Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est.
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 442 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente in via Tempio Pt_1 di Giove n. 21
Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
Giuseppe Pio Torcicollo e domiciliata presso lo studio del difensore in Pt_1
Circonvallazione Clodia n. 5 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1055/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/01/2024 e notificata in data 01/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 09/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere di essere stata assunta dal CP_1 CP_2
a tempo indeterminato a decorrere dal 29/8/2019 come insegnante
[...] di religione cattolica, ma di avere in precedenza intrattenuto con l'ente sin dal 2013 numerosi rapporti a tempo determinato specificamente indicati,
1
euro 3.861,70 a titolo di differenze retributive per ferie e festività non godute per i periodi lavorati;
euro 2.862,74 a titolo di indennità non percepite per i periodi lavorati. Per un totale, così, di euro
51.725,07, oltre accessori di legge. In subordine, condannare Parte_1 ai diversi importi che risulteranno dovuti. Con condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cpa e rimborso del contributo unificato, da distrarsi al sottoscritto difensore in qualità di antistatario”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: Parte_1
“in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in Parte_1 favore della ricorrente della complessiva somma di € 48.862,33, per i titoli di cui in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
condanna al pagamento, in favore del difensore Parte_1 antistatario di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 4629,00, oltre accessori dovuti per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto:
a) fondata la domanda volta ad accertare il diritto della parte ricorrente a ricoprire incarichi annuali, e ciò tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “il principio della necessaria annualità dell'incarico di insegnamento della religione cattolica è previsto, conformemente alle intese intervenute tra lo Stato italiano e la Santa Sede, dall'art. 309, comma 2, del d.lgs.. 297/ 1994 e ribadito dall'art. 47, comma
6, del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, sicché va esclusa la possibilità per un Comune di assicurare l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia mediante contratti a termine di durata inferiore all'anno (Cass.
201/16, Cass. 1066/16, Cass. 8996/17; Cass. 28939/19)”, oltre che dell'ulteriore pronuncia della Suprema Corte in virtù della quale “è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure
2 concorsuali in essere”, non avendo tuttavia dedotto la Parte_1 ricorrenza di siffatte condizioni eccezionali, ed indicando tutti i contratti a tempo determinato unicamente generiche “ragioni di carattere organizzativo”;
b) infondata l'eccezione di assenza di prova dei titoli professionali per l'accesso agli incarichi annuali, come individuati nella nota del CP_3
06/11/2012, ai sensi dei punti 4.2.1. e 4.2.2. del d.p.r. 175/2012, atteso che la richiamata normativa prevede altresì al punto 4.3. che “I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018”, mentre la ricorrente ha sottoscritto plurimi contratti a termine per ciascun anno dal 2013/2014 in poi ed ha conseguito il diploma in scienze religiose nel marzo 2013, con conseguente possesso dei titoli previsti dal d.p.r. 175/2012 punto 4.3.1.b.1) per gli anni 2013/2014 sino al 2016/2017 e dal punto 4.3.2. per il periodo successivo;
c) meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno, da quantificarsi in misura pari alle retribuzioni perse ed alla luce dei conteggi depositati dalla ricorrente, correttamente elaborati “considerando tutte le voci fisse e continuative previste dal CCNL comparto Enti locali che la dipendente - inquadrata in categoria C, posizione economica C1 - avrebbe percepito se avesse ricevuto un incarico annuale e che non sono legate all'effettiva presenza in servizio: stipendio tabellare base;
indennità di comparto;
indennità di vacanza contrattuale;
indennità di tempo potenziato calcolato per 10 mesi;
indennità di docenza;
differenza di Tfr”, con conseguente ammontare dei danni “pari ad € 45.000,63, quale risarcimento per l'illegittima limitazione temporale degli incarichi di insegnamento di religione cattolica svolti dal 2013/2014 al 28.8.2019, tenuto conto delle diffide del 10.5.2016, del 6.7.2016 e del 30.6.2020”; d) destituita di fondamento la pretesa dell'amministrazione di escludere la spettanza di qualsivoglia competenza per i mesi iniziali di ciascun contratto (settembre, ottobre e novembre), “sull'assunto che il ritardo nell'assunzione sarebbe imputabile al vicariato che ogni anno avrebbe tardivamente trasmesso la lista dei docenti idonei”, e ciò in quanto “ricordato che in base all'art. 3, comma 10 l. n. 186 del 2003, "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio", sarebbe stato onere dell'amministrazione comunale allegare e documentare di aver tempestivamente richiesto al vicariato la verifica della disponibilità dei docenti di ruolo e della indicazione dei docenti precari per le nomine, laddove, nel caso di specie, parte convenuta ha prodotto, per il solo anno
2018, la comunicazione delle nomine del vicariato datata 20.11.2018”;
e) infondata l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dal in CP_2 riferimento all'indennità di disoccupazione percepita nei periodi non coperti
3 dai contratti, richiamando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla questione (Cass. n. 6369/2020);
f) meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento, per i mesi lavorati ed a titolo di differenze retributive per ferie e festività non godute a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, della somma di € 2.273,83, non avendo “contestato il conteggio, Parte_1 litandosi ad affermare che si tratterebbe di importo spettante nel solo caso in cui parte ricorrente avesse dimostrato il possesso dei titoli per ricoprire incarichi annuali, eccezione che deve considerarsi superata alla luce delle considerazioni sopra espresse”;
g) infondata la domanda di corresponsione dell'indennità di disagio maturata dal 2013, non avendo la ricorrente allegato e documentato i presupposti di cui all'art. 23 CCDI 2017; h) estranea alla materia del contendere l'eccezione “sollevata dalla amministrazione convenuta nelle note autorizzate in riferimento al regime fiscale di tassazione cui andranno assoggettati gli importi spettanti sulla base della presente pronuncia, fermo restando che parte ricorrente ha azionato le proprie pretese in parte a titolo di risarcimento del danno e in parte a titolo di differenze retributive, pertanto sarà applicabile il regime fiscale previsto dal TUIR in relazione alle varie poste risarcitorie”;
i) infondata l'eccezione sollevata dalla resistente con le medesime note e CP_
“relativa alla pretesa integrazione del contraddittorio dell' non essendovi una domanda di regolarizzazione contributiva tra quelle proposte nel ricorso”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha omesso di considerare che la stipula di contratti non annuali era stata imposta dalla necessità di non superare il limite dei 36 mesi nel rispetto dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, esponendosi diversamente l'amministrazione alla richiesta di risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, e che, essendo la lista del chiusa e CP_5 vincolante, l'insegnamento della religione cattolica “senza soluzione di continuità” era stata imposta dal medesimo, nella parte in cui ha CP_5 accolto la domanda di pagamento dell'indennità per ferie e festività non godute a decorrere dall'anno 2013/2014 per violazione del divieto di monetizzazione, e nella parte in cui ha liquidato le spese di lite del grado senza tener conto del parziale accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente e della possibilità di disporre la riunione con altri procedimenti sovrapponibili a quello che occupa.
2.1. Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4 4. In via preliminare, osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di corresponsione dell'indennità di disagio maturata dal 2013, oltre che nella parte in cui ha rigettato le eccezioni proposte da con le note Parte_1 autorizzate per l'udienza di discussione del 30/01/2024, riportate ai superiori punti h) ed i) del paragrafo 1.2., ragion per cui tali specifiche statuizioni, non essendo state devolute alla cognizione del giudice di appello, non sono suscettibili di essere rimesse in discussione in questa sede.
4.1 Nel merito, la Corte non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie con motivazioni del tutto condivisibili, che qui si richiamano integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 3473/2024, sentenza n. 4262/2024).
5. Si osserva, in primo luogo, che è pacifico, e comunque documentalmente provato, che l'insegnante di religione cattolica nella scuola dell'infanzia
, prima di essere stata assunta a tempo indeterminato (dal CP_1
29/08/2019), ha prestato detta attività con contratti a tempo determinato nei seguenti periodi: dal 21/10/2013 al 27/06/2014” (contratti del 16/10/2013 e dell'11/11/2013), dal 06/11/2014 al 30/06/2015 (contratto del 05/11/2014), dal 30/11/2015 al 30/06/2016 (contratto del 24/11/2015), dal 12/12/2016 al 31/08/2017 (contratto del 06/12/2016), dal 09/11/2017 al 31/08/2018 (contratto del 07/11/2017) e dal 26/11/2018 al 28/08/2019
(contratto del 26/11/2018). 6. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per avere riconosciuto a favore dell'appellata il risarcimento del danno conseguente alla durata non annuale dei richiamati contratti, stipulati tutti per un periodo ridotto rispetto a quello di 12 mesi.
6.1. Il motivo, che in sostanza riproduce quanto già dedotto dall'Ente in prime cure e non risulta neppure di chiara comprensione rispetto alle ragioni della decisione, è infondato.
6.2. L'appellante non si confronta con la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia e puntualmente richiamata dal Tribunale, che vi ha dato applicazione.
6.3. E' stato infatti affermato, proprio in controversie in cui era parte
[...]
, che “Gli insegnanti di religione cattolica presso le scuole comunali Pt_1 dell'infanzia hanno diritto a percepire lo stesso trattamento economico riservato ai docenti a tempo indeterminato perché il loro rapporto di lavoro, caratterizzato dall'annualità dell'incarico e dall'automatica rinnovazione in caso di permanenza dei requisiti per l'insegnamento, resta regolato, oltre che dalle intese previste dal protocollo addizionale alla l. n. 121 del 1985, dall'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994 che gli riconosce l'appartenenza al corpo docente con parità di diritti e doveri, sicché resta esclusa l'applicabilità al rapporto della disciplina per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 16 del c.c.n.l. enti locali del 6 luglio 1995” (Cass. n. 201/2016); che “il
5 principio della necessaria annualità dell'incarico di insegnamento della religione cattolica è previsto, conformemente alle intese intervenute tra lo
Stato italiano e la Santa Sede, dall'art. 309, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 e ribadito dall'art. 47, comma 6, del c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, sicché, pur in assenza di eguale previsione nel c.c.n.l. comparto Regioni-Autonomie locali del 6 luglio 1995, va esclusa la possibilità per un
Comune (nella specie, ) di assicurare l'insegnamento religioso Parte_1 nelle scuole dell'infanzia mediante contratti a termine di durata inferiore all'anno, ai sensi dell'art. 16, comma 2, c.c.n.l. 6 luglio 1995” (Cass.
n.1066/2016, Cass. n. 8996/2017, Cass. n. 28939/2019).
6.4. Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo ai docenti di religione cattolica, per cui “I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_6 risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine,
l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. n. 18698/2022).
6.5. A quest'ultimo riguardo il Tribunale ha evidenziato che “Nel caso di specie, non ha dedotto che ricorressero siffatte condizioni Parte_1 eccezionali, mentre i contratti stipulati, tutti di durata inferiore a 12 mesi, fanno riferimento a generiche “ragioni di carattere organizzativo”” e sul punto nessuna censura specifica è stata mossa né alcun elemento contrario
è stato dedotto.
6.6. Il gravame, confondendo diverse tematiche, non tiene conto delle ragioni esposte nei richiamati precedenti di legittimità, alle quali per brevità si rinvia integralmente, limitandosi a insistere che la designazione viene fatta dal , ma ciò non può incidere sulla ridotta durata del contratto CP_5 in violazione delle previsioni normative sopra richiamate né vale invocare il tema dell'abusiva reiterazione e quindi il limite dei 36 mesi, laddove la durata inferiore, tesa a garantire il rispetto di tale limite, avrebbe dovuto essere giustificata, cosa che il Tribunale ha accertato non essere avvenuto nel caso di specie e sul punto, come rilevato, nessuna censura è stata mossa.
6.7. In ordine al ritardo di comunicazione da parte del nessuna CP_5 censura è stata mossa alla gravata sentenza laddove ha respinto detta contestazione (cfr. § 1 punto 1.2. lett. d).
6.8. In questo grado non è stata riproposta la contestazione relativa ai titoli professionali per l'accesso agli incarichi annuali già disattesa dal Tribunale
6 con argomenti (cfr. § 1 punto 1.2. lett. b) in alcun modo censurati, così come non è stata riproposta l'eccezione di aliunde perceptum disattesa dal
Tribunale per le ragioni già richiamate al § 1 punto 1.2. lett. e) affatto contestate.
