Sentenza 14 giugno 2021
Sentenza 20 febbraio 2025
Parere definitivo 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01435/2025REG.PROV.COLL.
N. 01060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2022, proposto da
CA TI, AR ES IS, rappresentati e difesi dagli avvocati Livio Lavitola, Andrea Di Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Livio Lavitola in Roma, viale Giulio Cesare 71;
contro
Comune di Santa Marinella, non costituito in giudizio;
nei confronti
TO De AZ, OR De AZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, n. 33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7136/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TO De AZ e di OR De AZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto l’appello in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza del TAR Lazio n. 7136/21;
- rilevato che con nota 7.1.2025 i signori OR de AZ e TO De AZ, ricorrenti nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza oggetto del presente appello, hanno dichiarato di rinunciare “ all’azione e al ricorso, nonché agli effetti della sentenza n. 7136/21 del TAR Lazio ”;
- preso atto dell’accettazione della rinuncia da parte degli odierni appellanti;
- ritenuto pertanto che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio e che vada inoltre annullata la sentenza impugnata;
- ritenuto di compensare le spese di lite, in conformità all’accordo intervenuto sul punto tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO