causa dell’azione come dichiarata nell’istanza di accesso e dedotta in giudizio).
Pertanto, in accoglimento del gravame, va ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere in ordine alla istanza in esame, consentendo la visione e l’estrazione di copia dei documenti contenenti i dati richiesti.
L’esecuzione dell’accesso dovrà avvenire entro i termini di sessanta giorni, determinati ex art. 116, comma 4, del c.p.a, tenuto conto della peculiarità della odierna fattispecie e che avranno decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di provvedere sull’istanza di accesso nei modi e nei termini di cui pure in parte motiva.
Condanna il Ministero resistente alle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO