TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna
Bellesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7290/2019 R.G. promossa da:
Cont Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Nicolò G. A. Pasqui, come da procura in CP_2 calce all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in viale Regina Margherita, 39, Milano;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._1 dell'avv. Marco Zucchini, come da procura in atti, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in via Washington, 102, Milano;
CONVENUTO
e contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t. con il patrocinio degli avv.ti Andrea Pellegrini e Controparte_5
Alessandro Papa, come da procura speciale in atti, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in via Battisti, 1, Milano;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Nel merito:
Per tutte le ragioni ed argomentazioni di cui in atti, accertare e dichiarare la responsabilità del dottor – ovvero, in subordine, la sua Controparte_3
corresponsabilità con l'Istituto attore, nella misura massima possibile e comunque in quella che dovesse risultare in corso di causa – nella causazione dei danni subiti dalla signora e, per l'effetto, condannare il convenuto al rimborso delle Parte_2
Con somme tutte a qualsiasi titolo corrisposte da in favore della danneggiata, nonché dei connessi costi ulteriori, anche processuali, comunque sostenuti e da sostenersi dall'attore in conseguenza della vicenda per cui è causa e meglio descritti in atti ovvero, in ogni caso, al rimborso di quelle somme maggiori o minori che riterrà
Giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese anche peritali, d'Ufficio e di parte, nonché competenze, oltre spese generali ed oneri di legge;
In via istruttoria: Si ribadiscono e reiterano qui le istanze istruttorie tutte già formulate in atti ed a verbale e, segnatamente, quelle indicate in atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 1, 2 e 3 c.p.c. depositate rispettivamente il 12.03.2020, il
14.06.2020 ed il 03.07.2020, nonché in sede di udienza e nelle relative note scritte, da intendersi tutte qui espressamente richiamate. Ci si oppone alle istanze avversarie tutte per le ragioni di cui in atti”, oltre istanze istruttorie come meglio articolare in atti;
CONVENUTA:
“Nel merito,
1.1 In via principale: respingersi tutte le domande formulate dall' Parte_1
contro il Dott. per i motivi dedotti in atti.
[...] Controparte_3
pagina 2 di 26
1.2. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si accertasse una qualche responsabilità del Dott. nella causazione dei danni subiti Controparte_3
dalla sig.ra Parte_2
- accertare l'effettiva quota parte di sua responsabilità e quindi la quota parte dei danni gravanti su di esso, sia in relazione alla situazione pregressa dell'arcata dentaria della sig.ra sia in relazione al concorso del fatto colposo di quest'ultima, Parte_2
sia in relazione alla responsabilità concorrente di altri operatori sanitari e dello stesso
e, conseguentemente e/o in ogni caso, condannare il dott. Parte_1
in via di regresso a rimborsare all' Controparte_3 Parte_1
una somma inferiore a quella quantificata da controparte.
[...]
1.3 In ogni caso, previo accertamento all'occorrenza della validità ed efficacia della polizza di assicurazione R.C. professionale n. 253029388932 o comunque di altra polizza della che copre il sinistro, condannare la stessa Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a Controparte_4
manlevare e/o comunque tenere indenne il Dott. da ogni e Controparte_3
qual si voglia pretesa dall' e a rimborsargli le spese Parte_1
legali sostenute per resistere all'azione dell' . Parte_1
2. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa, oltre spese generali ed accessori di legge”, oltre istanze istruttorie come meglio articolare in atti e sollecito a disporre CTU;
TERZA CHIAMATA:
“In via principale di merito, rigettare la domanda proposta dall' Parte_1
sia con riferimento alla sussistenza di un diritto risarcitorio sia in ordine all'ammontare dei danni protestati;
respingere inoltre la domanda di rivalsa nei confronti del Dott. CP
pagina 3 di 26 accertare e dichiarare comunque la inoperatività della polizza , Controparte_4
o in subordine la sussistenza di una sola garanzia di secondo rischio, escludendo comunque dalla garanzia la rivalsa della;
Controparte_6
accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni [ai fini dell'operatività della polizza], con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché c.p.a. e i.v.a. come per legge”, oltre istanze istruttorie come meglio articolare in atti.
pagina 4 di 26 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3
Con (d'ora in poi anche solo ha citato in giudizio il
[...]
dott. per sentirlo dichiarare solidalmente responsabile con Controparte_3
l' medesimo dei danni subiti da una paziente e sentirlo condannare al pagamento Pt_1
in regresso delle somme versate a quest'ultima, a titolo risarcitorio, dall'attore. Con In particolare, ha dedotto la responsabilità del convenuto per i danni lamentati da per come accertata dalla sentenza n. 8349/2018 del 26.7.2018, Parte_2
pronunciata dal Tribunale di Milano, sezione I, nell'ambito del procedimento RG n.
14901/2016, con la quale la struttura sanitaria, in qualità di corresponsabile solidale, è stata condannata al risarcimento del danno in favore della paziente.
L'Istituto stomatologico ha riferito che, con atto di citazione notificato via PEC in data Con 1.3.2016, citò in giudizio l chiedendone la condanna al Parte_2
risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle terapie odontostomatologiche eseguite dal dott. presso la struttura sanitaria, tra febbraio e ottobre 2010; la CP
consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio RG n. 14901/2016 riscontrò
l'inefficacia e l'incongruenza delle terapie odontoiatriche praticate dal medico, attestando una condotta negligente e imperita da parte di quest'ultimo; i pregiudizi sofferti, in ragione di una riscontrata invalidità permanente dello 0,5% e di un'invalidità temporanea nella misura del 50% per 15 giorni e del 25% per 30 giorni, furono liquidati dal Tribunale in euro 1.500,00 a titolo di danno non patrimoniale (comprensiva del cd. danno morale) ed euro 5.165,00 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche sostenute), oltre interessi e rivalutazione, come da dispositivo della sentenza n.
8349/2018.
Con ha quindi dedotto il coinvolgimento del dott. sin dal procedimento di CP
mediazione, a cui il medico non prese parte, precisando di avergli comunque notificato pagina 5 di 26 la pendenza del giudizio RG n. 14907/2016 e di avergli rappresentato l'intenzione di chiedere la sua chiamata in causa come terzo ai fini della manleva. Parte attrice ha riferito che, a seguito del rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo da parte del giudice, notificò comunque al convenuto il deposito della CTU, invitandolo a partecipare alle trattative in vista di una soluzione transattiva. L'istituto stomatologico ha precisato che nessun riscontro fu dato dal dott. che avrebbe preannunciato CP
un intervento della compagnia assicurativa, invero mai avvenuto. Con ha quindi riferito di aver corrisposto a quanto disposto a titolo risarcitorio Parte_2
dal Tribunale con la sentenza n. 8349/2018 per una somma complessiva di euro
17.960,28 e, precisamente, euro 7.368,06 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, euro 7.689,25 a titolo di spese legali, euro 976,00 a titolo di spese di CTP sostenute da ed euro 1.926,97 a titolo di spese di CTU (docc. 24- 28). Parte_2
Parte attrice ha dunque chiesto la condanna del convenuto a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo operato professionale, dichiarato imperito con la sentenza n. 8349/2018, sia a titolo di responsabilità contrattuale, in forza del contratto di collaborazione in essere tra le parti, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale a norma dell'art. 2055 c.c., nell'esercizio del diritto di regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico collaboratore. Per l'effetto, ha domandato la condanna della controparte al rimborso delle somme a qualsiasi titolo corrisposte in favore della paziente danneggiata e dei costi sostenuti e da sostenersi in conseguenza dei fatti oggetto del pregresso giudizio.
2. Parte convenuta, costituitasi con comparsa del 25.7.2019, ha eccepito, in via preliminare, l'inopponibilità della CTU svolta nel giudizio n. RG 14907/2016, pena la violazione del principio del contraddittorio ex art. 2909 c.c., non essendo stata evocata nel predetto procedimento.
pagina 6 di 26 Ha contestato nel merito la propria responsabilità, deducendo l'incompletezza dell'istruttoria espletata per non aver adeguatamente indagato la condizione pregressa della paziente, il nesso eziologico tra le conseguenze pregiudizievoli lamentate e le cure prestate dal dott. i profili di responsabilità dei medici intervenuti CP
successivamente e l'eventuale concorso colpevole della paziente che avrebbe ritardato le cure per più di dieci mesi.
Il convenuto ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa, con polizza R.C. professionale n. Controparte_4
253029388932, stipulata il 31.12.2011, e ha domandato il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. In subordine, ha chiesto l'accertamento della quota parte di sua responsabilità e la condanna al pagamento, a titolo di rimborso, a una somma inferiore rispetto a quella prospettata dall'attrice; ha quindi domandato che l'assicurazione fosse condannata a manlevare e/o comunque a tenere indenne parte convenuta dalle pretese di Con e al rimborso delle spese legali sostenute per resistere in giudizio.
3. La terza chiamata, costituitasi con comparsa del Controparte_4
25.7.2019, a seguito della autorizzazione della chiamata in causa da parte del giudice, ha eccepito l'inopponibilità delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio R.G. n.
14901/2016, essendovi rimasta estranea, aderendo nel merito alle difese svolte dal dott.
Con
Ha dedotto il contenimento del diritto di rivalsa esercitato da nei confronti CP
del dott. nella misura del 50%; ha illustrato gli asseriti limiti di operatività CP
della polizza, in particolare in ragione della natura di copertura assicurativa di secondo rischio, della estraneità dell'azione di rivalsa dall'oggetto della garanzia, della decadenza del dott. dal diritto all'indennizzo per violazione degli obblighi CP
informativi di correttezza e buona fede, nonché per violazione dell'obbligo di salvataggio imposto dall'art. 1914 c.c.
pagina 7 di 26 4. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'espletamento di c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, avendo ritenuto il giudice istruttore superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.1. Preliminarmente, si osserva che la domanda svolta da parte attrice nella presente Con sede scaturisce dall'obbligazione risarcitoria solidale accertata a carico di con la sentenza di condanna n. 8349/2018 del Tribunale di Milano per gli eventi di malpractice occorsi tra il 2010 e il 2011 a danno della paziente Parte_2
La pretesa attorea, dunque, deve essere inquadrata nell'ambito dell'oggetto e della natura della responsabilità della struttura sanitaria, con particolare riguardo all'atteggiarsi della solidarietà nei rapporti interni tra questa e il professionista sanitario, per come emergenti dall'elaborazione giurisprudenziale prima dell'entrata in vigore della legge n. 24/2017.
Ciò in quanto l'illecito professionale sulla base del quale l' agisce in via di Pt_1
regresso risale al periodo tra febbraio e ottobre 2010 (data delle cure prestate dal dott.
. Da tale illecito, è derivato il giudizio a carico della struttura sanitaria, CP
instaurato nel 2016 e conclusosi con la sentenza di condanna sopra citata.
L'obbligazione risarcitoria adempiuta da parte attrice nella qualità di condebitrice solidale si radica nell'inadempimento professionale del medico, quale illecito consumatosi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis.
Ferma la superiore considerazione, la domanda attorea deve essere qualificata ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., inquadrandosi la responsabilità del medico e della struttura sanitaria nell'archetipo della responsabilità contrattuale. pagina 8 di 26 Come è noto, tra l'ente deputato a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera e il paziente, al momento dell'accettazione di questi presso la struttura, viene concluso un contratto atipico “di spedalità”, per il quale la struttura medica è chiamata a un'obbligazione c.d. di assistenza sanitaria, dal contenuto complesso, comprensivo sia della principale prestazione sanitaria sia di una serie di obblighi cd. accessori (assistenza al malato, fornitura di vitto e alloggio etc., cfr. Cass. Sezioni Unite n. 577/2008 e, tra le molte,
Cass. n. 19541/2015).
Per attuare la prestazione medica nei confronti del paziente, l'ente giuridico, che non può adempiervi direttamente, si avvale di ausiliari esercenti la professione sanitaria, del cui operato risponde. È, dunque, soggetto a responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e
1228 c.c. per l'inesatta esecuzione delle prestazioni mediche rese dai professionisti sanitari, che integrano comunque l'oggetto dell'obbligazione assunta direttamente dall'ente (cfr. Cass. n. 12833/2014, n. 6243/2015, n. 18610/2015 e Cass. n. 28987/2019).
Ne consegue che l'eventuale danno sofferto dal paziente per l'inesatto adempimento delle prestazioni sanitarie cui è preposto l'ausiliario non può che essere direttamente imputato, per fatto proprio, alla struttura sanitaria a norma dell'art. 1228 c.c. Si comprende, dunque, come la responsabilità dell'ente, che si avvalga della collaborazione dei sanitari nell'adempimento dell'obbligazione di cura verso il paziente, abbia la propria fonte proprio nel rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento, con conseguente imputazione del rischio per gli eventuali relativi danni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità costante conferma che “In tema di responsabilità medica,
[…] la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per
pagina 9 di 26 fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.” (Cass. Sent. n. 29001/2021, Cass. Sent. n.
26118/2021).
Peraltro, la responsabilità della struttura si configura anche in assenza di rapporto subordinato, laddove la prestazione del medico sia riconducibile all'organizzazione aziendale dell'ente, senza alcun rilievo dell'eventuale rapporto fiduciario tra il sanitario e il paziente.
Ciò posto, è opportuno anche ricordare che l'azione di rivalsa esercitabile dalla struttura nei confronti del medico, in seguito all'accertamento della responsabilità del professionista verso i terzi danneggiati, non integra gli estremi di un'ordinaria azione di inadempimento del contratto tra la struttura e il medico, atteso che tale profilo contrattuale non risulta assorbente rispetto alle implicazioni della responsabilità medica.
Piuttosto l'azione deve essere ricondotta all'ambito applicativo degli artt. 1298, 1299 e
2055 c.c., in forza dei quali il condebitore solidale che abbia adempiuto all'intera obbligazione ha diritto a rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili. Nel caso di fatto dannoso imputabile a più soggetti ex art. 2055 c.c.,
l'unicità dello stesso deve essere riferita unicamente al danneggiato, sicché è sufficiente che le azioni ed omissioni dei corresponsabili abbiano concorso in modo efficace a produrre il danno, nonostante le condotte lesive siano tra loro autonome e nonostante diversi siano i titoli di responsabilità. D'altronde, come già osservato, il medico opera nell'ambito dei servizi resi dalla struttura per cui svolge l'attività, sicché la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso organizzativo e operativo della struttura, in un'ottica imprenditoriale di gestione, appunto, di mezzi e rischi.
Ne consegue che la misura del diritto di “manleva” della struttura sanitaria nei confronti del medico non dipende dalla riferibilità dell'inadempimento alla condotta (anche pagina 10 di 26 esclusiva) del professionista nella causazione del danno, ma è connessa proprio al rischio d'impresa che la struttura assume all'atto di avvalersi della collaborazione del sanitario (Cass. sent. n. 28987/2019).
4.2. Ricostruito il rapporto tra struttura e medico in termini di responsabilità da fatto proprio per assunzione del rischio di impresa “consegue…l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa” (Cass. sent. n. 28987/2019).
Pertanto, una rivalsa integrale può configurarsi esclusivamente in ipotesi di una condotta abnorme del collaboratore, “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”, ossia in tutti quei “casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute” (Cass. sent. n. 28987/19).
Al di fuori di queste fattispecie limite e in assenza di prova circa l'eccezionalità e la gravità inescusabile della colpa (a carico della struttura sanitaria), la regola è data dalla presunzione posta dall'art. 2055 co. 3 c.c. di ripartizione paritaria della responsabilità tra debitori solidali (Cass. sent. n. 28987/19, nonché n. 28990 e n. 28994 del 2019).
4.3. Tanto premesso in punto di diritto, nel caso in esame si osserva innanzitutto che risultano sostanzialmente pacifici i fatti storici sottesi alla domanda di rivalsa svolta da parte attrice. Con È documentale, oltre che incontestato, che ha stipulato con il dott. medico CP
odontoiatra, un contratto di collaborazione, in forza del quale, a far data dal 1996 la struttura sanitaria si avvaleva delle prestazioni professionali del convenuto (doc. 3 attrice).
pagina 11 di 26 Al pari, risulta documentalmente ed è incontestato che, tra gennaio e giugno 2010, il dott. ha avuto in cura sino all'ultima visita di controllo del CP Parte_2
26.10.2010. Nell'agosto 2011 la paziente si è presentata presso la struttura sanitaria, lamentando dolorabilità sui denti trattati dal dott. e dal novembre 2011 si è CP
rivolta ad altri professionisti per il perdurare delle problematiche.
Con la sentenza n. 8349/2018 del Tribunale di Milano (doc. 23 parte attrice) è stata accertata la responsabilità professionale del convenuto per i danni lamentati da essendo emerso in esito alla consulenza tecnica in quella sede disposta che: Parte_2
“Le cure effettuate presso l' agli elementi dentali 16, 47 e Parte_1
46 della perizianda si sono rivelate inefficaci ed incongrue … le terapie odontoiatriche Con attuate presso l' prive di particolari difficoltà tecniche, non sono risultate eseguite con la necessaria accuratezza e diligenza … appare ravvisabile una responsabilità, sostanzialmente sotto il profilo dell'imperizia, dell'operatore che in concreto effettuò i trattamenti alla Sig.ra Dall'imperita esecuzione degli interventi eseguiti Parte_2
Con presso l' è derivato, secondo criterio clinico e medico legale, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale quantificabile in 15 giorni al 50% e in ulteriori 30 giorni mediamente al 25%, in correlazione alla sintomatologia patita, ai disagi masticatori ed alle cure riabilitative necessitate. Per quanto attiene il danno biologico permanente derivato dalla perdita del primo molare superiore di destra, avuto riguardo sia alle preesistenti condizioni cliniche del 16, sia al risultato estetico-funzionale conseguito mediante sua sostituzione implantoprotesica ed al relativo grado di emendazione ottenuto, è possibile affermare che sia residuata una riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto nella misura di mezzo punto percentuale (danno biologico = zero virgola cinque per cento), stimato secondo i più qualificati barèmes di riferimento. … a causa Con delle cure inidoneamente effettuate presso l la Sig.ra ha necessitato di Parte_2
cure riabilitative agli elementi dentali 16, 47 e 46, effettuate presso lo “Studio
pagina 12 di 26 Dentistico Repubblica”. Tenuto conto delle preesistenti condizioni cliniche di detti Con molari rispetto alle terapie attuate presso l' sono risultate congrui e pertinenti ai fatti in esame costi di cura per complessivi €. 5.165,00 calcolati sulla base della documentazione contabile prodotta in atti e costituiti, nello specifico, dagli importi corrisposti allo per esami radiografici, per il ritrattamento Controparte_7
endodontico attuato agli elementi 47 e 46, per le ricostruzioni degli elementi 47 e 46 e per la sostituzione implantoprotesica del 16 … Le terapie concretizzatesi a detti molari sono risultate imperitamente eseguite, comportando profili di responsabilità professionale in relazione alle loro modalità esecutive. Come in precedenza evidenziato, Con allorché la perizianda si rivolse all' i suddetti elementi dentali presentavano evidenti compromissioni (lesioni periapicali, processi cariosi ed estese ricostruzioni in amalgama); idonei trattamenti endodontici e restaurativi avrebbero tuttavia consentito il loro recupero funzionale. … In nesso di causa con le erronee terapie effettuate presso Con l' la perizianda ha dovuto ricorrere ad ulteriori cure presso lo Controparte_7
; in tale sede fu attuato il ritrattamento endodontico agli elementi 47 e 46 e
[...]
la sostituzione implantoprotesica dell'elemento 16. Attualmente sono presenti nel cavo orale della perizianda manufatti protesici su 47 e 16. Come già precisato, si ritiene che dopo adeguato follow up sarebbe comunque necessitata la protesizzazione dei tre molari (16, 47 e 46), stante la preesistente loro compromissione. … L'inabilità temporanea biologica è da indicarsi in 15 (quindici) giorni di ITP al 50%, ed ulteriori
30 (trenta) giorni di ITP al 25% in correlazione ai disagi masticatori patiti ed in funzione delle cure odontoiatriche necessitate per la corretta riabilitazione, con ripercussioni negative nello svolgere le consuete attività della vita quotidiana in misura percentuale sovrapponibile all'entità della inabilità biologica… In relazione alla perdita del primo molare superiore di destra (16) sono residuati postumi permanenti quantificabili in mezzo punto percentuale (danno biologico = zero virgola cinque per
pagina 13 di 26 cento); tale valore è stato valutato considerando le preesistenti compromissioni cliniche dell'elemento dentario ed il grado di emendazione conseguito alla sua sostituzione implantoprotesica, raffrontando i più qualificati barèmes di riferimento. … Tenuto conto delle preesistenti condizioni cliniche degli elementi dentali 16, 47 e 46, sono risultate congrui e pertinenti ai fatti in esame costi di cura sostenuti dalla perizianda presso lo
“ per complessivi €. 5.165,00 Controparte_7
(=cinquemilacentosessantacinque/00). In relazione alle erronee terapie attuate presso Con l' non necessiteranno ulteriori interventi futuri” (doc. 21 attrice).
Con riguardo agli esiti peritali e alla declaratoria di responsabilità professionale in altro procedimento, occorre precisare che – come è noto, per giurisprudenza di legittimità costante – in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche, laddove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. Non si profila alcuna violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., in quanto il contraddittorio sui mezzi istruttori viene ad essere instaurato con la formale produzione in giudizio di detta documentazione, così potendo le parti farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale (cfr.
Cass. sent. n. 13229/2015).
Ciò posto, alla luce delle difese ed eccezioni nel merito spiegate dal convenuto e dalla terza chiamata, in relazione all'asserita esistenza di elementi fattuali a discarico dell'operato del dott. è stata disposta nel corso del presente giudizio apposita CP
CTU, al fine di integrare la precedente valutazione peritale in ordine all'imputabilità dei pregiudizi sofferti dalla paziente all'operato del convenuto, quale profilo di rilievo pregiudiziale rispetto alla domanda di regresso spiegata da parte attrice.
pagina 14 di 26 Preliminarmente, occorre precisare che l'elaborato peritale è stato espletato in modo corretto e fedele al quesito e non presenta vizi logici o di altra natura che ne possano compromettere l'esito. Le parti non hanno contestato profili di nullità della consulenza.
Le argomentazioni svolte dal convenuto attengono al merito, alle soluzioni e conclusioni a cui è addivenuto il perito, che sono differenti da quelle prospettate dalla parte. Le osservazioni tecniche mosse dal consulente di parte sono state compiutamente evase dai cc.tt.u., come desumibile dalla lettura dell'elaborato.
Nel merito dell'indagine, i consulenti tecnici hanno sostanzialmente confermato gli esiti della precedente consulenza, espletando l'incarico necessariamente in via documentale sulla base degli atti prodotti in giudizio, come da chiara formulazione del quesito peritale.
Segnatamente, gli ausiliari del giudice hanno attestato che, prima dell'inizio delle cure Con presso l' presentava esiti di cure odontoiatriche pregresse, ma non aveva Parte_2
un quadro menomativo locale tale da poter configurare un danno biologico permanente meritevole di valutazione percentuale. Hanno dunque individuato i trattamenti effettuati presso la struttura sanitaria nel periodo tra gennaio e ottobre 2010 (esami radiografici, due tentativi di trattamento endodontico all'elemento 16, terapie endodontiche agli elementi dentari 46 e 47, restauri in composito agli elementi 16, 46 e 47, otturazioni in composito a 44 e 35 e ablazione del tartaro;
nell'agosto 2011 risultano poi effettuati esami radiografici ed il ritrattamento endodontico del 46). Infine, hanno osservato che, essendo state offerte terapie corrette e adeguate alle conoscenze scientifiche e tecnologiche dell'epoca, laddove queste fossero state condotte con la dovuta perizia, avrebbero potuto avere esito risolutivo delle problematiche, consentendo anche il recupero degli elementi pur già compromessi prima dell'ingresso della paziente presso Con
pagina 15 di 26 Pertanto, alla luce dell'esito infausto delle cure, i cc.tt.u. hanno concluso che le stesse sono state somministrate in modo incongruo e senza la dovuta perizia, determinando la necessità di un ulteriore ciclo di interventi, a cui la paziente ha scelto di sottoporsi presso altri professionisti.
I periti hanno ricondotto le cure disposte dal dott. a prestazioni di odontoiatria CP
praticata quotidianamente in tutti gli ambulatori dentistici, prive di particolari difficoltà, precisando che l'insuccesso di alcune prestazioni, quali i ritrattamenti canalari, è da attribuirsi a superficialità e negligenza, tanto che la condotta non è stata ritenuta conforme alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
In risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, i consulenti hanno precisato di aver ritenuto il dott. non all'altezza dello standard richiesto alla sua figura CP
professionale per aver eseguito incongrue ricostruzioni post-trattamento degli elementi
16, 46 e 47 (in ragione di una riscontrata eccessiva estensione delle stesse rispetto alla porzione naturale di dente conservata) e imperite terapie endodontiche (non avendo raggiunto il risultato conseguito il livello di sufficienza adeguato secondo le regole dell'arte), nonché per aver assunto una condotta superficiale e negligente nell'esecuzione delle prestazioni, che la maggior parte dei curanti non avrebbe altresì mantenuto (richiamando, in particolare, le problematiche afferenti l'elemento 16).
Sull'asserito concorso di colpa della paziente per aver atteso un certo lasso di tempo
(oltre 10 mesi) dall'ultima visita prima di rivolgersi nuovamente alla struttura sanitaria, i cc.tt.u. hanno escluso un eventuale aggravamento del quadro clinico ereditato al Con momento della sospensione delle cure presso alla luce della sostanziale sovrapponibilità delle relative radiografie. Peraltro, non possono che essere condivise le considerazioni dei periti circa la congruità del lasso di tempo intercorso tra l'ultimo controllo presso la struttura nell'ottobre 2010 e il successivo ingresso dell'agosto 2011: il periodo di tempo risulta compatibile, in assenza di un dolore eccessivo, con i tempi pagina 16 di 26 necessari per la ponderazione della situazione e l'assunzione delle relative determinazioni da parte della paziente.
In concreto, dunque, dalle risultanze dall'elaborato peritale, deve ritenersi pacifico ed evidente che ha subito danni da malpractice medica, per negligenza e Parte_2
imperizia, nel corso delle cure odontoiatriche prestate dal convenuto. La condotta di appare quindi connotata da colpa. CP
Fermo il superiore accertamento, non si riscontra nel caso in esame l'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute, non essendo stati forniti elementi concreti a tal fine dalla struttura, a ciò onerata.
L'assenza di siffatta prova, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni tra struttura sanitaria e professionista, importa che la parte convenuta sia chiamata a rispondere secondo la presunzione di pari responsabilità concorrente sopra richiamata e non diversamente superata nel caso di specie.
Ne consegue che la domanda di regresso di parte attrice non può essere accolta in misura superiore al 50% del danno che la stessa è stata condannata a risarcire alla paziente.
4.4. Acclarato il presupposto della domanda attorea nel contradditorio tra le parti, in relazione al quantum della rivalsa, si osserva che l'elaborato peritale ha stimato con maggiore gravità i pregiudizi sofferti da rispetto a quanto accertato nel Parte_2
pregresso giudizio RG n. 14901/2016.
Ciò posto, ai fini della determinazione del quantum della pretesa attorea, occorre tuttavia assestarsi sulla quantificazione dei danni per come liquidati con la sentenza di condanna n. 8349/2018 del Tribunale di Milano, in quanto detta liquidazione costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria il cui adempimento satisfattivo è fatto valere nella presente pagina 17 di 26 sede. Ciò in ragione della struttura del diritto di regresso e del petitum della domanda attorea, che segna i confini del thema decidendum del presente giudizio.
Condiviso nella presente sede, in esito all'indagine tecnica espletata nel contraddittorio tra le parti, l'accertamento di responsabilità del medico odontoiatra, l'obbligo risarcitorio deve ritenersi gravante anche sul dott. in rapporto di solidarietà CP
passiva con la struttura sanitaria.
Pertanto, l'azione di regresso può e deve essere esercitata nei confronti del medico condebitore solidale nei limiti di quanto effettivamente pagato e per la quota di spettanza di quest'ultimo, quantificabile in applicazione della presunzione di pari responsabilità concorrente dei danneggianti, per come meglio sopra illustrato.
L'istituto stomatologico ha allegato e documentato – senza contestazioni sul punto da parte del convenuto – l'integrale pagamento di quanto tenuta in forza del titolo giudiziale per complessivi euro 17.960,28 e, in particolare, euro 7.368,06 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali (comprensivi di interessi e rivalutazione), euro
7.689,25 a titolo di spese legali, euro 976,00 a titolo di spese di CTP sostenute da ed euro 1.926,97 a titolo di spese di CTU (docc. 24- 28 parte attrice). Parte_2
Pertanto, deve porsi a carico del dott. la quota del 50% di quanto CP
effettivamente pagato dall'attore alla paziente danneggiata a titolo di danni alla persona e di rimborso delle spese di lite e, dunque, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 8.980,14, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
5. Quanto alla domanda di manleva spiegata dal dott. nei confronti di CP
, si osserva quanto segue. Controparte_4
Le parti, in data 19.12.2011, con effetto da gennaio 2012, hanno stipulato la polizza n.
253029388932 atta a presidiare la responsabilità professionale del convenuto assicurato nell'esercizio dell'attività di medico-dentista-odontoiatra, con massimale di euro pagina 18 di 26 750.000,00 per la responsabilità civile verso terzi e garanzia postuma illimitata (ex art.17) del contratto (doc. 5 parte convenuta).
ha eccepito l'operatività solo a secondo rischio della copertura Controparte_4
assicurativa sul presupposto della asserita sussistenza di altra polizza stipulata dalla struttura sanitaria a copertura della responsabilità professionale dei propri collaboratori.
Segnatamente, la terza chiamata ha fatto leva sull'articolo 16 punto 2 del contratto, in forza del quale qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di ASL,
Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente.
Ebbene, nessuna prova in ordine alla sussistenza di una diversa polizza stipulata dalla struttura sanitaria è stata fornita dall'assicurazione (a ciò onerata), la quale invero si è Con limitata ad un assunto apodittico (asserendo che certamente aveva concluso, in adempimento ad un obbligo di legge, un contratto assicurativo a copertura dei danni eventualmente cagionati dai propri collaboratori). Sul punto, parte attrice ha recisamente negato la sussistenza di una siffatta copertura assicurativa, non essendovi tenuta per legge all'epoca dei fatti.
Stante la carenza di prova, non può ritenersi integrato il primo presupposto di operatività
a secondo rischio della copertura assicurativa.
Non si configura nel caso di specie neppure il secondo alternativo presupposto, atteso che l ha fornito prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione Parte_1
risarcitoria nei confronti della paziente danneggiata, non versando quindi la struttura in stato di insolvenza.
Deve, dunque, escludersi l'operatività a secondo rischio della polizza assicurativa stipulata dal dott. con . CP Controparte_4
pagina 19 di 26 Non configurandosi le superiori condizioni contrattuali fondanti l'operatività differita della copertura assicurativa, questa opera a primo rischio per il caso di specie.
Inoltre, neppure pertinente pare essere il richiamo della compagnia di assicurazioni all'art. 2 del contratto, statuendo la norma che in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell , la presente Parte_4
assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per
l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto. Il dato letterale consente chiaramente di riferire la disposizione in esame al caso in cui l'ulteriore copertura assicurativa per il medesimo rischio sia stata stipulata dall'assicurato stesso, senza alcun riferimento ad un'eventuale polizza di primo rischio stipulata da un soggetto terzo, quale appunto la struttura sanitaria.
Pacifica, di converso, appare l'operatività della polizza per il caso di specie alla luce del dettato dell'art. 16 punto 3, in forza del quale nel caso la struttura sanitaria agisca in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata. Alla luce del chiaro dettato letterale della norma, agendo l'istituto stomatologico in regresso nei confronti del dott. deve CP
ritenersi sussistente la copertura assicurativa prestata dalla terza chiamata in primo rischio.
In forza di tale rilievo, di tutta evidenza è l'inerenza della azione di regresso/rivalsa all'oggetto della garanzia prestata dalla terza chiamata.
Nel caso di specie, infine, non pare dubitabile la gravità della colpa rimproverata al dott. ai fini della norma in esame. CP
Come attestato dai cc.tt.u., le cure odontoiatriche prestate e gli interventi operati sulla paziente ad opera del convenuto devono ritenersi routinari, non di speciale difficoltà, e gli stessi, laddove correttamente eseguiti, avrebbero portato alla risoluzione delle pagina 20 di 26 problematiche lamentate;
inoltre, i periti hanno anche precisato che il dott. ha CP
adottato una condotta che la maggior parte dei curanti non avrebbe tenuto in quanto non adeguata alla media diligenza esigibile dal profilo specialistico della figura professionale. Tali rilievi consentono di ritenere grave il deficit di perizia e diligenza riscontrato nell'operato del convenuto e, dunque, di elevare un rimprovero a titolo di colpa grave.
Sulla base dei superiori accertamenti, pertanto, deve ritenersi operante nel caso di specie la copertura assicurativa prestata da in favore del convenuto, con Controparte_4
la conseguenza che la società è tenuta a manlevare il dott. con pagamento CP
diretto all'assicurato ex art. 1917 comma 2 c.c., della quota di danno a lui imputabile.
5.1. Ciò posto, in relazione alle ulteriori eccezioni svolte dalla terza chiamata in ordine al diritto all'indennizzo del convenuto, si osserva innanzitutto che nessun profilo di censura può essere mosso nei confronti del dott. quanto al rispetto degli CP
obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto contrattuale con la compagnia assicurativa.
Oltre ad essere prive di supporto probatorio, le allegazioni di Controparte_4
circa la circostanza che la paziente avrebbe sollevato le proprie doglianze già nel corso delle terapie (tra il 2010 e il 2011) e che il medico avrebbe minimizzato, configurano evenienza che è riconducibile alla dinamica fisiologica della relazione tra medico e paziente.
Da queste dinamiche relazionali non è possibile desumere la violazione degli artt. 1892
c.c. e 17 del contratto, in quanto di per sé detta circostanza, anche solo per come genericamente allegata – e non provata – dalla terza chiamata, non consente di attribuire all'assicurato dichiarazioni inesatte o reticenti circa la rappresentazione del rischio, né assurge a pregresso sinistro o comunque elemento fondante un diritto al risarcimento di pagina 21 di 26 cui la parte era consapevole e che avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dell'assicurazione in sede negoziale.
Ad ogni modo, risulta in atti documentalmente attestata la denuncia dell'illecito per il quale la struttura sanitaria agisce in regresso nella presente sede e con cui nel novembre
2012 parte convenuta comunicò il sinistro nei confronti della paziente (cfr. Parte_2
doc. 4 parte convenuta). Nessuna contestazione è stata mai sollevata dalla società di assicurazioni in ordine alla validità ed effettività di detta denuncia o al corso della relativa pratica.
Prima del novembre 2012 non emerge alcuna prova della pregressa conoscenza in capo al dott. delle specifiche contestazioni nei suoi confronti mosse dalla paziente e, CP
dunque, della sussistenza di elementi atti a far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento.
Per quanto sopra esposto, non vi è evidenza dell'asserita violazione degli artt. artt. 1892
c.c. e 17 del contratto da parte del convenuto.
5.2. Infine, ha eccepito la decadenza dell'assicurato dal diritto Controparte_4
all'indennizzo per l'asserita violazione dell'obbligo di salvataggio imposto dall'art. 1914
c.c.
Come noto, l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, giungendo anche ad imporre all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, quando da tale resistenza non possa ricavare alcun beneficio (Cass. sent. n. 11877/1991, più recenti, tra le molte, Cass. sent. n. 5479/2015 e n. 14992/2016).
Segnatamente, grava sull'assicurato l'obbligo di attivarsi per evitare o diminuire il danno mediante l'adozione di un comportamento, positivo o omissivo, che, rispetto al decorso causale a danno già verificatosi, sia idoneo a impedirne l'aggravamento fino a quello che potenzialmente potrebbe verificarsi.
pagina 22 di 26 Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta si è sottratta a tale obbligo.
È documentato in atti, e non è stato contestato, che in plurime occasioni parte attrice ha sollecitato il dott. a partecipare alla vertenza avente ad oggetto la sua CP
responsabilità professionale sin dalla fase stragiudiziale, anche in un'ottica conciliativa e transattiva. Parimenti, deve ritenersi circostanza pacifica che il convenuto non vi abbia mai preso parte e che non abbia, di fatto, mai coinvolto la compagnia assicurativa, prima del presente giudizio.
Nel dettaglio, parte convenuta è sicuramente stata messa al corrente dei termini delle doglianze e delle pretese risarcitorie della paziente con la lettera di messa in Parte_2
mora da quest'ultima inviata a gennaio 2014; in seguito è stato esteso nei suoi confronti Con il procedimento di mediazione incardinato tra e la paziente nel marzo 2014 (docc.
12, 13, 14 di parte attrice). Nell'aprile 2016, la struttura sanitaria ha comunicato con raccomandata a.r. al dott. la pendenza del giudizio RG n. 14901/2016 e della CP
relativa domanda di manleva (doc. 18). Successivamente, con pec del luglio 2017,
l'attrice ha notificato al professionista convenuto gli esiti dell'elaborato peritale del c.t.u., sollecitando nuovamente una definizione transattiva della vicenda. Infine, con pec di ottobre 2018, la struttura sanitaria ha comunicato al dottore l'esito del giudizio, conclusosi con sentenza di condanna per responsabilità professionale di quest'ultimo, e ha reiterato l'invito a valutare soluzioni conciliative (doc. 29). A tale comunicazione, il convenuto ha fornito riscontro, dichiarando di aver interessato la compagnia assicurativa affinché prendesse contatti con la struttura sanitaria (doc. 30), ma l'Istituto stomatologico ha dedotto che mai nessun intervento della compagnia assicurativa ha avuto luogo.
In assenza di specifica contestazione da parte del convenuto, che non ha fornito spiegazioni ed evidenze di segno contrario, la condotta del dott. manifesta CP
quantomeno una noncuranza degli interessi altrui: ha precluso a priori la percorribilità di pagina 23 di 26 una soluzione conciliativa e transattiva, che, in caso di esito positivo, avrebbe condotto sicuramente a un più celere ed efficiente componimento della controversia, specie riguardo al contenimento dei costi per tutte le parti coinvolte.
Infatti, anche con riferimento alle spese di resistenza trova applicazione l'obbligo di salvataggio, costituendo queste una voce del danno e, come tale, le stesse sono oggetto di copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c. Ne consegue che anche per esse sussiste il dovere dell'assicurato di attivarsi per quanto possibile al fine di evitarle, contenendo il danno a norma dell'art. 1914 comma 1 c.c.
Con il suo comportamento omissivo, dunque, l'assicurato ha violato l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c.
Ciò posto, deve dichiararsi la natura meramente colposa della violazione, non potendosi considerare la mera inerzia quale manifestazione di volontà univoca, specie in assenza di indici fattuali attestanti l'intenzione di non adempiere all'obbligo di cui all'art. 1914 c.c.
(di cui sarebbe stata onerata l'assicurazione).
Ne consegue che trova applicazione il disposto dell'art. 1915 c.c., in forza del quale il diritto all'indennità non viene meno per effetto della mera violazione colposa, ma si riduce proporzionalmente in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratrice.
Tuttavia, proprio a tal riguardo, non può che constatarsi che la terza chiamata non ha fornito prova del pregiudizio sofferto per effetto della violazione dell'obbligo di salvataggio, non avendo dedotto e dimostrato la misura del contenimento del danno indennizzabile per effetto dell'invocato tempestivo coinvolgimento.
Non sussistono elementi, dunque, in base ai quali determinare la riduzione proporzionale dell'indennizzo a norma dell'art. 1915 co. 2 c.c.
La compagnia assicurativa, dunque, alla luce di quanto sopra accertato e argomentato, va condannata a tenere indenne il convenuto e a rimborsagli l'importo integrale che il medesimo dovrà pagare per effetto di questa sentenza.
pagina 24 di 26 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dalla parte convenuta all'attore e dalla compagnia assicuratrice a nella misura che Controparte_3
si liquida in dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta, della natura e del grado di complessità della questione trattata.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta e della terza chiamata nella misura già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara solidalmente responsabile con Controparte_3 [...]
ai sensi degli artt. Parte_3
1298, 1299 e 2055 c. 3 c.c., dei danni subiti dalla signora in Parte_2
conseguenza delle terapie odontostomatologiche eseguite nel 2010;
2) per l'effetto, condanna il convenuto a pagare in favore di
[...]
in via di regresso, la Parte_3
somma di euro 8.980,14, oltre interessi legali dalla domanda (7.2.2019) al saldo effettivo;
3) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne Controparte_4 [...]
di tutte le somme dal medesimo dovute all'attrice per effetto Controparte_3
della presente sentenza;
4) condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
le spese di lite, liquidate in euro Parte_3
237,00 per spese esenti e in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15%,
a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge;
pagina 25 di 26 5) condanna la terza chiamata a rifondere al convenuto Controparte_4
chiamante le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per spese esenti e in euro
5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfetario e oneri di legge;
6) pone definitivamente a carico di parte convenuta e terza chiamata le spese di c.t.u.