6.10 Per il resto nessuna contestazione specifica è stata mossa ai conteggi utilizzati dal primo giudice e alla limitazione temporale da questi operata conformemente alla richiesta dell'insegnante (dal 2013/2014 al
28/08/2019), restando così incontestato l'importo di € 45.000,63 (di cui € 3.034,58 a titolo di differenze per tfr).
7. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la gravata sentenza per avere liquidato a favore dell'appellata la somma di € 2.273,83 a titolo di indennità per ferie e festività non godute.
7.1. Anche sul punto l'appellante non si confronta con le ragioni della decisione già richiamate al § 1 punto 1.2. lett. f), introducendo una nuova prospettazione difensiva, invero di non facile comprensione e conferenza rispetto alla pretesa azionata dalla dipendente.
7.2. Quest'ultima, infatti, aveva dedotto in prime cure che “Per quanto riguarda le differenze retributive, cioè le retribuzioni spettanti per i mesi lavorati, si è considerata, innanzi tutto, la differenza retributiva tra spettante e percepito sui ratei di ferie e permessi ex festività maturati nel periodo di effettivo lavoro e non goduti per la limitatezza dell'incarico conferito. In effetti la ricorrente, considerando i periodi contrattuali effettivamente lavorati ogni anno (8, 8 e7 mesi), aveva diritto a vedersi liquidare, modulando in percentuale i giorni di ferie, cioè sulla base di 26 giorni di ferie l'anno (con un rateo mensile di 2,17 giorni) per i primi 3 anni di servizio (fino all'anno scolastico 2015-2016: v.il prospetto sopra riportato),euro
3.861,70”.
7.3. A fronte di tali allegazioni, il in prime cure non aveva mosso CP_2 alcuna specifica contestazione, limitandosi a dedurre, così come evidenziato dal Tribunale, che “si tratterebbe di importo spettante nel solo caso in cui parte ricorrente avesse dimostrato il possesso dei titoli per ricoprire incarichi annuali”, eccezione considerata dal primo giudice superata alla luce delle argomentazioni già esposte.
7.4. Contestazione non solo inidonea a confutare le richiamate allegazioni, ma pure infondata per come statuito dal Tribunale e non contestato.
7.5. In questo grado, invece, l'appellante, non tenendo conto di quanto suesposto, introduce il tema del divieto di monetizzazione, che non appare conferente rispetto alle ragioni della domanda, che ponendo in rilievo che negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 (gli unici a cui secondo i conteggi si riferisce la pretesa creditoria) l'appellata era stata impossibilitata a fruire delle ferie poiché i contratti sono stati fatti cessare contra legem nel mese di giugno, ha avanzato la propria richiesta solo in base a quanto maturato per i mesi effettivamente lavorati e non, come invece sembra ritenere il Comune, per la durata legale di 12 mesi.
7 8. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole della statuizione sulle spese di lite, deducendo che nella specie veniva in rilievo una soccombenza parziale, essendo stata respinta la domanda volta ad ottenere la somma di € 2.862,74 a titolo di indennità di disagio, di cui il Tribunale non aveva tenuto conto così come non aveva considerato analoghi giudizi pendenti.
8.1. Anche questo motivo è infondato.
8.2. Il all'esito del primo grado, è rimasto soccombente in misura CP_2 significativamente prevalente sulle domande principali, rispetto alle quali quella respinta andava esclusivamente a completare, in misura assai modesta, il quadro delle rivendicazioni azionate in ragione del precariato patito, sicché non solo non sembra configurarsi una soccombenza reciproca per come definita dalla giurisprudenza di legittimità, ma comunque il limite posto dalla legge è quello che la parte vincitrice non debba essere condannata al pagamento delle spese, mentre la compensazione rimane affidata alla discrezionalità del giudice come attesta l'utilizzo del termine
“può” nell'art. 92 c.p.c.
8.3. Assolutamente generico e privo di elementi tali da consentire una concreta valutazione è il riferimento ad altre cause che il giudice avrebbe dovuto riunire, senza considerare che anche in tale caso opera la discrezionalità riguardo alla quale l'appellante non offre alcun elemento concreto per l'eventuale sindacato.
9. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
11. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 09/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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