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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 258/2024 tra
Parte_1
Parte_2 [...]
Pt_3 Pt_1
Controparte_1
ATTORE/I
e
CP_2
CP_3 [...]
CP_4 [...]
CP_5 [...]
Pt_3 CP_6
CP_7 CP_8
[...] CP_6
CP_9 CP_6
CP_10 CP_6
Parte_2 CP_6
CP_11 CP_12 CP_13
Controparte_14 [...]
CP_15
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 14,00 innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per , , , Parte_1 Controparte_16 Parte_3 [...]
l'avv. MAGRINI ELISABETTA oggi sostituito dall'avv. LUIGI LICHERI . CP_1
Per parte convenuta nessuno. Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
Parte attrice conferma le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 258/2024 promossa da:
, ( ), nato a [...] il [...], Parte_4 CodiceFiscale_1
( ), nato a [...] il [...], Parte_5 CodiceFiscale_2
( ), nato a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
( ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_4 domiciliati in Cagliari, alla Via Efisio Marini n.7, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Magrini che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
Controparte_17
[...] [...]
Controparte_18
[...]
[...] [...]
Controparte_19
[...] CP_6
[...]
Controparte_20
[...]
[...]
Controparte_21
[...]
CONVENUTI- CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.6.2025.
Parte attrice ha confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo. pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18 marzo 2024, regolarmente notificato,
, , hanno chiamato Parte_1 Controparte_16 Parte_3 Controparte_1 in giudizio, davanti l'intestato Tribunale, i convenuti riportati in epigrafe affinché venisse dichiarata, in loro favore, la usucapione dei beni indicati in atto di citazione ai sensi dell'art. 1158
c.c. per averli posseduti pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente per oltre 20 anni.
A fondamento della propria domanda gli attori hanno dedotto:
- da oltre vent'anni di essere nel possesso pieno, pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato dell'immobile – terreno con annesso fabbricato in corso di costruzione e ristrutturazione- distinto nel Comune censuario di Torpè, catasto Terreni e Fabbricati, al Foglio 43, particella 930 sito in Torpè
(NU) alla Via Cedrino n. 10, confinanti con la vie pubbliche Via liberazione e Via Tevere;
-che nel corso degli anni hanno provveduto a recintare e pulire il terreno, edificare la casa di civile abitazione, al pagamento dei censi, alla manutenzione, alla cura, alla pulizia dell'immobile;
-che nonostante il possesso ultraventennale dell'immobile l'area interessata risulta intestata a terze persone e pertanto di avere interesse ad ottenere la declaratoria di avvenuto acquisto a titolo originario della proprietà per intervenuta usucapione e procedere alla trascrizione presso i pubblici uffici.
La causa, dichiarata la contumacia dei convenuti, riassegnata, è stata istruita con documenti e prova testimoniale. Sulle conclusioni precisate da parte attrice, viene oggi per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°°° La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
Tanto premesso, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo (visure storiche catastali, certificato anagrafico, Gazzetta Ufficiale n. 76 parte seconda n. 38 del 30/3/2024, deposito Casa
Comunale di Nuoro in data 9/4/2024, ecc.), gli odierni convenuti citati secondo le modalità di cui all'art. 150 c.p.c. in qualità di intestatari catastali dei beni oggetto di causa risultano esaurire l'ambito dei soggetti potenzialmente controinteressati all'accoglimento della domanda, ragione per cui il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze (v. ud. 6/3/2025 testi: , Tes_1 CP_13 Tes_
) assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso degli odierni attori Tes_2 per oltre vent'anni del fabbricato e del terreno circostante. I testimoni della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato il possesso di
[...]
, , dei beni oggetto di causa, Parte_1 CP_6 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 dimostrando di conoscere i luoghi e di frequentare personalmente gli attori.
Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni dei testimoni escussi sulle circostanze dedotte :
“…a titolo di amicizia ho aiutato alcune volte gli attori quando stavano facendo i lavori relativi all'intonaco esterno del fabbricato e cio' nel 1998-1999 e altre volte ho aiutato per fare la pulizia del giardino, sempre a titolo di amicizia. Preciso che il fabbricato da quando ho memoria lo ricordo realizzato e gli attori hanno fatto negli anni dei lavori di completamento e di manutenzione.” (teste
; “… sono amico di infanzia di e sono sempre andato a trovarlo a casa nel Tes_1 CP_1 CP_ fabbricato di cui mi si chiede. In detto fabbricato oltre a abitavano e tutt'ora vi abitano i fratelli pagina 3 di 4 , e , di quest'ultimo sono coetaneo. “ (teste ); “…Il terreno è Parte_1 Parte_2 Pt_3 CP_13 recintato con muro in blocchetti di cemento […] Il fabbricato lo ricordo già costruito ma ho sempre visto gli attori abitarvi. Frequento gli attori e la loro casa. Negli anni ricordo che gli attori hanno eseguito lavori di manutenzione quali tinteggiatura, rifacimento dell'intonaco esterno, curato le piante di fiori e qualche pianta di limoni presenti nel terreno. ” (Teste , “…Ho sempre visto nel Tes_2 CP_ Tes_ terreno e nella casa , , , .” (Teste ). Parte_1 Pt_3 CP_16
Pertanto , , hanno Parte_1 Controparte_16 Parte_3 Controparte_1 provato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1158 c.c per intervenuta usucapione degli immobili oggetto di causa.
Il comportamento processuale dei convenuti che non si sono costituiti in giudizio e non hanno contestato la rilevanza e l'efficacia dei fatti posti a base della pretesa attorea, confermano così la mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile de quo dal possessore.
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta.
Le spese del giudizio, tenuto conto che non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza va trascritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara , ( ), Parte_4 CodiceFiscale_1 Parte_5
( ), ( ),
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 CP_1
( ) comproprietari, per intervenuta usucapione, CP_1 CodiceFiscale_4 dell'immobile sito in Torpè, distinto nel Comune censuario di Torpè al Catasto Terreni e Fabbricati, al Foglio 43, particella 930.
2. Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, il procuratore di parte attrice presente, ed allegazione al verbale.
Nuoro, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 4 di 4