Milano, 22.2.2025
Il giudice
Anna Bellesi
Sentenza redatta con la collaborazione della m.o.t. dott.ssa Veronica Maria Di Giovanni
pagina 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna
Bellesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7290/2019 R.G. promossa da:
Cont Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Nicolò G. A. Pasqui, come da procura in CP_2 calce all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in viale Regina Margherita, 39, Milano;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._1 dell'avv. Marco Zucchini, come da procura in atti, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in via Washington, 102, Milano;
CONVENUTO
e contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t. con il patrocinio degli avv.ti Andrea Pellegrini e Controparte_5
Alessandro Papa, come da procura speciale in atti, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in via Battisti, 1, Milano;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Nel merito:
Per tutte le ragioni ed argomentazioni di cui in atti, accertare e dichiarare la responsabilità del dottor – ovvero, in subordine, la sua Controparte_3
corresponsabilità con l'Istituto attore, nella misura massima possibile e comunque in quella che dovesse risultare in corso di causa – nella causazione dei danni subiti dalla signora e, per l'effetto, condannare il convenuto al rimborso delle Parte_2
Con somme tutte a qualsiasi titolo corrisposte da in favore della danneggiata, nonché dei connessi costi ulteriori, anche processuali, comunque sostenuti e da sostenersi dall'attore in conseguenza della vicenda per cui è causa e meglio descritti in atti ovvero, in ogni caso, al rimborso di quelle somme maggiori o minori che riterrà
Giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese anche peritali, d'Ufficio e di parte, nonché competenze, oltre spese generali ed oneri di legge;
In via istruttoria: Si ribadiscono e reiterano qui le istanze istruttorie tutte già formulate in atti ed a verbale e, segnatamente, quelle indicate in atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 1, 2 e 3 c.p.c. depositate rispettivamente il 12.03.2020, il
14.06.2020 ed il 03.07.2020, nonché in sede di udienza e nelle relative note scritte, da intendersi tutte qui espressamente richiamate. Ci si oppone alle istanze avversarie tutte per le ragioni di cui in atti”, oltre istanze istruttorie come meglio articolare in atti;
CONVENUTA:
“Nel merito,
1.1 In via principale: respingersi tutte le domande formulate dall' Parte_1
contro il Dott. per i motivi dedotti in atti.
[...] Controparte_3
pagina 2 di 26
1.2. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si accertasse una qualche responsabilità del Dott. nella causazione dei danni subiti Controparte_3
dalla sig.ra Parte_2
- accertare l'effettiva quota parte di sua responsabilità e quindi la quota parte dei danni gravanti su di esso, sia in relazione alla situazione pregressa dell'arcata dentaria della sig.ra sia in relazione al concorso del fatto colposo di quest'ultima, Parte_2
sia in relazione alla responsabilità concorrente di altri operatori sanitari e dello stesso
e, conseguentemente e/o in ogni caso, condannare il dott. Parte_1
in via di regresso a rimborsare all' Controparte_3 Parte_1
una somma inferiore a quella quantificata da controparte.
[...]
1.3 In ogni caso, previo accertamento all'occorrenza della validità ed efficacia della polizza di assicurazione R.C. professionale n. 253029388932 o comunque di altra polizza della che copre il sinistro, condannare la stessa Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a Controparte_4
manlevare e/o comunque tenere indenne il Dott. da ogni e Controparte_3
qual si voglia pretesa dall' e a rimborsargli le spese Parte_1
legali sostenute per resistere all'azione dell' . Parte_1
2. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa, oltre spese generali ed accessori di legge”, oltre istanze istruttorie come meglio articolare in atti e sollecito a disporre CTU;
TERZA CHIAMATA:
“In via principale di merito, rigettare la domanda proposta dall' Parte_1
sia con riferimento alla sussistenza di un diritto risarcitorio sia in ordine all'ammontare dei danni protestati;
respingere inoltre la domanda di rivalsa nei confronti del Dott. CP
pagina 3 di 26 accertare e dichiarare comunque la inoperatività della polizza , Controparte_4
o in subordine la sussistenza di una sola garanzia di secondo rischio, escludendo comunque dalla garanzia la rivalsa della;
Controparte_6
accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni [ai fini dell'operatività della polizza], con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché c.p.a. e i.v.a. come per legge”, oltre istanze istruttorie come meglio articolare in atti.
pagina 4 di 26 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3
Con (d'ora in poi anche solo ha citato in giudizio il
[...]
dott. per sentirlo dichiarare solidalmente responsabile con Controparte_3
l' medesimo dei danni subiti da una paziente e sentirlo condannare al pagamento Pt_1
in regresso delle somme versate a quest'ultima, a titolo risarcitorio, dall'attore. Con In particolare, ha dedotto la responsabilità del convenuto per i danni lamentati da per come accertata dalla sentenza n. 8349/2018 del 26.7.2018, Parte_2
pronunciata dal Tribunale di Milano, sezione I, nell'ambito del procedimento RG n.
14901/2016, con la quale la struttura sanitaria, in qualità di corresponsabile solidale, è stata condannata al risarcimento del danno in favore della paziente.
L'Istituto stomatologico ha riferito che, con atto di citazione notificato via PEC in data Con 1.3.2016, citò in giudizio l chiedendone la condanna al Parte_2
risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle terapie odontostomatologiche eseguite dal dott. presso la struttura sanitaria, tra febbraio e ottobre 2010; la CP
consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio RG n. 14901/2016 riscontrò
l'inefficacia e l'incongruenza delle terapie odontoiatriche praticate dal medico, attestando una condotta negligente e imperita da parte di quest'ultimo; i pregiudizi sofferti, in ragione di una riscontrata invalidità permanente dello 0,5% e di un'invalidità temporanea nella misura del 50% per 15 giorni e del 25% per 30 giorni, furono liquidati dal Tribunale in euro 1.500,00 a titolo di danno non patrimoniale (comprensiva del cd. danno morale) ed euro 5.165,00 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche sostenute), oltre interessi e rivalutazione, come da dispositivo della sentenza n.
8349/2018.
Con ha quindi dedotto il coinvolgimento del dott. sin dal procedimento di CP
mediazione, a cui il medico non prese parte, precisando di avergli comunque notificato pagina 5 di 26 la pendenza del giudizio RG n. 14907/2016 e di avergli rappresentato l'intenzione di chiedere la sua chiamata in causa come terzo ai fini della manleva. Parte attrice ha riferito che, a seguito del rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo da parte del giudice, notificò comunque al convenuto il deposito della CTU, invitandolo a partecipare alle trattative in vista di una soluzione transattiva. L'istituto stomatologico ha precisato che nessun riscontro fu dato dal dott. che avrebbe preannunciato CP
un intervento della compagnia assicurativa, invero mai avvenuto. Con ha quindi riferito di aver corrisposto a quanto disposto a titolo risarcitorio Parte_2
dal Tribunale con la sentenza n. 8349/2018 per una somma complessiva di euro
17.960,28 e, precisamente, euro 7.368,06 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, euro 7.689,25 a titolo di spese legali, euro 976,00 a titolo di spese di CTP sostenute da ed euro 1.926,97 a titolo di spese di CTU (docc. 24- 28). Parte_2
Parte attrice ha dunque chiesto la condanna del convenuto a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo operato professionale, dichiarato imperito con la sentenza n. 8349/2018, sia a titolo di responsabilità contrattuale, in forza del contratto di collaborazione in essere tra le parti, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale a norma dell'art. 2055 c.c., nell'esercizio del diritto di regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico collaboratore. Per l'effetto, ha domandato la condanna della controparte al rimborso delle somme a qualsiasi titolo corrisposte in favore della paziente danneggiata e dei costi sostenuti e da sostenersi in conseguenza dei fatti oggetto del pregresso giudizio.
2. Parte convenuta, costituitasi con comparsa del 25.7.2019, ha eccepito, in via preliminare, l'inopponibilità della CTU svolta nel giudizio n. RG 14907/2016, pena la violazione del principio del contraddittorio ex art. 2909 c.c., non essendo stata evocata nel predetto procedimento.
pagina 6 di 26 Ha contestato nel merito la propria responsabilità, deducendo l'incompletezza dell'istruttoria espletata per non aver adeguatamente indagato la condizione pregressa della paziente, il nesso eziologico tra le conseguenze pregiudizievoli lamentate e le cure prestate dal dott. i profili di responsabilità dei medici intervenuti CP
successivamente e l'eventuale concorso colpevole della paziente che avrebbe ritardato le cure per più di dieci mesi.
Il convenuto ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa, con polizza R.C. professionale n. Controparte_4
253029388932, stipulata il 31.12.2011, e ha domandato il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. In subordine, ha chiesto l'accertamento della quota parte di sua responsabilità e la condanna al pagamento, a titolo di rimborso, a una somma inferiore rispetto a quella prospettata dall'attrice; ha quindi domandato che l'assicurazione fosse condannata a manlevare e/o comunque a tenere indenne parte convenuta dalle pretese di Con e al rimborso delle spese legali sostenute per resistere in giudizio.
3. La terza chiamata, costituitasi con comparsa del Controparte_4
25.7.2019, a seguito della autorizzazione della chiamata in causa da parte del giudice, ha eccepito l'inopponibilità delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio R.G. n.
14901/2016, essendovi rimasta estranea, aderendo nel merito alle difese svolte dal dott.
Con
Ha dedotto il contenimento del diritto di rivalsa esercitato da nei confronti CP
del dott. nella misura del 50%; ha illustrato gli asseriti limiti di operatività CP
della polizza, in particolare in ragione della natura di copertura assicurativa di secondo rischio, della estraneità dell'azione di rivalsa dall'oggetto della garanzia, della decadenza del dott. dal diritto all'indennizzo per violazione degli obblighi CP
informativi di correttezza e buona fede, nonché per violazione dell'obbligo di salvataggio imposto dall'art. 1914 c.c.
pagina 7 di 26 4. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'espletamento di c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, avendo ritenuto il giudice istruttore superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.1. Preliminarmente, si osserva che la domanda svolta da parte attrice nella presente Con sede scaturisce dall'obbligazione risarcitoria solidale accertata a carico di con la sentenza di condanna n. 8349/2018 del Tribunale di Milano per gli eventi di malpractice occorsi tra il 2010 e il 2011 a danno della paziente Parte_2
La pretesa attorea, dunque, deve essere inquadrata nell'ambito dell'oggetto e della natura della responsabilità della struttura sanitaria, con particolare riguardo all'atteggiarsi della solidarietà nei rapporti interni tra questa e il professionista sanitario, per come emergenti dall'elaborazione giurisprudenziale prima dell'entrata in vigore della legge n. 24/2017.
Ciò in quanto l'illecito professionale sulla base del quale l' agisce in via di Pt_1
regresso risale al periodo tra febbraio e ottobre 2010 (data delle cure prestate dal dott.
. Da tale illecito, è derivato il giudizio a carico della struttura sanitaria, CP
instaurato nel 2016 e conclusosi con la sentenza di condanna sopra citata.
L'obbligazione risarcitoria adempiuta da parte attrice nella qualità di condebitrice solidale si radica nell'inadempimento professionale del medico, quale illecito consumatosi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis.
Ferma la superiore considerazione, la domanda attorea deve essere qualificata ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., inquadrandosi la responsabilità del medico e della struttura sanitaria nell'archetipo della responsabilità contrattuale. pagina 8 di 26 Come è noto, tra l'ente deputato a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera e il paziente, al momento dell'accettazione di questi presso la struttura, viene concluso un contratto atipico “di spedalità”, per il quale la struttura medica è chiamata a un'obbligazione c.d. di assistenza sanitaria, dal contenuto complesso, comprensivo sia della principale prestazione sanitaria sia di una serie di obblighi cd. accessori (assistenza al malato, fornitura di vitto e alloggio etc., cfr. Cass. Sezioni Unite n. 577/2008 e, tra le molte,
Cass. n. 19541/2015).
Per attuare la prestazione medica nei confronti del paziente, l'ente giuridico, che non può adempiervi direttamente, si avvale di ausiliari esercenti la professione sanitaria, del cui operato risponde. È, dunque, soggetto a responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e
1228 c.c. per l'inesatta esecuzione delle prestazioni mediche rese dai professionisti sanitari, che integrano comunque l'oggetto dell'obbligazione assunta direttamente dall'ente (cfr. Cass. n. 12833/2014, n. 6243/2015, n. 18610/2015 e Cass. n. 28987/2019).
Ne consegue che l'eventuale danno sofferto dal paziente per l'inesatto adempimento delle prestazioni sanitarie cui è preposto l'ausiliario non può che essere direttamente imputato, per fatto proprio, alla struttura sanitaria a norma dell'art. 1228 c.c. Si comprende, dunque, come la responsabilità dell'ente, che si avvalga della collaborazione dei sanitari nell'adempimento dell'obbligazione di cura verso il paziente, abbia la propria fonte proprio nel rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento, con conseguente imputazione del rischio per gli eventuali relativi danni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità costante conferma che “In tema di responsabilità medica,
[…] la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per
pagina 9 di 26 fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.” (Cass. Sent. n. 29001/2021, Cass. Sent. n.
26118/2021).
Peraltro, la responsabilità della struttura si configura anche in assenza di rapporto subordinato, laddove la prestazione del medico sia riconducibile all'organizzazione aziendale dell'ente, senza alcun rilievo dell'eventuale rapporto fiduciario tra il sanitario e il paziente.
Ciò posto, è opportuno anche ricordare che l'azione di rivalsa esercitabile dalla struttura nei confronti del medico, in seguito all'accertamento della responsabilità del professionista verso i terzi danneggiati, non integra gli estremi di un'ordinaria azione di inadempimento del contratto tra la struttura e il medico, atteso che tale profilo contrattuale non risulta assorbente rispetto alle implicazioni della responsabilità medica.
Piuttosto l'azione deve essere ricondotta all'ambito applicativo degli artt. 1298, 1299 e
2055 c.c., in forza dei quali il condebitore solidale che abbia adempiuto all'intera obbligazione ha diritto a rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili. Nel caso di fatto dannoso imputabile a più soggetti ex art. 2055 c.c.,
l'unicità dello stesso deve essere riferita unicamente al danneggiato, sicché è sufficiente che le azioni ed omissioni dei corresponsabili abbiano concorso in modo efficace a produrre il danno, nonostante le condotte lesive siano tra loro autonome e nonostante diversi siano i titoli di responsabilità. D'altronde, come già osservato, il medico opera nell'ambito dei servizi resi dalla struttura per cui svolge l'attività, sicché la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso organizzativo e operativo della struttura, in un'ottica imprenditoriale di gestione, appunto, di mezzi e rischi.
Ne consegue che la misura del diritto di “manleva” della struttura sanitaria nei confronti del medico non dipende dalla riferibilità dell'inadempimento alla condotta (anche pagina 10 di 26 esclusiva) del professionista nella causazione del danno, ma è connessa proprio al rischio d'impresa che la struttura assume all'atto di avvalersi della collaborazione del sanitario (Cass. sent. n. 28987/2019).
4.2. Ricostruito il rapporto tra struttura e medico in termini di responsabilità da fatto proprio per assunzione del rischio di impresa “consegue…l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa” (Cass. sent. n. 28987/2019).
Pertanto, una rivalsa integrale può configurarsi esclusivamente in ipotesi di una condotta abnorme del collaboratore, “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”, ossia in tutti quei “casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute” (Cass. sent. n. 28987/19).
Al di fuori di queste fattispecie limite e in assenza di prova circa l'eccezionalità e la gravità inescusabile della colpa (a carico della struttura sanitaria), la regola è data dalla presunzione posta dall'art. 2055 co. 3 c.c. di ripartizione paritaria della responsabilità tra debitori solidali (Cass. sent. n. 28987/19, nonché n. 28990 e n. 28994 del 2019).
4.3. Tanto premesso in punto di diritto, nel caso in esame si osserva innanzitutto che risultano sostanzialmente pacifici i fatti storici sottesi alla domanda di rivalsa svolta da parte attrice. Con È documentale, oltre che incontestato, che ha stipulato con il dott. medico CP
odontoiatra, un contratto di collaborazione, in forza del quale, a far data dal 1996 la struttura sanitaria si avvaleva delle prestazioni professionali del convenuto (doc. 3 attrice).
pagina 11 di 26 Al pari, risulta documentalmente ed è incontestato che, tra gennaio e giugno 2010, il dott. ha avuto in cura sino all'ultima visita di controllo del CP Parte_2
26.10.2010. Nell'agosto 2011 la paziente si è presentata presso la struttura sanitaria, lamentando dolorabilità sui denti trattati dal dott. e dal novembre 2011 si è CP
rivolta ad altri professionisti per il perdurare delle problematiche.
Con la sentenza n. 8349/2018 del Tribunale di Milano (doc. 23 parte attrice) è stata accertata la responsabilità professionale del convenuto per i danni lamentati da essendo emerso in esito alla consulenza tecnica in quella sede disposta che: Parte_2
“Le cure effettuate presso l' agli elementi dentali 16, 47 e Parte_1
46 della perizianda si sono rivelate inefficaci ed incongrue … le terapie odontoiatriche Con attuate presso l' prive di particolari difficoltà tecniche, non sono risultate eseguite con la necessaria accuratezza e diligenza … appare ravvisabile una responsabilità, sostanzialmente sotto il profilo dell'imperizia, dell'operatore che in concreto effettuò i trattamenti alla Sig.ra Dall'imperita esecuzione degli interventi eseguiti Parte_2
Con presso l' è derivato, secondo criterio clinico e medico legale, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale quantificabile in 15 giorni al 50% e in ulteriori 30 giorni mediamente al 25%, in correlazione alla sintomatologia patita, ai disagi masticatori ed alle cure riabilitative necessitate. Per quanto attiene il danno biologico permanente derivato dalla perdita del primo molare superiore di destra, avuto riguardo sia alle preesistenti condizioni cliniche del 16, sia al risultato estetico-funzionale conseguito mediante sua sostituzione implantoprotesica ed al relativo grado di emendazione ottenuto, è possibile affermare che sia residuata una riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto nella misura di mezzo punto percentuale (danno biologico = zero virgola cinque per cento), stimato secondo i più qualificati barèmes di riferimento. … a causa Con delle cure inidoneamente effettuate presso l la Sig.ra ha necessitato di Parte_2
cure riabilitative agli elementi dentali 16, 47 e 46, effettuate presso lo “Studio
pagina 12 di 26 Dentistico Repubblica”. Tenuto conto delle preesistenti condizioni cliniche di detti Con molari rispetto alle terapie attuate presso l' sono risultate congrui e pertinenti ai fatti in esame costi di cura per complessivi €. 5.165,00 calcolati sulla base della documentazione contabile prodotta in atti e costituiti, nello specifico, dagli importi corrisposti allo per esami radiografici, per il ritrattamento Controparte_7
endodontico attuato agli elementi 47 e 46, per le ricostruzioni degli elementi 47 e 46 e per la sostituzione implantoprotesica del 16 … Le terapie concretizzatesi a detti molari sono risultate imperitamente eseguite, comportando profili di responsabilità professionale in relazione alle loro modalità esecutive. Come in precedenza evidenziato, Con allorché la perizianda si rivolse all' i suddetti elementi dentali presentavano evidenti compromissioni (lesioni periapicali, processi cariosi ed estese ricostruzioni in amalgama); idonei trattamenti endodontici e restaurativi avrebbero tuttavia consentito il loro recupero funzionale. … In nesso di causa con le erronee terapie effettuate presso Con l' la perizianda ha dovuto ricorrere ad ulteriori cure presso lo Controparte_7
; in tale sede fu attuato il ritrattamento endodontico agli elementi 47 e 46 e
[...]
la sostituzione implantoprotesica dell'elemento 16. Attualmente sono presenti nel cavo orale della perizianda manufatti protesici su 47 e 16. Come già precisato, si ritiene che dopo adeguato follow up sarebbe comunque necessitata la protesizzazione dei tre molari (16, 47 e 46), stante la preesistente loro compromissione. … L'inabilità temporanea biologica è da indicarsi in 15 (quindici) giorni di ITP al 50%, ed ulteriori
30 (trenta) giorni di ITP al 25% in correlazione ai disagi masticatori patiti ed in funzione delle cure odontoiatriche necessitate per la corretta riabilitazione, con ripercussioni negative nello svolgere le consuete attività della vita quotidiana in misura percentuale sovrapponibile all'entità della inabilità biologica… In relazione alla perdita del primo molare superiore di destra (16) sono residuati postumi permanenti quantificabili in mezzo punto percentuale (danno biologico = zero virgola cinque per
pagina 13 di 26 cento); tale valore è stato valutato considerando le preesistenti compromissioni cliniche dell'elemento dentario ed il grado di emendazione conseguito alla sua sostituzione implantoprotesica, raffrontando i più qualificati barèmes di riferimento. … Tenuto conto delle preesistenti condizioni cliniche degli elementi dentali 16, 47 e 46, sono risultate congrui e pertinenti ai fatti in esame costi di cura sostenuti dalla perizianda presso lo
“ per complessivi €. 5.165,00 Controparte_7
(=cinquemilacentosessantacinque/00). In relazione alle erronee terapie attuate presso Con l' non necessiteranno ulteriori interventi futuri” (doc. 21 attrice).
Con riguardo agli esiti peritali e alla declaratoria di responsabilità professionale in altro procedimento, occorre precisare che – come è noto, per giurisprudenza di legittimità costante – in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche, laddove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. Non si profila alcuna violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., in quanto il contraddittorio sui mezzi istruttori viene ad essere instaurato con la formale produzione in giudizio di detta documentazione, così potendo le parti farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale (cfr.
Cass. sent. n. 13229/2015).
Ciò posto, alla luce delle difese ed eccezioni nel merito spiegate dal convenuto e dalla terza chiamata, in relazione all'asserita esistenza di elementi fattuali a discarico dell'operato del dott. è stata disposta nel corso del presente giudizio apposita CP
CTU, al fine di integrare la precedente valutazione peritale in ordine all'imputabilità dei pregiudizi sofferti dalla paziente all'operato del convenuto, quale profilo di rilievo pregiudiziale rispetto alla domanda di regresso spiegata da parte attrice.
pagina 14 di 26 Preliminarmente, occorre precisare che l'elaborato peritale è stato espletato in modo corretto e fedele al quesito e non presenta vizi logici o di altra natura che ne possano compromettere l'esito. Le parti non hanno contestato profili di nullità della consulenza.
Le argomentazioni svolte dal convenuto attengono al merito, alle soluzioni e conclusioni a cui è addivenuto il perito, che sono differenti da quelle prospettate dalla parte. Le osservazioni tecniche mosse dal consulente di parte sono state compiutamente evase dai cc.tt.u., come desumibile dalla lettura dell'elaborato.
Nel merito dell'indagine, i consulenti tecnici hanno sostanzialmente confermato gli esiti della precedente consulenza, espletando l'incarico necessariamente in via documentale sulla base degli atti prodotti in giudizio, come da chiara formulazione del quesito peritale.
Segnatamente, gli ausiliari del giudice hanno attestato che, prima dell'inizio delle cure Con presso l' presentava esiti di cure odontoiatriche pregresse, ma non aveva Parte_2
un quadro menomativo locale tale da poter configurare un danno biologico permanente meritevole di valutazione percentuale. Hanno dunque individuato i trattamenti effettuati presso la struttura sanitaria nel periodo tra gennaio e ottobre 2010 (esami radiografici, due tentativi di trattamento endodontico all'elemento 16, terapie endodontiche agli elementi dentari 46 e 47, restauri in composito agli elementi 16, 46 e 47, otturazioni in composito a 44 e 35 e ablazione del tartaro;
nell'agosto 2011 risultano poi effettuati esami radiografici ed il ritrattamento endodontico del 46). Infine, hanno osservato che, essendo state offerte terapie corrette e adeguate alle conoscenze scientifiche e tecnologiche dell'epoca, laddove queste fossero state condotte con la dovuta perizia, avrebbero potuto avere esito risolutivo delle problematiche, consentendo anche il recupero degli elementi pur già compromessi prima dell'ingresso della paziente presso Con
pagina 15 di 26 Pertanto, alla luce dell'esito infausto delle cure, i cc.tt.u. hanno concluso che le stesse sono state somministrate in modo incongruo e senza la dovuta perizia, determinando la necessità di un ulteriore ciclo di interventi, a cui la paziente ha scelto di sottoporsi presso altri professionisti.
I periti hanno ricondotto le cure disposte dal dott. a prestazioni di odontoiatria CP
praticata quotidianamente in tutti gli ambulatori dentistici, prive di particolari difficoltà, precisando che l'insuccesso di alcune prestazioni, quali i ritrattamenti canalari, è da attribuirsi a superficialità e negligenza, tanto che la condotta non è stata ritenuta conforme alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
In risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, i consulenti hanno precisato di aver ritenuto il dott. non all'altezza dello standard richiesto alla sua figura CP
professionale per aver eseguito incongrue ricostruzioni post-trattamento degli elementi
16, 46 e 47 (in ragione di una riscontrata eccessiva estensione delle stesse rispetto alla porzione naturale di dente conservata) e imperite terapie endodontiche (non avendo raggiunto il risultato conseguito il livello di sufficienza adeguato secondo le regole dell'arte), nonché per aver assunto una condotta superficiale e negligente nell'esecuzione delle prestazioni, che la maggior parte dei curanti non avrebbe altresì mantenuto (richiamando, in particolare, le problematiche afferenti l'elemento 16).
Sull'asserito concorso di colpa della paziente per aver atteso un certo lasso di tempo
(oltre 10 mesi) dall'ultima visita prima di rivolgersi nuovamente alla struttura sanitaria, i cc.tt.u. hanno escluso un eventuale aggravamento del quadro clinico ereditato al Con momento della sospensione delle cure presso alla luce della sostanziale sovrapponibilità delle relative radiografie. Peraltro, non possono che essere condivise le considerazioni dei periti circa la congruità del lasso di tempo intercorso tra l'ultimo controllo presso la struttura nell'ottobre 2010 e il successivo ingresso dell'agosto 2011: il periodo di tempo risulta compatibile, in assenza di un dolore eccessivo, con i tempi pagina 16 di 26 necessari per la ponderazione della situazione e l'assunzione delle relative determinazioni da parte della paziente.
In concreto, dunque, dalle risultanze dall'elaborato peritale, deve ritenersi pacifico ed evidente che ha subito danni da malpractice medica, per negligenza e Parte_2
imperizia, nel corso delle cure odontoiatriche prestate dal convenuto. La condotta di appare quindi connotata da colpa. CP
Fermo il superiore accertamento, non si riscontra nel caso in esame l'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute, non essendo stati forniti elementi concreti a tal fine dalla struttura, a ciò onerata.
L'assenza di siffatta prova, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni tra struttura sanitaria e professionista, importa che la parte convenuta sia chiamata a rispondere secondo la presunzione di pari responsabilità concorrente sopra richiamata e non diversamente superata nel caso di specie.
Ne consegue che la domanda di regresso di parte attrice non può essere accolta in misura superiore al 50% del danno che la stessa è stata condannata a risarcire alla paziente.
4.4. Acclarato il presupposto della domanda attorea nel contradditorio tra le parti, in relazione al quantum della rivalsa, si osserva che l'elaborato peritale ha stimato con maggiore gravità i pregiudizi sofferti da rispetto a quanto accertato nel Parte_2
pregresso giudizio RG n. 14901/2016.
Ciò posto, ai fini della determinazione del quantum della pretesa attorea, occorre tuttavia assestarsi sulla quantificazione dei danni per come liquidati con la sentenza di condanna n. 8349/2018 del Tribunale di Milano, in quanto detta liquidazione costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria il cui adempimento satisfattivo è fatto valere nella presente pagina 17 di 26 sede. Ciò in ragione della struttura del diritto di regresso e del petitum della domanda attorea, che segna i confini del thema decidendum del presente giudizio.
Condiviso nella presente sede, in esito all'indagine tecnica espletata nel contraddittorio tra le parti, l'accertamento di responsabilità del medico odontoiatra, l'obbligo risarcitorio deve ritenersi gravante anche sul dott. in rapporto di solidarietà CP
passiva con la struttura sanitaria.
Pertanto, l'azione di regresso può e deve essere esercitata nei confronti del medico condebitore solidale nei limiti di quanto effettivamente pagato e per la quota di spettanza di quest'ultimo, quantificabile in applicazione della presunzione di pari responsabilità concorrente dei danneggianti, per come meglio sopra illustrato.
L'istituto stomatologico ha allegato e documentato – senza contestazioni sul punto da parte del convenuto – l'integrale pagamento di quanto tenuta in forza del titolo giudiziale per complessivi euro 17.960,28 e, in particolare, euro 7.368,06 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali (comprensivi di interessi e rivalutazione), euro
7.689,25 a titolo di spese legali, euro 976,00 a titolo di spese di CTP sostenute da ed euro 1.926,97 a titolo di spese di CTU (docc. 24- 28 parte attrice). Parte_2
Pertanto, deve porsi a carico del dott. la quota del 50% di quanto CP
effettivamente pagato dall'attore alla paziente danneggiata a titolo di danni alla persona e di rimborso delle spese di lite e, dunque, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 8.980,14, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
5. Quanto alla domanda di manleva spiegata dal dott. nei confronti di CP
, si osserva quanto segue. Controparte_4
Le parti, in data 19.12.2011, con effetto da gennaio 2012, hanno stipulato la polizza n.
253029388932 atta a presidiare la responsabilità professionale del convenuto assicurato nell'esercizio dell'attività di medico-dentista-odontoiatra, con massimale di euro pagina 18 di 26 750.000,00 per la responsabilità civile verso terzi e garanzia postuma illimitata (ex art.17) del contratto (doc. 5 parte convenuta).
ha eccepito l'operatività solo a secondo rischio della copertura Controparte_4
assicurativa sul presupposto della asserita sussistenza di altra polizza stipulata dalla struttura sanitaria a copertura della responsabilità professionale dei propri collaboratori.
Segnatamente, la terza chiamata ha fatto leva sull'articolo 16 punto 2 del contratto, in forza del quale qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di ASL,
Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente.
Ebbene, nessuna prova in ordine alla sussistenza di una diversa polizza stipulata dalla struttura sanitaria è stata fornita dall'assicurazione (a ciò onerata), la quale invero si è Con limitata ad un assunto apodittico (asserendo che certamente aveva concluso, in adempimento ad un obbligo di legge, un contratto assicurativo a copertura dei danni eventualmente cagionati dai propri collaboratori). Sul punto, parte attrice ha recisamente negato la sussistenza di una siffatta copertura assicurativa, non essendovi tenuta per legge all'epoca dei fatti.
Stante la carenza di prova, non può ritenersi integrato il primo presupposto di operatività
a secondo rischio della copertura assicurativa.
Non si configura nel caso di specie neppure il secondo alternativo presupposto, atteso che l ha fornito prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione Parte_1
risarcitoria nei confronti della paziente danneggiata, non versando quindi la struttura in stato di insolvenza.
Deve, dunque, escludersi l'operatività a secondo rischio della polizza assicurativa stipulata dal dott. con . CP Controparte_4
pagina 19 di 26 Non configurandosi le superiori condizioni contrattuali fondanti l'operatività differita della copertura assicurativa, questa opera a primo rischio per il caso di specie.
Inoltre, neppure pertinente pare essere il richiamo della compagnia di assicurazioni all'art. 2 del contratto, statuendo la norma che in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell , la presente Parte_4
assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per
l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto. Il dato letterale consente chiaramente di riferire la disposizione in esame al caso in cui l'ulteriore copertura assicurativa per il medesimo rischio sia stata stipulata dall'assicurato stesso, senza alcun riferimento ad un'eventuale polizza di primo rischio stipulata da un soggetto terzo, quale appunto la struttura sanitaria.
Pacifica, di converso, appare l'operatività della polizza per il caso di specie alla luce del dettato dell'art. 16 punto 3, in forza del quale nel caso la struttura sanitaria agisca in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata. Alla luce del chiaro dettato letterale della norma, agendo l'istituto stomatologico in regresso nei confronti del dott. deve CP
ritenersi sussistente la copertura assicurativa prestata dalla terza chiamata in primo rischio.
In forza di tale rilievo, di tutta evidenza è l'inerenza della azione di regresso/rivalsa all'oggetto della garanzia prestata dalla terza chiamata.
Nel caso di specie, infine, non pare dubitabile la gravità della colpa rimproverata al dott. ai fini della norma in esame. CP
Come attestato dai cc.tt.u., le cure odontoiatriche prestate e gli interventi operati sulla paziente ad opera del convenuto devono ritenersi routinari, non di speciale difficoltà, e gli stessi, laddove correttamente eseguiti, avrebbero portato alla risoluzione delle pagina 20 di 26 problematiche lamentate;
inoltre, i periti hanno anche precisato che il dott. ha CP
adottato una condotta che la maggior parte dei curanti non avrebbe tenuto in quanto non adeguata alla media diligenza esigibile dal profilo specialistico della figura professionale. Tali rilievi consentono di ritenere grave il deficit di perizia e diligenza riscontrato nell'operato del convenuto e, dunque, di elevare un rimprovero a titolo di colpa grave.
Sulla base dei superiori accertamenti, pertanto, deve ritenersi operante nel caso di specie la copertura assicurativa prestata da in favore del convenuto, con Controparte_4
la conseguenza che la società è tenuta a manlevare il dott. con pagamento CP
diretto all'assicurato ex art. 1917 comma 2 c.c., della quota di danno a lui imputabile.
5.1. Ciò posto, in relazione alle ulteriori eccezioni svolte dalla terza chiamata in ordine al diritto all'indennizzo del convenuto, si osserva innanzitutto che nessun profilo di censura può essere mosso nei confronti del dott. quanto al rispetto degli CP
obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto contrattuale con la compagnia assicurativa.
Oltre ad essere prive di supporto probatorio, le allegazioni di Controparte_4
circa la circostanza che la paziente avrebbe sollevato le proprie doglianze già nel corso delle terapie (tra il 2010 e il 2011) e che il medico avrebbe minimizzato, configurano evenienza che è riconducibile alla dinamica fisiologica della relazione tra medico e paziente.
Da queste dinamiche relazionali non è possibile desumere la violazione degli artt. 1892
c.c. e 17 del contratto, in quanto di per sé detta circostanza, anche solo per come genericamente allegata – e non provata – dalla terza chiamata, non consente di attribuire all'assicurato dichiarazioni inesatte o reticenti circa la rappresentazione del rischio, né assurge a pregresso sinistro o comunque elemento fondante un diritto al risarcimento di pagina 21 di 26 cui la parte era consapevole e che avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dell'assicurazione in sede negoziale.
Ad ogni modo, risulta in atti documentalmente attestata la denuncia dell'illecito per il quale la struttura sanitaria agisce in regresso nella presente sede e con cui nel novembre
2012 parte convenuta comunicò il sinistro nei confronti della paziente (cfr. Parte_2
doc. 4 parte convenuta). Nessuna contestazione è stata mai sollevata dalla società di assicurazioni in ordine alla validità ed effettività di detta denuncia o al corso della relativa pratica.
Prima del novembre 2012 non emerge alcuna prova della pregressa conoscenza in capo al dott. delle specifiche contestazioni nei suoi confronti mosse dalla paziente e, CP
dunque, della sussistenza di elementi atti a far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento.
Per quanto sopra esposto, non vi è evidenza dell'asserita violazione degli artt. artt. 1892
c.c. e 17 del contratto da parte del convenuto.
5.2. Infine, ha eccepito la decadenza dell'assicurato dal diritto Controparte_4
all'indennizzo per l'asserita violazione dell'obbligo di salvataggio imposto dall'art. 1914
c.c.
Come noto, l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, giungendo anche ad imporre all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, quando da tale resistenza non possa ricavare alcun beneficio (Cass. sent. n. 11877/1991, più recenti, tra le molte, Cass. sent. n. 5479/2015 e n. 14992/2016).
Segnatamente, grava sull'assicurato l'obbligo di attivarsi per evitare o diminuire il danno mediante l'adozione di un comportamento, positivo o omissivo, che, rispetto al decorso causale a danno già verificatosi, sia idoneo a impedirne l'aggravamento fino a quello che potenzialmente potrebbe verificarsi.
pagina 22 di 26 Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta si è sottratta a tale obbligo.
È documentato in atti, e non è stato contestato, che in plurime occasioni parte attrice ha sollecitato il dott. a partecipare alla vertenza avente ad oggetto la sua CP
responsabilità professionale sin dalla fase stragiudiziale, anche in un'ottica conciliativa e transattiva. Parimenti, deve ritenersi circostanza pacifica che il convenuto non vi abbia mai preso parte e che non abbia, di fatto, mai coinvolto la compagnia assicurativa, prima del presente giudizio.
Nel dettaglio, parte convenuta è sicuramente stata messa al corrente dei termini delle doglianze e delle pretese risarcitorie della paziente con la lettera di messa in Parte_2
mora da quest'ultima inviata a gennaio 2014; in seguito è stato esteso nei suoi confronti Con il procedimento di mediazione incardinato tra e la paziente nel marzo 2014 (docc.
12, 13, 14 di parte attrice). Nell'aprile 2016, la struttura sanitaria ha comunicato con raccomandata a.r. al dott. la pendenza del giudizio RG n. 14901/2016 e della CP
relativa domanda di manleva (doc. 18). Successivamente, con pec del luglio 2017,
l'attrice ha notificato al professionista convenuto gli esiti dell'elaborato peritale del c.t.u., sollecitando nuovamente una definizione transattiva della vicenda. Infine, con pec di ottobre 2018, la struttura sanitaria ha comunicato al dottore l'esito del giudizio, conclusosi con sentenza di condanna per responsabilità professionale di quest'ultimo, e ha reiterato l'invito a valutare soluzioni conciliative (doc. 29). A tale comunicazione, il convenuto ha fornito riscontro, dichiarando di aver interessato la compagnia assicurativa affinché prendesse contatti con la struttura sanitaria (doc. 30), ma l'Istituto stomatologico ha dedotto che mai nessun intervento della compagnia assicurativa ha avuto luogo.
In assenza di specifica contestazione da parte del convenuto, che non ha fornito spiegazioni ed evidenze di segno contrario, la condotta del dott. manifesta CP
quantomeno una noncuranza degli interessi altrui: ha precluso a priori la percorribilità di pagina 23 di 26 una soluzione conciliativa e transattiva, che, in caso di esito positivo, avrebbe condotto sicuramente a un più celere ed efficiente componimento della controversia, specie riguardo al contenimento dei costi per tutte le parti coinvolte.
Infatti, anche con riferimento alle spese di resistenza trova applicazione l'obbligo di salvataggio, costituendo queste una voce del danno e, come tale, le stesse sono oggetto di copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c. Ne consegue che anche per esse sussiste il dovere dell'assicurato di attivarsi per quanto possibile al fine di evitarle, contenendo il danno a norma dell'art. 1914 comma 1 c.c.
Con il suo comportamento omissivo, dunque, l'assicurato ha violato l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c.
Ciò posto, deve dichiararsi la natura meramente colposa della violazione, non potendosi considerare la mera inerzia quale manifestazione di volontà univoca, specie in assenza di indici fattuali attestanti l'intenzione di non adempiere all'obbligo di cui all'art. 1914 c.c.
(di cui sarebbe stata onerata l'assicurazione).
Ne consegue che trova applicazione il disposto dell'art. 1915 c.c., in forza del quale il diritto all'indennità non viene meno per effetto della mera violazione colposa, ma si riduce proporzionalmente in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratrice.
Tuttavia, proprio a tal riguardo, non può che constatarsi che la terza chiamata non ha fornito prova del pregiudizio sofferto per effetto della violazione dell'obbligo di salvataggio, non avendo dedotto e dimostrato la misura del contenimento del danno indennizzabile per effetto dell'invocato tempestivo coinvolgimento.
Non sussistono elementi, dunque, in base ai quali determinare la riduzione proporzionale dell'indennizzo a norma dell'art. 1915 co. 2 c.c.
La compagnia assicurativa, dunque, alla luce di quanto sopra accertato e argomentato, va condannata a tenere indenne il convenuto e a rimborsagli l'importo integrale che il medesimo dovrà pagare per effetto di questa sentenza.
pagina 24 di 26 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dalla parte convenuta all'attore e dalla compagnia assicuratrice a nella misura che Controparte_3
si liquida in dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta, della natura e del grado di complessità della questione trattata.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta e della terza chiamata nella misura già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara solidalmente responsabile con Controparte_3 [...]
ai sensi degli artt. Parte_3
1298, 1299 e 2055 c. 3 c.c., dei danni subiti dalla signora in Parte_2
conseguenza delle terapie odontostomatologiche eseguite nel 2010;
2) per l'effetto, condanna il convenuto a pagare in favore di
[...]
in via di regresso, la Parte_3
somma di euro 8.980,14, oltre interessi legali dalla domanda (7.2.2019) al saldo effettivo;
3) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne Controparte_4 [...]
di tutte le somme dal medesimo dovute all'attrice per effetto Controparte_3
della presente sentenza;
4) condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
le spese di lite, liquidate in euro Parte_3
237,00 per spese esenti e in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15%,
a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge;
pagina 25 di 26 5) condanna la terza chiamata a rifondere al convenuto Controparte_4
chiamante le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per spese esenti e in euro
5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfetario e oneri di legge;
6) pone definitivamente a carico di parte convenuta e terza chiamata le spese di c.t.u.
Milano, 22.2.2025
Il giudice
Anna Bellesi
Sentenza redatta con la collaborazione della m.o.t. dott.ssa Veronica Maria Di Giovanni
pagina 26 di 26